Risparmio energetico: aggiornati gli obiettivi per le imprese di distribuzione

Il decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 maggio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2018, n. 158) ha modificato il decreto 11 gennaio 2017

Aggiornati gli obiettivi di risparmio energetico fissati per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas, con riferimento al periodo 2017-2020.

In particolare, il decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 maggio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2018, n. 158) ha modificato il decreto 11 gennaio 2017, che riguarda anche gli obiettivi per l'approvazione delle nuove linee guida per la preparazione,  l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 maggio 2018.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 10 maggio 2018
 
Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente  la
determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali  di  risparmio
energetico  che   devono  essere   perseguiti   dalle  imprese   di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal 2017
al  2020  e per  l'approvazione  delle nuove  Linee  Guida per  la
preparazione,  l'esecuzione  e la  valutazione   dei  progetti   di
efficienza energetica. 
 
        in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2018, n. 158
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto  il decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79   recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni per  il
mercato  interno  dell'energia elettrica»  (di   seguito:  «decreto
legislativo n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del
quale le imprese distributrici di energia elettrica  sono tenute  ad
adottare  misure  di incremento  dell'efficienza  negli usi  finali
dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con  decreto
del Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare; 
  Visto il  decreto legislativo  23  maggio 2000,  n.  164 recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto legislativo  n.  164 del
2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi  del quale  le  imprese
distributrici di gas naturale sono  tenute  ad adottare  misure  di
incremento dell'efficienza negli usi  finali  dell'energia, secondo
obiettivi  quantitativi  determinati  con   decreto   del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e  in  particolare
l'art. 29; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare
l'art. 7; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre
2011 (di seguito: «decreto ministeriale 5 settembre  2011»), recante
«Definizione del nuovo regime di sostegno per  la  cogenerazione ad
alto rendimento»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del
mare, del 28 dicembre 2012  (di  seguito: «decreto  ministeriale  28
dicembre  2012»),  concernente la  determinazione  degli  obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio  energetico  che devono  essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni  dal  2013 al  2016  e per  il  potenziamento del
meccanismo dei certificati bianchi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del
mare, dell'11 gennaio 2017  (di  seguito: «decreto  ministeriale  11
gennaio  2017»),  concernente la  determinazione   degli  obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio  energetico  che devono  essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove  Linee
Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti
di efficienza energetica; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica il
gas e il sistema idrico 435/2017/R/EFR del 15  giugno 2017,  recante
definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti
dai distributori di energia elettrica e gas naturale  soggetti  agli
obblighi  nell'ambito  del meccanismo  dei  titoli  di   efficienza
energetica; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del
mare,  del  10 novembre  2017,  recante adozione  della   Strategia
Energetica Nazionale 2017; 
  Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio  cumulato
di energia finale, calcolato secondo  quanto  previsto all'art.  7,
commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 25,5
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia  finale, da
conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020; 
  Considerato  che l'Italia  presenta  performance  particolarmente
elevate  in  termini di  efficienza  energetica, con  un'intensita'
energetica pari a circa 100 tep per milione di euro di PIL nel  2015,
