Con "coasting" si intende una funzione del cambio delle autovetture che, quando il motore non spinge, permette comunque al veicolo di avanzare per inerzia, come se fosse in folle.
Questa funzione, messa a punto dalle maggiori case automobilistiche, riveste una grande importanza come strumento per abbattere le emissioni di anidride carbonica tanto che è stata fatta oggetto della decisione di esecuzione (Ue) 2018/2079 della Commissione del 19 dicembre 2018 relativa, appunto, «all'approvazione della funzione di coasting con motore a regime minimo come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio» (in G.U.C.E. L del 28 dicembre 2018, n. 331).
Sempre sul tema delle emissioni, sono stati pubblicati recentemente:
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (CLICCA QUI);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (CLICCA QUI);
- il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (Ce) n. 663/2009 e (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/Ce, 2009/31/Ce, 2009/73/Ce, 2010/31/Ue, 2012/27/Ue e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/Ce e (Ue) 2015/652 e che abroga il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CLICCA QUI);
- la direttiva (Ue) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (CLICCA QUI);
- la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (CLICCA QUI);
- la decisione (Ue) 2018/2027 del consiglio del 29 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente - regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CLICCA QUI).
Di seguito il testo integrale degli articoli della decisione n. 2018/2079; gli allegati sono disponibili in pdf cliccando sul link alla fine degli articoli.
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Decisione di esecuzione (Ue) 2018/2079 della Commissione del 19 dicembre 2018 relativa all'approvazione della funzione di coasting con motore a regime minimo come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(in G.U.C.E. L del 28 dicembre 2018, n. 331)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri [1]GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1., in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il 21 marzo 2018 i costruttori Audi AG, BMW AG, FCA Italy SpA, Ford Motor Company, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, JLR Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH, PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Europe NV/SA, Volvo Cars Corporation e Volkswagen AG (i «richiedenti») hanno presentato una domanda congiunta di autorizzazione della funzione di coasting (veleggiamento o marcia per inerzia) con motore a regime minimo come innovazione ecocompatibile.
(2) La domanda è stata valutata in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione [2]Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
(3) La domanda riguarda l'utilizzo della funzione di coasting con motore a regime minimo nei veicoli di categoria M1 con propulsore convenzionale (motore termico non ibrido). Il principio fondamentale alla base di questa tecnologia innovativa consiste nel disaccoppiare il motore a combustione dal sistema di trazione e prevenire la decelerazione causata dal freno motore. La funzione dovrebbe essere attivata automaticamente nella modalità di guida predominante, ossia quella selezionata automaticamente all'accensione del veicolo. In questo modo la funzione di coasting può essere usata per aumentare la distanza di rotolamento del veicolo in situazioni in cui non è necessaria alcuna propulsione o è necessaria una lieve riduzione della velocità. Quando è attivata la funzione di coasting, l'energia cinetica e potenziale del veicolo è direttamente impiegata per vincere la resistenza all'avanzamento e, di conseguenza, per diminuire il consumo di carburante. Per ottenere una decelerazione inferiore, il motore è disaccoppiato dal sistema di trazione mediante il disinnesto della frizione. Ciò è effettuato in automatico dalla centralina di controllo della trasmissione automatica o per mezzo di una frizione automatica in caso di cambio manuale. Durante le fasi di coasting il motore funziona a regime minimo.
(4) Con decisioni di esecuzione (UE) 2015/1132 [3]Decisione di esecuzione (UE) 2015/1132 della Commissione, del 10 luglio 2015, relativa all'approvazione della funzione di coasting di Porsche AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 22). e (UE) 2017/1402 [4]Decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione, del 28 luglio 2017, relativa all'approvazione della funzione di coasting di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 14)., la Commissione ha approvato la domanda presentata da Porsche AG, relativa a una funzione di coasting destinata all'uso esclusivamente nei veicoli Porsche della gamma S e della categoria M1 (coupé sport), e la domanda presentata da BMW AG, relativa a una funzione di coasting con motore a regime minimo destinata all'uso esclusivamente nei veicoli BMW di categoria M1 con propulsore convenzionale e trasmissione automatica. La funzione di coasting con motore a regime minimo oggetto della presente domanda è destinata all'uso in tutti i veicoli di categoria M1 con propulsore convenzionale e trasmissione automatica o manuale.
