Albo gestori ambientali: chiarimenti sul requisito morale per l’iscrizione

Con la circolare 7 marzo 2019, n. 4, forniti chiarimenti in merito al rapporto tra condanne inflitte e l'eventuale decadenza dell'iscrizione

Con la circolare 7 marzo 2019, n. 4, il comitato nazionale dell’Albo nazionale dei gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito al rapporto tra condanne inflitte ai soggetti iscritti e l'eventuale decadenza dei requisiti morali per il perdurare dell'iscrizione. I quesiti posti al comitato nazionale riguardano due fattispecie:

  • la somma di condanne (cosiddetto "reato continuato" ex art. 671, c.p.p. e dell’art. 81, comma 2, c.p.) ognuna delle quali di durata inferiore a un anno, a dare un cumulo complessivo superiore all'anno, limite stabilito per la perdita del requisito morale;
  • le conseguenze dell’esito positivo della “messa alla prova” (azioni svolte dal condannato per eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato o per risarcire il danno che ne è conseguito) sul requisito morale.

Di seguito il testo integrale della circolare dell’Albo nazionale dei gestori ambientali 7 marzo 2019, n. 4.

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Circolare del comitato nazionale dell’Albo nazionale dei gestori ambientali 7 marzo 2019, n. 4.

Oggetto: Requisiti d’iscrizione di cui all’art. 10, comma 2 lett. d) del D.M. 120/2014

Alcune Sezioni regionali hanno chiesto quale sia la corretta applicazione dell’art. 10 comma 2 lett. d) del DM 120/2014 qualora lo stesso soggetto abbia riportato, in tempi diversi, condanne per il medesimo titolo di reato con pene pari o inferiori (per ciascuna condanna) ad anno uno di reclusione. La questione assume rilevanza quando, in sede di esecuzione, le plurime condanne vengono sottoposte, ad istanza del condannato o del pubblico ministero, alla disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. e dell’art. 81 comma 2 c.p.. In tal caso le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno stabilito per la perdita del requisito morale.

La previsione del reato continuato comporta conseguenze favorevoli al reo in termini di durata complessiva della pena, pertanto il Comitato Nazionale, qualora l’interessato abbia richiesto detto beneficio o non si sia opposto alla richiesta del pubblico ministero, ritiene che vi sia stata una adeguata considerazione delle conseguenze sfavorevoli e che la pena debba essere valutata unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale.

Si chiede inoltre come debba essere considerato, ai fini della permanenza del requisito morale, l’esito positivo della “messa alla prova” ex artt. 168 bis e 168 ter c.p.. In proposito il Comitato Nazionale, non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna sentenza di condanna, ha ritenuto che l’esito positivo della “messa alla prova”, non possa avere influenza sul requisito morale.

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