Ripubblicato sul S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019, n. 147 il testo coordinato del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto sblocca cantieri), con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».
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Nel provvedimento sono contenute anche misure in materia di:
- sicurezza sui luoghi di lavoro, tema sul quale la nuova legge fa registrare un passo indietro rispetto all’ultimo codice dei contratti pubblici;
- end of waste, con una disposizione che ha creato non poco malcontento tra gli operatori dell'economia circolare e che sta già sollevando accese discussioni.
Di seguito il testo integrale del D.L. "Sblocca cantieri" coordinato con la legge di conversione.
Testo coordinato del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019),
coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2019),
recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici.». (19A04099)
(S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019, n. 147)
Vigente al: 25-6-2019
Capo I
NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1
Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale
dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in
materia di economia circolare
1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare
l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche,
per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice
la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma
complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle
norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non
trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia,
quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta
vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i
commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78,
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una
relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020,
al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunita' del
mantenimento o meno della sospensione stessa.
3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la
norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.
4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le
quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le
relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita' di
finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere
la cui progettazione e' stata realizzata ai sensi del periodo
precedente sono considerate prioritariamente ai fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le
procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei
lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi
e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o
amministrativo.
6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere
affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base
del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale,
dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento
con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori puo'
prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo.
7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle
competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e
complessita', sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi
inferiori a 75 milioni di euro il parere e' espresso dai comitati
tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le
opere pubbliche.
8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all'articolo
215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di
espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita'
del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti
definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal
valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione
di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso il
detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque
procedere.
10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva
anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo
bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative
all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima
dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da
tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni
di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto stesso.
12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri dotati
di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia
dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che
ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia
scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i
componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio
consultivo tecnico si intende costituito al momento della
sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle
parti contrattuali. All'atto della costituzione e' fornita al
collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al
contratto.
13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo
puo' procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la
rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo'
altresi' convocare le parti per consentire l'esposizione in
contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle
parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio
consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volonta' delle
parti stesse.
14. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine
dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle
parti.
15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui
all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia
in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il
valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal
CIPE.
16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che
partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si
avvale ai sensi dell'articolo 89 nonche' ai subappaltatori, i
certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi
dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione
appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da
non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di
acquisto, puo' procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di
esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale
conferma del contenuto dell'attestazione gia' rilasciata. Gli enti
certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e
degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli
altri documenti in corso di validita' possono essere utilizzati
nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto».
17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori
economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto
responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata attraverso
la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo
81, anche mediante interoperabilita' fra sistemi. I soggetti
responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri
sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui
all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e
di permanenza nei mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei
mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei
requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma
restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata
dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non
rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi
del comma 6-bis».
18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2,
del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni
appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40 per
cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono
altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche in
sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al
subappaltatore.
19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il
comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per
il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e
ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui
al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il
recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla
base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato
decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato
regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato
1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269,
per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e
caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e caratteristiche
di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto
riguarda le quantita' di rifiuti ammissibili nell'impianto e da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare possono essere emanate linee guida per
l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio
nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in
ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai
controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne
costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori
limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i
titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione presentano alle
autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri
generali definiti dalle linee guida».
20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti:
«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: «decreto», ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «regolamento»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra
piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai
fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonche'
per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui
all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui
all'articolo 152, il progetto di fattibilita' e' preceduto dal
documento di fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei
contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente
articolo. Resta ferma la facolta' della stazione appaltante di
richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle
alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel
rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'
gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche
dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le
modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa.»;
3) al comma 6:
3.1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono
inserite le seguenti: «di verifiche relative alla possibilita' del
riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse,»;
3.2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono
sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica»;
3.3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale»;
4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale
sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione
all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi,
riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano generale
degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico
delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite
all'Agenzia del demanio.";
b) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,»
sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies,» e il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.»;
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «Il decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»;
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, le parole: «o delle concessioni di lavori
pubblici» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: «, concessioni di lavori
pubblici» sono soppresse;
c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui
disponga di un sistema interno di controllo di qualita'»;
d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto
periodo sono soppressi;
e) all'articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da
adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita»;
2) al secondo periodo, le parole: "Con le medesime linee guida"
sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies,";
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
f) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole:
«all'articolo 36, comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),»;
g) all'articolo 35:
1) al comma 9, lettera a), la parola: «contemporaneamente» e'
soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola: «contemporaneamente» e'
soppressa;
3) al comma 18, le parole: «dei lavori», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «della prestazione»;
h) all'articolo 36:
1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;
2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di
cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno
dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti
invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati»;
3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante
ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8.»;
4) il comma 5 e' abrogato;
5) al comma 7:
5.1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per supportare
le stazioni appaltanti e migliorare la qualita' delle procedure di
cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con
il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono
stabilite le modalita' relative alle procedure di cui al presente
articolo, alle»;
5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle predette linee guida»
sono sostituite dalle seguenti: «Nel predetto regolamento» e le
parole: «, nonche' di effettuazione degli inviti quando la stazione
appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle
offerte anomale» sono soppresse;
5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui
al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa»;
i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «vigente
normativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; gli archeologi»;
l) all'articolo 47:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera
c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la
propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara
senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita'
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i
lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti
i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o
ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma
2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti
richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture
e' valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei
predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di
scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai
consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di
assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio
antecedente.»;
m) all'articolo 59:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione
oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di
dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1;
le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione
documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione
esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione.»;
2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno
o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la
stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista indicato o raggruppato.»;
n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato avviso ai
candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo
5-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri
Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti.»;
o) all'articolo 80:
1) al comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in caso di societa'
con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di
societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro» e, al
secondo periodo, dopo le parole: «quando e' intervenuta la
riabilitazione» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale»;
3) al comma 5 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si
trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o
sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»;
4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente:
«c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento
nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o accertato
con sentenza passata in giudicato»;
5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
«10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura
d'appalto o concessione e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la
pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo
periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis,
secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la
pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata
della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in
caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto
per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.»;
p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: «con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente codice, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» e, al terzo
periodo, le parole: «di dette linee guida» sono sostituite dalle
seguenti: «di detto regolamento»;
q) all'articolo 84:
1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
«L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque
interesse commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di
diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici,
svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «L'ANAC, con il decreto di
cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresi',» sono sostituite
dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono, altresi', individuati;»;
3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono
sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»;
4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee guida» sono
sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo 216,
comma 27-octies»;
5) al comma 8, al primo periodo, le parole «Le linee guida di cui
al presente articolo disciplinano» sono sostituite dalle seguenti:
«Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina»
e, al secondo periodo, le parole: «Le linee guida disciplinano» sono
sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»;
6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee guida» sono
sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216,
comma 27-octies,»;
7) al comma 11, le parole: «nelle linee guida» sono sostituite
dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies»;
r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: «dall'ANAC con le linee
guida di cui all'articolo 83, comma 2.» sono sostituite dalle
seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies.»;
s) all'articolo 89, comma 11:
1) al terzo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti: «Con
il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
t) all'articolo 95:
1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita' di
manodopera di cui al comma 3, lettera a)»;
u) all'articolo 97:
1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
basso e il numero delle offerte ammesse e' pari o superiore a
quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte
aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il
calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono
altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello
scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata di un valore
percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola
della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto
medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici,
la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai
fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la
commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato
all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento,
siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle
offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla
lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o inferiore a
0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media aritmetica
di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima
media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a 0,15 la
soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica di
cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla
lettera b);
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita' di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo e' effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica
l'ultimo periodo del comma 6.»;
3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di cui al comma 2 e'
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai
commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato»;
4) al comma 8, al primo periodo, le parole «alle soglie di cui
all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere» sono
sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che
non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante
prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del comma 2» sono
inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo periodo
e' sostituito dal seguente: «Comunque l'esclusione automatica non
opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci»;
v) all'articolo 102, comma 8:
1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti:
«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
2) il terzo periodo e' soppresso;
z) all'articolo 111:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite dalle
seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono individuate»;
2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo
decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee guida che
individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate» e il terzo
periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
aa) all'articolo 146 comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,» sono
sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies,»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: «ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2020»;
cc) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il seguente:
«17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco
riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM
(2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o
consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di
contratti pubblici per servizi di progettazione»;
dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee) all'articolo 197:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
qualificazione del contraente generale e' disciplinata con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte
dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194,
oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'
istituito il sistema di qualificazione del contraente generale,
disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata
capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita' tecnica e
organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale»;
ff) all'articolo 199:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla SOA» sono sostituite
dalle seguenti: «all'amministrazione»;
2) al comma 4, al primo periodo, le parole: «del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» e il secondo
periodo e' soppresso;
gg) all'articolo 216:
1) al comma 14, le parole: «delle linee guida indicate all'articolo
83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies»;
2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente:
«27-sexies. Per le concessioni autostradali gia' scadute o in
scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31
dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure di gara per
l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno
predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di
messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente»;
4) dopo il comma 27-septies, e' aggiunto il seguente:
«27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di un
regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e
integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati
in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24,
comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o
restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente
codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e
2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di
infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono
autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida
adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare,
disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e
forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e
requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d)
procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e)
direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformita'; h) affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti
degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di
avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2,
vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche' quelle
che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal
regolamento.».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure
i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte o i preventivi.
22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto al
comma 6-bis, per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l'impugnazione»;
c) al comma 7, primo periodo, le parole: «Ad eccezione dei casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «I
nuovi»;
d) al comma 9, le parole: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette
giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza» sono
soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole: «Le disposizioni dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»
sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10».
23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
912 e' abrogato.
25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti
salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, hanno avviato l'iter di progettazione per la
realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107,
della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato
l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:
a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019;
b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019;
c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 15 novembre
2019.
26. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto,
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli
appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica
pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto
centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o
degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice».
28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e
Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
n. 9, sono trasferite alla societa' Sport e salute Spa, la quale
subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.
29. Per le attivita' necessarie all'attuazione degli interventi
finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della
societa' Sport e salute Spa.
30. Per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il
completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui
all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».
Art. 2
Disposizioni sulle procedure
di affidamento in caso di crisi di impresa
1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, l'art. 110 e' sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie
di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti,
le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto
ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori,
servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato
all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo' eseguire i contratti
gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice
delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui
all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto
regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui
al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto
dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' sempre
necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di
avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC puo' subordinare la partecipazione, l'affidamento di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita'
che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in
possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti
dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con
apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonche', per i
contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati
inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni
dell'articolo 372 del predetto decreto.
4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 104, settimo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
b) all'articolo 186-bis:
1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi
in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la
continuita' aziendale se il predetto professionista attesta che la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda
in esercizio.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Successivamente
al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione
a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere
autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal
giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove
gia' nominato.»;
2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata.
Art. 2 bis
Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti
negli appalti pubblici
1. All'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ed anche assistiti» sono sostituite
dalle seguenti: «anche se assistiti»;
b) al comma 6, le parole: «in misura non superiore a un quarto del
suo importo» sono sostituite dalle seguenti: «in misura massima
determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7».
2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti:
«La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria
se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei
conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti
limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di
euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui
alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi
consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti».
3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole:
«limiti indicati al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti:
«limiti indicati al secondo comma».
