Novità per l'iscrizione alla categoria 1 dell'Albo gestori ambientali. A renderlo noto è lo stesso comitato nazionale con la deliberazione 21 novembre 2018, n. 7, che intervenendo sui requisiti necessari, ha di fatto sostituito:
- l'articolo 1, comma 1, lettera d) della deliberazione n. 2/2009 prevedendo l'obbligo di nomina di almeno un responsabile tecnico;
- il punto 1.1, seconda alinea, dell'Allegato 2 alla deliberazione n. 2/2009, stabilendo obblighi formativi in capo al soggetto richiedente l'iscrizione.
Di seguito il testo della deliberazione dell'Albo gestori ambientali 21 novembre 2018, n. 7.
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Deliberazione dell'Albo gestori ambientali 21 novembre 2018, n. 7
Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009, recante i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009.
IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo.
Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale affida al Comitato nazionale la facoltà di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscirizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;
Vista la propria deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009, recante i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di "gestione dei centri di raccolta" di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009;
Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che ha abrogato la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999;
Ritenuto, a seguito delle suddette novità normative, di apportare le conseguenti modificazioni alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009;
DELIBERA
Articolo 1
- L'articolo 1, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 è sostituito dal seguente: "nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017".
- Il punto 1.1 seconda alinea, dell'Allegato 2 alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 è sostituito dal seguente: "-i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell'insegnamento, ovvero in alternativa, da docenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell'attività di settore oggetto dell'insegnamento".