Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi: con il D.M. 14 novembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019) il ministero dell'Ambiente ha istituito il sistema nazionale di certificazione.
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Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi: gli obiettivi
Gli obiettivi individuati dal decreto sono i seguenti:
- definire le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi;
- definire le procedure di adesione;
- definire le procedure per la verifica degli obblighi relativi alleinformazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera l) del decreto.
Infine:
- definire le disposizioni che gli operatori economici e i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12
In particolare, l'art. 2, comma 2, lettera l) mette l'accento sulle "informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima. L'articolo 12, invece, regolamenta il "Sistema di equilibrio di massa"
Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi: gli allegati
Quattro gli allegati al decreto (li trovate in coda qui sotto, in coda al provvedimento).
1. Sistema nazionale di accreditamento.
2. Modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione per le varie fasi di produzione dei biocarburanti/bioliquidi.
3. Metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di bioliquidi di biocarburanti, diversi dal biometano.
4. Dichiarazione degli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.
Di seguito, il testo integrale del provvedimento.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 novembre 2019
Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della
sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. (19A07378)
(GU n.279 del 28-11-2019)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
uffici di diretta collaborazione»;
Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE
del Consiglio;
Vista la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione
della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica
la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le
specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in
particolare:
a) l'art. 24, recante la disciplina dei meccanismi di
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31
dicembre 2012;
b) l'art. 33, recante disposizioni in materia di biocarburanti;
c) l'art. 38 che disciplina i criteri di sostenibilità per i
biocarburanti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia
elettrica, termica o per il raffrescamento ai fini dell'ottenimento
degli incentivi;
d) l'art. 39 recante disposizioni inerenti la verifica del rispetto
dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante
«Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva
98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne
le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31
marzo 2011, n. 55, che prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali siano stabilite:
a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di
certificazione della sostenibilità dei biocarburanti previsto
all'art. 7-quater, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, nonche' le relative procedure di adesione;
b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di
cui all'art. 7-quater, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66;
c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono
rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui
al comma 4 del citato art. 7-quater;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, recante «Sistema
nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi», che
stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55;
Vista la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio europeo del 20
aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel;
Vista la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE,
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la
direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di
calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva
98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione
dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel
settore dei trasporti»;
Considerata l'esigenza di modificare il decreto ministeriale 23
gennaio 2012 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni del
decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, sia con riferimento ai
biocarburanti che ai bioliquidi;
Vista la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante
l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001- supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01 del
19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da
utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/02
sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i
biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;
Vista la decisione della Commissione europea 2010/335/CE relativa
alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel
suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;
Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 36 del 12
gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui
biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono
presentare agli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 recante
«Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento
dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n.
765/2008»;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del comitato tecnico
consultivo dei biocarburanti»;
Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2014, recante
«Aggiornamento condizioni, criteri e modalita' di attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti»;
Visto il decreto interministeriale n. 5046 del 26 febbraio 2016
recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina
regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per la produzione e
l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma
2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134»;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 recante «Valutazione
della conformita': requisiti per organismi che certificano prodotti,
processi e servizi»;
Vista la norma tecnica UNI/TS 11429:2011 recante «Qualificazione
degli operatori economici della filiera di produzione di
biocarburanti e bioliquidi»;
Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante «Linee guida per la
qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della
filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilita' e
del bilancio di massa»;
Vista la norma tecnica ISO/IEC 17011:2017 recante «Valutazione
della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che
accreditano organismi di valutazione della conformita'»;
Visto il regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato
dall'Organismo nazionale di accreditamento, che stabilisce la
qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la metodologia
basata sulla valutazione del rischio per stabilire il campione
minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione;
Decreta:
Art. 1
Finalita' del decreto
1. Al fine di accertare la sostenibilità dei biocarburanti e dei
bioliquidi, il presente decreto stabilisce:
a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di
certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei
bioliquidi nonche' le procedure di adesione allo stesso;
b) le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle
informazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera l);
c) le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori
devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa
di cui all'art. 12.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ad
esclusione di quella di cui alla lettera i-septies), nonche' le
definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28.