Art. 3
Disposizioni in materia di semplificazione della
disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture
e costruzioni esistenti»;
a) all'articolo 65:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite
posta elettronica certificata (PEC).»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal
quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e
quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore,
all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto
deposito.»;
4) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla
stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una
relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3,
allegando: »;
5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'atto della presentazione della relazione di cui al
comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei
lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della
relazione e provvede altresi' a trasmettere tale relazione al
competente ufficio tecnico regionale.»;
6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma
1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.»;
b) all'articolo 67:
1) al comma 7, le parole: «in tre copie» sono soppresse e dopo le
parole: «che invia» sono inserite le seguenti: «tramite posta
elettronica certificata (PEC)»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1,
lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di
collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione
resa dal direttore dei lavori»;
c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti:
«3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni,
relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle
norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo
sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri
il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra
il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello
architettonico, nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il
contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al
comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di
cui all'articolo 65.»;
d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente:
«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica
incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita'
(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak
ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali
tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di
protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della
pubblica incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita'
(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g,
e zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni
con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al
punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 17 gennaio 2018;
c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della
pubblica incolumita':
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche
e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumita'.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti
di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di
cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le
regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni
riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare
nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b)
e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni
adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi
«rilevanti», di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione,
in conformita' all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi
ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui al
comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione
preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con
modalita' a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, del presente testo unico.».
1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera
c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma 1,
lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, adotta specifici
provvedimenti.
Art. 4
Commissari straordinari, interventi sostitutivi e
responsabilita' erariali
1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari,
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone
la nomina di uno o piu' Commissari straordinari. Con uno o piu'
decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo
periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali
disporre la nomina di Commissari straordinari.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei
lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito
delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione
dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo
con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche
mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge,
ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per
l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli
relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi
procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di
beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione
dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella
misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della
richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia
pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorita'
competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e'
sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a
partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un
periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o
gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al
presente comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze
degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta
giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi' per le
procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione
aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e
dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma
Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle
disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari
possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento.
4. I Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura
di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle
infrastrutture idriche, e trasmettono al Comitato interministeriale
per la programmazione economica i progetti approvati, il
cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento,
segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
presente comma, nonche' quelle di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicano anche
agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi
idrici di cui all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri
sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in
misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonche' di
societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui
versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in
conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato
vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione
della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di
sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale
Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita',
le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui
oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito in
misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puo' avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa' controllate
dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della
Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto,
sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita'
culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune di Venezia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione
dei lavori volti al completamento dell'opera. A tal fine il
Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e opera
in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle
opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli
Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al
Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale
supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e' posto
a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario
e' fissato in misura non superiore a quella indicata all'art. 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario
straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali
posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno.
Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle amministrazioni
centrali o territoriali interessate nonche' di societa' controllate
dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per
la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate
dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a
25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della
Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'art. 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le annualita'
2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti
gli enti attuatori.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita' degli spazi
costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo
Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il
comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale
su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di
altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un
franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono
adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne
l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in
deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo
costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo
di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della gestione
e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi
infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento»,
di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27
dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel
bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non piu' dovute
relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.
Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel
conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di
spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo
Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a
3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono
individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento del
programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a
3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche
comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art. 8, comma 5, del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti
del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, di cui all'art. 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore di
progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica
dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente
realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo
di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1091,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle
opere di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione delle pendenze di cui all'art. 49, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi
e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all'avvio
ovvero al completamento degli interventi di cui all'art. 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi
completati da parte della gestione commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui
trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale n. 3250,
intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilita'
speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione
Campania provvede al completamento delle attivita' relative al
«Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) -
A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce
Lioni-Grottaminarda» subentrando nei rapporti attivi e passivi in
essere. La Regione Campania e' autorizzata alla liquidazione delle
somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse
finanziarie nella propria disponibilita', comunque destinate al
completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.
La Regione Campania puo' affidare eventuali contenziosi
all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione,
ai sensi dell' art. 107, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di
apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
«Lioni-Grottaminarda», anche ai fini dell'individuazione dei lotti
funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il
funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di
qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque
denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai
commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita' speciale 3250,
intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilita'
speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari
degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 74, comma 2, del testo
unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 148 e' inserito il seguente:
«148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche
ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1,
comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi
sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da
854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017».
12-ter. All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La gravita' della
colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in ogni caso escluse
per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che
determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti decreti siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo
preventivo di legittimita' svolto su richiesta dell'amministrazione
procedente».
12-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del
Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro
dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del
Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche
di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro
presente piu' anziano per eta'».
12-quinquies. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle opere previste nel
piano di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «il 31
dicembre 2021».
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nodo stazione di Verona»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' delle iniziative
relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)».
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del
Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo
miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i
progetti «Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole», «Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» e «Potenziamento
Genova-Campasso» sono unificati in un Progetto unico, il cui limite
di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro ed e' interamente
finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare
il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma
degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli
interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri
interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili
degli interventi «Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole» e
«Potenziamento Genova-Campasso» e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento «Linea AV/AC
Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi dell'art. 89 della
direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto
lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei
Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate alla RFI per
il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI,
nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del riparto del
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,
di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria,
nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il
Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo
ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il
Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla
procedura vigente.
Art. 4 bis
Norme in materia di messa in sicurezza
di edifici e territorio
1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei
comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018
ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia
stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla
procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e
seguenti»;
b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente:
«859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il
recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del
medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui
al comma 857, le attivita' preliminari all'affidamento dei lavori
rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860,
a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019».
Art. 4 ter
Commissario straordinario per la sicurezza
del sistema idrico del Gran Sasso
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con
proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, un Commissario
straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla
pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e
amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di
interessi, con il compito di sovraintendere alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed
urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio
idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle acque
e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso,
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico
delle risorse di cui al comma 12.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue
dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici
unita' di personale, di cui una unita' di livello dirigenziale non
generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra il
personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo ed
amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al
personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il
trattamento economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta
comunque l'indennita' di amministrazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di
personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque
esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con provvedimento
del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
4. Il personale pubblico della struttura commissariale e'
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del
collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la
durata del collocamento in fuori ruolo, un numero di posti nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale
ed accessorio del predetto personale e' anticipato dalle
amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti
modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le
agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al
pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche'
dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario
straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a
carico esclusivo del Commissario straordinario il quale provvede
direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le
amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra
amministrazione dello Stato o ente locale.
