Raee: l’Albo gestori si adegua alle nuove categorie

La deliberazione n. 2/2019 garantisce la possibilità, alle imprese iscritte alla categoria 3-bis, di continuare a effettuare l’iscrizione e il rinnovo con procedura semplificata

Con la deliberazione 6 febbraio 2019, Prot. n. 02/ALBO/CN, l'Albo gestori ambientali ha sostituito l’allegato “C” alla delibera n. 3/2017, per aggiornarlo con l’elenco di cui all’Allegato IV al D.Lgs. n. 49/2014 in materia di Raee.

Questo per continuare a garantire la possibilità, alle imprese che effettuano raccolta e trasporto di Raee, di effettuare l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata, la cui modulistica era allegata alla stessa delibera n. 3/2017.

Per effetto, le imprese iscritte all’Albo nella categoria 3-bis e le imprese che hanno presentato comunicazione d’iscrizione nella medesima categoria alla data di entrata in vigore della delibera 6 febbraio 2019, operano,fino alla scadenza dell’iscrizione, sulla base della tabella di “transcodifica”.

Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali é intervenuto anche con la circolare 21 febbraio 2019, n. 3 in materia di gestione dei rifiuti abbandonati su spiagge e rive dei corsi d'acqua (CLICCA QUI).

Sempre in tema di rifiuti, un cenno a parte merita ovviamente la recentissima emanazione del che ha introdotto di fatto il MUD 2019 (CLICCA QUI).

Di seguito il testo della deliberazione 6 febbraio 2019, Prot. n. 02/ALBO/CN, seguito dagli allegati.

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Deliberazione del Comitato nazionale l'Albo gestori ambientali 6 febbraio 2019, Prot. n. 02/ALBO/CN

Modificazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la comunicazione d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120. 

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera c), che istituisce la categoria 3-bis;

Visto, altresì, l’articolo 5, comma 1, lettera h), del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell’Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare per le domande di iscrizione;

Considerato, in particolare, che il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dispone, all’articolo 2, comma 1, lettera b), che l’ambito di applicazione della succitata normativa riguardi, dal 15 agosto 2018, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell’Allegato III ed elencate, a titolo esemplificativo nell’Allegato IV;

Visto, altresì, l’articolo 35, comma 1, lettera g), del richiamato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il quale prevede che il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE “funge da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati”;

Vista, in particolare, la tabella di “transcodifica” per la corretta assegnazione delle AEE nelle nuove tipologie contenute nell’Allegato IV al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, approvata dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE nella seduta del 19 luglio 2018;
Vista la propria delibera n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la comunicazione d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del richiamato decreto 3 giugno 2014, n. 120, e, in particolare, l’allegato “C”;

Ritenuto necessario sostituire la Sezione 4 dell’allegato “C” alla delibera n. 3 del 22 febbraio 2017, per includere l’elenco di cui all’Allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Ritenuto, altresì, necessario riportare la citata tabella di “transcodifica al fine di garantire, fino al rinnovo dell’iscrizione, la prosecuzione dell’attività alle imprese iscritte o che hanno presentato comunicazione d’iscrizione nella categoria 3-bis alla data di entrata in vigore della presente delibera;

DELIBERA

Articolo 1 

1. L’elenco delle tipologie RAEE di cui alla Sezione 4, allegato “C”, alla delibera n. 3 del 22 febbraio 2017, è sostituito dall’allegato “A”.

2. Le imprese iscritte all’Albo nella categoria 3-bis e le imprese che hanno presentato comunicazione d’iscrizione nella medesima categoria alla data di entrata in vigore della presente delibera operano, fino alla scadenza dell’iscrizione, sulla base della tabella di “transcodifica” per la corretta assegnazione delle AEE nelle nuove tipologie contenute nell’Allegato IV al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, approvata dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE nella seduta del 19 luglio 2018 e riportata all’allegato “B”. In sede di rinnovo l’iscrizione è aggiornata ai sensi della presente delibera.

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO A

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO B

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