Pubblicato il regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'elenco di combustibili di cui all'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.
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Lo ha disposto il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2019, n. 74 che ha dettato le caratteristiche qualitative di conformità relative a:
- tasso di umidità;
- livelli di n-esano;
- percentuale di ceneri sul secco;
- potere calorifico inferiore sul secco;
- potere calorifico inferiore sul tal quale;
- livello dei solventi organici.
Di seguito il testo integrale del D.M. n. 74/2019.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2019, n. 74
Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli
disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(19G00080)
in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2019, n. 183
Vigente al: 21-8-2019
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 293, comma 1,
che dispone che negli impianti produttivi e civili previsti dalla
parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere
utilizzati come combustibili esclusivamente i materiali elencati
nell'allegato X alla parte quinta, nonche' l'articolo 281, comma 5,
ai sensi del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto
possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Considerato che gli accertamenti condotti in sede di istruttoria
tecnica effettuati anche attraverso la valutazione di studi
scientifici e ricerche nell'ambito dei requisiti gia' fissati dalla
norma tecnica UNI 11459 del 2016, hanno permesso di definire la
sussistenza di requisiti funzionali tali da assicurare che l'uso
della farina di vinaccioli disoleata e' da ritenersi compatibile
sotto il profilo ambientale e di tutela contro l'inquinamento
atmosferico;
Considerato che ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4,
punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, la possibilita' di utilizzare la farina di vinaccioli come
biomassa combustibile e' subordinata alla sussistenza dei requisiti
previsti per i sottoprodotti dalla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 stesso;
Considerato che la disoleazione dei vinaccioli effettuata mediante
il processo descritto dall'articolo 1 del presente decreto puo'
costituire normale pratica industriale ai sensi dell'articolo
184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e dell'articolo 6 del Regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
13 ottobre 2016, n. 264;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del
19 settembre 2017;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso
con nota del 24 marzo 2017;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 25 maggio 2017;
Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 novembre 2017
e il parere definitivo reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 13 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione,
con nota del 29 marzo 2018;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1
e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X della parte V
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h) e'
aggiunta la seguente lettera:
«h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche
riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei
vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di vinaccioli e da
successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e
lavaggi, purche' tutti i predetti trattamenti siano effettuati
all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di
impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di
produzione, devono risultare da un sistema di identificazione
conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.
===================================================================== | | | Valori | | | | |minimi/massimi UNI | Metodi di | | Caratteristica | Unita' | 11459:2016 | analisi | |=====================|==========|===================|==============| | | % (m di | | | | | H2O/m | | UNI EN | | Umidita' | totale) | ≤ 15 | 14774-1/2/3 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | N-Esano | mg/kg | ≤ 30 | UNI 22609 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Ceneri sul secco | % (m/m) | ≤ 5,9 | UNI EN 14775 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Potere calorifico | | | | | inferiore sul secco | MJ/kg ss | ≥ 16,5 | UNI EN 14918 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Potere calorifico | | | | | inferiore sul tal | | | | |quale (umidita' 15%) | MJ/kg tq | ≥ 15,7 | UNI EN 14918 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Solventi organici | | | UNI EN ISO | | clorurati | | LR | 16035 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore | | del Limite di Rilevabilita' specifico per il metodo di analisi | | indicato in colonna | +-------------------------------------------------------------------+
2. Al paragrafo 3, Sezione 4, Parte II, allegato X della Parte V
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nell'epigrafe, dopo le parole «lettera f)», sono aggiunte le
seguenti: «e lettera h-bis)»;
b) al paragrafo 3.1, dopo le parole «"sansa di oliva disoleata"»,
sono aggiunte le seguenti: «o la denominazione "farina di vinaccioli
disoleata"».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.