Adempimenti per amianto: attenzione alla scadenza di febbraio

La sanzione amministrativa pecuniaria va da 2.582,28 euro a 5.164,57 euro

Adempimenti per amianto: a fine febbraio è previsto un adempimento da non dimenticare. Chi deve svolgerlo? Tutti le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o bonifica.

Per completezza di informazione, va ricordato che l'adempimento è previsto sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 257/1992 (e circolare 17 febbraio 1993, n. 124976).

Adempimenti per amianto: i contenuti della relazione

I soggetti interessati devono inviare alle Regioni o alle Province autonome territorialmente competenti, nonché relative Ausl, una relazione che indichi:

  • i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica;
  • le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti;
  • le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
  • le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.
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Adempimenti per amianto

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Adempimenti per amianto: le sanzioni

Attenzione anche alle sanzioni: a carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,28 a euro 5164,57.

Adempimenti per amianto: la scadenza per il 2019

L'adempimento deve essere tassativamente svolto entro il 28 febbraio 2019. La successiva scadenza è prevista per il 28 febbraio 2020.

Art. 9, comma 1, legge n. 257/1992

"Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. 2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità. 3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno".

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4 COMMENTI

  1. E’ scritto nell’articolo, signor Pantaleone. Si tratta della relazione annuale a cura delle imprese che utilizzano amianto o svolgono attività di bonifica. Sempre nell’articolo trova, per punti, i contenuti della relazione stessa. E la data di scadenza per l’invio del documento.

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