2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui
al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «Autorita' nazionali competenti»: il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo
economico;
b) «Comitato tecnico consultivo biocarburanti» (di seguito
«Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150 del
21 dicembre 2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma
5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
c) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale
di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 22 dicembre 2009;
d) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di
accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti
diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo
riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui
all'art. 5, comma 1;
e) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un
organismo di accreditamento che svolge attivita' di valutazione della
conformita' di un operatore economico di cui al comma 3 del presente
articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e
ispezioni;
f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al comma 3
del presente articolo;
g) «Certificato di conformita' dell'azienda»: certificato
rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico,
che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di
sostenibilità ovvero del certificato di sostenibilità;
h) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia
che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle
dichiarazioni di cui alla lettera i) relative alle materie prime o ai
prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali
contenute nel certificato di cui alla lettera m), anche tramite
l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;
i) «Dichiarazione di sostenibilità»: dichiarazione redatta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita
dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una
stessa catena di consegna del biocarburante e bioliquido, e
rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla
partita ceduta;
l) «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative alla
materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o
bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la
tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il
ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo
di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonche' per la tutela
del lavoro nel Paese in cui e' stata prodotta la materia prima;
m) «Certificato di sostenibilità»: dichiarazione redatta ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c) e d) del
presente articolo, contenente le informazioni necessarie a garantire
che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;
n) «Partita»: quantita' di prodotto avente caratteristiche
chimico-fisiche omogenee;
o) «Biocarburanti avanzati»: biocarburanti prodotti a partire dalle
materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte 2-bis, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione dei carburanti
rinnovabili avanzati;
p) «Carburanti rinnovabili avanzati»: carburanti rinnovabili di cui
alla parte A, lettere t), u) e v) dell'allegato 1, parte 2-bis, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
q) «Biogas»: il gas prodotto dalle biomasse tramite digestione
anaerobica, il gas prodotto dalle biomasse tramite processi
termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai processi di
depurazione;
r) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di
fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
s) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto dal
processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in
impianti deputati al trattamento delle acque reflue civili e
industriali;
t) «Data di entrata in esercizio dell'impianto»: data in cui
l'impianto ha iniziato a produrre il biocarburante o bioliquido per
il quale si rilascia la dichiarazione di sostenibilità o il
certificato di sostenibilità;
u) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i
bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;
v) «Colture di secondo raccolto»: colture che seguono o precedono
una coltura alimentare rispettando il principio di rotazione;
z) «Documento di trasporto»: documento che certifica un
trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT), documento
amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di
accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti
soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di
trasporto delle merci;
aa) «Accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA»: accordi
internazionali che assicurano il riconoscimento dell'equivalenza
delle attivita' di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari
all'interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF-ILAC a
livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);
bb) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo
fortemente salini o il cui tenore di materie organiche e'
particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte;
cc) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di
contaminazione e' tale da renderli inadatti alla produzione di
alimenti o mangimi;
dd) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una
decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma
della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva
2009/30/CE.
3. Ai fini del presente decreto, per «operatore economico» si
intende ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del
territorio nazionale, che svolge una o piu' delle seguenti attivita':
a) produzione e cessione di ogni materia o sostanza dalla cui
lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al
mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi,
rifiuti, sottoprodotti o loro miscele;
b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o
sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o
biocarburanti destinati al mercato nazionale e prodotta dagli
operatori economici di cui alla lettera a);
c) produzione e/o cessione di bioliquidi o biocarburanti destinati
al mercato nazionale;
d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di bioliquidi
o biocarburanti destinati al mercato nazionale, prodotti dagli
operatori economici di cui alla lettera c).
4. Nella filiera del biometano, tra gli operatori economici di cui
al comma 3, lettera a), si considera «primo operatore economico della
filiera»:
a) il gestore della discarica, qualora la produzione di biometano
avvenga a partire da gas di discarica;
b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue
civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a
partire dai gas derivante dai processi di depurazione;
c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione
organica dei rifiuti urbani (FORSU).
5. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:
a) i produttori di oli vegetali esausti, compresi le mense e i
ristoranti, le isole ecologiche e le campane stradali che
conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati:
1) al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
2) ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233,
comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3) quando si presentano i requisiti di cui all'art. 18;
b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come definiti
dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli stessi agli
impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento, nel rispetto
dei requisiti di tracciabilita' ivi prescritti e utilizzando i
documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;
c) i gestori della raccolta della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione
anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal centro di
raccolta all'impianto di produzione di biometano sono calcolate dal
soggetto di cui al comma 4, lettera c).
Art. 3
Sistema nazionale di certificazione
dei biocarburanti e dei bioliquidi
1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei
bioliquidi opera mediante l'applicazione dello schema di
certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:
a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi
di certificazione per lo schema di certificazione di cui all'art. 4
del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;
b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi dell'art.
7;
c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato
di conformita' dell'azienda, e che si sottopongono alle verifiche
periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la
corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto;
d) il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei criteri
di sostenibilità per i biocarburanti, ai sensi del decreto
legislativo 21 marzo 2017, n. 51;
e) il Gestore dei servizi energetici (in seguito «GSE»), che
effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per
i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Art. 4
Schema nazionale di certificazione
dei biocarburanti e dei bioliquidi
1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto,
ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformita'
allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di:
a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567;
b) il regolamento tecnico (di seguito RT 31) adottato
dall'Organismo nazionale di accreditamento;
c) le modalita' di svolgimento delle verifiche da parte degli
organismi di certificazione, ai sensi dell'art. 7 del presente
decreto;
d) le modalita' di rilascio del certificato di conformita'
dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;
e) la documentazione rilasciata dagli operatori economici in
accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 e dell'allegato 1
del presente decreto;
f) la metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto
serra, ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato 3 del presente decreto;
g) la gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi
dell'art. 12 del presente decreto.
Art. 5
Accreditamento
1. Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti
diversi da quello nazionale, previa comunicazione all'Organismo
nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema
nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, sono inseriti in
apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall'Organismo
nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello
stesso.
2. Gli organismi di accreditamento di cui all'art. 2, comma 2,
lettera d) del presente decreto che operano ai sensi della norma
ISO/IEC 17011:2017 e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento
(CE) n. 765/2008:
a) accreditano gli organismi di certificazione, in conformita' alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e assegnano un codice
identificativo a ciascun organismo accreditato;
b) comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare l'elenco degli organismi di certificazione
accreditati con competenza sullo schema di cui all'art. 4, nonche'
ogni eventuale variazione da apportare a tale elenco;
c) vigilano sull'operato degli organismi di certificazione che
hanno accreditato;
d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti di cui al
comma 3, eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione
dello schema di cui all'art. 4, imputabili agli organismi di
certificazione che hanno accreditato;
e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera d), provvedono
all'archiviazione della procedura di accertamento qualora ne
ritengano carenti i presupposti, ovvero alla revoca o alla
sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza.
3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello
schema da parte degli organismi di certificazione possono essere
segnalati all'organismo che ha effettuato l'accreditamento dal
comitato, nel caso dei biocarburanti, ovvero dal GSE, nel caso dei
bioliquidi. In tal caso, l'organismo di accreditamento competente
informa dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, lettera d)
anche il soggetto segnalante.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si
rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante prescrizioni
relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Organismo
nazionale di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n.
765/2008, nonche' alla normativa di riferimento vigente.
Art. 6
Operatore economico
1. Ogni operatore economico che intende aderire al Sistema
nazionale di certificazione di cui all'art. 3 del presente decreto
presenta istanza ad un organismo di certificazione per l'ottenimento
di un certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi dell'art. 8
del presente decreto. Il certificato viene rilasciato all'operatore
economico previo esito positivo della verifica iniziale di cui
all'art. 7, comma 3, lettera a) del presente decreto.