5. Il Commissario straordinario puo' nominare, con proprio
provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso e'
determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo
15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di
sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del
Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario puo' avvalersi, sulla base di appositi protocolli
d'intesa, di personale dell'ANAS Spa nei limiti delle risorse
individuate al comma 12.
8. E' costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal
Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed
informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche' di
coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di
verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di
coordinamento e' composta dai presidenti delle amministrazioni
provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di L'Aquila
e Teramo, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la
provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' da un
rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di
Teramo e per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di
coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio
dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non
spettano gettoni di presenza, indennita' o emolumenti comunque
denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza
dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario puo'
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in
deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il
rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle
relative norme.
10. Per la specificita' del sistema di captazione delle acque
drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale
del Gran Sasso e all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), al fine di garantire la tutela
dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica
captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare
conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori stessi, non
si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie
stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione
secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita
dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati
dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi' la
messa in sicurezza delle infrastrutture quali le gallerie
autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni
idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi
dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero
di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza
come determinati dall'attivita' del Commissario straordinario. La
messa in sicurezza delle attivita' preesistenti, quali le gallerie
autostradali e i laboratori, e' garantita dagli interventi
determinati dal Commissario straordinario.
11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al
presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di
altra natura.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede
il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili
nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata la spesa di
complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.
13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli
interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero
del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i
cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50 milioni
per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni
di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a
51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per l'anno 2019,
45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota
parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno 2019,
5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.
Art. 4 quater
Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile
1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno
di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine
di garantire la sussistenza delle disponibilita' di competenza e
cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e
la necessita' di assicurare la tempestivita' dei pagamenti in un
quadro ordinamentale che assicuri la disponibilita' in bilancio delle
risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di
realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato
avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e
2021:
a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in
relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di
entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono
assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio
pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei
pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;
b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3
dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4,
primo periodo, del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di
ulteriori tre esercizi;
c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a
quelle annuali.
2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto le
variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e
33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.
Art. 4 quinquies
Misure per l'accelerazione
degli interventi di edilizia sanitaria
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli
interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e
tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma
sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti
presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro
ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, il
Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa
valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con
la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a
quest'ultima un termine congruo, anche in deroga a quello previsto
dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
provvedere all'ammissione a finanziamento.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata,
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro
dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di un Commissario
straordinario per la realizzazione dell'intervento, individuato
nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato,
anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri
di supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
3. Il finanziamento, erogato dal Ministero dell'economia e delle
finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto
corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato
all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera
in qualita' di Commissario ad acta.
4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di cui al
presente articolo, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza,
nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli
interventi da realizzare o completare e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli interventi
ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti
attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia
inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato ai
sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che siano ritenuti prioritari, il Ministro della salute, con
proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di
attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma
interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire
all'aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del
presente articolo.
6. Agli interventi di cui ai commi 1 e 5 non si applicano le
disposizioni per la risoluzione degli accordi previste dall'articolo
1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento
prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.
8. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano in
quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3
e 4, del presente decreto.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera.
Art. 4 sexies
Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di
sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per l'acquisto, la
costruzione, l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento
delle sedi di servizio del medesimo Corpo.
Art. 4 septies
Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di
adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di
infrazione in corso.
1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione
in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli
interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo
possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette
procedure di infrazione nonche' tutte le procedure di infrazione
relative alle medesime problematiche.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le
proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi posti in essere.
3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito,
e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le
funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, una dettagliata relazione in merito
a tutte le misure intraprese e programmate, finalizzate al
superamento delle procedure di infrazione n. 2014/2059 e n.
2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione
progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e
disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni,
il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque
avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti di governo
d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti
esistenti inerenti agli interventi, ai fini di una verifica dello
stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima
valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente
disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non
risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per
i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.
Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie,
disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento
degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle
sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea
pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014
(causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del
Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati
oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al
presente comma stabilisce la durata e gli obiettivi di ciascun
incarico del Commissario unico nonche' la dotazione finanziaria
necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun
incarico.
5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico
opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.
6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito del
provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le risorse
confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario
con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del
citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario e' attribuito
il compito di realizzare direttamente l'intervento.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152» sono inserite le seguenti: «, o, in mancanza di questi
ultimi, alle regioni»;
b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle
aree di intervento» sono inserite le seguenti: «nonche' del gestore
del servizio idrico integrato territorialmente competente» e dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «Al personale di cui il
Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo
di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto
della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art. 5
Norme in materia di rigenerazione urbana
1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del
consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio
edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto
patrimonio edilizio, nonche' a promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonche' di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento
sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di
demolizione e ricostruzione:
a) (soppressa);
b) all'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita' edilizia,
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e
ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle
distanze legittimamente preesistenti purche' sia effettuata
assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume
dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti
dell'altezza massima di quest'ultimo.»;
b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e
terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i
fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle
zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9.
1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle
aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo
2001, n. 80, e' rifinanziata per l'importo di euro 500.000 per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. All'onere derivante dal
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
1-ter. Le risorse disponibili relative al finanziamento per la
riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni
di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari
a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018
ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nella missione «Casa e assetto urbanistico», programma «Politiche
abitative, urbane e territoriali», sono conservate nel conto dei
residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in
conto residui.
Art. 5 bis
Disposizioni in materia di ciclovie interurbane
1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle autostrade ciclabili» sono sostituite dalle
seguenti: «di ciclovie interurbane, come definite ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n.
2»;
b) le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2019».
Art. 5 ter
Norme applicabili in materia di procedimenti
di localizzazione di opere di interesse statale
1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 14,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241»;
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 5 quater
Proroga di mutui scaduti
1. Al fine di consentire il completamento di opere di interesse
pubblico, le somme residue relative ai mutui che sono stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, il cui piano di rimborso e' scaduto il 31 dicembre 2018 e che
pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari,
possono essere erogate anche successivamente alla scadenza
dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione
degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso
ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei
diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo di
ammortamento. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla
Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda
dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti,
sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla
realizzazione delle predette opere.
