Dpi e sanzioni: giro di vite per fabbricanti, distributori e utilizzatori

DPI e sanzioni
Il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 è già in vigore da oggi, 12 marzo 2019

Dpi e sanzioni: giro di vite per fabbricanti, distributori e utilizzatori. È quanto dispone il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2019, n. 59), che, tra le tante, ha inasprito le pene per i seguenti reati:

  • produzione o immissione sul mercato di DPI non conformi;
  • produzione in assenza della dichiarazione di conformità Ue;
  • omessa esibizione della documentazione richiesta dell'autorità di sorveglianza;
  • apposizione di marcature, segni e iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico o entrambi;
  • promozione di pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del  regolamento.

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Dpi e sanzioni: tutte le novità

    m) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali). - 1. Il fabbricante  che
produce o mette a disposizione  sul  mercato DPI  non  conformi ai
requisiti essenziali  di  sicurezza di  cui  all'allegato II   del
regolamento DPI nonche' l'importatore che immette sul mercato DPI non
conformi ai requisiti suddetti e' punito: 
    a) se trattasi  di DPI  di  prima categoria,  con  la sanzione
amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro; 
    b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino  a
sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro; 
    c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto  da  sei
mesi a tre anni. 
  2.  I distributori  che  non rispettano  gli  obblighi  di   cui
all'articolo 11 del regolamento DPI sono puniti: 
    a) se trattasi  di  DPI di  prima  categoria, con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro; 
    b) se trattasi di DPI  di  seconda categoria,  con  la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro; 
    c) se trattasi  di  DPI di  terza  categoria, con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro. 
  3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare le  procedure  di
cui all'articolo 19 del regolamento DPI e' punito: 
    a) se trattasi  di  DPI di  prima  categoria,  con la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro; 
    b) se trattasi di DPI  di  seconda categoria,  con  la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro; 
    c) se trattasi  di  DPI di  terza  categoria, con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro. 
  4. Il fabbricante di DPI  di  qualsiasi categoria  che  omette di
redigere la dichiarazione di conformita' UE di  cui all'articolo  15
del regolamento  DPI  e' punito  con  la sanzione   amministrativa
pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro. 
  5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 2,  chiunque
mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di  cui
all'articolo 17 del  regolamento  DPI e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro. 
  6. Il fabbricante o il suo mandatario, quest'ultimo nei  limiti di
cui all'articolo  9   del  regolamento   DPI,   che  a   richiesta
dell'autorita' di sorveglianza  di cui  all'articolo  13, comma  1,
omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8  e  9  del
regolamento DPI, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 3.000 euro sino a 18.000 euro. 
  7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni  che
possono indurre in errore i terzi circa il significato o  il simbolo
grafico, o entrambi,  della  marcatura CE  ovvero  ne limitano  la
visibilita' e  la  leggibilita',   e'  punito   con   la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro. 
  8.  Chiunque non  osserva  i provvedimenti  di  cui al  comma  5
dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 8.000 euro sino a 48.000 euro. 
  9. Chiunque promuove pubblicita' per  DPI  che non  rispettano  le
prescrizioni del  regolamento  DPI e'  punito   con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro. 
  10. Agli effetti delle norme penali, gli organismi che  effettuano
le attivita' previste all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b)  e
c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si
considerano incaricati di pubblico servizio. 
  11. Alle  sanzioni amministrative  di  cui al  presente  articolo
irrogate dalla  Camera  di commercio,  industria,   artigianato  e
agricoltura territorialmente  competente, si  applicano  per  quanto
compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da  tali sanzioni  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal  presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-bis
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  13. Alle contravvenzioni previste dal presente  articolo,  per  le
quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto  o  dell'ammenda,
si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione
del  reato  di cui  agli  articoli 20,  e  seguenti, del   decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.»; 
    n) l'articolo 14-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14-bis (Disposizioni di adeguamento). - 1. Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400, sono  adottate  le eventuali
ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e gia'
eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti,  necessarie
al completo adattamento della normativa nazionale  alle disposizioni
del regolamento  (UE)  n. 2016/425  e  degli atti  delegati  e  di
esecuzione del medesimo regolamento  europeo per  i  quali non  sia
possibile o  sufficiente  l'adozione  di   ordinari   provvedimenti
amministrativi.»;

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17. A breve approfondimenti sulla Banca Dati degli articoli on-line e sulla rivista cartecea.

