Gas fluorurati: recepito il nuovo regolamento Ue

Organismi di certificazione, organismi di attestazione e banca dati nazionale per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alla vendita di gas e delle attività di installazione e manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature

Gas fluorurati a effetto serra: con il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2019 - l'Italia ha recepito il nuovo regolamento dell'Unione europea che abroga il precedente regolamento comunitario 842/2006.

Gas fluorurati a effetto serra: contenuti e obiettivi

Fra gli obiettivi del regolamento sui gas fluorurati a effetto serra:

  • individuare gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica;
  • individuare le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
  • individuare le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione;
  • stabilire le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
  • disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
  • disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alla vendita di gas fluorurati a effetto serra e delle attività di installazione e manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature;
  • individuare i sistemi di comunicazione delle informazioni per la raccolta dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione di questo stesso regolamento;
  • disciplinare l'etichettatura delle apparecchiature.

Gas fluorurati a effetto serra: gli allegati

Nell'allegato A sono indicati i requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche, mentre l'allegato B riporta i requisiti degli organismi di certificazione delle imprese e, infine, nell'allegato C si trovano i requisiti degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di formazione alle persone fisiche.

Sei interessato ad altri contenuti sul tema dei gas serra? Clicca qui.

Di seguito il testo integrale del decreto presidenziale, con gli allegati.

 

Sei interessato ai temi relativi alla sicurezza e all'ambiente?

Gas fluorurati a effetto serra

Abbonati o rinnova l'abbonamento ad Ambiente&Sicurezza, clicca qui!
Decreto del presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.  517/2014  sui  gas
fluorurati a effetto serra  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
842/2006. (19G00001) 

(GU n.7 del 9-1-2019)