Art. 5 quinquies
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
1. In considerazione della straordinaria necessita' ed urgenza di
assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, e'
istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per azioni
denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale pari a
10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e
delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La
societa', previa stipula di una o piu' convenzioni con le strutture
interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha
per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni
generali in materia di programmi di spesa che prevedano il
trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano
sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al
presente comma sono erogate alla societa' su un conto di tesoreria
intestato alla medesima societa', appositamente istituito, con le
modalita' previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, designa il consiglio di
amministrazione.
2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e
con oneri a carico della societa' stessa nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle
pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della
disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle
materie oggetto d'intervento della societa' medesima.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo
dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole: «e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 11,5 milioni
di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro a decorrere
dall'anno 2020»;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 5 sexies
Disposizioni urgenti per gli edifici condominial
degradati o ubicati in aree degradate
1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel
cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile,
la nomina di un amministratore giudiziario puo' essere richiesta
anche dal sindaco del comune ove l'immobile e' ubicato.
L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e
necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.
2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al
comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi
dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di
sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5 septies
Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori
e degli anziani
1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore dei minori
nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia
statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di
euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune
delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi
di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna
scuola nonche' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla
conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore delle
persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilita', a
carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di
previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato
all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso
presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto
delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini
per un periodo temporale adeguato.
3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse
di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa,
si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno
2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL'AREA ETNEA
Art. 6
Ambito di applicazione e Commissari straordinari
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli
interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori
dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di
cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e
del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2019, di seguito denominati «eventi».
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti
delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio
decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario
straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della
provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal
16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei comuni della Citta' metropolitana di Catania
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono
determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per
il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai
limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico delle risorse
disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. La
gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure
oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati «Commissari»,
assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori
colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di riparazione e di
ricostruzione degli immobili privati e pubblici e di trasformazione
e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla
tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso delle risorse
finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione
ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei
contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti dall'applicazione del
presente Capo sono attuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357,
nonche' degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree
protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
Art. 7
Funzioni dei Commissari straordinari
1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione
civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari
delegati nominati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018,
al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con
gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di
emergenza;
b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli
immobili privati di cui all'articolo 9, nonche' coordinano la
concessione ed erogazione dei relativi contributi;
c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e
determinano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti,
secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e
stimano il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo
altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle
opere pubbliche di cui all'articolo 13;
e) detengono e gestiscono le contabilita' speciali a loro
appositamente intestate;
f) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle
costruzioni interessate da interventi edilizi;
g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e
urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico,
sismico e idrogeologico;
h) espletano ogni altra attivita' prevista dal presente Capo nei
territori colpiti, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
imprese che hanno sede nei territori interessati nonche' il recupero
del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
i) provvedono, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, a dotare i comuni di cui all'allegato 2, per i quali non
siano gia' stati emanati provvedimenti di concessione di contributi
per l'adozione dei medesimi strumenti, di un piano di microzonazione
sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per
la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con
propri atti la concessione di contributi ai comuni di cui
all'allegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8, entro il limite
complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per
la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise, definendo
le relative modalita' e procedure di attuazione;
l) provvedono alle attivita' relative all'assistenza alla
popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza,
anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nelle
contabilita' speciali, intestate ai Commissari delegati di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e
all'articolo 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che
vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di
cui all'articolo 8.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Commissari
provvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.
2-bis. Per le attivita' di cui al comma 1, i Commissari possono
avvalersi altresi' dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, mediante la
sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle
risorse di cui all'articolo 8.
Art. 8
Contabilita' speciali
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una
dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il
quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15
milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro
79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli
anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei
Comuni della Citta' metropolitana di Catania; euro 10 milioni per
l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per
l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni
della provincia di Campobasso.
3. A ciascun Commissario e' intestata una apposita contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale
confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di cui al
presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, alle
spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla
popolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni
di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80
milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli
anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.
Art. 9
Ricostruzione privata
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei
territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a
individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino
del patrimonio danneggiato stabilendo le priorita' sulla base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla
base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100
per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo
12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e
trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico e
idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita'
produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative
agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine
solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e
socio-sanitari;
c) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati
dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per
traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su
richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalita'
diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno,
anche in relazione alla sua entita', e gli eventi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare,
dall'articolo 50.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.
Art. 10
Criteri e modalita' generali per la concessione
dei contributi per la ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati situati nei territori dei comuni di cui all'allegato 1,
distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei
limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita' stabiliti con
atti adottati dal Commissario ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi per le
seguenti tipologie di immobili:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento
del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni,
comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti
comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare
nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti
norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle
superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini
dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico
ed antincendio, nonche' l'eliminazione delle barriere
architettoniche, e del ripristino degli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti
comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita'
inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al
100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o
del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli
elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a
domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla
data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo
13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai
proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal
sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da
quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma
e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali,
alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato
1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali ovvero di chi
per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico
valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti
e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che
alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di
cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attivita'
produttiva o ad essa strumentali.
3. Nessun contributo puo' essere concesso per gli immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito
dal giudice penale o dall'autorita' amministrativa ai sensi di quanto
stabilito dall'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello
stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale o
dell'autorita' amministrativa competente.
4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi pubblici
percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di
quanto determinato all'articolo 17, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo,
dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli
interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico
relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari
per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale
spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. La concessione del contributo e' annotata nei registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'.
9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un
unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere
disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti
almeno la meta' del valore dell'edificio e gli interventi ivi
previsti devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
10. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo,
l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e
servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario
dei contributi e' compiuta tra le imprese che risultano iscritte
nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.
Art. 11
Interventi di riparazione e ricostruzione
degli immobili danneggiati o distrutti
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base
dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione
sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione
del beneficio, sono finalizzati a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare
e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia
privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e
commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati,
compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli
eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino,
per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento
sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile
in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile,
asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni
concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre
2016;
b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili
«di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso
scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per tali immobili,
l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi
conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le
concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita'
culturale del bene stesso.
Art. 12
Procedura per la concessione
e l'erogazione dei contributi
1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai
soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2, ai comuni di
cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo
necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.
Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla
documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista
abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17,
attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti
agli eventi sismici, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se
disponibile o l'ordinanza di sgombero;
b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle
attivita' di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie
nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti
all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico
estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto sulla
base del prezzario regionale in vigore;
c) l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con
allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di
cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in materia
di antimafia, nonche', per gli interventi sugli edifici di interesse
storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di
competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla
tipologia di intervento.
2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a
norma della vigente legislazione, il comune rilascia il
corrispondente titolo edilizio.
3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato
la documentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al
Commissario competente.
4. Il Commissario competente o un suo delegato concede il
contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I
contributi sono erogati, a valere sulle risorse delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 8, sulla base di stati di avanzamento
lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di
servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo.
5. Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosi
della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli
uffici regionali territorialmente competenti, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a
verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato
il decreto di concessione dei contributi a norma del presente
articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno
il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora
dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi
in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi
eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il
contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche
parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a
richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente
percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono
definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di
concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative
pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di
piattaforme informatiche.
7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo,
sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la
concessione dei contributi e' sospeso nelle more dell'esame delle
istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi e' subordinata
all'accoglimento di detta istanza.
Art. 13
Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione
e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici
pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad
assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, e delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere
di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di
cui all'allegato 1, attraverso la concessione di contributi per la
realizzazione degli interventi individuati a seguito della
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma
2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui
al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e
ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili
nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8;
b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati ad
assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle contabilita'
speciali di cui all'articolo 8;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che
quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei limiti delle
risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo
8. I piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le
attivita' culturali ovvero il competente Assessorato della Regione
Siciliana;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita' per
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico
e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con
apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i
Commissari individuano, con specifica motivazione, gli interventi,
inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai
fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi. La
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce
presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo
63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti
pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da
parte del Commissario possono applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad
almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui
all'articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatori
economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere
rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli enti locali
delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa
specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di gara
relativamente agli immobili di loro proprieta', nei limiti delle
risorse disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari
straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8 e nei
limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico.
5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, i Commissari possono provvedere
direttamente agli interventi inseriti nella programmazione e gia'
oggetto di finanziamento per i quali l'ente proprietario non abbia
manifestato la disponibilita' a svolgere le funzioni di soggetto
attuatore di cui all'articolo 14.
6. Sulla base delle priorita' stabilite dai Commissari e in
coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di
cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati provvedono
a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.
7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario,
i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere
all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori economici
indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita'.
8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati
dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita' economica
degli stessi e acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte
degli organi competenti, anche mediante apposita conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, approvano definitivamente i progetti esecutivi e
adottano il decreto di concessione del contributo.
8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma
2, sono indicate le modalita' di attuazione del comma 6, nonche' di
acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi
competenti, mediante apposita conferenza di servizi.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le spese per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo
avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.
Art. 14
Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui
all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
a) la Regione Molise;
b) la Regione Siciliana;
c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) l'Agenzia del demanio;
f) i comuni di cui all'allegato 1;
g) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli
interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di
rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l) le Province o Citta' metropolitane.
1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo
13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle
risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad
avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita' di centrale
di committenza, secondo le modalita' di cui all'articolo 7. I
Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai
soggetti attuatori di cui al comma l il supporto dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza con oneri a
carico delle risorse di cui all'articolo 8.
Art. 14 bis
Disposizioni concernenti il personale dei comuni
1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero
di procedimenti facenti carico ai comuni della citta' metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro
1.660.000 per l'anno 2020, ulteriori unita' di personale con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019
e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000
per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse
disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della
citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e
delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al
comma 3, i comuni della citta' metropolitana di Catania, con
efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la
durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo
parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati
i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale
che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui
al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il
provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i comuni
avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune puo' stipulare
contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche
superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti
delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate
con il provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo
professionale richiesto, il comune puo' procedere all'assunzione
previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma
4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura
tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali,
all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per
una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020,
limitatamente alle unita' di personale che non sia stato possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei
contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e
continuativa non puo' andare oltre, anche in caso di rinnovo,
l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure
previste dal comma 4.
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati,
previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di
un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi
professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione
relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia
o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso
dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore
alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico
previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D
dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni
locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non
obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la
sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate
con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la
possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 15
Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili
presenti nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate a causa
degli eventi sismici e di beni mobili registrati, puo' essere
assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da definire con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo del contributo
per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo
stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni
mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo
forfettario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo
50.
Art. 16
Legalita' e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e
nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che
fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione
nei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari si avvalgono della
Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal
medesimo articolo.
2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della
Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli eventi di cui al
presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita' di
cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si provvede per euro 500
mila annui con le risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e
per euro 500 mila annui con le risorse della contabilita' speciale
intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei
comuni della Citta' metropolitana di Catania di cui all'articolo 8
del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del
2016.
3-bis. Nel quadro delle misure dirette a rendere piu' incisiva
l'azione della Polizia di Stato nelle attivita' di contrasto delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nelle procedure di
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui al
comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, e' inserito il seguente:
«articolo 68-bis. - (Disposizioni transitorie per il conferimento
dei posti di funzione di livello dirigenziale) - 1. Per l'anno 2019
le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si
conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31
dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo
al quale e' ammesso il personale che possieda l'anzianita' di
effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione
vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30
giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto,
rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti
disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in
relazione alle vacanze di organico alla medesima data.
2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano i
medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
applicati agli scrutini aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019. Al
relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro, per l'anno 2019,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno».
Art. 17
Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e di ingegneria
1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti
di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di
adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non si trovino
in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarita'
contributiva (DURC).
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire ne'
aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale
rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle
imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei
lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere
in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio, di
parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016,
n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle
stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita
autocertificazione al committente trasmettendone altresi' copia al
Commissario. I Commissari possono effettuare controlli, anche a
campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.
3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari, che vi
provvedono nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste
in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di
importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei versamenti
previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro,
il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono individuati i
criteri e le modalita' di erogazione del contributo previsto dal
primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del
contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica
richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i
medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella
misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per
l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei
versamenti previdenziali.
