Crescita sostenibile: prorogati i termini per l’utilizzo dei fondi

Il decreto del ministero dello sviluppo economico 31 ottobre 2018 sposta la scadenza al 31 marzo 2019

Introdotta un'ulteriore proroga (dopo quella disposta dal D.M. 4 aprile 2018  al 28 settembre 2018) del termine per l'utilizzo delle risorse del fondo per la crescita sostenibile riservate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi  industriale  non complessa disciplinati da accordi di programma.

In particolare, per effetto del decreto del ministero dello sviluppo economico 31 ottobre 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2018, n. 270), la scadenza è stata spostata al 31  marzo 2019.

Di seguito il testo del D.M. 31 ottobre 2018.

 

Decreto del ministero dello sviluppo economico 31 ottobre 2018
 
Ulteriore proroga del termine per l'utilizzo delle risorse del Fondo
per  la  crescita   sostenibile   riservate  agli   interventi   di
riconversione e riqualificazione produttiva  di  cui alla  legge  15
maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi  industriale  non complessa
disciplinati da accordi di programma. (18A07366)
 
     in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2018, n. 270

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n. 120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio 1989,  n.  181 e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge 27
dicembre 2002,  n.  289 (legge  finanziaria  2003), hanno  previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181
del 1989 a ulteriori aree di crisi  industriale  diverse da  quella
siderurgica; 
  Visto  l'art. 27  del  decreto-legge 22  giugno  2012,  n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della disciplina  in  materia di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli
interventi nelle aree di crisi industriale  complessa,  attuati con
progetti di riconversione  e  riqualificazione  industriale adottati
mediante  accordi  di programma,  e  gli interventi  nei  casi  di
situazioni di crisi  industriali  diverse da  quelle  complesse che
presentano,  comunque,  impatto significativo  sullo  sviluppo  dei
territori  interessati  e sull'occupazione,  e  i commi  9   e   10
concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie  a  copertura
degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico 9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n.  83  del
2012,  a   cui  potranno   aggiungersi   risorse  derivanti   dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 
  Vista la circolare del Direttore generale per  gli  incentivi alle
imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto  disposto
dall'art. 6, comma 6, del suddetto  decreto  ministeriale 9  giugno
2015, finalizzata a  fornire  ulteriori specificazioni  relative  ai
requisiti dei programmi e delle spese ammissibili,  delle modalita',
forme  e  termini di  presentazione  delle domande  nonche'   delle
caratteristiche del contratto di finanziamento; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,
che stabilisce che il Fondo speciale rotativo  di  cui all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo per  la
crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla  base  di obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti e  nel  rispetto dei   vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa  norma,
tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2,  relativa
al  rafforzamento  della struttura  produttiva,  al riutilizzo   di
impianti produttivi e al rilancio di aree che versano  in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la sottoscrizione
di accordi di programma; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico 4  agosto
2016 recante  «Individuazione  dei territori  delle  aree di  crisi
industriale non complessa, ammessi alle  agevolazioni  di cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono  stati  definiti i
criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle  predette
agevolazioni; 
  Visto  il decreto  del  Direttore  generale   per  la   politica
industriale, la competitivita' e le piccole e  medie imprese  e  del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 19 dicembre 2016 recante l'elenco  dei  territori
individuati, sulla base del citato  decreto  ministeriale 4  agosto
2016, quali aree di crisi non complessa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
n. 39 del 16 febbraio 2017, con il  quale  una quota  pari  a  euro
148.768.097,18 delle risorse finanziarie del Fondo  per la  crescita
sostenibile  complessivamente  destinate, con   precedenti   decreti
ministeriali, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e' stata
ripartita tra le diverse tipologie di intervento; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  c),  del citato
decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che riserva euro 124.000.000,00
a valere sulle risorse del Fondo  per  la crescita  sostenibile  ai
programmi  di  investimento da  agevolare  nelle  aree   di   crisi
industriale  non   complessa  tramite   procedura   valutativa  con
procedimento  a  sportello, accantonando  una  quota del   predetto
importo, pari ad  euro  44.000.000,00,  in favore  degli  interventi
disciplinati da accordi di programma; 
  Visto, altresi', l'art.  1, comma  1,  lettera d),  del  medesimo
decreto  ministeriale  31 gennaio  2017,  che  prevede   che   euro
80.000.000,00  a  valere sulle  risorse  del  Programma   operativo
nazionale «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020 FESR,  Asse  III -
Competitivita' PMI, sono destinati agli  interventi  nelle aree  di
crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di  sviluppo (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)  disciplinati  da accordi  di
programma, dei quali euro 35.000.000,00  destinabili  alle aree  di
crisi industriale non complessa; 
  Visto  il decreto  del  Direttore  generale   per   la  politica
industriale, la competitivita' e le piccole e  medie imprese  e  del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato  nel  sito internet
istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato  decreto
direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati  i  termini e  le
modalita'  per  la presentazione  delle  domande di  accesso   alle
agevolazioni di cui alla  legge  n. 181/1989  nelle  aree di  crisi
individuate  dallo  stesso decreto  19  dicembre 2016,   prevedendo
l'apertura della procedura al 4 aprile 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico 7  giugno
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
n. 222 del 22 settembre 2017, recante la destinazione  di  ulteriori
risorse del Fondo per la crescita  sostenibile  agli interventi  di
riconversione e riqualificazione industriale di  cui alla  legge  n.
181/1989, e che, in particolare, incrementa  nella  misura di  euro
20.000.000,00 la quota di euro 44.000.000,00  accantonata, ai  sensi
del citato art. 1, comma 1, lettera c), del decreto  ministeriale 31
gennaio  2017,  in favore  degli  interventi nelle  aree  di crisi
industriale non complessa disciplinati da accordi di programma; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico 9  agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
n.  225  del 26  settembre   2017,  con   il   quale  le   risorse
complessivamente  destinate  agli interventi  nelle  aree di  crisi
industriale non complessa disciplinati da accordi di programma,  pari
ad euro 99.000.0000, di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse
del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a  valere
sulle  risorse  del Programma   operativo   nazionale  «Imprese   e
competitivita'» 2014-2020 FESR, sono state ripartite tra  le regioni
interessate; 
  Considerato che, ai sensi del piu' volte citato art.  1,  comma 1,
lettera c), del decreto ministeriale  31  gennaio 2017,  l'utilizzo
delle risorse nazionali accantonate in favore degli interventi  nelle
aree di crisi industriale non complessa disciplinati  da accordi  di
programma e' soggetto alla clausola della sottoscrizione dei medesimi
accordi entro un anno dalla data di apertura dello sportello  di  cui
al sopra menzionato decreto direttoriale 24 febbraio  2017, pertanto
entro il 4 aprile 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico 4  aprile
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
n. 94 del 23 aprile 2018, con il quale il predetto termine di cui  al
decreto ministeriale  31  gennaio 2017  e'  stato prorogato  al  28
settembre 2018; 
  Tenuto conto della necessita' di alcune regioni di disporre di piu'
tempo per completare le procedure di approvazione  degli  schemi di
accordo e di programmazione finanziaria delle risorse da destinare al
cofinanziamento degli stessi accordi; 
  Considerato che si  prevede che  la  sottoscrizione  dei restanti
accordi di programma con le regioni interessate possa avvenire  entro
i prossimi mesi del 2019; 
  Ritenuto, pertanto,  di prorogare  la  predetta scadenza  del  28
settembre 2018 al 31 marzo 2019; 
 
                             Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine previsto all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto
ministeriale 31 gennaio 2017 per l'utilizzo della  quota di  risorse
finanziarie accantonata in favore degli interventi di cui alla  legge
15 maggio 1989, n. 181 nelle aree di crisi industriale non  complessa
disciplinati da accordi di programma,  gia'  prorogato dal  decreto
ministeriale 4 aprile 2018, e' ulteriormente prorogato  al 31  marzo
2019. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 

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