Vigente al: 24-1-2019 
   
Capo I

Principi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed in particolare  gli  articoli  142  e
143; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35  e
36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo  28  che  istituisce,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e  per  la  tutela  del
territorio e del  mare  del  21  maggio  2010,  n.  123,  concernente
regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS
e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma  dell'articolo
28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la legge 28 giugno 2016,  n.  132,  recante  istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione  n.  1497/2007  del  18
dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle
perdite per i sistemi  di  protezione  antincendio  fissi  contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione  n.  1516/2007  del  19
dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle
perdite   per   le   apparecchiature   fisse    di    refrigerazione,
condizionamento d'aria  e  pompe  di  calore  contenenti  taluni  gas
fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  304/2008  della  Commissione  del  2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione  delle  imprese  e  del
personale per  quanto  concerne  gli  impianti  fissi  di  protezione
antincendio e gli  estintori  contenenti  taluni  gas  fluorurati  ad
effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  306/2008  della  Commissione  del  2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione del  personale  addetto
al recupero di taluni solventi a base di gas  fluorurati  ad  effetto
serra dalle apparecchiature; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  307/2008  della  Commissione  del  2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi  per  i  programmi  di
formazione e le condizioni  per  il  riconoscimento  reciproco  degli
attestati  di  formazione  del  personale  per  quanto  concerne  gli
impianti di condizionamento d'aria in determinati  veicoli  a  motore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  2012,
n. 43, di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su  taluni  gas
fluorurati ad  effetto  serra,  anche  con  riferimento  ai  predetti
regolamenti (CE) di esecuzione, ove necessario; 
  Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto  serra  e
che abroga  il  regolamento  (CE)  n.  842/2006,  ed  in  particolare
l'articolo 26 che individua nel 1° gennaio 2015 il termine dal  quale
ha  effetto  l'abrogazione  del  regolamento  (CE)  n.   842/2006   e
stabilisce che resta in vigore l'applicazione dei regolamenti (CE) di
esecuzione n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n.
303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008,  n.  307/2008  e  n.
308/2008, fino all'abrogazione degli stessi mediante atti delegati  o
di esecuzione adottati dalla Commissione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1191/2014   della
Commissione,  del  30  ottobre  2014,  cosi'  come   modificato   dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375  della  Commissione  del  25
luglio 2017, recante il formato e le modalita' di trasmissione  della
relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  su  taluni  gas  fluorurati  ad
effetto serra, che ha abrogato e sostituito il  regolamento  (CE)  n.
1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2068   della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma  del  regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,  il  formato
delle etichette per i prodotti e le  apparecchiature  che  contengono
gas fluorurati a effetto serra,  che  ha  abrogato  e  sostituito  il
regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2067   della
Commissione,  del  17  novembre  2015,  recante,  in  conformita'  al
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della certificazione delle persone fisiche  per  quanto  concerne  le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento  d'aria,  le
pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e  rimorchi
frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la
certificazione delle imprese per quanto concerne  le  apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di  calore
fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che  ha  abrogato  e
sostituito il regolamento (CE) n. 303/2008 della  Commissione  del  2
aprile 2008; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2066   della
Commissione del 17 novembre 2015 recante,  a  norma  del  regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i  requisiti
minimi  e  le  condizioni  per  il  riconoscimento  reciproco   della
certificazione  delle  persone  fisiche  addette   all'installazione,
assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero  di
gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici  fissi,  che
ha abrogato e  sostituito  il  regolamento  (CE)  n.  305/2008  della
Commissione del 2 aprile 2008; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2065   della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma  del  regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,  il  formato
della notifica dei programmi di  formazione  e  certificazione  degli
Stati membri, che ha abrogato e sostituito  il  regolamento  (CE)  n.
308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2016/879   della
Commissione,  del  2  giugno  2016,  che  stabilisce,  a  sensi   del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
modalita' dettagliate relative alla dichiarazione di  conformita'  al
momento   dell'immissione   sul   mercato   di   apparecchiature   di
refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe  di  calore  caricate
con idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte di un
organismo di controllo indipendente; 
  Vista la legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale, come modificato dal decreto  legislativo
13 agosto 2010 n. 155; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare  l'articolo
4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n. 765/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che  pone  norme
in materia di accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto
riguarda  la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
regolamento (CEE) n. 339/93; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018; 
  Uditi i pareri interlocutorio e definitivo del Consiglio di  Stato,
espressi  dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
rispettivamente nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del  6  settembre
2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 novembre 2018; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  di  attuazione  del
regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione
della Commissione europea, ed in particolare: 
    a) individua le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  6,
paragrafo  2,  secondo  periodo,  e  paragrafo  3,   terzo   periodo,
all'articolo  9,  all'articolo  11,  paragrafo  3,  all'articolo  15,
paragrafo  4,  all'articolo  17,  paragrafo  4,  e  all'articolo  19,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014; 
    b) individua gli organismi di controllo  indipendenti  competenti
per le procedure di verifica di cui all'articolo 14, paragrafo  2,  e
all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014; 
    c) individua le procedure per la designazione degli organismi  di
certificazione delle persone fisiche e delle  imprese,  di  cui  agli
articoli 7 e 8 del regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2067,  agli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4  e
5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e  5
del regolamento (CE) n. 306/2008; 
    d) individua le procedure per la certificazione  degli  organismi
di attestazione  di  cui  all'articolo  1  del  regolamento  (CE)  n.
307/2008; 
    e) stabilisce le modalita' di riconoscimento  dei  certificati  e
attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri; 
    f) disciplina il registro telematico nazionale  delle  persone  e
delle imprese certificate,  che  assicura  a  tutti  i  soggetti,  la
pubblicita' notizia delle informazioni sulle  attivita'  disciplinate
dal  presente  decreto,  nonche'  la  trasparenza   delle   attivita'
medesime; 
    g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per
la raccolta e  la  conservazione  delle  informazioni  relative  alle
vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature  di
cui all'articolo 6 del regolamento (UE)  n.  517/2014,  nonche'  alle
attivita'   di    installazione,    manutenzione,    riparazione    e
smantellamento di dette apparecchiature; 
    h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui
all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di
dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione
del regolamento medesimo; 
    i)  disciplina  l'etichettatura  delle  apparecchiature  di   cui
all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto,  oltre  alle  definizioni  del
regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni: 
    a)  organismo  nazionale  di  accreditamento:   unico   organismo
autorizzato dallo Stato a svolgere attivita'  di  accreditamento  nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, della  legge  23  luglio
2009, n. 99; 
    b)  accreditamento:  attestazione  con   la   quale   l'organismo
nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di
valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti  da  norme
armonizzate e, ove appropriato, ogni  altro  requisito  supplementare
per  svolgere  una   specifica   attivita'   di   valutazione   della
conformita'; 
    c) organismo  di  valutazione  della  conformita':  un  organismo
accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento  per  svolgere
determinate attivita'  di  valutazione  della  conformita',  fra  cui
tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 
    d) valutazione della  conformita':  procedura  con  la  quale  un
organismo  di  valutazione  della  conformita'  dimostra   che   sono
rispettate le prescrizioni specifiche relative a un  prodotto,  a  un
processo, a un servizio, a un sistema, a una persona fisica  o  a  un
organismo, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto; 
    e) organismo di certificazione: un organismo di valutazione della
conformita' accreditato dall'organismo  nazionale  di  accreditamento
per svolgere le attivita' di certificazione delle persone fisiche  di
cui all'articolo 7, comma 1, e delle imprese di cui  all'articolo  8,
comma 2; 
    f)  organismo  di  controllo  indipendente:   un   organismo   di
valutazione della conformita' accreditato dall'organismo nazionale di
accreditamento per svolgere le attivita' di verifica delle  emissioni
di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE; 
    g) organismo di attestazione di formazione: organismi certificati
dagli organismi  di  valutazione  della  conformita'  per  rilasciare
attestati di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento
(CE) n. 307/2008 in conformita' all'Allegato C al presente decreto; 
    h)  tariffario:  documento  che  definisce  le  tariffe  per   la
concessione,  il  mantenimento  e  il  rinnovo  dei  certificati   di
conformita' rilasciati dagli organismi di cui alla lettera e); 
    i) camera di commercio competente: la  Camera  di  commercio  del
capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la  sede
legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica; 
    l)  Registro  telematico  nazionale:  Registro  telematico  delle
persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15; 
    m) Banca dati: Banca  dati  gas  fluorurati  a  effetto  serra  e
apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'articolo 16; 
    n) operatore: il proprietario o altra persona fisica o  giuridica
che esercita un effettivo controllo  sul  funzionamento  tecnico  dei
prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A
tal fine  una  persona  fisica  o  giuridica  esercita  un  effettivo
controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
      1)  libero  accesso  all'apparecchiatura,   che   comporta   la
possibilita' di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento,  e
la possibilita' di concedere l'accesso a terzi; 
      2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari; 
      3) il potere,  anche  finanziario,  di  decidere  in  merito  a
modifiche tecniche, alla modifica delle quantita' di  gas  fluorurati
nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni. 
                               Art. 3 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente,  e'  l'autorita'
competente ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafi  2  e
3, all'articolo 9, all'articolo 11,  paragrafo  3,  all'articolo  15,
paragrafo  4,  all'articolo  17,  paragrafo  4,  e  all'articolo  19,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014. 
  2. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, di seguito  denominato  ISPRA,
ai  fini  di  quanto  previsto  all'articolo  6,  paragrafo  2,   del
regolamento (UE) n. 517/2014. 
                               Art. 4 
 
                           Accreditamento 
 
  1.  L'accreditamento   degli   organismi   di   valutazione   della
conformita' per le attivita' disciplinate  dal  regolamento  (UE)  n.
517/2014  e  dai  relativi  regolamenti  europei  di  esecuzione   e'
rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento sulla  base  di
schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'ambiente. 

