Brutte notizie per l'economia circolare dopo la conversione in legge del D.L. "sblocca cantieri", ovvero il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, ora convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».
Il problema nasce dalla formulazione dal comma 19 dell'articolo 1 che, di fatto, identifica i riferimenti legislativi per l'applicazione dei criteri dell'end of waste:
- nel decreto del ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998;
- nei regolamenti di cui ai decreti del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
Così facendo la legislazione in materia di recupero dei materiali compie, forzatamente, un salto indietro di oltre 30 anni, gettando un colpo di spugna su tutte le nuove tipologie di rifiuti (una su tutti, i Raee) e di processi di recupero (si pensi alla produzione di biometano da rifiuti organici) che si erano venuti a creare dopo l'emanazione del D.M. 5 febbraio 1998. Tutto questo, peraltro, in un momento di grande attesa per i decreti ministeriali in discussione da tempo di disciplina dell'end of waste.
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Di seguito il testo dell'articolo 19 del D.L. "sblocca cantieri", convertito in legge.
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Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».
(in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140)
Art. 1
Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale
dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in
materia di economia circolare
(omissis)
19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il
comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
"3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per
il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e
ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui
al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il
recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla
base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato
decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato
regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato
1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269,
per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e
caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e caratteristiche
di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto
riguarda le quantita' di rifiuti ammissibili nell'impianto e da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare possono essere emanate linee guida per
l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio
nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in
ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai
controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne
costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori
limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i
titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione presentano alle
autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri
generali definiti dalle linee guida".
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