ben al di sotto della media UE di 120 tep per milione di euro di PIL; 
  Considerato  che,  secondo   quanto   previsto  dalla   direttiva
2012/27/UE, sono rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di efficienza energetica i risparmi generati a seguito  di strumenti
di promozione  che  accelerano l'introduzione  di  - ad  esempio  -
prodotti, edifici, veicoli o servizi piu' efficienti; 
  Considerato  che, ai  fini  del raggiungimento  degli   obiettivi
nazionali per l'anno 2020 e successivi,  saranno  intraprese azioni
finalizzate a conteggiare i risparmi energetici derivanti da tutti  i
principali  strumenti,  nazionali e  locali,  di promozione   degli
interventi di efficientamento energetico; 
  Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi  ai
fini  del  raggiungimento  degli obiettivi  al  2020,  in   ragione
dell'ampiezza  del  campo di  applicazione  e della  tipologia   di
interventi  considerati,  nonche' della  possibilita'  di scambi  e
contrattazioni dei titoli sul mercato; 
  Considerato che i soggetti  proprietari o  detentori  di impianti
riconosciuti come CAR possono richiedere al GSE, ai  sensi dell'art.
9, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, il ritiro  dei
certificati bianchi cui hanno diritto,  e  che questi  ultimi  sono
acquistati dal GSE al prezzo stabilito, in attuazione  dell'art.  6,
comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007; 
  Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo  dei
Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del  consumo
di energia primaria al 2020,  e  nella definizione  degli  specifici
obiettivi da perseguire attraverso tale  meccanismo,  occorre tener
conto del mantenimento di un necessario  equilibrio  tra domanda  e
offerta  di  Certificati Bianchi  sul  mercato, anche  al  fine di
accompagnare il meccanismo verso soluzioni innovative,  che  possano
garantire  stabilita'  nel conseguimento  dei  risultati attesi   e
promuovere una progressiva riduzione dei costi; 
  Considerato che,  secondo i  dati  del GSE  sull'andamento  delle
richieste e sul risparmio atteso a partire dal 2018, la capacita'  di
generazione annua di Certificati Bianchi sta  subendo una  riduzione
rispetto a quanto preventivato con il decreto ministeriale 11 gennaio
2017, dovuta in particolare: 
  all'esito di indagini  della magistratura  su  casi di  emissione
indebita di Certificati Bianchi; 
  all'esito dei controlli da parte del GSE sugli interventi delle cd.
schede standardizzate  che  hanno rilevato  diffuse  inadempienze e
determinato un incremento elevatissimo di respingimento delle domande
presentate  negli  ultimi mesi,  con  interventi in  autotutela  su
approvazioni gia' rilasciate, a partire dalla fine di giugno 2017; 
  all'avvento di nuovi meccanismi alternativi di incentivazione degli
investimenti, che  hanno  verosimilmente  contribuito a  ridurre  il
volume delle richieste di Certificati Bianchi; 
  Considerato in particolare che, dalle analisi condotte, risulta che
il   volume   di  Certificati   Bianchi   disponibili  risulterebbe
insufficiente a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2019,  pertanto
per assicurare il necessario equilibrio tra  domanda  e offerta  e'
necessario introdurre modifiche in grado di semplificare il  sistema,
chiarire la metodologia di valutazione, e  introdurre  strumenti di
flessibilita', anche temporale, in grado di sopperire  al  fenomeno,
consentendo un riequilibrio del mercato  e  il conseguimento  degli
obblighi minimi; 
  Considerato che nel corso dell'anno d'obbligo 2017, in  particolare
dal secondo semestre, e fino al mese di  febbraio  2018, il  prezzo
degli scambi di Certificati Bianchi avvenuti sul mercato regolato  ha
avuto forti rincari, da un prezzo medio ponderato di 206,67  € della
sessione del 6 giugno 2017 a circa 480 € nelle sessioni  di febbraio
2018; 
  Considerato che i prezzi suddetti, registrati in particolare  nelle
ultime sessioni  di  mercato, appaiono  sproporzionati  rispetto ai
valori su cui erano  state  effettuate a  suo  tempo le  scelte  di
investimento e all'andamento dei costi delle  tecnologie  e che  la
volatilita' eccessiva degli stessi puo' anche essere  un fattore  di
freno agli investimenti in grado di generare nuovi risparmi; 
  Considerato  che la  consultazione   pubblica  e   le   audizioni
parlamentari  effettuate  sul documento  di   Strategia  Energetica
Nazionale 2017, nel definire  il  ruolo importante  dei  Certificati
Bianchi per il  conseguimento  degli sfidanti  obiettivi  nazionali,
