Con il decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83 è stata dettata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo (in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2019, n. 189).
Soggetto interessato è l'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio della nave.
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L'ente preposto all'irrogazione delle sanzioni è il comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/Ce e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo
di Kyoto. L'attività di vigilanza viene svolta dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
Di seguito il testo del decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83.
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Decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il
monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di
anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. (19G00093)
in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2019, n. 189
Vigente al: 14-8-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in
particolare l'articolo 33;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e
in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio
1992;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati
membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di
adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite
alla Commissione;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014
recante un quadro per le politiche dell'energia e del clima
all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli Stati membri sono
stati invitati a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea
per il 2030 che preveda una riduzione di almeno il 40% delle
emissioni interne di gas a effetto serra rispetto ai livelli del
1990;
Visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la
comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica
generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva
2009/16/CE, e in particolare l'articolo 20, comma 1;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del 4 novembre
2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni
sulle emissioni e dei documenti di conformita' a norma del
regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle
emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, del 4 novembre
2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di
navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi
portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione
e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal
trasporto marittimo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2071, del 22 settembre
2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il
monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole
relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2072, del 22 settembre
2016, relativo alle attivita' di verifica e all'accreditamento dei
verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione
e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal
trasporto marittimo;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante
attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto
serra, e in particolare l'articolo 4, comma 1;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 135
concernente l'esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della
legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 marzo 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli
articoli da 8 a 12 del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, concernente il
monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di
anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, di seguito
denominato «regolamento».
Art. 2
Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 6,
7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2015/757
1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica,
giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilita'
dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli
obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8, 9 e 10 del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 100.000. Se la
violazione e' dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del
piano di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 6 del
regolamento, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica
periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo
7 del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.
Art. 3
Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti
dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757
1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica,
giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilita'
dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento, nel
rispetto delle modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.
Art. 4
Vigilanza, accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per
il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo
di Kyoto di cui al comma 2, ed al procedimento si applicano per
quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
2. L'attivita' di vigilanza e di accertamento, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, e' svolta
dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito
delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne redige verbale da
trasmettere, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento, al
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per
il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo
di Kyoto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, quale autorita' nazionale competente.
3. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'attivita' di contestazione e notificazione della violazione,
mediante verbale di accertamento, e' svolta dal Comitato di cui al
comma 2.
4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui agli articoli 2 e 3 sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, destinati al finanziamento
delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.