Il decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 maggio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2018, n. 158) ha modificato il decreto 11 gennaio 2017
Aggiornati gli obiettivi di risparmio energetico fissati per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas, con riferimento al periodo 2017-2020.
In particolare, il decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 maggio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2018, n. 158) ha modificato il decreto 11 gennaio 2017, che riguarda anche gli obiettivi per l'approvazione delle nuove linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 maggio 2018.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 maggio 2018 Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica. in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2018, n. 158 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito: «decreto legislativo n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto legislativo n. 164 del 2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in particolare l'art. 29; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare l'art. 7; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 (di seguito: «decreto ministeriale 5 settembre 2011»), recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 (di seguito: «decreto ministeriale 28 dicembre 2012»), concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'11 gennaio 2017 (di seguito: «decreto ministeriale 11 gennaio 2017»), concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 435/2017/R/EFR del 15 giugno 2017, recante definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2017, recante adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017; Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020; Considerato che l'Italia presenta performance particolarmente elevate in termini di efficienza energetica, con un'intensita' energetica pari a circa 100 tep per milione di euro di PIL nel 2015, ben al di sotto della media UE di 120 tep per milione di euro di PIL; Considerato che, secondo quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE, sono rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica i risparmi generati a seguito di strumenti di promozione che accelerano l'introduzione di - ad esempio - prodotti, edifici, veicoli o servizi piu' efficienti; Considerato che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per l'anno 2020 e successivi, saranno intraprese azioni finalizzate a conteggiare i risparmi energetici derivanti da tutti i principali strumenti, nazionali e locali, di promozione degli interventi di efficientamento energetico; Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, nonche' della possibilita' di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato; Considerato che i soggetti proprietari o detentori di impianti riconosciuti come CAR possono richiedere al GSE, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, il ritiro dei certificati bianchi cui hanno diritto, e che questi ultimi sono acquistati dal GSE al prezzo stabilito, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007; Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del consumo di energia primaria al 2020, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto del mantenimento di un necessario equilibrio tra domanda e offerta di Certificati Bianchi sul mercato, anche al fine di accompagnare il meccanismo verso soluzioni innovative, che possano garantire stabilita' nel conseguimento dei risultati attesi e promuovere una progressiva riduzione dei costi; Considerato che, secondo i dati del GSE sull'andamento delle richieste e sul risparmio atteso a partire dal 2018, la capacita' di generazione annua di Certificati Bianchi sta subendo una riduzione rispetto a quanto preventivato con il decreto ministeriale 11 gennaio 2017, dovuta in particolare: all'esito di indagini della magistratura su casi di emissione indebita di Certificati Bianchi; all'esito dei controlli da parte del GSE sugli interventi delle cd. schede standardizzate che hanno rilevato diffuse inadempienze e determinato un incremento elevatissimo di respingimento delle domande presentate negli ultimi mesi, con interventi in autotutela su approvazioni gia' rilasciate, a partire dalla fine di giugno 2017; all'avvento di nuovi meccanismi alternativi di incentivazione degli investimenti, che hanno verosimilmente contribuito a ridurre il volume delle richieste di Certificati Bianchi; Considerato in particolare che, dalle analisi condotte, risulta che il volume di Certificati Bianchi disponibili risulterebbe insufficiente a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2019, pertanto per assicurare il necessario equilibrio tra domanda e offerta e' necessario introdurre modifiche in grado di semplificare il sistema, chiarire la metodologia di valutazione, e introdurre strumenti di flessibilita', anche temporale, in grado di sopperire al fenomeno, consentendo un riequilibrio del mercato e il conseguimento degli obblighi minimi; Considerato che nel corso dell'anno d'obbligo 2017, in particolare dal secondo semestre, e fino al mese di febbraio 2018, il prezzo degli scambi di Certificati Bianchi avvenuti sul mercato regolato ha avuto forti rincari, da un prezzo medio ponderato di 206,67 € della sessione del 6 giugno 2017 a circa 480 € nelle sessioni di febbraio 2018; Considerato che i prezzi suddetti, registrati in particolare nelle ultime sessioni di mercato, appaiono sproporzionati rispetto ai valori su cui erano state effettuate a suo tempo le scelte di investimento e all'andamento dei costi