hanno condiviso la necessita' nel breve termine  di  attuare misure
volte a superare le attuali criticita' del mercato ed i forti aumenti
dei prezzi dei titoli verificatisi nell'ultimo periodo; 
  Considerato necessario assumere  disposizioni,  anche a  carattere
congiunturale, volte  a  stabilizzare l'andamento  degli  scambi di
Certificati Bianchi sul mercato, per fornire  un segnale  di  prezzo
affidabile, rilanciare gli investimenti  e  calmierare gli  impatti
sulle tariffe elettriche e del gas, a tutela dell'economicita'  degli
strumenti di incentivazione  e  dell'esigenza di  evitare  forme di
sovra-compensazione non proporzionali ai costi  e  ai rischi  degli
investitori; 
  Considerati gli indirizzi  gia' rivolti  al  GME in  merito  alla
frequenza delle sessioni di mercato, attuati dallo stesso  GME, come
provvedimento di supporto al contenimento dei prezzi; 
  Ritenuto  che, con  riferimento  all'entita' degli   investimenti
sostenuti nell'ambito degli interventi per  i  quali e'  pervenuta,
negli  ultimi  anni, richiesta  di  incentivazione  ai  sensi   del
meccanismo dei Certificati Bianchi, si ritiene  congruo  fissare il
valore massimo di riconoscimento di cui all'art.  11, comma  2,  del
succitato decreto ministeriale 11 gennaio 2017, pari a 250  euro per
Certificato Bianco che corrisponde ad una tonnellata  equivalente di
petrolio risparmiata; 
  Ritenuto possibile, alla luce dell'esperienza applicativa  fin  qui
maturata e delle  proposte  emerse nell'ambito  dei  tavoli tecnici
organizzati dal GSE con le Associazioni di categoria  ai fini  della
predisposizione delle Guide operative, ampliare  la tipologia  degli
interventi ammissibili con trenta nuovi tipi di interventi e ritenuto
altresi' opportuno, nell'ambito di tale ampliamento, differenziare  i
valori  della  vita utile  concessi   agli  interventi   di   nuova
installazione e a quelli di sostituzione, al  fine di  contenere  il
rischio di sovra-incentivazione degli investimenti; 
  Acquisito il parere favorevole dell'Autorita'  di  regolazione per
energia reti e ambiente, dell'11 aprile 2018, rilasciato con delibera
265/2018/I/EFR, a condizione che siano considerati e valutati  alcuni
punti dello schema di decreto richiamati  nella  stessa delibera  e
relativi alle modalita' di scambio e valorizzazione  dei Certificati
Bianchi; 
  Ritenuto, con riferimento ai temi segnalati  nel  parere succitato
rilasciato dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente,
che: 
    sia opportuno mantenere il  riferimento anche  al  valore degli
scambi bilaterali nella determinazione del contributo tariffario,  ma
solo quando tale valore  si  dimostri piu'  efficiente  rispetto al
mercato regolato, in modo da non creare opportunita'  improprie  per
chi operi sul mercato; 
    la definizione del valore di  ogni Certificato  Bianco  che non
derivi da progetti posto nel provvedimento, maggiore fino a  15 euro
rispetto  al  valore  di   riconoscimento   in  tariffa,   risponda
all'esigenza di promuovere  un  comportamento attivo  da  parte dei
soggetti obbligati, che risulterebbero disincentivati a fare  ricorso
eccessivo a tale strumento; 
    sia  opportuno indicare  la  quantita' massima  di  Certificati
Bianchi  non  derivanti da  progetti  che possono  essere   emessi,
prevedendo che l'emissione sia possibile esclusivamente in favore dei
soggetti obbligati  che  detengano almeno  il  30% dei  Certificati
necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo; 
    sia opportuno chiarire le modalita' riguardanti la  compensazione
degli oneri per l'acquisizione e il riscatto dei Certificati  Bianchi
non derivanti da progetti, ed introdurre modalita' che permettano  di
semplificare i flussi finanziari e rendere la  misura immediatamente
efficace al fine di ridurre l'onere, derivante dal meccanismo,  sulle
tariffe dell'energia; 
    la previsione di non riconoscere, per tali  Certificati  Bianchi,
il contributo tariffario, sia evidentemente il modo piu' efficace  di
contenere l'onere sui clienti finali e commisurare  il riscatto  dei
Certificati non derivanti da progetti allo stesso  valore d'acquisto
neutralizzi i potenziali benefici economici per i soggetti obbligati; 
    sia opportuno potenziare  le misure  tese  a dare  informazioni
societarie sui partecipanti al mercato e il conseguente monitoraggio,
per dare maggiore trasparenza all'attuale  regolazione  del mercato
stesso; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 19
aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1

          Modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 2017 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del
mare, 11 gennaio 2017 di cui in premessa sono apportate  le seguenti
modifiche: 
  a) all'art. 2, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) consumo di baseline: consumo di  energia  primaria del  sistema
tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei
risparmi energetici addizionali per  i  quali sono  riconosciuti  i
Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e'  pari al  valore  del
consumo antecedente alla realizzazione del  progetto  di efficienza
energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma  6.  Nel
caso di nuovi impianti, edifici o siti  comunque  denominati per  i
quali  non  esistono valori  di   consumi  energetici   antecedenti
all'intervento,  il  consumo di  baseline  e'  pari al  consumo  di
riferimento»; 
  b) all'art. 4, comma 12,  la parola  «2018»  e' sostituita  dalla
seguente parola: «2019»; 
  c) all'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «L'elenco non
esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti
per tipologia di intervento e forma di  energia  risparmiata e  con
l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei
Certificati Bianchi, e' riportato nella Tabella  1 dell'Allegato  2.
Gli aggiornamenti  e  le integrazioni  alla  suddetta Tabella  sono
approvati dal Ministero dello sviluppo  economico,  di concerto  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare,
anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE»; 
  d) l'art. 6, comma 4, e' sostituito dal seguente: «I  progetti  che
prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non  elettrici sono
ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacita' di incremento
dell'efficienza energetica e di generare  risparmi  di energia  non
rinnovabile.»; 
  e) all'art.  10,  il comma  1  e' sostituito  dal  seguente: «I
certificati bianchi emessi per i progetti presentati  dopo l'entrata
in  vigore  del presente  decreto  non sono  cumulabili  con altri
incentivi, comunque denominati, a carico delle  tariffe dell'energia
elettrica e del gas e  con  altri incentivi  statali,  destinati ai
medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle  rispettive norme
operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea,
l'accesso a: 
  a) fondi di garanzia e fondi di rotazione; 
  b) contributi in conto interesse; 
  c) detassazione del reddito  d'impresa riguardante  l'acquisto  di
macchinari e attrezzature. In  tal caso  il  numero di  Certificati
Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto e' ridotto del 50%.»; 
    f) all'art. 11, il  comma 2  e'  sostituito dal  seguente:  «La
copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui  all'art.
14, comma 1, e' effettuata secondo modalita' definite  dall'Autorita'
di regolazione per  energia  reti e  ambiente,  in misura  tale  da
riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato
sul mercato organizzato, nonche' registrato sugli scambi  bilaterali,
qualora  inferiore  a 250  euro,  definendo un  valore  massimo di
riconoscimento. In ogni caso, a decorrere dalle sessioni  di cui  al
precedente periodo che siano successive al 1°  giugno 2018,  e  fino
alle sessioni valide per l'adempimento agli obblighi nazionali di cui
all'art. 4, commi 4 e 5, fissati per il 2020, il  valore massimo  di
riconoscimento e' posto pari a 250 euro per ogni Certificato  Bianco.
In considerazione del fatto che i quantitativi di Certificati Bianchi
disponibili  entro  il 31  maggio  2018  risultano   superiori   ai
quantitativi necessari per adempiere agli obblighi  minimi  previsti
per l'anno 2017, tenuto altresi' conto delle misure di  flessibilita'
nelle modalita' di adempimento introdotte dal presente decreto, fatto
salvo quanto previsto ai precedenti periodi, i volumi di  Certificati
Bianchi scambiati ad un valore superiore a 250 euro nelle sessioni di
scambio valide per l'anno d'obbligo corrente  che  siano successive
all'entrata in vigore  del  presente decreto,  non  concorrono alla
determinazione del contributo tariffario valido per la copertura  dei
costi di cui al presente comma.»; 
  g) all'art. 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il soggetto
obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di  propria competenza
inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, puo' compensare
la quota residua  nei  due anni  successivi  senza incorrere  nelle
sanzioni di cui al comma 4»; 
  h) all'art.  16,  il comma  3  e'  sostituito  dal seguente:  «I
Certificati Bianchi possono essere oggetto di  libera contrattazione
tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato  organizzato  dal
GME, unificato per tutte le tipologie di titoli,  secondo  modalita'
definite dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente. I
soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi  o ammessi  al
Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare  al GME  le
partecipazioni  detenute  nel capitale  sociale  di altri  soggetti
iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei
Certificati Bianchi, fornendo l'elenco con l'indicazione  nominativa
delle societa' partecipate e il valore percentuale  di  ciascuna di
tali partecipazioni; sono altresi' tenuti a  comunicare  l'eventuale
presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti  appartenenti
al medesimo gruppo societario. Il GME rende pubbliche,  sul  proprio
sito istituzionale, le informazioni di cui al precedente periodo.»; 
