Antincendio per gli impianti gas naturale: modificata e integrata la regola tecnica (per tutte le altre informazioni sulle regole tecniche clicca qui). Il decreto del ministero dell'Interno 12 marzo 2019 ("Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 12 marzo 2019. Il provvedimento in merito all'antincendio per gli impianti gas naturale entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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- i distributori per l'erogazione di gas naturale per autotrazione devono essere provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità
- è consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multi prodotto conformi alle disposizioni vigenti applicabili; è tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente;
- gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico del veicolo;
- il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso;
- i distributori devono essere collegati elettricamente a terra.
Leggi tutti gli altri aspetti del decreto nel testo integrale, riportato qui di seguito.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 marzo 2019
Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: «Norme
di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione». (19A01789)
(GU n.67 del 20-3-2019)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, recante la
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti
l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per
l'impiego del personale nei servizi d'istituto»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
l'«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante
l'«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfere potenzialmente esplosive»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare,
l'art. 18, comma 2, che prevede che: «Al fine di sviluppare la
modalita' self-service per gli impianti di distribuzione del GNC,
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, e' aggiornata la normativa tecnica di cui
al decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2002, n.
131, e successive modificazioni, in materia di sicurezza, tenendo
conto degli standard di sicurezza utilizzati in ambito europeo.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131
del 6 giugno 2002, recante le «Norme di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive
modificazioni;
Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 18, comma 2 del
richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di notifica ai sensi delle direttive (UE)
2006/123/CE e 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti
di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
- Alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di
gas naturale per autotrazione, allegata al decreto del Ministro
dell'interno 24 maggio 2002, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al titolo II, paragrafo 2.7, il punto 2.7.5. - Apparecchi di
distribuzione automatici, e' sostituito dal seguente:
«2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
I distributori per l'erogazione di gas naturale per autotrazione
devono essere provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di
conformita' ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85.
Tale marcatura CE deve attestare che il distributore e' costruito in
maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal
fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie applicabili.
E' consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e
gassosi mediante apparecchi di distribuzione multi prodotto conformi
alle disposizioni vigenti applicabili; e' tuttavia vietato rifornire
il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente.
Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto
antistrappo sulla manichetta di carico del veicolo.
Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di
adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di
eccesso di flusso. Prima della pistola di erogazione gas al veicolo
deve essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di
scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle
sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione
di esercizio. Il condotto di scarico in atmosfera deve essere
convogliato in area sicura e comunque l'estremita' superiore di detto
condotto deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio
non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma
inossidabile.
I distributori devono essere collegati elettricamente a terra
secondo quanto prescritto al punto 2.9.
Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo
di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.
Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar,
su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve
essere inserito un sistema di controllo automatico della pressione
che interagisca con la testata contometrica oppure un sistema di
equivalente efficacia e non assoggettabile a manomissione.
Gli apparecchi di distribuzione automatici asserviti ad un
dispositivo self-service devono essere dotati di pistola di
erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110
e adatta all'alloggiamento del connettore di carica di qualsiasi
veicolo alimentato a gas naturale, che sia conforme alle norme ISO
15501-1 e ISO 15501-2. La pistola deve garantire l'erogazione solo ad
accoppiamento avvenuto ed il suo impiego deve risultare agevole.
Al fine di consentire il rifornimento in modalita' self-service,
ciascun apparecchio di distribuzione deve essere asservito ad un
pulsante di ritenuta che comanda l'erogazione del gas mediante
l'azione manuale sul dispositivo stesso. L'eventuale successiva
pressione dello stesso pulsante deve bloccare immediatamente
l'erogazione del gas. Il pulsante di ritenuta deve essere posizionato
ad adeguata distanza dall'apparecchio di distribuzione in uso,
comunque non inferiore alla lunghezza della manichetta di carico del
veicolo, e collocato in modo da consentire all'utente una completa
visione dell'apparecchio di distribuzione al fine del controllo della
regolare erogazione.
Negli impianti self-service presidiati, in zona sicura posta ad
adeguata distanza dagli apparecchi di distribuzione, comunque in
posizione tale da garantire una completa visione dell'apparecchio
stesso, deve essere posizionato un sistema di comunicazione che
permetta all'utente di ricevere assistenza da parte del personale
addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a
distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale
addetto possa comandare l'interruzione dell'erogazione.
Negli impianti self-service non presidiati, in zona sicura posta ad
adeguata distanza dagli apparecchi di distribuzione, comunque in
posizione tale da garantire una completa visione dell'apparecchio
stesso, deve essere previsto un sistema di comunicazione remoto,
attivabile mediante un apposito pulsante o attraverso la chiamata ad
un numero telefonico chiaramente esposto, con un centralino dedicato
attivo h24, che consenta all'utente di ricevere assistenza
all'operazione di rifornimento nonche' permetta di segnalare un
incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle
operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in
servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito
l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C
di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo
Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un
dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di
segnalazione per il corretto riposizionamento della pistola di
erogazione nell'apposito alloggiamento.»;
- b) al titolo IV, il paragrafo 4.5. - Segnaletica di sicurezza -
e' sostituto dal seguente:
«4.5. Segnaletica di sicurezza.
Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre
nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere
esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso
dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto di distribuzione
evidenziando anche i comandi di emergenza. Lo schema di flusso, la
planimetria dell'impianto e i comandi di emergenza devono essere
visibili anche in caso di carente illuminazione naturale e assenza
dell'illuminazione ordinaria, mediante impianti di illuminazioni di
sicurezza.
In prossimita' degli apparecchi di distribuzione, idonea
cartellonistica deve indicare che:
- a) e' vietato accedere al rifornimento ai veicoli che non sono in
possesso dei requisiti richiesti per la circolazione, compresi gli
aspetti relativi alla omologazione delle bombole installate e alle
relative verifiche periodiche;
- b) nell'area, nel raggio di 6 metri dal perimetro dell'apparecchio
di distribuzione, anche all'interno dell'abitacolo, e' vietato:
b.1) utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio
d'innesco, ivi compresi i telefoni cellulari;
b.2) fumare, anche con sigaretta elettronica;
b.3) accendere o utilizzare fiamme libere.
Ulteriore cartellonistica deve indicare le istruzioni inerenti:
- c) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- d) la posizione dei dispositivi di sicurezza;
- e) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come,
ad esempio, l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il
funzionamento dei presidi antincendio;
- f) l'avvertenza che il veicolo puo' essere messo in moto soltanto
dopo che la pistola di erogazione sia stata disinserita.»;
- c) al titolo IV, il paragrafo 4.7. - Funzionamento in modalita'
self-service - e' sostituito dal seguente:
«4.7. Funzionamento in modalita' self-service.
E' consentito il rifornimento in modalita' self-service, nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola tecnica,
sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione mono carburante sia negli impianti misti.
E' consentito il funzionamento in modalita' self-service presso gli
impianti di distribuzione di gas di tipo presidiato, se e' presente
un addetto in grado di intervenire con cognizione di causa e
tempestivamente in caso di emergenza. A tal fine l'addetto deve
seguire un corso antincendio per attivita' a rischio di incendio
elevato ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998
e acquisire la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle
relative modalita' di intervento per mettere in sicurezza l'impianto.
E' consentito il rifornimento di gas naturale per autotrazione in
modalita' self-service non presidiato alle seguenti condizioni:
- a) gli impianti siano dotati di un sistema di videosorveglianza,
con registrazione delle immagini in conformita' alla normativa
vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione,
della zona di rifornimento dei veicoli, della targa e del veicolo che
ha effettuato il rifornimento. Il sistema deve essere in grado di
archiviare opportunamente le immagini, per un tempo conforme alle
disposizioni di legge, in modo tale che possano essere consultate
esclusivamente dagli organi di controllo nell'ambito delle attivita'
di competenza;
- b) gli impianti siano dotati di un sistema di riconoscimento
dell'utente, che viene identificato mediante l'inserimento dello
strumento di pagamento elettronico che fornisce il consenso
all'erogazione dell'apparecchio di distribuzione asservito al
dispositivo self-service;
- c) gli utenti che intendono usufruire della modalita' self-service,
devono essere preventivamente istruiti in merito alle modalita' di
effettuazione del rifornimento self-service, ai rischi ad esso
connessi, nonche' alle avvertenze, limitazioni, divieti e
comportamenti da tenere in caso di emergenza, alle conseguenze
relative a comportamenti scorretti o non permessi ed essere
registrati all'interno di una specifica banca dati. Detta
registrazione avviene secondo modalita' individuate dal Ministero
dell'interno, condivise con i Ministeri dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti, ed effettuata su portale
telematico presente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. In alternativa la registrazione puo' essere effettuata su
portale telematico implementato da una societa' regolata
dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che opera
nel settore delle infrastrutture del gas presente su tutto il
territorio nazionale, ovvero in subordine, sul portale di un sito
internet di un organismo che opera nel settore delle infrastrutture
del gas presente su tutto il territorio nazionale, previo assenso del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'istruzione dovra' avvenire mediante uno dei seguenti
procedimenti:
c.1) istruzione effettuata presso un distributore di gas naturale
per autotrazione con impianto self-service a cura del gestore o di
personale dallo stesso delegato, che deve prevedere anche un
addestramento sul corretto utilizzo del distributore self-service e
deve essere accompagnata da apposito opuscolo dimostrativo. Il
completamento dell'istruzione comporta la registrazione dell'utente,
nella banca dati precedentemente citata, da parte del gestore;
c.2) istruzione effettuata avvalendosi di un "tutorial", almeno in
lingua italiana ed inglese, disponibile sul portale precedentemente
citato. L'evidenza della sua comprensione, ovvero dell'avvenuta
istruzione dell'utente, avviene mediante la registrazione dei dati
personali dell'utente che ha usufruito dell'istruzione e, a
completamento della procedura, l'utente e' automaticamente registrato
nella banca dati precedentemente citata;
- d) in entrambe le modalita' di istruzione, l'utente dovra'
dichiarare di essere stato adeguatamente istruito sulle modalita' di
effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi,
sulle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in
caso di emergenza, che i veicoli destinati al rifornimento devono
essere in possesso dei requisiti per la circolazione nel rispetto
delle disposizioni vigenti, compresi gli aspetti relativi alla
omologazione delle bombole installate e alle relative verifiche
periodiche, assumendosi ogni responsabilita' in merito al corretto
uso di tale sistema di rifornimento;
- e) l'utente dovra' altresi' essere guidato nella fase operativa di
rifornimento mediante specifica cartellonistica di cui ai punti 4.5 e
4.7.1;
- f) in fase di utilizzo degli impianti di distribuzione di gas
naturale per autotrazione gli utenti devono, in due fasi successive:
f.1) dichiarare sotto la propria responsabilita' di essere stati
adeguatamente istruiti, secondo le modalita' previste nel precedente
punto c) e che i veicoli destinati al rifornimento sono in possesso
dei requisiti per la circolazione nel rispetto delle disposizioni
vigenti, compresi gli aspetti relativi alla omologazione delle
bombole installate e alle relative verifiche periodiche;
f.2) dichiarare di utilizzare personalmente lo strumento
elettronico di pagamento, identificativo per la modalita'
self-service per il rifornimento, confermando ulteriormente, prima di
iniziare l'erogazione del carburante, le precedenti dichiarazioni
sulla istruzione e i requisiti del veicolo, assumendosi ogni
responsabilita' conseguente all'utilizzo non consentito
dell'impianto.»;
- d) al titolo IV, paragrafo 4.7., il punto 4.7.1 - Istruzioni per
gli utenti del distributore self-service - e' sostituito dal
seguente:
«4.7.1. Istruzioni per gli utenti del distributore asservito ad un
dispositivo self-service.
In prossimita' degli apparecchi di distribuzione, in posizione
facilmente visibile, idonea cartellonistica, redatta in almeno due
lingue, italiano e inglese, deve indicare le seguenti informazioni e
le istruzioni per l'utente:
il prodotto distribuito e' gas naturale compresso GNC;
il rifornimento con modalita' self-service e' consentito solo se il
veicolo e' dotato di connettore di tipo unificato in accordo UN-ECE
R110, ubicato nella parte esterna del veicolo in posizione ben
visibile e facilmente accessibile; in mancanza dei suddetti requisiti
il veicolo non puo' essere rifornito;
e' vietato effettuare il rifornimento self service agli utenti non
preventivamente abilitati mediante adeguata istruzione, ai sensi del
punto 4.7, comma 3 c);
e' vietato riempire recipienti mobili (bombole);
e' vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con
piu' carburanti;
per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione,
contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di
segnalazione (negli impianti presidiati);
per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso di
necessita' premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore
oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero
di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non
presidiati);
in caso di emergenza, lontano dalla zona di erogazione, chiamare i
numeri di telefono da riportare eventualmente distinti per tipologia
di emergenza (negli impianti non presidiati);
prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il freno di
stazionamento;
durante il rifornimento l'utente non si deve allontanare dalla zona
di rifornimento, permanendo in prossimita' del pulsante di ritenuta;
rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore di rifornimento
del veicolo;
collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore di
rifornimento del veicolo;
azionare il dispositivo (pulsante di ritenuta) che comanda
l'erogazione del gas ed accertarsi che il rifornimento avvenga
regolarmente. Per interrompere l'erogazione ripremere il pulsante di
ritenuta;
in caso di necessita' premere il pulsante di emergenza ed
allontanarsi;
al completamento dell'operazione di rifornimento, scollegare con
cautela la pistola di erogazione dal connettore di rifornimento del
veicolo;
riporre la pistola di erogazione nella posizione corretta
nell'apposito alloggiamento sull'erogatore;
riposizionare il cappuccio antipolvere sul connettore di
rifornimento del veicolo.».
Art. 2
Norme finali
- Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.