Reach: pubblicata una nuova esenzione

La disposizione nel regolamento (Ue) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019

Con il regolamento (Ue) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 (in G.U.C.E. L del 10 ottobre 2019, n. 259) è stato modificato l’allegato V al regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (cosiddetto Reach).

Il regolamento (Ce) n. 1907/2006 ha subito, dalla sua emanazione, più di cinquanta modifiche; in particolare, l'allegato V, relativo - al pari del IV - ai casi di esenzione dalla disciplina, dalle 9 voci originarie, è arrivato oggi a contarne 13. Alla voce 12 "Compost e biogas", da oggi è stato aggiunto il "digestato".

Questo sulla scorta della considerazione che: «Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche. Il biogas, ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006. Pertanto, anche il digestato — che non è un rifiuto o non lo è più — dovrebbe figurare nell’elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento».

Di seguito il testo integrale del regolamento (Ue) 2019/1691.

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Regolamento (Ue) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019  del 9 ottobre 2019  recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 

(in G.U.C.E. L del 10 ottobre 2019, n. 259) 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[1]GU L 396 del 30.12.2006, pag.1. , in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)  L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene un elenco di sostanze che sono esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del suddetto regolamento.

(2)  Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche. Il biogas, ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006. Pertanto, anche il digestato — che non è un rifiuto o non lo è più — dovrebbe figurare nell’elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

(3)  Finora non è stata richiesta alcuna registrazione per il digestato. L’inserimento del digestato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe aver l’effetto di precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l’esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando in tal modo le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori di digestato così come dalle autorità che ne controllano l’applicazione.

(4)  L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

Articolo 1 

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 il punto 12 è sostituito dal seguente: «12. Compost, biogas e digestato.»

Note   [ + ]

1. GU L 396 del 30.12.2006, pag.1. 

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