Modifiche alla costituzione e al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile. È quanto ha disposto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2019, n. 154.
Tra i componenti rientrano anche:
- il capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;
- un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;
- un rappresentante del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa).
Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 maggio 2019.
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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 maggio 2019
Modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile. (19A04317)
in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2019, n. 154
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice
della protezione civile», di seguito denominato Codice, ed in
particolare l'art. 14;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto
2016, recante «Riconduzione dell'organizzazione del Dipartimento
della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto
2016 recante: «Modifiche alla costituzione e modalita' di
funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
febbraio 2017, recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo
della protezione civile»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
29 settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del
dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato
conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione
civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della
fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri 26 luglio 2018, visto e annotato al n. 2278 il
27 luglio 2018 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con il quale al dott. Angelo Borrelli, Capo del
Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal 16 luglio 2018,
sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le
risorse finanziarie esistenti sui capitoli iscritti nel C.D.R. 13 -
Protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018 e per i
corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, salvo
revoca espressa, nonche' i maggiori stanziamenti che saranno
determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;
Visto l'art. 1, comma 549, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
che ha costituito l'Agenzia «ItaliaMeteo» ed il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, con il quale e'
stato costituito il Comitato di indirizzo per la meteorologia e
climatologia della suddetta Agenzia;
Ravvisata pertanto la necessita' di adeguare la composizione ed il
funzionamento del predetto Comitato alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare il
coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative
del Servizio nazionale, garantendo altresi', senza soluzioni di
continuita', la partecipazione dei rappresentanti dei vari enti e
delle varie amministrazioni in seno al Comitato medesimo;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 3
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la composizione ed il
funzionamento del Comitato operativo della protezione civile, di
seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e si
riunisce, di norma, presso il medesimo Dipartimento.
Art. 2
Composizione
1. Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento della
protezione civile, e' cosi' composto:
a. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;
b. il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile;
c. il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d. un rappresentante delle Forze armate;
e. un rappresentante della Polizia di Stato;
f. un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
g. un rappresentante della Guardia di finanza;
h. un rappresentante della Polizia penitenziaria;
i. un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto;
j. un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia;
k. un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;
l. un rappresentante del Ministero della salute;
m. un rappresentante per il volontariato organizzato di
protezione civile;
n. un rappresentante della Croce rossa italiana;
o. un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico;
p. un rappresentante del sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente;
q. un rappresentante delle strutture preposte alla gestione dei
servizi meteorologici a livello nazionale;
r. un rappresentante delle regioni e province autonome;
s. due rappresentanti per gli enti locali.
2. In caso di impedimento o di assenza del Capo del Dipartimento
della protezione civile il Comitato operativo di protezione civile e'
presieduto dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile o, in mancanza, da uno dei
tre rappresentanti del citato Dipartimento della protezione civile di
cui al comma 1.
3. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 viene
designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti e' affidato il
compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le
facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di
protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato,
l'Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.
Art. 3
Designazione e nomina dei componenti
1. Di seguito sono indicate le procedure di designazione dei
componenti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1.
I componenti e i sostituti di cui alle lettere a), j), k), n), o),
p), q) sono designati dal vertice amministrativo della struttura di
appartenenza.
I componenti e i sostituti di cui alle lettere b), c), d), e), f),
g), h), i), l) sono designati dal rispettivo ministro.
Il componente e il sostituto di cui alla lettera m) sono designati
dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile. I
componenti e i sostituti di cui alle lettere r) e s) sono designati
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per gli enti locali viene
designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i
comuni.
2. Le designazioni di cui al comma 1, fatta eccezione per i
componenti e i sostituti rappresentanti del Dipartimento della
protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento con atto
formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.
3. Sulla base delle designazioni pervenute si provvede alla
ricognizione dei componenti del Comitato da indicarsi in un
successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
avente cadenza annuale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. Ulteriori nuove designazioni o sostituzioni che pervengano
successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3,
acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Capo del Dipartimento
della protezione civile, efficacia operativa ai fini del
funzionamento del Comitato, nelle more dell'emanazione del successivo
decreto annuale.
5. Per gli anni successivi al 2019 le designazioni dei
rappresentanti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1 devono
pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse
si intendono confermate, fino a successiva modifica, le designazioni
gia' acquisite per l'anno precedente.
Art. 4
Funzionamento
1. Le convocazioni del Comitato, che opera a titolo gratuito e si
riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile,
sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile. La
convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata (PEC)
o, in caso di avaria del sistema informatico, via fax; infine, nei
casi di particolare urgenza, puo' essere anticipata via telefono,
attraverso short message service (sms) oppure altri servizi di
messaggistica digitale.
Art. 5
Comitato allargato
1. In casi particolari, a seconda dell'evento calamitoso e a
discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero
su proposta del Direttore operativo per il coordinamento delle
emergenze del medesimo Dipartimento, possono essere invitati a
partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai componenti di cui
all'art. 2, qualificati rappresentanti delle autorita' regionali e
locali di protezione civile interessati da specifiche emergenze, i
soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 gennaio 2018, n. 1, nonche' altri rappresentanti di
enti, amministrazioni, societa' di servizi, aziende e associazioni.
Art. 6
Oneri
1. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle
riunioni del Comitato dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, o,
nel caso di partecipazione alle riunioni del Comitato allargato, dei
soggetti eventualmente invitati ai sensi dell'art. 5, sono a totale
carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.
Art. 7
Abrogazioni e norme transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
agosto 2016 recante «Modifiche alla costituzione e alle modalita' di
funzionamento del Comitato operativo della protezione civile».
2. Fino all'adozione del decreto annuale del Capo del Dipartimento
della protezione civile previsto all'art. 3, comma 3, continuano a
trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni di cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, le designazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
febbraio 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni
pervenute con atto formale da parte degli enti e delle
amministrazioni coinvolte.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile annuale previsto dall'art.
3, comma 3, recante la ricognizione dei rappresentanti e dei
sostituti designati con atto formale dai rispettivi enti ed
Amministrazioni, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
febbraio 2017 recante «Nomina dei componenti del Comitato operativo
della protezione civile»;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2017 recante «Designazione dei rappresentanti del
Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile di
cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 5 del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401».
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.