delle tecnologie e che la volatilita' eccessiva degli stessi puo' anche essere un fattore di freno agli investimenti in grado di generare nuovi risparmi; Considerato che la consultazione pubblica e le audizioni parlamentari effettuate sul documento di Strategia Energetica Nazionale 2017, nel definire il ruolo importante dei Certificati Bianchi per il conseguimento degli sfidanti obiettivi nazionali, hanno condiviso la necessita' nel breve termine di attuare misure volte a superare le attuali criticita' del mercato ed i forti aumenti dei prezzi dei titoli verificatisi nell'ultimo periodo; Considerato necessario assumere disposizioni, anche a carattere congiunturale, volte a stabilizzare l'andamento degli scambi di Certificati Bianchi sul mercato, per fornire un segnale di prezzo affidabile, rilanciare gli investimenti e calmierare gli impatti sulle tariffe elettriche e del gas, a tutela dell'economicita' degli strumenti di incentivazione e dell'esigenza di evitare forme di sovra-compensazione non proporzionali ai costi e ai rischi degli investitori; Considerati gli indirizzi gia' rivolti al GME in merito alla frequenza delle sessioni di mercato, attuati dallo stesso GME, come provvedimento di supporto al contenimento dei prezzi; Ritenuto che, con riferimento all'entita' degli investimenti sostenuti nell'ambito degli interventi per i quali e' pervenuta, negli ultimi anni, richiesta di incentivazione ai sensi del meccanismo dei Certificati Bianchi, si ritiene congruo fissare il valore massimo di riconoscimento di cui all'art. 11, comma 2, del succitato decreto ministeriale 11 gennaio 2017, pari a 250 euro per Certificato Bianco che corrisponde ad una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata; Ritenuto possibile, alla luce dell'esperienza applicativa fin qui maturata e delle proposte emerse nell'ambito dei tavoli tecnici organizzati dal GSE con le Associazioni di categoria ai fini della predisposizione delle Guide operative, ampliare la tipologia degli interventi ammissibili con trenta nuovi tipi di interventi e ritenuto altresi' opportuno, nell'ambito di tale ampliamento, differenziare i valori della vita utile concessi agli interventi di nuova installazione e a quelli di sostituzione, al fine di contenere il rischio di sovra-incentivazione degli investimenti; Acquisito il parere favorevole dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, dell'11 aprile 2018, rilasciato con delibera 265/2018/I/EFR, a condizione che siano considerati e valutati alcuni punti dello schema di decreto richiamati nella stessa delibera e relativi alle modalita' di scambio e valorizzazione dei Certificati Bianchi; Ritenuto, con riferimento ai temi segnalati nel parere succitato rilasciato dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che: sia opportuno mantenere il riferimento anche al valore degli scambi bilaterali nella determinazione del contributo tariffario, ma solo quando tale valore si dimostri piu' efficiente rispetto al mercato regolato, in modo da non creare opportunita' improprie per chi operi sul mercato; la definizione del valore di ogni Certificato Bianco che non derivi da progetti posto nel provvedimento, maggiore fino a 15 euro rispetto al valore di riconoscimento in tariffa, risponda all'esigenza di promuovere un comportamento attivo da parte dei soggetti obbligati, che risulterebbero disincentivati a fare ricorso eccessivo a tale strumento; sia opportuno indicare la quantita' massima di Certificati Bianchi non derivanti da progetti che possono essere emessi, prevedendo che l'emissione sia possibile esclusivamente in favore dei soggetti obbligati che detengano almeno il 30% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo; sia opportuno chiarire le modalita' riguardanti la compensazione degli oneri per l'acquisizione e il riscatto dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti, ed introdurre modalita' che permettano di semplificare i flussi finanziari e rendere la misura immediatamente efficace al fine di ridurre l'onere, derivante dal meccanismo, sulle tariffe dell'energia; la previsione di non riconoscere, per tali Certificati Bianchi, il contributo tariffario, sia evidentemente il modo piu' efficace di contenere l'onere sui clienti finali e commisurare il riscatto dei Certificati non derivanti da progetti allo stesso valore d'acquisto neutralizzi i potenziali benefici economici per i soggetti obbligati; sia opportuno potenziare le misure tese a dare informazioni societarie sui partecipanti al mercato e il conseguente monitoraggio, per dare maggiore trasparenza all'attuale regolazione del mercato stesso; Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 19 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 2017 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017 di cui in premessa sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e' pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di riferimento»; b) all'art. 4, comma 12, la parola «2018» e' sostituita dalla seguente parola: «2019»; c) all'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, e' riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE»; d) l'art. 6, comma 4, e' sostituito dal seguente: «I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacita' di incremento dell'efficienza energetica e di generare risparmi di energia non rinnovabile.»; e) all'art. 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a: a) fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) contributi in conto interesse; c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto e' ridotto del 50%.»; f) all'art. 