La formazione per Rspp e Aspp deve essere fatta partecipando a corsi di aggiornamento specifici per qualifica professionale. Lo dice la commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell'interpello 31 gennaio 2019, n. 1/2019 in risposta a un quesito posto dal Consiglio nazionale degli ingegneri; in particolare, è stato chiesto se fosse consentito organizzare un'unica formazione per Rspp e Aspp, e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, e per la qualifica di professionista antincendio, sotto forma di corso per i primi e di convegno o seminario per i secondi.
In risposta, la commissione ha escluso la possibilità una formazione per Rspp e Aspp e per la qualifica di professionista antincendio - un corso quindi valido per qualifiche diverse - ad eccezione dei corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e di quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008. Esclusa, parimenti, la possibilità di configurare un evento possa sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario.
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Di seguito il testo dell'interpello n. 1/2019.
Interpello del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 31 gennaio 2019, n. 1/ 2019
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza - possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quanto segue:
1. se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;
2. se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.
In proposito l’istante rappresenta che “la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”.
Al riguardo occorre premettere che nell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato “accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ “Aggiornamento” per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene che:
1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’ Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.