 

Capo II
Certificazione         

                              Art. 5 
 
                     Organismi di certificazione 
 
  1. Gli organismi di certificazione svolgono  le  attivita'  per  le
quali sono  stati  accreditati,  previa  designazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di  certificazione
presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza  corredata  da
copia  del  certificato  di  accreditamento  e  del  tariffario   che
intendono applicare per il rilascio dei  certificati  di  conformita'
alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data
di presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente conclude con
provvedimento espresso il procedimento. I termini per la  conclusione
del procedimento possono essere sospesi, per un periodo non superiore
a trenta  giorni,  qualora  siano  richieste  eventuali  modifiche  o
l'acquisizione di ulteriori informazioni. 
  2. Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di designazione
dell'organismo  di  certificazione  delle  persone  fisiche  o  delle
imprese, deve contenere, rispettivamente, le informazioni di cui agli
allegati A 2.3 e B 2.2 del presente decreto. 
  3. Gli organismi  di  certificazione  designati  devono  iscriversi
nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro  dieci
giorni dalla data di ricevimento  della  designazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente. 
  4. Gli organismi di certificazione designati  devono  inserire  per
via  telematica  nelle  apposite  sezioni  del  Registro   telematico
nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni: 
    a) persone fisiche e imprese alle quali e'  stato  rilasciato  il
pertinente  certificato,   con   gli   estremi   identificativi   del
certificato stesso; 
    b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i quali hanno
sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati. 
  5.  Gli  organismi  di  certificazione  possono  provvedere   anche
all'organizzazione di prove d'esame  o  delegare  lo  svolgimento  di
detta attivita'  ad  organismi  terzi  sulla  base  dello  schema  di
valutazione della conformita' di cui all'Allegato A 2.1. 
  6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di  certificazione
designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione  sulle
attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente. 
                               Art. 6 
 
               Organismi di attestazione di formazione 
            e Organismi di valutazione della conformita' 
 
  1. Ai fini del regolamento  (CE)  n.  307/2008,  gli  organismi  di
attestazione  di  formazione  delle  persone  fisiche  devono  essere
certificati dagli organismi di valutazione della conformita',  previa
verifica dei requisiti di cui all'Allegato C. 
  2. Gli  organismi  di  attestazione  trasmettono  all'organismo  di
valutazione della conformita' che li  ha  certificati,  i  nominativi
delle persone fisiche che hanno  ottenuto  l'attestato,  entro  dieci
giorni dalla data del rilascio del medesimo. 
  3. Gli organismi di valutazione della conformita' che rilasciano  i
certificati agli  organismi  di  attestazione  di  formazione  devono
iscriversi nell'apposita sezione del Registro  telematico  nazionale,
entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento. 
  4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui  al  comma
3,  inseriscono,  per  via  telematica  nelle  apposite  sezioni  del
Registro telematico nazionale,  entro  dieci  giorni  lavorativi,  le
seguenti informazioni: 
    a) organismi di attestazione di formazione che hanno ottenuto  la
certificazione; 
    b) provvedimento di sospensione  o  revoca  della  certificazione
dell'organismo  di  attestazione  di  formazione,  sulla  base  delle
condizioni ivi previste; 
    c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione. 
  5. Entro il 31 marzo di ogni anno,  gli  organismi  di  valutazione
della  conformita'  di  organismi  di  attestazione   di   formazione
trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle  attivita'
da loro svolte nel corso dell'anno precedente. 
                               Art. 7 
 
       Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione 
            e iscrizione al Registro telematico nazionale 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito  agli  articoli  11  e  12,  devono
essere  certificate   dall'organismo   di   certificazione   di   cui
all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui  al  punto
1, dell'Allegato A, le persone  fisiche  che  intendono  svolgere  le
attivita' di cui alle seguenti lettere: 
    a)  attivita'  su  celle  frigorifero  di  autocarri  e  rimorchi
frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria e pompe di calore fisse: 
      1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas
fluorurati a  effetto  serra  in  quantita'  pari  o  superiori  a  5
tonnellate di CO2 equivalente a meno  che  le  apparecchiature  siano
ermeticamente sigillate,  etichettate  come  tali  e  contenenti  gas
fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate  di
CO2 equivalente; 
      2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 
      3) installazione; 
      4) riparazione, manutenzione o assistenza; 
      5) smantellamento; 
    b) attivita' su apparecchiature  di  protezione  antincendio  che
contengono gas fluorurati a effetto serra: 
      1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas
fluorurati a  effetto  serra  in  quantita'  pari  o  superiori  a  5
tonnellate di CO2 equivalente a meno  che  le  apparecchiature  siano
ermeticamente sigillate,  etichettate  come  tali  e  contenenti  gas
fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate  di
CO2 equivalente; 
      2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 
      3) installazione; 
      4) riparazione, manutenzione o assistenza; 
      5) smantellamento; 
    c) attivita' su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a
effetto serra: 
      1) installazione; 
      2) riparazione, manutenzione o assistenza; 
      3) smantellamento; 
      4) recupero; 
    d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto  serra
dalle apparecchiature fisse che li contengono. 
  2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di dieci  anni
e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro  sessanta
giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo. 
  3. Le persone fisiche che intendono  conseguire  la  certificazione
per una delle attivita' di cui al comma 1 devono: 
    a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di  iscrizione
nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; 
    b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli  organismi
di certificazione accreditati e designati ai sensi  dell'articolo  5,
corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); 
    c) sostenere un esame teorico  e  pratico  basato  sui  requisiti
minimi relativi alle competenze  e  alle  conoscenze  previste  negli
allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066  e
n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data  di  iscrizione
di cui alla lettera a). 
  4. All'iscrizione nel Registro  telematico  nazionale  provvede  la
Camera di commercio competente, sulla base delle  domande  presentate
con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e  l'iscrizione  e'
condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1. 
  5. Il certificato di cui al comma 1 e'  rilasciato  a  seguito  del
superamento dell'esame di cui al comma 3, lettera c). 
  6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3,  lettera  c),
comporta,  previa  notifica  all'interessato,  la  cancellazione  dal
Registro telematico nazionale. 
                               Art. 8 
 
           Imprese soggette all'obbligo di certificazione 
            e iscrizione al Registro telematico nazionale 
 