(5) I richiedenti hanno presentato una metodologia per determinare le riduzioni di CO2 derivanti dall'uso della tecnologia di coasting con motore a regime minimo, tra cui un ciclo di prova NEDC modificato per consentire al veicolo di mettersi in funzione di coasting. Al fine di determinare i risparmi di CO2 realizzati, il veicolo munito della funzione di coasting con motore a regime minimo dovrebbe essere confrontato con un veicolo di riferimento in cui la funzione di coasting non sia installata, non sia disponibile nella modalità di guida predominante oppure sia disattivata ai fini della prova. Al fine di effettuare un valido raffronto, il veicolo di riferimento dovrebbe essere sottoposto a prova ai sensi del NEDC standard in condizioni di avviamento a caldo, tenendo conto delle condizioni modificate applicabili al veicolo munito dell'innovazione ecocompatibile mediante un fattore di conversione applicato al calcolo dei risparmi di CO2. Si ritiene opportuno mantenere il valore di 0,960 per il fattore di conversione, in linea con il fattore di conversione di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1132 e (UE) 2017/1402.
(6) Un elemento fondamentale ai fini della determinazione dei risparmi di CO2 risiede nella proporzione della distanza percorsa dal veicolo con la funzione di coasting attivata, tenendo conto del fatto che tale funzione può essere disattivata nelle modalità di guida diverse da quella predominante. Al fine di tener conto della diversità dei veicoli presenti sul mercato, si ritiene opportuno stabilire un fattore d'uso che sia rappresentativo del tasso di attivazione della tecnologia per un'ampia gamma di veicoli in condizioni reali. Dai dati forniti dai richiedenti emerge chiaramente che l'attivazione della tecnologia di coasting con motore a regime minimo dipende da taluni limiti di velocità che possono variare da un veicolo all'altro. Sulla base della banca dati fornita, è opportuno prendere in considerazione l'attivazione della funzione di coasting a velocità superiori a 15 km/h.
(7) Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che i criteri di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e le condizioni di cui agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sono soddisfatti per una gamma di veicoli di categoria M1 con propulsore convenzionale e trasmissione automatica o manuale. Inoltre, la domanda è accompagnata da relazioni di verifica elaborate da organismi indipendenti e certificati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
(8) In base alle informazioni contenute nella suddetta domanda congiunta, e tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso la valutazione della domanda di approvazione della funzione di coasting di Porsche AG nel quadro della decisione di esecuzione (UE) 2015/1132, attraverso la valutazione della domanda di approvazione della funzione di coasting con motore a regime minimo di BMW AG nel quadro della decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 e grazie a uno studio interno di valutazione della distanza relativa di coasting, dei fattori d'uso e dei risparmi di CO2 per la tecnologia di coasting [5]«Evaluation of the relative coasting distance, usage factors and CO2 savings for the coasting technology» (Valutazione della distanza relativa di coasting, dei fattori d'uso e dei risparmi di CO2 per la tecnologia di coasting), studio della direzione generale Azione per il clima della Commissione europea, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9673ca61-9abc-11e8-a408-01aa75ed71a1/language-en), è stato dimostrato in modo soddisfacente che la funzione di coasting con motore a regime minimo soddisfa i criteri di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e può consentire una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno 1 g di CO2/km, conformemente all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli di categoria M1 con propulsore convenzionale. Spetta pertanto all'autorità di omologazione verificare che la soglia di 1 g di CO2/km di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sia rispettata e certificare i risparmi di CO2 delle versioni dei veicoli di categoria M1 muniti di funzione di coasting con motore a regime minimo.
(9) Tenuto conto di quanto finora esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.
