Modificato l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
In particolare, il decreto del ministero dell'Interno 18 ottobre 2019 (in S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2019, n. 256) ha modificato le sezioni:
- G - "Generalità";
- S - "Strategia antincendio";
- V - "Regole tecniche verticali", limitatamente ai capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori); - M - "Metodi".
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Di recente, un altro decreto di modifica del D.M. 3 agosto 2015 - il D.M. 12 aprile 2019 - è stato oggetto di chiarimenti da parte della circolare del corpo nazionale dei vigili del fuoco 15 ottobre 2019.
Per effetto, l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 risulta sostituito integralmente.
Di seguito il testo del D.M. 18 ottobre 2019; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Interno 18 ottobre 2019
Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139». (19A06608)
in S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2019, n. 256
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in
particolare l'art. 15, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante
«Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;
Ritenuto necessario proseguire il percorso di aggiornamento delle
vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla
base dei piu' aggiornati standard internazionali;
Ravvisata l'opportunita', in ragione dell'entita' delle modifiche
apportate, di sostituire integralmente alcune sezioni dell'allegato 1
al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, anche per
favorire una piu' immediata lettura del testo;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) n. 2015/1535 del 9 settembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3
agosto 2015
1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto, contenente le modifiche all'allegato 1 al decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 relative alle seguenti
sezioni:
a) Sezione G - Generalita';
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai
seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.
2. L'allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente
l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
Art. 2
Disposizioni finali
1. In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza
antincendio di cui al paragrafo G.2.7 dell'allegato 1, per la
determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l'art.
3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno
9 maggio 2007.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.