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Dpi e sanzioni: il testo integrale del decreto

Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 
 
Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione  individuale  e  che
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (19G00023)

                in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2019, n. 59

Vigente al: 12-3-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234, recante norme  generali  sulla  partecipazione   dell'Italia alla formazione  e  all'attuazione  della normativa  e  delle  politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo  4  dicembre 1992,  n.  475, recante attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21  dicembre 1989, in materia di ravvicinamento  delle legislazioni  degli  Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 9 marzo  2016,  recante regolamento  del  Parlamento europeo sui dispositivi di protezione individuale  e che  abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al  Governo per l'adeguamento della normativa  nazionale alle  disposizioni  del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che  abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, ed in  particolare l'articolo
6;
Vista la preliminare  deliberazione  del Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata  nella riunione del 14 febbraio 2019;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con i Ministri della giustizia, degli affari esteri  e della  cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

                   Art. 1
 
                 Modifiche al decreto legislativo
                      4 dicembre 1992, n. 475
 

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono  apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9 marzo  2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga  la  direttiva 89/686/CEE del Consiglio»;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Le  norme  del presente decreto  si  applicano  ai   Dispositivi   di  protezione
individuale (DPI) di cui  all'articolo 2  del  regolamento (UE)  n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.»;
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformita' dei DPI). -
1. Ai sensi del  presente  decreto, per  le  norme armonizzate  si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.
2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le  organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative  a livello nazionale.»;
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). - 1.  I  DPI  possono essere messi a  disposizione  sul mercato  solo  se rispettano  le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al  comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel  territorio dell'Unione  sia  in grado  di  presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo  15  e all'allegato III del regolamento DPI, nonche', relativamente  ai  DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli  allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Procedura di valutazione della conformita'). - 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria,  il fabbricante esegue  o  fa eseguire  la  pertinente  procedura   di valutazione della conformita' di cui all'articolo 19 del  regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui  all'allegato III  del regolamento DPI anche al fine di  esibirla a  seguito  di richiesta motivata da parte delle Autorita' di vigilanza del mercato.
2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI.
3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 19 del regolamento DPI.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art.  6 (Organismi  notificati).  - 1.  Le  attivita'  di   cui all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e  c), e  di  cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI,  sono effettuate  da organismi notificati autorizzati ai sensi del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei  requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI.
3. La domanda di autorizzazione e' presentata  al  Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 27 del regolamento DPI.
4. L'autorizzazione degli organismi di cui  al  comma 1  ha  come presupposto l'accreditamento  ed  e' rilasciata  con  decreto  del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dietro  corresponsione  di tariffa   ai   sensi
dell'articolo 15.
5. Le spese per le attivita' di cui al comma 1 sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione.
6.  Le amministrazioni  che  hanno  rilasciato   l'autorizzazione vigilano sull'attivita'  degli organismi  notificati  autorizzati e hanno facolta' di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare  svolgimento
delle procedure previste dal regolamento DPI.
7.  Qualora l'organismo  di  valutazione della  conformita'   non soddisfi piu' i requisiti di cui  al comma  2,  l'autorizzazione  è revocata con decreto del Ministero dello  sviluppo economico  e  del Ministero del lavoro  e  delle politiche  sociali;  l'autorita' di notifica procede  secondo  quanto previsto  dall'articolo  30  del regolamento DPI.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e  agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma  1, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V  del regolamento DPI secondo la procedura di cui all'articolo 28 del regolamento DPI.
9. Gli organismi notificati mettono a disposizione  del  Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  un  accesso telematico  alla   propria  banca   dati   per l'acquisizione d'informazioni concernenti le  certificazioni  emesse,
ritirate, sospese o negate.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Validita' degli attestati di certificazione CE). - 1.  Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati  a  norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi secondo  quanto  disposto dall'articolo 47 del regolamento DPI.»;
h) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Marcatura CE). - 1. Il  fabbricante  appone sul  DPI  la marcatura CE secondo quanto previsto  dagli articoli  16  e  17  del regolamento DPI.»;
i) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis (Disposizioni per la documentazione tecnica). - 1.  La documentazione relativa ai  metodi di  attestazione  di conformità nonché  le  istruzioni e  le  avvertenze  dei   DPI   prodotti  o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o
anche in lingua italiana.»;
l) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI). - 1. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali nell'ambito delle rispettive  competenze,  ai
sensi del capo VI del regolamento DPI.
2. Le funzioni di controllo  alle  frontiere esterne  sono  svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli  articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi',  ciascuna per gli ambiti di propria  competenza,  avvalersi delle  Camere  di commercio, industria, artigianato e  agricoltura e  dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
4. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del  mercato  ai sensi delle  vigenti  disposizioni, nonche'  gli  organi  di   cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo 9  aprile  2008, n.  81, concludano che  un  DPI non  rispetta  i requisiti  essenziali  di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e  delle politiche sociali,  ai  fini dell'adozione  dei  provvedimenti   di
competenza.
5. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento  DPI  sono adeguatamente motivati e comunicati all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa  avverso  il provvedimento  stesso  e  del termine entro cui e' possibile ricorrere.
6. Gli  oneri relativi  ai  provvedimenti previsti  dal  presente articolo sono  a  carico del  fabbricante,  del  suo   mandatario, dell'importatore, del  distributore   o  dell'operatore   economico destinatario del relativo provvedimento.»;
m) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali). - 1. Il fabbricante  che produce o mette a disposizione  sul  mercato DPI  non  conformi ai requisiti essenziali  di  sicurezza di  cui  all'allegato II   del regolamento DPI nonche' l'importatore che immette sul mercato DPI non
conformi ai requisiti suddetti e' punito:
a) se trattasi  di DPI  di  prima categoria,  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino  a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto  da  sei mesi a tre anni.
2.  I distributori  che  non rispettano  gli  obblighi  di   cui all'articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:
a) se trattasi  di  DPI di  prima  categoria, con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
b) se trattasi di DPI  di  seconda categoria,  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
c) se trattasi  di  DPI di  terza  categoria, con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare le  procedure  di cui all'articolo 19 del regolamento DPI e' punito:
a) se trattasi  di  DPI di  prima  categoria,  con la  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro;
b) se trattasi di DPI  di  seconda categoria,  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro;
c) se trattasi  di  DPI di  terza  categoria, con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro.
4. Il fabbricante di DPI  di  qualsiasi categoria  che  omette di redigere la dichiarazione di conformita' UE di  cui all'articolo  15 del regolamento  DPI  e' punito  con  la sanzione   amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.
5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 2,  chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di  cui all'articolo 17 del  regolamento  DPI e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
6. Il fabbricante o il suo mandatario, quest'ultimo nei  limiti di cui all'articolo  9   del  regolamento   DPI,   che  a   richiesta dell'autorità di sorveglianza  di cui  all'articolo  13, comma  1, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8  e  9  del regolamento DPI, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni  che possono indurre in errore i terzi circa il significato o  il simbolo grafico, o entrambi,  della  marcatura CE  ovvero  ne limitano  la visibilità' e  la  leggibilita',   e'  punito   con   la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
8.  Chiunque non  osserva  i provvedimenti  di  cui al  comma  5 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro.
9. Chiunque promuove pubblicita' per  DPI  che non  rispettano  le prescrizioni del  regolamento  DPI e'  punito   con  la   sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
10. Agli effetti delle norme penali, gli organismi che  effettuano le attivita' previste all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b)  e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si considerano incaricati di pubblico servizio.
11. Alle  sanzioni amministrative  di  cui al  presente  articolo irrogate dalla  Camera  di commercio,  industria,   artigianato  e agricoltura territorialmente  competente, si  applicano  per  quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da  tali sanzioni  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal  presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
13. Alle contravvenzioni previste dal presente  articolo,  per  le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto  o  dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del  reato  di cui  agli  articoli 20,  e  seguenti, del   decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.»;
n) l'articolo 14-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis (Disposizioni di adeguamento). - 1. Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, sono  adottate  le eventuali
ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti,  necessarie al completo adattamento della normativa nazionale  alle disposizioni del regolamento  (UE)  n. 2016/425  e  degli atti  delegati  e  di
esecuzione del medesimo regolamento  europeo per  i  quali non  sia possibile o  sufficiente  l'adozione  di   ordinari   provvedimenti amministrativi.»;
o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15  (Oneri relativi  alle  procedure di  valutazione  della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' e per la vigilanza sul mercato). -  1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e ai sensi dell'articolo  47  della  legge 6  febbraio 1996, n. 52, sono a carico  degli operatori  economici  interessati, oltre  alle  spese relative  alle  procedure di  valutazione  della conformità' dei DPI di cui al capo IV del regolamento DPI,  le spese per le attivita' di vigilanza sul mercato  di cui  al  capo VI  del regolamento DPI e sono a carico  dei richiedenti  le  spese per  le attivita' di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo  degli organismi di valutazione della conformita'  di cui  al  capo  V  del
regolamento DPI.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico  e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma  1 svolte da amministrazioni ed organismi pubblici,  ad esclusione  di  quelle relative alle attivita'  svolte dall'Organismo  unico  nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio  2009,  n. 99, nonche' i termini, i  criteri  di riparto  e  le modalita'  di versamento delle medesime tariffe ad appositi  capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le  predette tariffe,  determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono  aggiornate almeno ogni due anni.»;
p) gli articoli 4, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati;
q) gli allegati I, II, III, IV, V e VI sono abrogati.

        Art. 2 

                 Modifiche al decreto legislativo
                       9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate  le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74:
1) al comma 1, le parole: «Si intende» sono  sostituite  dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto si intende», ed e'  aggiunto, in fine, il  seguente  periodo: «Si  tiene  conto, inoltre,  delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui  agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del  regolamento (UE)  n. 2016/425.»;
2)  al comma  2,  le parole:  «Non  costituiscono DPI»  sono sostituite dalle  seguenti:  «Ai fini  del  presente decreto   non costituiscono DPI»;
b) all'articolo 76:
1) al comma 1, le parole: «di  cui  al decreto  legislativo  4 dicembre 1992, n. 475, e successive  modificazioni»  sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (UE) n. 2016/425»;
2) al comma 2, le parole: «I  DPI  di cui  al  comma 1»  sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1».

                       Art. 3
 
              Disposizioni di raccordo e abrogazioni
 

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione europea il testo delle disposizioni di  cui al  presente  decreto e delle altre  disposizioni  adottate nel  settore  disciplinato dal decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla  direttiva 89/686/CEE,  abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/425, si intendono fatti a quest'ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X  al regolamento stesso.
3. Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e' abrogato.

 

                               Art. 4
 
                Clausola di invarianza finanziaria
 

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 5  

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore il  giorno  successivo a quello della  sua  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta  ufficiale  degli atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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