  1.  Le  imprese  che  svolgono  le  attivita'   di   installazione,
riparazione,   manutenzione,   assistenza   o    smantellamento    di
apparecchiature  fisse  di  refrigerazione,  condizionamento  d'aria,
pompe di calore fisse e  apparecchiature  di  protezione  antincendio
contenenti gas fluorurati a effetto serra devono  essere  certificate
dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5,  in  funzione
dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B. 
  2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di cinque anni
e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro  sessanta
giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo. 
  3. Le imprese che intendono conseguire la  certificazione  per  una
delle attivita' di cui al comma 1 devono: 
    a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di  iscrizione
nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; 
    b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli  organismi
di certificazione accreditati e designati ai sensi  dell'articolo  5,
corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); 
    c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti
dai pertinenti regolamenti di esecuzione  della  Commissione  europea
come previsto dall'Allegato B 2.1,  entro  il  termine  di otto  mesi
dalla data di iscrizione di cui alla lettera a). 
  4. All'iscrizione nel Registro  telematico  nazionale  provvede  la
Camera di commercio competente, sulla base delle  domande  presentate
con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e  l'iscrizione  e'
condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1. 
  5. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato  previa  verifica
dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c). 
  6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3,  lettera  c),
comporta, previa notifica all'impresa interessata,  la  cancellazione
dal Registro telematico nazionale. 
                               Art. 9 
 
        Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione 
            e iscrizione al Registro telematico nazionale 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, le persone fisiche
che svolgono l'attivita' di recupero  di  gas  fluorurati  a  effetto
serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a  motore,
rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono
essere in possesso di un attestato  rilasciato  da  un  organismo  di
attestazione della formazione. 
  2. Le persone fisiche  che  intendono  conseguire  l'attestato  per
svolgere l'attivita' di cui al comma 1 devono: 
    a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di  iscrizione
nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; 
    b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di
cui all'articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); 
    c) completare un corso di formazione basato sui requisiti  minimi
relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del
regolamento (CE) n. 307/2008, entro il  termine  di otto  mesi  dalla
data di iscrizione di cui alla lettera a). 
  3. All'iscrizione nel Registro  telematico  nazionale  provvede  la
Camera di commercio competente, sulla base delle  domande  presentate
con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e  l'iscrizione  e'
condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1. 
  4. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato, entro dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al  comma
2, lettera c). 
  5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2,  lettera  c),
comporta,  previa  notifica  all'interessato,  la  cancellazione  dal
Registro telematico nazionale. 
                               Art. 10 
 
Persone  fisiche  e  imprese  soggette  all'iscrizione  al   Registro
  telematico  nazionale  esenti  dall'obbligo  di  certificazione   e
  attestazione. 
 
  1. Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione  di  cui  agli
articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all'articolo 9: 
    a)  le  persone  fisiche  addette  al  controllo  di  sistemi  di
rilevamento delle perdite dalle apparecchiature  a  ciclo  Rankine  a
fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra; 
    b)  le  imprese  che   svolgono   attivita'   di   installazione,
riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero  di
gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature; 
    c) le imprese che svolgono attivita' di recupero  di  solventi  a
base di gas fluorurati ad effetto serra dalle  apparecchiature  fisse
che li contengono; 
    d)  le  imprese  che  svolgono  attivita'  di  recupero  di   gas
fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento  d'aria
dei veicoli a motore che rientrano  nel  campo  d'applicazione  della
direttiva 2006/40/CE; 
    e)  le  imprese  che   svolgono   attivita'   di   installazione,
riparazione,  manutenzione,  assistenza  o  smantellamento  di  celle
frigorifero  di  autocarri  e  rimorchi  frigorifero  contenenti  gas
fluorurati a effetto serra; 
    f) le imprese che svolgono attivita' di controllo dei sistemi  di
rilevamento delle perdite dalle apparecchiature  a  ciclo  Rankine  a
fluido organico. 
  2. Le persone fisiche e  le  imprese  di  cui  al  comma  1  devono
iscriversi per via telematica nelle  apposite  sezioni  del  Registro
telematico nazionale. 
  3. All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla
base delle domande presentate con le modalita'  di  cui  all'articolo
15, comma 4. 
                               Art. 11 
 
Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e  di
  iscrizione al Registro telematico nazionale. 
 
  1. Sono escluse dagli obblighi di certificazione  e  iscrizione  di
cui all'articolo 7: 
    a) le persone fisiche che  svolgono  operazioni  di  brasatura  o
saldatura di parti di un sistema o  di  parti  di  un'apparecchiatura
nell'ambito di una delle attivita' di cui all'articolo  7,  comma  1,
lettera a), qualificate o approvate  in  base  all'allegato  I  punti
3.1.2 e 3.2.3 del  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93,
purche' tali operazioni siano svolte sotto  la  supervisione  di  una
persona in possesso  di  un  certificato  che  contempla  l'attivita'
pertinente; 
    b) le persone fisiche addette al recupero di  gas  fluorurati  ad
effetto serra dalle apparecchiature di cui al decreto legislativo  14
marzo 2014, n. 49, la cui carica di gas fluorurati ad  effetto  serra
e' inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate  di  CO2  equivalente,
negli impianti autorizzati  in  conformita'  all'articolo  20,  dello
stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta
dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia  in  possesso  di  un
attestato di competenza rilasciato dal  titolare  dell'autorizzazione
che certifica il  completamento  di  un  corso  di  formazione  sulle
competenze e sulle conoscenze minime  relative  alla  categoria  III,
come indicato nell'allegato I al regolamento (UE) 2015/2067. 
  2. Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di  cui
al comma 1, presentano alla Camera di commercio  competente  apposita
domanda ai sensi dell'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  attestante
che il  richiedente  e'  in  possesso  del  requisito  necessario  al
rilascio della pertinente esenzione. 
                               Art. 12 
 
Deroghe  temporanee  per  le  persone  fisiche  dagli   obblighi   di
  certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale. 
 