2. Ai fini dell'ottenimento del certificato di conformita'
dell'azienda, l'operatore economico adotta un sistema di gestione
della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e
il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme
UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonche' sul sistema di equilibrio di
massa di cui all'art. 12 del presente decreto.
3. L'operatore economico titolare del certificato di conformita'
dell'azienda e' autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle
partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilità ovvero i
certificati di sostenibilità di cui all'art. 9 del presente decreto.
4. Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa
stipula in forma scritta di apposito contratto, puo' assumere su di
se' anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al sistema di
certificazione altrimenti ricadenti su uno o piu' degli operatori
economici della medesima catena di consegna.
5. Ogni operatore economico della catena di consegna e' tenuto a
conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilità, dei
certificati di sostenibilità, nonche' della documentazione a
supporto delle stesse di cui all'art. 9 per un periodo di 5 anni dal
momento in cui tali documenti sono rilasciati.
Art. 7
Organismi di certificazione
1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5
del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco,
redatto e aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sulla base delle informazioni piu'
recenti fornite dagli organismi di accreditamento ai sensi dell'art.
5, comma 2, lettera b) del presente decreto. Tale elenco e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori
economici che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione
l'attivita' di verifica della completezza di tutti gli elementi
presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di
sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili,
nonche', limitatamente al produttore di materie prime destinate alla
produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle
informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di
sostenibilità.
3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:
a) una verifica iniziale, da svolgersi prima del rilascio del
certificato di conformita' dell'azienda ai fini dell'adesione
dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione. Per
gli operatori economici gia' operanti nella filiera di produzione di
biocarburanti, che decidano di rivolgersi ad un organismo di
certificazione diverso ovvero che decidano di passare da un
precedente sistema di certificazione volontario al Sistema nazionale
di certificazione, la verifica iniziale e' volta ad accertare anche
l'esito positivo dell'ultima verifica svolta dal precedente organismo
di certificazione o sistema volontario;
b) la prima verifica di sorveglianza, che e' effettuata entro i
primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di
sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni caso entro
sei mesi dal rilascio del certificato di conformita' dell'azienda;
durante tale verifica l'organismo di certificazione effettua una
simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto
dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformita'
rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione;
c) verifiche di sorveglianza annuali a decorrere dal giorno di
rilascio del certificato di conformita' dell'azienda;
d) la verifica volta al rinnovo del certificato di conformita'
dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di
scadenza dello stesso, fermo restando quanto previsto all'art. 8,
comma 4.
4. L'organismo di certificazione ha facolta' di effettuare
verifiche supplementari volte ad accertare eventuali situazioni di
non conformita' ai sensi dell'art. 8, comma 6 del presente decreto,
ovvero per verificare situazioni critiche, quale ad esempio la
cessazione improvvisa di attivita' prima della verifica di cui al
comma 3, lettera c), del presente articolo.
5. Le autorita' nazionali competenti possono affiancare gli
organismi di certificazione durante le verifiche di cui al comma 3
del presente articolo.
6. Gli organismi di certificazione curano la redazione,
l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:
a) un registro degli operatori economici sottoposti alle loro
verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo,
coincidente con quello relativo al certificato di conformita'
dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b);
b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro
verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le verifiche
effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.
Il registro di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo
nonche' i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di conformita'
dell'azienda sono trasmessi al GSE, che provvede a darne
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
7. Gli operatori economici aderenti a piu' sistemi di
certificazione dei biocarburanti e bioliquidi, durante le verifiche
di cui al comma 3, lettera c), devono rendere accessibili agli
organismi di certificazione le registrazioni relative alle quantita'
di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di emissioni di gas
serra sia in ingresso che in uscita dalla propria fase produttiva,
indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del
controllo, affinche' si possa verificare che i volumi movimentati
attraverso i singoli schemi per cui la societa' e' certificata siano
coerenti con i volumi complessivi movimentati dall'operatore.
8. Le verifiche sono svolte in conformita' a quanto previsto
all'allegato 2, parti A e B, al termine delle quali l'organismo di
certificazione redige un rapporto di verifica ispettiva secondo
quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono
conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui
al RT 31 per stabilire il campione da verificare.