4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza
delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono
fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che
ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 puo' assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai
medesimi.
5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di
architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per
l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto,
per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa
consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione
per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti
affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
6. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali di cui
all'articolo 8 del presente decreto.
Art. 18
Struttura dei Commissari straordinari
1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni,
operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione
interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in
relazione alle specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali
di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura
posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale scelto tra
il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico
ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5
unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di 10 unita'
per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due
unita' dirigenziali di livello non generale. Al personale della
struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio
corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti complessivamente
inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'
di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di
cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per
l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche
tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di
comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non
e' superiore ad euro 48.000 annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del
personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di
provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al
pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche'
dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a
carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente
locale.
4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili puo'
essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo,
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario
nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre
a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20
per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma
3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.
4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni
del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la
struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento
degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente non
spetta alcun compenso.
5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della
gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite
massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro
700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi
come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione
della citta' metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019,
euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di
Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno
2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali,
diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel
limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno
2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per
la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per
la ricostruzione della provincia di Campobasso.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si
provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita' speciali
di cui all'articolo 8.
Art. 19
Interventi volti alla ripresa economica
1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei
pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese
che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20
febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate
da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui
all'allegato 1 sono concessi contributi, nel limite complessivo
massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per l'anno 2019
ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario
per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania e, quanto
a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno 2020, per
il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di
Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre
mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato in misura
non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media
del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del
fatturato puo' essere dimostrato mediante dichiarazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto
autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi
di riferimento.
2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1
tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del
Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del
limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.
Art. 20
Sospensione dei termini
1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato
1, purche' relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno
2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli
eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile ne' ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' ne'
del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei
fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I fabbricati
di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza
successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre
l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o
l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato al comune, che nei
successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le
modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito
connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro
1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno 2020 ed
euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo
29.
3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a
mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle assicurazioni
e della telefonia, le competenti autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal
pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e
telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli
eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di
inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle
medesime, individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo
ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
4. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la
continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari
sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere
sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, un
contributo per ciascuna contabilita' fino ad un massimo
complessivamente di 500.000 euro con riferimento all'anno 2019, da
erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di
euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o
alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di
TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
Art. 20 bis
Disposizioni in materia di bilanci
1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo
stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio
2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione. Il
mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il termine
ordinario di venti giorni ivi previsto, nonche' delle disposizioni
dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160.
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL'ABRUZZO NELL'ANNO 2009, DEL NORD E DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2012, 2016 E 2017 E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA NEL 2017
Art. 21
Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori
provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere
1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:
«Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro annui.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000 euro per
le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo
2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2018, n. 89, le parole: «entro quattrocentottanta giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
Art. 22
Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti
locali e gli uffici speciali per la ricostruzione
01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2019».
1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole «nella misura massima di
cento unita'» sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «e' corrisposto con
oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, il quale provvede direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente
locale»;
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole «Commissario
Straordinario» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica
semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati
dallo stesso e dai vice commissari. Al Commissario straordinario e
agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della
vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di
euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le
spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle
attivita' demandate, nell'ambito delle risorse gia' previste per
spese di missione, a valere sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3».
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, fino a settecento
unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse»;
0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse
all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e
ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e
dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la
deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario puo'
autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la
ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,
ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del presente
articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo tecnico
o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi
necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di
euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai
relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del
fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si
provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti
destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per la
regolamentazione del presente comma»;
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le esigenze di
cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, anche stipulando
contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di
professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o
avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui
all'articolo 34 del presente decreto»;
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «anche in deroga al
limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una
sola volta e» sono soppresse e le parole «31 dicembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea»;
c) il comma 3-quinquies e' abrogato.
3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «dalla legge 7 agosto 2012, n.
134,» sono inserite le seguenti: «e' assegnato temporaneamente
all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e».
4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, al primo periodo, le parole: «e di consentire la progressiva
cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle
medesime da parte degli enti ordinariamente competenti» sono
soppresse.
4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al personale in
servizio al 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al
personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del contingente di
cui al presente comma».
Art. 22 bis
Estensione dei benefici della zona franca urbana
ai professionisti
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Le imprese» sono inserite le
seguenti: «e i professionisti»;
b) al comma 3, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le
seguenti: «e ai professionisti»;
c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le
seguenti: «e ai professionisti»;
e) al comma 6, le parole: «dalle imprese beneficiarie» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle imprese e dai professionisti
beneficiari».
Art. 23
Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per
l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante
affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori
a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure
negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del
2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del
presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate
ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unita' strutturali
danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con
scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C" o
"E" limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa con
l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresi' curare
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di
tutti gli adempimenti conseguenti. Con ordinanza commissariale sono
definiti le modalita' e i criteri per la regolamentazione di quanto
disposto dal presente comma.»;
b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter e' aggiunto
il seguente:
«Art. 4-quater. - (Strutture abitative temporanee ed amovibili) -
1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei
comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale
superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito
"E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici
esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari di immobili
distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e'
consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di
strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i
medesimi immobili o su altro terreno di proprieta' ubicato nel
territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica
o su terreno anche non di proprieta' o su altro terreno su cui si
vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della
dichiarazione di disponibilita' da parte della proprieta' senza
corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte della
pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalita' da
apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del
presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza
di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di
cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla
demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui
al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;
b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1, per
gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti "agibile con
provvedimenti", "parzialmente agibile" e "inagibile" delle schede
A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti "B",
"C" ed "E" delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011»;
c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13
e' sostituito dal seguente: «13. La selezione dell'impresa esecutrice
da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente
tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui
all'articolo 30.»;
d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi
previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.»;
d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Gli interventi
di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n.