(10) Per poter ottenere la certificazione dei risparmi delle emissioni di CO2 conseguiti con l'impiego della funzione di coasting con motore a regime minimo, il costruttore dovrebbe trasmettere all'autorità di omologazione, a corredo della domanda di certificazione, una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante la conformità del veicolo munito della funzione di cui trattasi alle condizioni stabilite nella presente decisione.
(11) Se l'autorità di omologazione ritiene che la funzione di coasting con motore a regime minimo non soddisfi le condizioni per la certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi di CO2 dovrebbe essere respinta.
(12) La presente decisione dovrebbe applicarsi in relazione alla procedura di prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione[6] Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le tecnologie innovative devono essere valutate in relazione alla procedura di prova di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1151 della Commissione [7]Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).. La presente decisione si applica ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie dei costruttori fino all'anno civile 2020 incluso.
La relazione si basa su prove effettuate in specifiche condizioni reali di guida e con veicoli senza la funzione di coasting installata. I risultati sono solo rappresentativi del potenziale della tecnologia di coasting in condizioni specifiche e possono essere considerati unicamente alla stregua di documento giustificativo.
(13) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [8]Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1)., dovrebbe essere specificato il codice individuale da utilizzare per l'innovazione ecocompatibile,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Approvazione
La funzione di coasting con motore a regime minimo è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la tecnologia innovativa è installata in veicoli di categoria M1 con propulsore convenzionale e trasmissione automatica o cambio manuale e frizione automatica;
b) la funzione di coasting con motore a regime minimo è attivata automaticamente nella modalità di guida che è sempre selezionata all'accensione del veicolo, a prescindere dalla modalità selezionata al momento dell'ultimo spegnimento del veicolo («modalità di guida predominante»);
c) la funzione di coasting con motore a regime minimo non può essere disattivata nella modalità di guida predominante dal conducente o mediante interventi esterni;
d) la funzione di coasting con motore a regime minimo è attiva perlomeno fino a quando la velocità viene ridotta a 15 km/h;
e) ai fini della prova di cui in allegato, nei veicoli in grado di avanzare per inerzia con velocità inferiori a 15 km/h, la funzione di coasting con motore a regime minimo è disattivata quando la velocità del veicolo scende a 15 km/h.
Articolo 2
Domanda di certificazione dei risparmi di CO2
Conformemente all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il costruttore può chiedere a un'autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti con l'impiego della funzione di coasting con motore a regime minimo facendo riferimento alla presente decisione.
La domanda di certificazione è corredata di una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, attestante che il veicolo munito delle tecnologia di cui trattasi è conforme alle condizioni di cui all'articolo 1 e che è rispettata la soglia dei risparmi di CO2 (1 g di CO2/km) specificata all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Articolo 3
Certificazione dei risparmi di CO2
La riduzione delle emissioni di CO2 ottenuta con l'impiego della funzione di coasting con motore a regime minimo, di cui all'articolo 1, è determinata utilizzando la metodologia stabilita nell'allegato. L'autorità di omologazione verifica la riduzione ottenuta, anche mediante la relazione di verifica di cui all'articolo 2, e certifica il livello di riduzione, purché sia soddisfatta la soglia di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Detta riduzione è presa in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore fino all'anno civile 2020 incluso.
Articolo 4
Codice di innovazione ecocompatibile
Il codice di innovazione ecocompatibile n. 25 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Articolo 5
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2020.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1. |
2. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19) |
3. | ↑ | Decisione di esecuzione (UE) 2015/1132 della Commissione, del 10 luglio 2015, relativa all'approvazione della funzione di coasting di Porsche AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 22). |
4. | ↑ | Decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione, del 28 luglio 2017, relativa all'approvazione della funzione di coasting di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 14). |
5. | ↑ | «Evaluation of the relative coasting distance, usage factors and CO2 savings for the coasting technology» (Valutazione della distanza relativa di coasting, dei fattori d'uso e dei risparmi di CO2 per la tecnologia di coasting), studio della direzione generale Azione per il clima della Commissione europea, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9673ca61-9abc-11e8-a408-01aa75ed71a1/language-en) |
6. | ↑ | Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1). |
7. | ↑ | Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1). |
8. | ↑ | Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1). |