Art. 8
Certificazione di conformità dell'azienda
1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore
economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma
3, lettera a), un certificato di conformita' dell'azienda.
L'operatore economico titolare del certificato di conformita' e'
autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilita' ovvero il
certificato di sostenibilita' ai sensi di cui all'art. 9.
2. Il certificato di conformita' dell'azienda contiene, oltre a
quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i
seguenti elementi:
a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che
rilascia il certificato di conformita' dell'azienda;
b) il numero identificativo del certificato di conformita'
dell'azienda;
c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di
conformita' dell'azienda;
d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di
conformita' dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;
e) la data di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda;
f) la data di scadenza del certificato di conformita' dell'azienda;
g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera
c);
h) l'eventuale periodo di inizio e conclusione dell'eventuale
sospensione di cui al comma 6.
3. Il campo di applicazione del certificato di conformita'
dell'azienda, di cui al comma 2, lettera d), e' delimitato
all'interno del certificato di conformita' mediante l'indicazione dei
seguenti elementi:
a) l'elencazione di tutte le attivita' che l'operatore economico
certificato e' idoneo a svolgere;
b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati
e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso
in cui si tratti di piu' materie prime o prodotti intermedi, il
certificato reca espressa indicazione di ciascuno;
c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonche'
l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilita'
dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore
economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua
attivita';
d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di
rifiuti, anche:
1) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti
prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio
europeo;
2) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attivita'
ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad
accertare la conformita' del rifiuto prodotto alle norme della
direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui
all'art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti
avvenga fuori dal territorio europeo;
e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo
stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui
all'allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28;
f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di
sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come
sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto e' a cura e
responsabilita' del produttore e richiede la conferma da parte
dell'organismo di certificazione;
g) qualora l'attivita' svolta dall'operatore economico certificato
comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche
l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata
all'impianto in cui avviene il processo.
4. Il certificato di conformita' ha durata di cinque anni dalla
data del rilascio. Salvo volonta' contraria che sia espressa
dall'operatore economico entro il termine di scadenza del
certificato, il rinnovo e' automatico per altri cinque anni dal
momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a
condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera d),
abbia avuto esito positivo.
5. Il certificato e' rilasciato in lingua italiana o inglese,
ovvero, se redatto in altra lingua, e' accompagnato da traduzione
giurata in lingua italiana.
6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni
normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di
certificazione rilevi d'ufficio un utilizzo, ingannevole o
fraudolento del certificato di conformita' da parte dell'operatore
economico che ne e' titolare, ovvero qualora l'operatore economico
ostacoli lo svolgimento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 7,
comma 3, l'organismo di certificazione dispone la revoca immediata
del certificato di conformita'.
7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni
normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di
certificazione rilevi d'ufficio eventuali irregolarita', inosservanze
o inadempimenti imputabili all'operatore economico, diverse dai casi
di cui al comma 6, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni,
entro il quale l'operatore economico e' tenuto ad adottare specifiche
misure correttive comunicate dall'organismo di certificazione. In
caso di inutile decorso del termine fissato, l'organismo di
certificazione dispone la sospensione del certificato di conformita'
dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non
superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il
quale l'operatore economico e' tenuto ad adottare le medesime misure
correttive gia' comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla
sospensione, l'organismo di certificazione svolge una verifica
supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito
positivo revoca la sospensione del certificato di conformita'
dell'azienda, in caso di esito negativo, revoca il certificato di
conformita' dell'azienda.
8. La revoca del certificato di conformita' dell'azienda comporta
l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere
le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di sostenibilita'
di cui all'art. 9. Nel periodo compreso tra la sospensione del
certificato di conformita' e la revoca della sospensione l'operatore
economico non puo' adottare ne' emettere dichiarazioni di
sostenibilita' o certificati di sostenibilita' per i prodotti ceduti;
restano in ogni caso valide le dichiarazioni di sostenibilita' e i
certificati di sostenibilita' emessi dall'operatore economico
anteriormente alla sospensione del certificato.
