Aggiornata la determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e la definizione dei traguardi ambientali con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2019, n. 69 del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2019.
Per effetto:
- all'allegato I sono determinati i requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni;
- all'allegato II sono definiti i traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni.
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Di seguito il testo del D.M. 15 febbraio 2019 i cui allegati sono disponibili ai link in fondo alla pagina.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2019
Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali. (19A01951)
in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2019, n. 69
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
Uffici di diretta collaborazione»;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone
di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di
recepimento della citata direttiva 2008/56/CE, che individua le
azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare
nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative
sottoregioni;
Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, relativo alle azioni e fasi di
attuazione della strategia per l'ambiente marino, e' previsto, tra
l'altro, che la determinazione del buono stato ambientale (GES) di
cui all'art. 9 e la definizione dei traguardi ambientali (Target) di
cui all'art. 10 siano aggiornate, successivamente all'elaborazione
iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina,
sulla base delle procedure previste da tali articoli;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n.
190, il quale prevede che: «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi
del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza
unificata, i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine
sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto
conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e
segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di
habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia, di
cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2010,
- 190, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi
del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza
unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati,
al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle
pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e
dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato
IV.»;
Vista la direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017 con la quale,
con riferimento al secondo ciclo di attuazione delle strategie per
l'ambiente marino (2018-2023), la Commissione ha modificato la
direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in
considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per
l'ambiente marino, contenuti nell'allegato III;
Visto il decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare (Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2018), recante attuazione della direttiva (UE) 2017/845,
del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2008/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi
indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini
dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino;
Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la
Commissione europea ha introdotto modifiche tecniche alla direttiva
2008/56/CE e ha provveduto a definire i criteri e le norme
metodologiche relative al buono stato ecologico delle acque marine,
nonche' le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e
valutazione per garantire il rispetto degli obblighi connessi al
secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011,
- 209, concernente il «Regolamento recante istituzione diZone di
protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar
Ligure e del Mar Tirreno»;
Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive
modificazioni e integrazioni, con cui il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il
Comitato Tecnico istituzionale previsto dall'art. 5 del decreto
legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, per il coordinamento delle
attivita' ivi previste;
Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le
amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto
legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, nonche' tutte le regioni e una
rappresentanza dell'Unione delle province italiane e
dell'Associazione nazionale comuni italiani;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 249 del 17 ottobre 2014 (Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) recante la «Determinazione dei
requisiti del buono stato ambientale e Definizione dei traguardi
ambientali con il quale si e' provveduto a determinare i requisiti
del buono stato ambientale per le acque marine e a definire i
traguardi ambientali, come previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 3 ottobre 2010, n. 190»;
Visto l'Atto di indirizzo contenente le priorita' politiche del
Ministro dell'ambiente per l'anno 2018, approvato con decreto del
Ministro n. 256 del 28 settembre 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato presso la Corte dei conti, con il quale alla dott.ssa
Maria Carmela Giarratano e' stato conferito l'incarico dirigenziale
di direttore generale della direzione generale per la protezione
della natura e del mare, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, a decorrere dal 4
dicembre 2017, per un periodo di tre anni;
Considerato che a seguito delle riunioni del predetto Comitato
tecnico svoltesi rispettivamente in data 9 e 10 luglio e 18 settembre
2018 e' stato approvato il documento relativo alla proposta di
aggiornamento della valutazione ambientale e della definizione di
Buono Stato Ambientale (GES) e Traguardi Ambientali (Target) per
ciascuno degli 11 Descrittori della Strategia marina;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il supporto tecnico-scientifico
dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale
(ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto
legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, ad assicurare, con adeguate
modalita' operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che
siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle
osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni
relative alla valutazione aggiornata dello stato dell'ambiente
marino, alla determinazione del buon stato ambientale ed ai traguardi
ambientali;
Considerato che nella riunione del Comitato tecnico in data 4
dicembre 2018 e' stata definitivamente approvata la proposta
sull'aggiornamento della definizione di buono stato ambientale,
tenendo conto degli esiti della prevista consultazione pubblica;
Rilevato, pertanto, che e' necessario procedere, nel rispetto dei
criteri e delle previsioni normative sopra citate, a determinare
l'aggiornamento sia dei requisiti del buono stato ambientale per le
acque marine che dei traguardi ambientali al fine di conseguire il
buono stato ambientale;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
17 gennaio 2019;
Decreta:
Art. 1
Determinazione del buono stato ambientale
- I requisiti del buono stato ambientale delleacque marine, di
cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n.
190 e successive modificazioni, sono determinati nell'allegato I, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Definizione dei traguardi ambientali
- I traguardi ambientali, al fine diconseguire il buono stato
ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3
ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono definiti
nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.