Contenitori-distributori per l'installazione e l'esercizio a uso privato di carburante liquido di categoria C. Dal Dipartimento del Vigili del fuoco arriva una circolare esplicativa ( n. 1/2018). Il tema del contenitori-distributori è stato regolamentato ai fini della prevenzione incendi attraverso diverse norme, circolari e chiarimenti interpretativi. La circolare n 1/2018 è l'ultima in ordine di tempo.
La circolare chiarisce alcuni aspetti del decreto del MinInterno 10 maggio 2018 - che ha modificato la regola tecnica emanata con il decreto del minInterno 22 novembre 2017 (1). In particolare la nuova circolare sui contenitori-distributori si sofferma schematicamente su alcuni temi di rilievo:
- i casi di esenzione;
- terminologie e perimetri di applicazione della regola tecnica;
- decadenze delle approvazioni di alcuni tipi di serbatoi di plastica;
- bacini di contenimento;
- casi di commercializzazione di contenitori-distributori fino al 17 febbraio 2019 conformi ai precedenti provvedimenti.
Se vuoi consultare un ulteriore contenuti sul tema, clicca qui.
Se vuoi consultare altri contenuti in materia di prevenzione incendi, clicca qui.
(1) Il decreto del ministero dell’Interno 22 novembre 2017, composto di sei articoli e un allegato (vedere la tabella 1), introduce nel quadro delle norme di prevenzione incendi la nuova regola tecnica da applicare per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori a uso privato per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, nella quale è compreso anche il gasolio[1]Il gasolio è da considerarsi di categoria C, in seguito alla circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del 16 marzo 2009 (prot. n. 756 – 032101.01.4188.000) che lo classifica «liquido combustibile di categoria C, a prescindere dall’effettiva temperatura d’infiammabilità»..
Tabella 1
Schema del decreto |
|
Articolo | Titolo |
Art. 1 | Campo di applicazione |
Art. 2 | Obiettivi |
Art. 3 | Disposizioni tecniche |
Art. 4 | Applicazione delle disposizioni tecniche |
Art. 5 | Impiego di prodotti per uso antincendio |
Art. 6 | Disposizioni finali |
Allegato 1 | Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C. |
Allegati
Note
1. | ↑ | Il gasolio è da considerarsi di categoria C, in seguito alla circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del 16 marzo 2009 (prot. n. 756 – 032101.01.4188.000) che lo classifica «liquido combustibile di categoria C, a prescindere dall’effettiva temperatura d’infiammabilità». |