9. Le decisioni di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate,
sono comunicate dall'organismo di certificazione all'operatore
economico e alle Autorita' nazionali competenti, nonche' al GSE, che
provvede ad annotarle all'interno dell'elenco di cui all'art. 7,
comma 6, ultimo periodo.
Art. 9
Dichiarazione di sostenibilita'
e certificato di sostenibilita'
1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita
ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione
di sostenibilita' redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, la
dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta
utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte A del presente
decreto e contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di
uso del suolo;
d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente
degradati o fortemente contaminati;
e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita'
di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66, richiamati anche dall'art. 38 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso di materie prime
coltivate sul territorio europeo, di cui ai commi da 3 a 6 dello
stesso articolo;
f) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il
codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto
nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo
dell'operatore economico;
g) indicazioni sul luogo di origine;
h) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto;
m) mese e anno del raccolto;
n) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui
quello/i associato/i alla partita;
o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali.
3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i
sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e
bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e'
redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del
presente decreto e contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti
dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della
silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita'
di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66;
c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla
partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della fase/fasi produttiva/e e il codice identificativo
dell'operatore economico;
d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui e' generato il
rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;
e) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER se
prodotti sul territorio europeo ovvero dichiarazione dell'organismo
di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attivita'
ispettiva svolta al fine di accertare la conformita' del rifiuto alle
norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione
di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio
europeo;
h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il
sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'art. 184-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso e'
esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;
i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di prodotto relative al trasporto della
partita;
l) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui
quello/i associato/i alla partita;
m) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali;
n) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto.
4. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 3 e' prodotta
su base semestrale nei seguenti casi:
a) produzione delle sostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettere
b), c), d) ed e) del decreto interministeriale n. 5046 del 25
febbraio 2016. In tal caso la dichiarazione contiene, oltre alle
informazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 3 del presente
articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i
quantitativi complessivamente utilizzati o conferiti a qualsiasi
titolo a soggetti terzi sono congruenti con la consistenza del
bestiame, come definita dal citato decreto interministeriale. Il
soggetto ricevente include nella dichiarazione anche le emissioni
relative al trasporto di tali sostanze dal luogo di produzione fino
al proprio sito;
b) produzione del gas da discarica. In tal caso, la dichiarazione
contiene, oltre ai codici di cui alle lettere c) e f) del comma 3 del
presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i
quantitativi di gas complessivamente prodotti e captati sono
congruenti con i volumi di rifiuti trattati. Il soggetto ricevente il
gas dovra' includere anche le emissioni del trasporto del gas dalla
discarica all'impianto di produzione di biometano.
5. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 per le fasi
intermedie successive a quelle di cui ai commi 2 e 3 e' redatta
utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C o nel caso
specifico della digestione anaerobica, parte D, al presente decreto e
contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi
precedenti, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di
prodotto, relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
e) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di
biocarburante o bioliquido, se pertinente;
f) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12;
g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla
partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo
dell'operatore economico;
h) indicazioni sulla/sulle materie prime utilizzate per la
produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione
delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto
intermedio/finito;
i) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice
identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi
precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo di
certificazione e codice identificativo dell'operatore economico
relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una
autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i
principi di rintracciabilita';
l) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
m) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
n) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti,
codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di
certificazione di cui al comma 3, lettera g);
o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da
sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti
di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. A tal fine l'operatore economico allega copia della
dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3,
lettera h);
p) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui
quello/i associato/i alla partita;
q) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della
catena.
6. L'ultimo operatore economico della catena di consegna, sia esso
il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, paragrafo c) oppure paragrafo
d), al momento della cessione di una partita, emette un certificato
di sostenibilita' redatto ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' di cui al
comma 10, lettera c).