  i) dopo l'art. 14 e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 14-bis (Emissione di Certificati Bianchi). - 1.  A  decorrere
dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza  del relativo  anno
d'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, il GSE emette, a favore  e  su
specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati  Bianchi non
derivanti dalla realizzazione di progetti di  efficienza energetica,
ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e  il valore
del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo.  In
ogni caso detto importo non puo' eccedere i 15 euro. 
  2. I Certificati Bianchi emessi ai sensi del comma  1  nel periodo
antecedente al 1° giugno 2018, sono ceduti  dal  GSE ad  un  valore
unitario pari a 10 euro. 
  3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni  soggetto  obbligato
puo' essere ceduto un ammontare massimo di Certificati  Bianchi pari
al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo  di
cui all'art. 14, comma 3, a condizione che gia' detenga, sul  proprio
conto proprieta', un ammontare di Certificati  pari  almeno al  30%
dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al  GSE, su
richiesta  di  quest'ultimo, l'ammontare  di   Certificati  Bianchi
presenti nei conti proprieta' di ciascun soggetto obbligato. 
  4. I Certificati Bianchi di cui al comma 1: 
  a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve; 
  b) in deroga a quanto previsto all'Allegato  2,  secondo capitolo,
sono contraddistinti da una specifica tipologia; 
  c) sono emessi e contestualmente  annullati  dal GSE  nella  prima
sessione utile ai fini del conseguimento  dell'obbligo  relativo al
soggetto obbligato che li abbia richiesti; 
  d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all'art. 11. 
  5. Il GSE tiene contabilita' separata dei  Certificati  Bianchi di
cui al comma 1. 
  6. Per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti
obbligati delle somme per l'acquisizione dei Certificati  Bianchi di
cui ai commi 1 e 2 e' effettuata tramite un conguaglio a valere sulla
copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi dell'art.
11. 
  7. I soggetti obbligati che acquisiscono  Certificati  Bianchi dal
GSE secondo  le  modalita' di  cui  al presente  articolo,  possono
riscattare tutta o parte della somma corrisposta per  l'acquisizione,
a  fronte  della consegna  di  Certificati  generati   tramite   la
realizzazione di progetti di efficienza energetica  o acquisiti  sul
mercato. Il riscatto di cui al presente comma avviene a decorrere dai
primi Certificati acquisiti e inoltre: 
  a) e'  possibile  esclusivamente  nel caso  in  cui il  soggetto
obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto  del riscatto,  un
numero di Certificati Bianchi eccedente  l'obbligo  minimo relativo
all'anno d'obbligo in corso, di cui all'art. 14, comma 3; 
  b) e' possibile esclusivamente entro la scadenza  dell'ultimo  anno
d'obbligo definito ai sensi dell'art. 4, comma 1; 
  c) non  e'  possibile nello  stesso  anno  d'obbligo  in cui   i
Certificati sono stati emessi. 
  8. La restituzione delle risorse oggetto del riscatto  previsto  al
comma 7, relativo ai Certificati Bianchi di cui ai commi 1  e 2,  e'
effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio  a  valere
sul contributo tariffario spettante ai soggetti  obbligati ai  sensi
dell'art. 11.  Resta  ferma, in  tal  caso, la  corresponsione  del
contributo tariffario suddetto, valido  per  l'anno in  corso,  sui
Certificati riscattati. 
  9. Ai  fini  dell'attuazione  di quanto  previsto  dal  presente
articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del presente
decreto, il GSE pubblica, previa approvazione  del  Ministero dello
sviluppo  economico,  una apposita  guida  operativa  e   sottopone
all'approvazione dell'Autorita' di regolazione  per energia  reti  e
ambiente, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui  ai
commi 6 e 8. 
  10. Il  GSE  comunica annualmente  al  Ministero dello  sviluppo
economico l'ammontare di Certificati emessi ai  sensi  del presente
articolo,  i  soggetti beneficiari  e  gli  eventuali   Certificati
riscattati ai sensi del comma 7.». 
    j) all'allegato 1, al punto 6.1, dopo le parole: «non inferiore a
5 TEP», sono inserite le parole: «, fatto salvo  quanto diversamente
indicato nelle tipologie di progetto PS approvate», e all'Allegato 2,
la Tabella 1 e' sostituita dalla Tabella di cui  all'Allegato  1  al
presente decreto. 
                               Art. 2 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.  9,  comma 1,
lettera b), del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, sono  approvate
le tipologie di  interventi  incentivabili attraverso  la  modalita'
standardizzata di cui all'Allegato 2 e sono applicabili a  tutti gli
interventi la cui data di avvio della  realizzazione  e' successiva
alla data di entrata in vigore del decreto suddetto. 
  2. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori  oneri  a
carico  del  bilancio dello  Stato,  e' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana, entra  in  vigore il  giorno
successivo alla sua pubblicazione e si applica  a tutti  i  progetti
presentati ai sensi del decreto ministeriale 11 gennaio  2017, fatta
eccezione per i progetti di cui all'art. 16,  comma  1, del  citato
decreto. 
 
 
 
                                                          Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

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