  1. Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3,  paragrafo
4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall'articolo  4,
paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  304/2008,  dall'articolo  2,
paragrafo  2,  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2066,
dall'articolo 2, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  306/2008  o
dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE)  n.  307/2008,  le
persone fisiche interessate  presentano,  per  via  telematica,  alla
Camera di commercio competente, apposita domanda secondo le modalita'
di cui all'articolo 15,  comma  4.  L'istanza  e'  corredata  da  una
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale
il richiedente attesta, sotto la propria responsabilita',  di  essere
in possesso  del  requisito  necessario  per  poter  usufruire  della
pertinente deroga temporanea. 
                               Art. 13 
 
        Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche 
         e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro 
 
  1. I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone
fisiche e imprese da altri Stati membri ai  sensi  dell'articolo  10,
del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  sono   riconosciuti   per   lo
svolgimento delle relative attivita' in Italia con  le  modalita'  di
cui ai commi 2, 3 e  4,  senza  obbligo  di  iscrizione  al  Registro
telematico nazionale. 
  2. Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica,
copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro,  corredata
da  traduzione  in  lingua  italiana  certificata  conforme   secondo
l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, alla  Camera  di  commercio  nella  cui  circoscrizione
territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa ha la sede legale,
per  l'inserimento  nell'apposita  sezione  del  Registro  telematico
nazionale. 
  3. Le  persone  fisiche  trasmettono,  per  via  telematica,  copia
dell'attestato rilasciato in un  altro  Stato  membro,  corredata  da
traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo
33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio
o esercita prevalentemente la  propria  attivita'  per  l'inserimento
nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale. 
  4. All'inserimento delle persone  fisiche  e  delle  imprese  nelle
apposite sezioni del Registro  telematico  nazionale,  provvedono  le
Camere di commercio competenti per territorio ai sensi dei commi 2  e
3, previo svolgimento delle necessarie verifiche. 

 

Capo III
 Trasparenza e informazione                         

                               Art. 14 
 
                            Registrazioni 
 
  1. Sono istituiti presso il  Ministero  dell'ambiente  il  Registro
telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui
all'articolo 15 e la Banca dati gas  fluorurati  a  effetto  serra  e
apparecchiature contenenti gas fluorurati, di cui all'articolo 16. 
                               Art. 15 
 
             Registro telematico nazionale delle persone 
                     e delle imprese certificate 
 
  1. Al fine di rendere accessibili e fruibili  a  tutti  i  soggetti
interessati le informazioni relative alle attivita' disciplinate  dal
presente  decreto  e  garantire  la  trasparenza  delle  stesse,  gli
organismi di certificazione designati  di  cui  all'articolo  5,  gli
organismi di cui all'articolo  6  di  valutazione  della  conformita'
degli organismi di attestazione della formazione, le persone  fisiche
e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10,  si  iscrivono,  per
via  telematica,  nelle  apposite  sezioni  del  Registro  telematico
nazionale inserendo le informazioni ivi previste. 
  2. Il Registro telematico nazionale  e'  gestito  dalle  Camere  di
commercio competenti ed e' suddiviso nelle seguenti sezioni: 
    a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi  di
valutazione della conformita' e degli organismi di attestazione; 
    b) Sezione delle persone fisiche e  delle  imprese  non  soggette
all'obbligo di certificazione; 
    c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate; 
    d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato; 
    e)  Sezione  delle  persone  fisiche  con  deroghe  temporanee  o
esenzioni all'obbligo di certificazione; 
    f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese  certificate  in
un  altro  Stato  membro  che  hanno  trasmesso  copia  del   proprio
certificato. 
  3. Per la gestione e la tenuta del Registro  telematico  nazionale,
gli organismi, le persone fisiche e le imprese di  cui  al  comma  1,
versano alle Camere di commercio competenti, secondo le  procedure  e
le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti
dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre  1993,
n. 580. 
  4.  Sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  nel
Registro  telematico  nazionale  sono  pubblicate  le  modalita'   di
presentazione delle domande  di  iscrizione  al  Registro  telematico
nazionale e le seguenti informazioni: 
    a) modello della richiesta di certificazione o attestazione; 
    b) modello  di  domanda  di  iscrizione  al  Registro  telematico
nazionale, da presentare ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 
    c) modello di dichiarazione relativa alle  deroghe  temporanee  e
alle esenzioni di cui agli articoli 11 e 12; 
    d) modello di richiesta di riconoscimento del certificato  estero
di cui all'articolo 13; 
    e)  voci  e  importi   dei   diritti   di   segreteria   previsti
dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre  1993,
n. 580. 
  5. ISPRA, le Camere  di  commercio  competenti,  gli  organismi  di
certificazione, gli organismi  di  valutazione  della  conformita'  e
l'organismo  nazionale  di  accreditamento,  accedono   al   Registro
telematico nazionale, per quanto di rispettiva competenza. 
                               Art. 16 
 
              Banca dati gas fluorurati a effetto serra 
             e apparecchiature contenenti gas fluorurati 
 
