Pratiche benefiche per il clima e l'ambiente e aree di interesse ecologico tra i punti del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018
Punto di contatto tra agricoltura e ambiente nell'ambito del pacchetto di misure a sostegno di cui al decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 che riporta le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
In particolare, il Capo II «Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente» contiene quattro articoli:
- art. 13 - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- art. 14 - misure per la tutela di prati permanenti di alto valore ambientale;
- art. 15 - aree di interesse ecologico;
- art. 16 - terreni a riposo.
Di seguito il testo del capo II.
Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. (18A04766) in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2018, n. 165 (omissis) Capo II Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente Art. 13 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate, a livello regionale, su indicazione della regione o provincia autonoma competente, le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati. 3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e' calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art. 11 del presente decreto. 4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre e' calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale. 5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e' fissato dal 1° aprile al 9 giugno. 6. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni ettaro della superficie a seminativi di una azienda agricola e' contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto e di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento. Art. 14 Prati permanenti 1. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto valore ambientale, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 41 del regolamento (UE) n. 639/2014, la regione o la provincia autonoma competente puo' individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi i prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento, per l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e per consentire l'informazione, per il tramite degli organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati. 2. L'obbligo previsto dall'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applica a livello nazionale e l'osservanza di tale obbligo e' verificata dall'organismo di coordinamento, mediante il registro nazionale dei prati permanenti, costituito nel SIAN. 3. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento, secondo le modalita' indicate dall'art. 44 del regolamento (UE) n. 639/2014. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali e' stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diminuisca in misura superiore al 3,5 per cento, e' condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che e' vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni. Art. 15 Aree di interesse ecologico 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i), k), ed l) del medesimo paragrafo 2, con le modalita' indicate nell'art. 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e, ove applicabili, in osservanza agli obblighi di condizionalita'. 2. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'organismo di coordinamento utilizza i fattori di conversione e ponderazione di cui all'allegato II del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale. 4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Su tali superfici e' consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e non e' consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. 5. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'allegato III del presente decreto e' consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. La coltivazione puo' includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Su tali superfici non e' consentito l'uso di prodotti fitosanitari, cosi' come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009. 6. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10-bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione e' autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che tali superfici restino distinguibili dal terreno agricolo adiacente. 7. Gli allegati II e III, richiamati, rispettivamente, nei commi 2 e 5, possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Art. 16 Terreni a riposo 1. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda; per i terreni di cui al comma 2, lettera d) il periodo minimo continuativo e' di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda. 2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita', il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attivita' agricola di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e puo' essere: a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione; b) terreno coperto da vegetazione spontanea; c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali; d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV, in purezza o in miscugli purche' tali specie rimangano predominanti. 3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico e' vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi: a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture a perdere per la fauna; b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi. 5. Sui terreni lasciati a riposo ai fini dell'art. 15, non e' consentito l'uso di prodotti fitosanitari, cosi' come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.