63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprieta'
del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza
essenziale ai fini della ricostruzione.»;
2) all'ultimo periodo, le parole: «al precedente periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «ai precedenti periodi»;
e) all'articolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole «2 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «2,5 per cento, di cui lo 0,5
per cento per l'analisi di risposta sismica locale,» e il comma 6 e'
sostituito dal seguente: «6. Per le opere pubbliche, compresi i beni
culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo
complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui
al comma 1 puo' assumere contemporaneamente, tenendo conto
dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.»;
e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli
previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad
evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»;
e-ter) all'articolo 48:
a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del
decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai
commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un
massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento
dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro
il 15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta.»;
b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli
adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi
ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre
2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate
mensili di pari importo, con il versamento dell'importo
corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre
2019, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del
lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta.»
1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti,
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al
comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi
urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su
strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio
dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, onde attenuare gli effetti delle
disposizioni di cui al comma 897 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5 milioni.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 23 bis
Disposizioni in materia di continuita' dei servizi scolastici in
seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di
Ischia
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo
svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020»;
b) al comma 1, alinea, le parole: «e 2018/2019» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e dopo le parole: «siti
nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1» sono
inserite le seguenti: «nonche' nei comuni di Casamicciola Terme,
Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia»;
c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»;
d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro
2,25 milioni nell'anno 2020»;
e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:
«b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25
milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».
Art. 24
Proroga disposizioni deposito
e trasporto terre e rocce da scavo
1. All'articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole «presenza di
amianto» sono inserite le seguenti: «oltre i limiti contenuti al
punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,»;
b) al comma 13-ter, le parole «per un periodo non superiore a
trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2019».
Art. 25
Compensazione ai comuni delle minori entrate
a seguito di esenzione di imposte comunali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino a «dovuta» sono
sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari,
riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di
produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° (gradi) gennaio
2019 fino al 31 dicembre 2020,»;
b) al comma 998, le parole «regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», le parole: «d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali,» sono soppresse e le parole «definite le modalita'
di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole «stabiliti
i criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni
interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma
997».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da
finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 29.
Art. 26
Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro
dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive e dai
privati a seguito di eventi calamitosi
1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente:
«f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze
urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di
delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita'
del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie
individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la
regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera
di cui all'articolo 28.»;
b) all'articolo 28:
1) al comma 1, alinea, le parole da: «Al fine di» fino a: «citato
articolo 25,» sono sostituite dalle seguenti: «Con delibera del
Consiglio dei ministri»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «delocalizzazione temporanea
in altra localita' del territorio nazionale» sono sostituite dalle
seguenti: «delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra
localita' del territorio regionale»;
3) il comma 2 e' abrogato.
2. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con
propria ordinanza i criteri e le modalita' per la concessione di
forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone
interessate dalle attivita' di cantiere, nei limiti delle risorse
disponibili sulla propria contabilita' speciale non destinate a
diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di
euro.
2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 26 bis
Misure per la ricostruzione dei territori colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, le parole: «a tal fine attivati e» sono sostituite
dalle seguenti: «a tal fine attivati o».
2. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria
prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere dal 1°
gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
Art. 27
Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme
e Lacco Ameno
1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
e' inserito il seguente:
«articolo 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di
vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto
2017, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1,
comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di
15 unita' dalla data di entrata in vigore del presente articolo e
fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
125.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro
418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie
di cui all'articolo 19.».
Art. 28
Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice
delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le
seguenti:
«ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di
allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e
catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare servizi mobili
di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di
diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi
tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve
essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere
gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente
nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da
ricevere per gli utenti finali;
ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che
consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti
all'interno di una determinata area geografica individuata dalla
copertura radiomobile di una o piu' celle;
ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un
Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio
nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso degli
eventi previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico
che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area
geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio,
l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio
territorio e le misure di autoprotezione;
ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili
a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1;";
b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h), e' aggiunta la
seguente: «h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;»;
c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente: «g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come
definito ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;
d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e' inserita la
seguente: «a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;»;
e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata;
f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e' aggiunto il
seguente: «12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come
definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;
g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e' inserito
il seguente: «4-bis. Per il perseguimento di finalita' istituzionali
di interesse pubblico e per il coordinamento delle attivita' legate
alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia della
vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche' per le finalita' di
ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del
Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria rete
di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo
del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all'Ente titolare
dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo
della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che
siano applicabili ai servizi svolti.».
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:
a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio IT-alert
come definito all'articolo 1 comma 1, lettera ee-quinquies), del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali
applicabili e per l'erogazione di eventuali contributi per gli
investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei
gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert
come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-quater),
del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1
del presente articolo;
c) le modalita' di definizione dei contenuti dei messaggi
IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure di autoprotezione dei
cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies), del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del
presente articolo;
d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei
messaggi IT-alert di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come
modificato dal comma 1 del presente articolo;
e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di attivazione
di cui alla lettera d);
f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert;
g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e
il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del
funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia
escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da quelle
di cui al presente articolo.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ai fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per «apparecchi atti alla ricezione della
radiodiffusione sonora» si intendono i ricevitori autoradio venduti
singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N
nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande
destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale
di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad
esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori e dei
prodotti nei quali il ricevitore radio e' puramente accessorio. Per
gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N
gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui
all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M
sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio
2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020,
entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione
nel 2019 per ciascun costruttore.
Art. 28 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 29
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25
pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928
milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno
2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si
provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei
residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, rifinanziata dalla legge 23
dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo
netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione «Politiche
economiche-finanziare e di bilancio e di tutela della finanza
pubblica», Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi
di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, nei medesimi anni.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies,
pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Art. 30
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del
Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.
Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Campomarino;
3. Castelbottaccio;
4. Castelmauro;
5. Guardialfiera;
6. Guglionesi;
7. Larino;
8. Lupara;
9. Montecilfone;
10. Montefalcone del Sannio;
11. Montemitro;
12. Montorio nei Frentani;
13. Morrone del Sannio;
14. Palata;
15. Portocannone;
16. Rotello;
17. San Felice del Molise;
18. San Giacomo degli Schiavoni;
19. San Martino in Pensilis;
20. Santa Croce di Magliano;
21. Tavenna.
Citta' metropolitana di Catania:
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.
Allegato 2
Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del
Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018
per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i) del presente
decreto.
Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Castelmauro;
3.Guardialfiera;
4. Montecilfone.
Citta' metropolitana di Catania:
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.