  1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di
cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014,  le  vendite  di
gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature  contenenti  tali
gas nonche' le attivita' di assistenza, manutenzione,  riparazione  e
smantellamento di dette apparecchiature,  sono  comunicate,  per  via
telematica,  alla  Banca  dati  gestita  dalla  Camera  di  commercio
competente. 
  2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per  le
attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)
n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata,
comprese le  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  definite  agli
articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, comunicano  alla  Banca  dati,  all'atto
della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: 
    a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti  o,  laddove
le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i  numeri
dei certificati o degli attestati delle persone fisiche; 
    b) le quantita' e la tipologia di gas fluorurati a effetto  serra
vendute. 
  3. Le imprese  che  forniscono  apparecchiature  non  ermeticamente
sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori
finali, indipendentemente  dalle  modalita'  di  vendita  utilizzata,
comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli
49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, comunicano  alla  Banca  dati,  all'atto  della
vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: 
    a) tipologia di apparecchiatura; 
    b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita; 
    c) anagrafica dell'acquirente; 
    d)   dichiarazione   dell'acquirente   recante   l'impegno    che
l'installazione sara' effettuata da un'impresa  certificata  a  norma
dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se
l'acquirente  coincide  con  l'impresa  certificata,  il  numero   di
certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei
casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di
installazione  dell'apparecchiatura  venduta,  la  dichiarazione   e'
rilasciata dal venditore. 
  4. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e  13  ovvero,  nel
caso di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di  certificazione,  la
persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a  seguito
dell'installazione  delle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a
decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati  le
seguenti informazioni: 
    a) numero e data della fattura  o  dello  scontrino  di  acquisto
dell'apparecchiatura; 
    b) anagrafica dell'operatore; 
    c) data e luogo di installazione; 
    d) tipologia di apparecchiatura; 
    e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; 
    f) quantita' e  tipologia  di  gas  fluorurati  a  effetto  serra
presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione; 
    g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o  rigenerazione
e, ove del caso, il numero di certificato, se  le  quantita'  di  gas
fluorurati  a  effetto  serra  installati  sono  state  riciclate   o
rigenerate; 
    h)  dati  identificativi  della  persona  fisica  certificata   o
dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione; 
    i) eventuali osservazioni. 
  5. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e  13  ovvero,  nel
caso di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di  certificazione,  la
persona fisica  certificata  ai  sensi  degli  articoli  7  e  13,  a
decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, a partire dal  primo  intervento  di  controllo
delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento
(UE) n. 517/2014 gia' installate, e per ogni  intervento  successivo,
comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: 
    a) data, se disponibile, e luogo di installazione; 
    b) anagrafica dell'operatore; 
    c) tipologia di apparecchiatura; 
    d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; 
    e) quantita' e  tipologia  di  gas  fluorurati  a  effetto  serra
presenti  e  eventualmente  aggiunti   durante   il   controllo,   la
manutenzione o la riparazione; 
    f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o  rigenerazione
e, ove del caso, il numero di certificato, se  le  quantita'  di  gas
fluorurati  a  effetto  serra  installati  sono  state  riciclate   o
rigenerate; 
    g)  dati  identificativi  della  persona  fisica  certificata   o
dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo,
riparazione o manutenzione; 
    h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o
riparazione; 
    i) quantita' e  tipologia  di  gas  a  effetto  serra  recuperata
durante l'intervento sull'apparecchiatura; 
    l) eventuali osservazioni. 
  6. La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui  al
comma 5 non e' responsabile dell'installazione. 
  7. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e  13  ovvero,  nel
caso di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di  certificazione,  la
persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che  esegue
lo  smantellamento  delle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettere da a) a f) del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,
comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere  dall'ottavo
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
le seguenti informazioni: 
    a) data e luogo di smantellamento; 
    b) anagrafica dell'operatore; 
    c) tipologia di apparecchiatura; 
    d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; 
    e) quantita' e  tipologia  di  gas  fluorurati  a  effetto  serra
recuperato durante lo smantellamento; 
    f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas  fluorurati  a
effetto serra contenuti nell'apparecchiatura; 
    g)  dati  identificativi  della  persona  fisica  certificata   o
dell'impresa  certificata   che   ha   effettuato   l'intervento   di
smantellamento; 
    h) eventuali osservazioni. 
  8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative  al  controllo
delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione
o allo smantellamento devono essere  comunicate  per  via  telematica
alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento. 
  9. Ai fini della gestione e  della  tenuta  della  Banca  dati,  le
imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle  modalita'  di
vendita utilizzate, si iscrivono, per  via  telematica,  al  Registro
telematico nazionale,  a  fronte  del  pagamento  di  un  diritto  di
segreteria previsto dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  d),  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  10. Gli operatori delle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento  (UE)  n.  517/2014
verificano le  informazioni  relative  alle  proprie  apparecchiature
attraverso l'accesso  alla  pagina  riservata  della  Banca  dati  da
effettuarsi con le modalita' di cui  all'articolo  201,  comma  4,  e
possono scaricare, per via telematica,  un  attestato  contenente  le
suddette informazioni. 
  11. Per la gestione e  la  tenuta  della  Banca  dati,  le  imprese
certificate, o nel  caso  di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di
certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4,  5
e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre,  alle  Camere  di
commercio competenti, secondo le procedure e le  modalita'  stabilite
dalle stesse, i diritti  di  segreteria  previsti  dall'articolo  18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  12. ISPRA,  con  apposite  credenziali  e  per  quanto  di  propria
competenza, accede  all'area  riservata  della  Banca  dati,  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 18. 
                               Art. 17 
 
                 Verifica dell'accuratezza dei dati 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore
ed esportatore che ha immesso in commercio 10000  tonnellate  di  CO2
equivalente  o  oltre  di  idrofluorocarburi  nel   corso   dell'anno
precedente, provvede a far verificare 
  l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi
dell'articolo19, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, da  un
organismo di controllo indipendente. 
  2.  Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  ciascun  importatore  di
apparecchiature  precaricate  con  idrofluorocarburi,   qualora   gli
idrofluorocarburi non  siano  stati  immessi  sul  mercato  prima  di
caricare  le  apparecchiature,  provvede  a  far  verificare  da   un
organismo   di   controllo    indipendente,    l'accuratezza    della
documentazione relativa alle prescrizioni  di  cui  all'articolo  14,
paragrafo 2 del regolamento (EU) n. 517/2014 e  la  dichiarazione  di
conformita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879, per
l'anno precedente. 
                               Art. 18 
 
          Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra 
 
  1. Ai  fini  di  cui  all'articolo  20,  del  regolamento  (UE)  n.
517/2014, sulla base  delle  informazioni  di  cui  all'articolo  19,
paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE)  n.  517/2014  nonche'  su
quelle contenute nella Banca  dati  di  cui  all'articolo  16,  ISPRA
elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre
di ogni anno, una relazione  sulle  emissioni  di  gas  fluorurati  a
effetto serra. 
                               Art. 19 
 
                            Etichettatura 
 
  1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas
fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 1,  2  e
5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche'  le  etichette  dei  gas
fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche
in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento  di
esecuzione (UE) 2015/2068. 
                               Art. 20 
 
                Adempimenti delle Camere di commercio 
 
  1. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via  telematica
agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati  di
iscrizione  al  Registro  telematico  nazionale,  gli  attestati   di
esenzione e deroghe di  cui  agli  articoli  11  e  12,  nonche'  gli
attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati  in  un  altro
Stato membro di cui all'articolo 13. 
  2.  Le  Camere  di  commercio  competenti  iscrivono  nel  Registro
telematico nazionale i soggetti obbligati, sulla base  delle  domande
presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4. 
  3. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via  telematica
agli operatori l'attestato di cui all'articolo 16, comma  10,  previo
pagamento di un diritto di segreteria come previsto dall'articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'accesso al Registro
telematico nazionale e alla  Banca  dati  avviene  tramite  la  Carta
nazionale dei servizi o Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  o
credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale. 
  5. Le Camere di commercio  possono  rilasciare  attestati  e  altri
documenti,  anche  in  formato  digitale,   estratti   dal   Registro
telematico nazionale e dalla Banca dati. 