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'art. 14, comma 1, e' effettuata secondo modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonche' registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento. In ogni caso, a decorrere dalle sessioni di cui al precedente periodo che siano successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento agli obblighi nazionali di cui all'art. 4, commi 4 e 5, fissati per il 2020, il valore massimo di riconoscimento e' posto pari a 250 euro per ogni Certificato Bianco. In considerazione del fatto che i quantitativi di Certificati Bianchi disponibili entro il 31 maggio 2018 risultano superiori ai quantitativi necessari per adempiere agli obblighi minimi previsti per l'anno 2017, tenuto altresi' conto delle misure di flessibilita' nelle modalita' di adempimento introdotte dal presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai precedenti periodi, i volumi di Certificati Bianchi scambiati ad un valore superiore a 250 euro nelle sessioni di scambio valide per l'anno d'obbligo corrente che siano successive all'entrata in vigore del presente decreto, non concorrono alla determinazione del contributo tariffario valido per la copertura dei costi di cui al presente comma.»; g) all'art. 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, puo' compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4»; h) all'art. 16, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalita' definite dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente. I soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare al GME le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi, fornendo l'elenco con l'indicazione nominativa delle societa' partecipate e il valore percentuale di ciascuna di tali partecipazioni; sono altresi' tenuti a comunicare l'eventuale presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. Il GME rende pubbliche, sul proprio sito istituzionale, le informazioni di cui al precedente periodo.»; i) dopo l'art. 14 e' inserito il seguente articolo: «Art. 14-bis (Emissione di Certificati Bianchi). - 1. A decorrere dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, il GSE emette, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo. In ogni caso detto importo non puo' eccedere i 15 euro. 2. I Certificati Bianchi emessi ai sensi del comma 1 nel periodo antecedente al 1° giugno 2018, sono ceduti dal GSE ad un valore unitario pari a 10 euro. 3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato puo' essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'art. 14, comma 3, a condizione che gia' detenga, sul proprio conto proprieta', un ammontare di Certificati pari almeno al 30% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di Certificati Bianchi presenti nei conti proprieta' di ciascun soggetto obbligato. 4. I Certificati Bianchi di cui al comma 1: a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve; b) in deroga a quanto previsto all'Allegato 2, secondo capitolo, sono contraddistinti da una specifica tipologia; c) sono emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile ai fini del conseguimento dell'obbligo relativo al soggetto obbligato che li abbia richiesti; d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all'art. 11. 5. Il GSE tiene contabilita' separata dei Certificati Bianchi di cui al comma 1. 6. Per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione dei Certificati Bianchi di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi dell'art. 11. 7. I soggetti obbligati che acquisiscono Certificati Bianchi dal GSE secondo le modalita' di cui al presente articolo, possono riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di Certificati generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato. Il riscatto di cui al presente comma avviene a decorrere dai primi Certificati acquisiti e inoltre: a) e' possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso, di cui all'art. 14, comma 3; b) e' possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo definito ai sensi dell'art. 4, comma 1; c) non e' possibile nello stesso anno d'obbligo in cui i Certificati sono stati emessi. 8. La restituzione delle risorse oggetto del riscatto previsto al comma 7, relativo ai Certificati Bianchi di cui ai commi 1 e 2, e' effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui Certificati riscattati. 9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, una apposita guida operativa e sottopone all'approvazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8. 10. Il GSE comunica annualmente al Ministero dello sviluppo economico l'ammontare di Certificati emessi ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari e gli eventuali Certificati riscattati ai sensi del comma 7.». j) all'allegato 1, al punto 6.1, dopo le parole: «non inferiore a 5 TEP», sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate», e all'Allegato 2, la Tabella 1 e' sostituita dalla Tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Art. 2 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, sono approvate le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalita' standardizzata di cui all'Allegato 2 e sono applicabili a tutti gli interventi la cui data di avvio della realizzazione e' successiva alla data di entrata in vigore del decreto suddetto. 2. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica a tutti i progetti presentati ai sensi del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, fatta eccezione per i progetti di cui all'art. 16, comma 1, del citato decreto. Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico