Assicurare il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi. Questo l'obiettivo del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661 della Commissione del 25 aprile pubblicato sulla G.U.C.E. L del 26 aprile 2019, n. 112, che ha dettato:
- gli obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro, comprese quelle supplementari;
- l'obbligo di aggiornare le informazioni;
- la regolamentazione delle procedure di rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni;
- la gestione delle procedure per imprese diverse ma con gli stessi titolari effettivi.
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Di seguito il testo integrale del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019.
Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi
(in G.U.C.E. L del 26 aprile 2019, n. 112)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/200 [1]GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195., in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 prevede l'istituzione di un registro elettronico centrale (in prosieguo «il registro») per la gestione delle quote relative all'immissione in commercio di idrofluorocarburi e la comunicazione dei relativi dati; sono incluse le apparecchiature immesse sul mercato caricate contenenti idrofluorocarburi.
(2) A seguito dell'emendamento di Kigali al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [2]Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 1)., a partire dal 1° gennaio 2019 le importazioni e le esportazioni dell'Unione di quantitativi di idrofluorocarburi sfusi rientrano nel sistema per il rilascio di licenze di cui all'articolo 4B del protocollo di Montreal. Si ritiene che l'iscrizione valida di un'impresa che opera come importatore o esportatore, a seconda dei casi, nel registro di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 costituisca una licenza di questo tipo.
(3) Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, è importante specificare le prescrizioni che le imprese la cui registrazione è obbligatoria devono rispettare. Le prescrizioni dovrebbero includere, tra l'altro, l'obbligo di fornire informazioni relative allo status finanziario e giuridico delle imprese. Tali informazioni possono essere necessarie per assicurare un'attuazione efficace dell'assegnazione delle quote, evitare distorsioni nell'assegnazione delle quote e prevenire l'elusione e violazioni degli obblighi di legge.
(4) Gli obblighi di registrazione dovrebbero tener conto anche della diversa situazione delle imprese che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo a norma del regolamento (UE) n. 517/2014.
(5) Affinché il meccanismo delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi sia attuato efficacemente mediante il registro, è importante prevedere salvaguardie volte ad assicurare che l'assegnazione delle quote avvenga in modo lecito ed equo. La funzione del registro è quella di facilitare l'efficace attuazione del meccanismo delle quote. Il registro dovrebbe pertanto essere organizzato e gestito in modo da poter essere utilizzato come strumento per evitare qualsiasi elusione o violazione delle prescrizioni per l'assegnazione delle quote. In particolare, nel caso in cui uno o più titolari effettivi registrino più imprese allo scopo di vedersi assegnata, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, una quantità di quote più elevata rispetto alla quantità massima di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio dell'Unione da una singola impresa, le imprese registrate con lo stesso o gli stessi titolari effettivi dovrebbero essere considerate come un'unica impresa ai fini dell'assegnazione delle quote di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento. La proprietà effettiva può riguardare qualsiasi tipo di persona giuridica come ad esempio le piccole e medie imprese.
(6) Tenuto conto delle leggi e delle norme nazionali che disciplinano lo stabilimento e l'attività delle imprese, la Commissione necessita dell'assistenza degli Stati membri per valutare la completezza e l'esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a cooperare e a scambiare informazioni con la Commissione al fine di assicurare il corretto funzionamento del registro.
(7) La Commissione è tenuta ad assicurare che i dati personali trasmessi a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 siano trattati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)..
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014.
Articolo 2
Definizioni
Per «titolare effettivo» si intende il titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)..
Articolo 3
Obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro
1. Le imprese stabilite nell'Unione forniscono alla Commissione le seguenti informazioni al fine di essere iscritte nel registro:
a) nome e forma giuridica dell'impresa quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali;
b) indirizzo completo dell'impresa, compresi la via e il numero civico, il codice postale, il nome della città e il paese;
c) numero di telefono dell'impresa, compreso il prefisso internazionale;
d) numero di partita IVA dell'impresa;
e) numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) dell'impresa, se del caso;
f) nome completo di un referente che soddisfi le condizioni di cui ai punti i) e ii) e un indirizzo elettronico personale utilizzato a fini professionali da tale persona che contenga, se disponibile, un chiaro collegamento con l'impresa:
1) è un titolare effettivo dell'impresa o un suo dipendente;
2) è autorizzato ad adempiere tutti gli obblighi e svolgere le pertinenti attività connesse al registro per conto dell'impresa così che diventino giuridicamente vincolanti per l'impresa;
g) descrizione delle attività dell'impresa;
h) conferma scritta dell'intenzione dell'impresa di iscriversi nel registro, firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell'impresa autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome dell'impresa;
i) le coordinate bancarie dell'impresa attestate da un documento firmato da un rappresentante della banca o da un estratto conto bancario originale relativo a un conto bancario nell'Unione utilizzato dall'impresa per le sue attività commerciali e che copre un periodo di tempo compreso negli ultimi 3 mesi.
2. Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni al fine di essere iscritte nel registro:
a) le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e c), ma relative sia all'impresa che al rappresentante esclusivo, e corredate, per quanto riguarda le informazioni di cui alla lettera a), di un documento ufficiale pertinente su cui sfiguri il nome e la forma giuridica in ogni caso, unitamente a una traduzione giurata del documento in inglese;
b) le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere d), e) e i), ma relative al rappresentante esclusivo e non all'impresa;
c) nome completo di un referente che soddisfi le condizioni di cui ai punti i) e ii) e un indirizzo elettronico personale utilizzato a fini professionali da tale persona che contenga, se disponibile, un chiaro collegamento con il rappresentante esclusivo:
1) è un titolare effettivo del rappresentante esclusivo o un suo dipendente;
2) è autorizzato ad adempiere a tutti gli obblighi e alle pertinenti attività connesse al registro per conto dell'impresa e del rappresentante esclusivo così che diventino giuridicamente vincolanti sia per l'impresa che per il rappresentante esclusivo;
d) indirizzo elettronico per il rappresentante esclusivo;
e) descrizione delle attività dell'impresa;
f) conferma scritta di cui al paragrafo 1, lettera h), ma firmata anche da un titolare effettivo o da un dipendente del rappresentante esclusivo autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome del rappresentante esclusivo.
3. Per poter presentare una dichiarazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 per un determinato anno, i termini per la presentazione e il completamento della domanda di iscrizione nel registro sono fissati come specificato nella comunicazione che la Commissione è tenuta a rilasciare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento.
4. Le imprese già registrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già state trasmesse al registro.
Articolo 4
Obblighi di informazione supplementari per l'iscrizione nel registro
1. La Commissione può chiedere a un'impresa di fornire informazioni sull'identità del o dei titolari effettivi dell'impresa e, se del caso, del rappresentante esclusivo dell'impresa, comprese informazioni sul tipo di titolarità effettiva e sul tipo e sul livello di controllo che ciascun titolare effettivo ha il diritto di esercitare.
2. La Commissione può inoltre, ove giustificato in seguito a una valutazione preliminare delle informazioni di cui all'articolo 3 e, se del caso, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, chiedere all'impresa di trasmettere:
a) informazioni supplementari o elementi di prova atti a dimostrare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite a norma dell'articolo 3 o, eventualmente, del paragrafo 1 del presente articolo;
b) i rendiconti finanziari dell'impresa relativi all'esercizio precedente o, se non disponibili, prova della disponibilità di fondi sufficienti per svolgere le attività future per le quali l'impresa desidera iscriversi nel registro;
c) il piano aziendale dell'impresa per le attività future e una panoramica delle precedenti attività;
d) un documento che certifichi la struttura di gestione dell'impresa;
e) informazioni riguardanti eventuali legami, ad esempio legami giuridici, economici o fiscali, con altre imprese, o con i titolari effettivi di altre imprese, che hanno presentato una domanda di registrazione o che sono già iscritti nel registro.
3. La Commissione può chiedere, se del caso, che le informazioni supplementari o gli elementi di prova richiesti a norma del paragrafo 2 alle imprese che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo siano corredati di una traduzione autenticata in inglese.
4. Le imprese trasmettono le informazioni o gli elementi di prova richiesti a norma del presente articolo entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta o entro un termine più lungo eventualmente concordato con la Commissione a seguito di una richiesta di proroga debitamente giustificata avanzata dall'impresa.
Articolo 5
Obbligo di aggiornare le informazioni
Le imprese iscritte nel registro assicurano che le informazioni fornite da esse stesse o per loro conto a norma del presente regolamento siano aggiornate e forniscono alla Commissione informazioni aggiornate non appena intervengano modifiche o le informazioni cessino di essere complete o esatte.
Articolo 6
Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni
1. La Commissione può rifiutare di registrare un'impresa nel registro o può sospenderne la registrazione se le prescrizioni del presente regolamento in relazione a tale impresa non sono soddisfatte o se le informazioni o gli elementi di prova forniti a norma del presente regolamento da o per conto dell'impresa sono inesatti o incompleti. L'impresa interessata e l'autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il registro, dei motivi del rifiuto o della sospensione della registrazione.
2. Se la registrazione di un'impresa è sospesa a norma del paragrafo 1, la Commissione revoca la sospensione e ripristina la registrazione nel momento in cui gli obblighi del presente regolamento previsti per l'impresa sono rispettati o, se del caso, quando le informazioni o gli elementi di prova forniti ai sensi del presente regolamento da o per conto dell'impresa sono aggiornati in modo da essere esatti e completi.
3. La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono fornite informazioni deliberatamente false o qualora un'impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni richieste o a non aggiornarle a norma del presente regolamento. L'impresa interessata e l'autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il registro, dei motivi della cancellazione della registrazione.
Articolo 7
Imprese con gli stessi titolari effettivi
1. Ai fini della distribuzione delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento. Il dichiarante unico è l'impresa registrata per prima o, se del caso, a un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo. Ai fini del ricalcolo dei valori di riferimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico importatore o produttore. L'importatore o produttore unico corrisponde all'impresa registrata per prima o, se del caso, a un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo.
2. Per le imprese cui il paragrafo 1 si applica per due periodi di dichiarazione, la Commissione cancella la registrazione delle imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi, ad eccezione dell'impresa che è stata registrata per prima o, se del caso, di un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo, a meno che non vi siano altri obblighi in sospeso a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 che richiedono l'iscrizione al registro.
Articolo 8
Scambio di informazioni
Su richiesta, gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con la Commissione quando ciò è necessario per valutare la completezza e l'esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione a norma del presente regolamento, in particolare se le informazioni riguardano leggi e prassi nazionali.
Articolo 9
1. I dati personali di un'impresa trattati nel registro possono essere conservati per un periodo massimo di 5 anni dopo la cancellazione della registrazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3.
2. La Commissione assicura mediante dispositivi tecnici la cancellazione dei dati personali in conformità al paragrafo 1.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Note
1. | ↑ | GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195., |
2. | ↑ | Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 1). |
3. | ↑ | Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
4. | ↑ | Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). |