 

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
                          Art. 21 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I certificati e gli attestati emessi ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle  condizioni  alle
quali sono stati originariamente rilasciati. 
  2. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese  ai
sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le  attivita'  di
installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse
di  refrigerazione,  condizionamento  d'aria  e   pompe   di   calore
contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi  sino  alla
scadenza  originariamente  disposta  e  si  intendono   conformi   al
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per  dette
apparecchiature fisse. 
  3.  L'organismo   di   certificazione   estende   l'efficacia   dei
certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del  regolamento
(CE) n. 303/2008 anche alle attivita' di installazione, manutenzione,
riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di  autocarri  e
rimorchi frigorifero  contenenti  gas  fluorurati  a  effetto  serra,
previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneita' per operare
su dette apparecchiature,  rilasciando  una  apposita  certificazione
integrativa. 
  4. I certificati rilasciati  alle  persone  fisiche  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attivita'  di  recupero  di
gas fluorurati a effetto serra  dai  commutatori  elettrici,  restano
validi sino alla scadenza originariamente  disposta  e  si  intendono
conformi   al   regolamento   di   esecuzione   (UE)   n.   2015/2066
esclusivamente per detta attivita'. 
  5.  L'organismo   di   certificazione   estende   l'efficacia   dei
certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del  regolamento
(CE) n. 305/2008 anche alle attivita' di  installazione,  assistenza,
manutenzione, riparazione o disattivazione di  commutatori  elettrici
contenenti  gas  fluorurati  a   effetto   serra,   previa   verifica
dell'esistenza  dei  requisiti  di  idoneita'  per  dette  attivita',
rilasciando una apposita certificazione integrativa. 
  6.  Gli  accreditamenti  e  le  designazioni  degli  organismi   di
certificazione rilasciati ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43,  restano  validi  per  un  periodo
massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. Entro il suddetto periodo gli  organismi  designati
devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei  regolamenti
di esecuzione della  Commissione  europea  del  regolamento  (UE)  n.
517/2014. 
  7. Le persone fisiche e le imprese che, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  risultano  gia'  iscritte  al  Registro
telematico nazionale, devono conseguire i  pertinenti  certificati  o
attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Il  mancato
rispetto di tale termine comporta, previa  notifica  all'interessato,
la cancellazione dal Registro telematico nazionale. 
                               Art. 22 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni e gli  altri  soggetti  pubblici  interessati
provvedono  agli   adempimenti   derivanti   dal   presente   decreto
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 23 
 
                  Disposizioni finali e abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' abrogato il decreto del Presidente  della  Repubblica  27
gennaio 2012, n. 43. 
  2. Gli allegati A, B e C  formano  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
                                                           Allegato A 
 
                                     (di cui all'articolo 7, comma 1) 
 
             Requisiti degli organismi di certificazione 
                        delle persone fisiche 
 
1. Accreditamento 
  1.1. L'organismo  di  certificazione  di  cui  all'articolo  7  del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve essere in  possesso  di
un accreditamento ai sensi della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di
persone - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo
nazionale di accreditamento, per  la  certificazione,  in  base  alle
disposizioni di cui al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/2067,
delle  persone  fisiche  che  svolgono  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita' relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e  di
condizionamento  d'aria,  le  pompe  di  calore  fisse  e  le   celle
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero: 
    a) controllo delle perdite dalle apparecchiature  contenenti  gas
fluorurati a  effetto  serra  in  quantita'  pari  o  superiore  a  5
tonnellate di CO2 equivalente, a meno che  le  apparecchiature  siano
ermeticamente sigillate,  etichettate  come  tali  e  contenenti  gas
fluorurati a effetto serra in quantita' inferiore a 10 tonnellate  di
CO2 equivalente; 
    b) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 
    c) installazione; 
    d) riparazione, manutenzione o assistenza; 
    e) smantellamento. 
  In particolare, devono essere  predisposti  schemi  di  valutazione
della   conformita'   specifici   per   le quattro    categorie    di
certificazione previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
di esecuzione (UE) 2015/2067. 
  L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 8 del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2067, a cui l'Organismo di certificazione di cui
all'articolo  7  dello  stesso,  affida  un  lavoro   relativo   alla
certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili
della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per
organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima
edizione applicabile). 
  1.2. L'organismo di  certificazione  di  cui  all'articolo  10  del
regolamento  (CE)  n.  304/2008  deve  essere  in  possesso   di   un
accreditamento  ai  sensi  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di
persone  -  ultima  edizione  applicabile),   rilasciato   da   parte
dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in
base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008,  delle
persone fisiche che svolgono una  o  piu'  delle  seguenti  attivita'
relative alle apparecchiature di protezione antincendio: 
    a) controllo delle perdite dalle apparecchiature gas fluorurati a
effetto serra in quantita' pari o superiore a  5  tonnellate  di  CO2
equivalente,  a  meno  che  le  apparecchiature  siano  ermeticamente
sigillate, etichettate  come  tali  e  contenenti  gas  fluorurati  a
effetto  serra  in  quantita'  inferiore  a  10  tonnellate  di   CO2
equivalente; 
    b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche  per  quanto
riguarda gli estintori; 
    c) installazione; 
    d) manutenzione o riparazione; 
    e) smantellamento. 
  L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 11  del  regolamento
(CE)  n.  304/2008,  a  cui  l'Organismo  di  certificazione  di  cui
all'articolo  10  dello  stesso,  affida  un  lavoro  relativo   alla
certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili
della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per
organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima
edizione applicabile). 
  1.3. L'organismo  di  certificazione  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 deve essere in  possesso  di
un accreditamento ai sensi della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di
persone - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo
nazionale di accreditamento, per  la  certificazione,  in  base  alle
disposizioni di cui al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/2066,
delle  persone  fisiche  che  svolgono  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita' relative ai commutatori elettrici: 
    a) installazione; 
    b) assistenza, manutenzione o riparazione; 
    c) disattivazione; 
    d) recupero di gas fluorurati  a  effetto  serra  da  commutatori
elettrici fissi. 
  L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2066, a cui l'Organismo di certificazione di cui
all'articolo  4  dello  stesso,  affida  un  lavoro   relativo   alla
certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili
della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per
organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima
edizione applicabile). 
  1.4. L'organismo  di  certificazione  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento  (CE)  n.  306/2008  deve  essere  in  possesso   di   un
accreditamento  ai  sensi  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024
(Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di
persone - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo
nazionale di accreditamento, per  la  certificazione,  in  base  alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  306/2008,  delle  persone
fisiche addetto  al  recupero  di  taluni  solventi  a  base  di  gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono. 
  L'Organismo di valutazione di cui all'articolo  5  del  regolamento
(CE)  n.  306/2008,  a  cui  l'Organismo  di  certificazione  di  cui
all'articolo  4  dello  stesso,  affida  un  lavoro   relativo   alla
certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili
della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per
organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima
edizione applicabile). 
2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario 
  2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto  1  devono  definire
uno schema di valutazione della conformita' per la certificazione del
personale che, per quanto attiene alle competenze  e  conoscenze  del
personale  richiedente  la  certificazione,  consideri  i   requisiti
specificatamente riportati negli allegati ai  pertinenti  regolamenti
di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme  tecniche
connesse. 
  Lo schema puo', ai sensi dell'articolo  5,  comma  5,  qualificare,
previa valutazione, organismi terzi presso i quali vengono svolti gli
esami del personale. 
  Tali organismi devono possedere una struttura operativa, tecnica ed
amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura  deve  essere  adeguata  per
competenze e per risorse all'entita' dell'esercizio  delle  attivita'
richieste. 
  2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta  tensione
e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati  ad
effetto serra, possono richiedere ad un organismo di cui al punto 1.3
e/o  1.4  di  essere  qualificati  come  organismi   che   provvedono
all'organizzazione di prove d'esame, anche per il proprio  personale,
purche' in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2015/2066 e dal regolamento (CE) n. 306/2008. 
  2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il
tariffario che intendono applicare per il rilascio  delle  pertinenti
certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a: 
    presentazione della domanda di certificazione; 
    esame della documentazione; 
    verifiche ispettive 
    (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, 
    estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame); 
    rilascio della certificazione; 
    spese extra (vitto, alloggio, spese auto). 
  Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1. 
                                                           Allegato B 
 
                                     (di cui all'articolo 8, comma 1) 
 
             Requisiti degli organismi di certificazione 
                            delle imprese 
 
1. Accreditamento 
  1.1.  L'organismo  di   certificazione   delle   imprese   di   cui
all'articolo 7 del regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2067,  deve
essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI  CEI
EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che  certificano  prodotti,
processi  e  servizi  -  ultima  edizione  applicabile),   rilasciato
dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione,  in
base alle disposizioni di  cui  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2015/2067, dei seguenti servizi: 
    installazione,   riparazione,    manutenzione,    assistenza    e
smantellamento   di   apparecchiature   fisse   di    refrigerazione,
condizionamento d'aria  e  pompe  di  calore  contenenti  taluni  gas
fluorurati ad effetto serra. 
  1.2.  L'organismo  di   certificazione   delle   imprese   di   cui
all'articolo 10 del regolamento (CE)  n.  304/2008,  deve  essere  in
possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti,  processi  e
servizi - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo
nazionale di accreditamento  per  la  certificazione,  in  base  alle
disposizioni di cui al regolamento (CE)  n.  304/2008,  dei  seguenti
servizi: 
    installazione,   assistenza,    manutenzione,    riparazione    o
smantellamento   di   apparecchiature   di   protezione   antincendio
contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 
2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario 
  2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto  1  devono  definire
uno schema di valutazione della  conformita'  per  la  certificazione
delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di
procedure/istruzioni atte  a  dimostrare  il  rispetto  dei  seguenti
requisiti specificatamente previsti  dai  pertinenti  regolamenti  di
esecuzione della Commissione europea: 
    a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo
8, comma 1, per le attivita' che richiedono  una  certificazione,  in
numero sufficiente da coprire il volume di attivita' previsto (1) ; 
    b) l'impresa e' in grado di dimostrare che il personale impiegato
nelle  attivita'  per  cui  e'  richiesta  la  certificazione  ha   a
disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. 
  Le imprese in possesso di  certificato  sono  tenute  a  comunicare
all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni
variazione del  numero  del  personale  certificato,  del  volume  di
attivita' e di ogni altra variazione che implichi il mutamento  delle
condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa. 
  2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il
tariffario che intendono applicare per il rilascio  delle  pertinenti
certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a: 
    presentazione della domanda di certificazione; 
    esame della documentazione; 
    verifiche ispettive 
    (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, 
    estensione, sorveglianza, rinnovo); 
    rilascio della certificazione; 
    spese extra (vitto, alloggio, spese auto). 
  Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1. 

(1) Per  volume  di  attivita'  previsto  si  intende  il   fatturato
    specifico  che  non  comprende  quello  generato   dall'eventuale
    acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni
    € 200.000  di  fatturato  specifico  ci  si  deve  aspettare  che
    l'impresa abbia una persona certificata 
                                                           Allegato C 
 
                                     (di cui all'articolo 6, comma 1) 
 
Requisiti degli organismi di valutazione  della  conformita'  per  il
  rilascio  dei  certificati  agli  organismi  di   attestazione   di
  formazione alle persone fisiche ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
  307/2008. 
 
  1. L'organismo di attestazione di formazione delle persone  fisiche
che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1 del regolamento  (CE)
n. 307/2008 deve essere in possesso di certificazione  rilasciata  da
un organismo di valutazione della  conformita',  in  possesso  di  un
accreditamento  ai  sensi  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065
(Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
-  ultima   edizione   applicabile)   dall'organismo   nazionale   di
accreditamento, per la certificazione, in base alle  disposizioni  di
cui al regolamento (CE) n. 307/2008: 
    all'erogazione di corsi di formazione per le persone  addette  al
recupero  di  determinati  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  dagli
impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano
nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. 
  2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire  uno
schema  per  la  valutazione  della  conformita'   che   preveda   la
predisposizione da parte dell'organismo che  rilascia  l'attestazione
di un documento (Progettazione del Corso)  che,  per  quanto  attiene
alle competenze  e  conoscenze  che  devono  essere  contemplate  nei
programmi  di  formazione,  consideri  i  requisiti  specificatamente
riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome