Con la circolare 6 novembre 2019, n. 16746, il corpo nazionale dei Vigili del fuoco è intervenuto in materia di «porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR)» con particolare riferimento a:
- porte pedonali esterne;
- porte e cancelli industriali.
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Di seguito i chiarimenti e gli indirizzi applicativi contenuti nella circolare 6 novembre 2019, n. 16746.
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Circolare del dipartimento dei Vigili del fuoco 6 novembre 2019, n. 16746
Oggetto: Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi
Come noto, ai sensi dell’art.5 del D.lgs 106/2017 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza, desumibile dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE.
Il 01/11/2019 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”. Ai fini della redazione della DoP e della marcatura CE, tale norma per la valutazione delle prestazioni al fuoco deve essere utilizzata esclusivamente con le collegate norme di prodotto con le quali vengono misurate anche le altre prestazioni delle porte.
Ad oggi, le norme armonizzate relative alle porte già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono le seguenti:
- EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
- EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.
Premesso quanto sopra, a far data dal 01/11/2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione delle sopra citate norme armonizzate (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento prodotti da costruzione (marcatura CE e dichiarazione di prestazione).
Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004.
Ad esempio, le porte pedonali interne non ricadono nel campo di applicazione delle norme armonizzate EN 14351-1 ed EN 13241.
Qualora il fabbricante intenda commercializzare una porta o finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno) è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- per l’uso esterno, essendo applicabile la specifica tecnica armonizzata EN 14351- 1:2006+A2:2016, il serramento sia marcato CE ed accompagnato dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) nella quale risulti il solo utilizzo previsto dalla norma armonizzata di riferimento;
- per l’uso interno, il serramento sia omologato secondo le procedure sopra richiamate, che, qualora la porta non sia già stata omologata, potranno essere avviate sulla base dei medesimi rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE per uso esterno;
- il libretto di installazione, uso e manutenzione tenga conto di entrambi gli usi previsti.
Si rappresenta che una “porta per uso esterno” è un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione).
Si rammenta che ai fini della predisposizione della modulistica di cui al D.M. 7.08.2012 (mod. PIN 2.3 - Dich. Prod.), da allegare alla SCIA nell’ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dal DPR 151/2011, la documentazione da considerare per le porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del CPR 305/2011 (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) è la Dichiarazione di Prestazione (DoP art. 24 del CPR 305/11), mentre la documentazione per le porte in regime di omologazione nazionale (porte interne) è la Dichiarazione di Conformità alla porta omologata (Art. 2 lettera h) del D.M. 21/06/2004).
In ultimo, si evidenzia che l’omologazione relativa ad una porta resistente al fuoco commercializzata prima del termine del periodo di coesistenza (01/11/2019) resta comunque idonea, sino al termine della sua validità, ai fini della installazione anche per uso esterno.