Tale certificato e' redatto utilizzando il modello riportato
all'allegato 1, parte D2 o parte E, al presente decreto e contiene i
seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi
precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
e) data di entrata in esercizio dell'impianto di biocarburanti o
bioliquido, se pertinente;
f) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa
nelle modalita' di cui all'art. 12;
g) dichiarazione che il prodotto e' sostenibile e relativo valore
di risparmio di emissioni di gas serra conseguito;
h) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla
partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo
dell'operatore economico;
i) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del
biocarburante o bioliquido, sul luogo di produzione delle materie
prime e sul luogo di produzione del biocarburante o bioliquido;
l) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
m) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice
identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi
precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di
certificazione e codice identificativo dell'operatore economico
relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una
autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i
principi di rintracciabilita';
n) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti,
codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di
certificazione di cui al comma 3, lettera g);
p) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da
sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che
questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore
economico allega copia della dichiarazione del produttore di
sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
q) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui
quello/i associato/i alla partita;
r) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della
catena.
7. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di piu'
fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno del
medesimo stabilimento, puo' adottare un'unica dichiarazione di
sostenibilita' ovvero un unico certificato di sostenibilita'.
8. Nel caso in cui l'operatore economico sia stabilito fuori dal
territorio europeo, la documentazione di cui ai commi 1 e 6 del
presente articolo e' redatta come dichiarazione giurata rilasciata in
tribunale o alla presenza di un «notary public» e asseverata
dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita'
riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto
la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione
della «apostille» rilasciata dalla competente autorita' interna
designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla
convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu' partite in uscita,
puo' essere ammissibile una dichiarazione giurata unica riferita ad
entrambe, purche' espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante
menzione del singolo codice della partita), in accompagnamento a
tutti i certificati relativi alle varie partite.
9. Le dichiarazioni di sostenibilita', il certificato di
sostenibilita' e tutta la documentazione allegata sono redatti in
lingua italiana o inglese; se redatti in altre lingue l'operatore
economico deve produrre una traduzione in italiano,
autocertificandone la corrispondenza all'originale.
10. Affinche' il certificato di sostenibilita' rilasciato
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione sia valido ai
fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5 del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui agli articoli 24, 33
e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui
all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, devono
essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
a) le dichiarazioni di sostenibilita' devono viaggiare in
accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di invio di
una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico
successivo entro sessanta giorni dalla data dell'invio stesso, come
deducibile dal documento di trasporto. Tale previsione e' valida
anche nel caso di certificazione di gruppo di cui all'art. 15. In
sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore
economico deve esibire la documentazione in originale;
b) tutti gli operatori della medesima catena di consegna devono
essere in possesso di una certificazione di conformita' dell'azienda
in corso di validita' al momento in cui emettono una dichiarazione di
sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' nonche' al momento
dell'invio di una partita;
c) con riferimento al certificato di sostenibilita':
1) nel caso di bioliquidi e di biocarburanti diversi da quelli di
cui al punto 2), il certificato di sostenibilita' deve pervenire
telematicamente all'utilizzatore o al fornitore in accompagnamento
fisico ad ogni partita e comunque entro sessanta giorni dalla data di
invio fisico della partita, come deducibile dal documento di
trasporto, che lo deve conservare per 5 anni. In sede di verifica di
cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve disporre
della documentazione in originale da esibire durante la stessa;
2) nel caso di biocarburanti avanzati e di biometano, i produttori
che aderiscono ai meccanismi di cui agli articoli 5, 6 o 7 del
decreto ministeriale 2 marzo 2018, emettono e mantengono per cinque
anni il certificato di sostenibilita' e lo mettono a disposizione del
GSE e del comitato in caso di verifica. Tali produttori, in questi
specifici casi, si configurano come l'ultimo anello della catena di
consegna. A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto fino
all'impianto di distribuzione o al fornitore.
11. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e' redatta in
lingua italiana o inglese durante la verifica di sorveglianza
prevista, ha validita' a partire dal momento del rilascio della
stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia
alle dichiarazioni di sostenibilita' o ai certificati di
sostenibilita'.
Art. 10
Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al
Sistema nazionale di certificazione
1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema
di certificazione volontario ovvero nel caso l'Unione europea
concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai sensi
dell'art. 7-quater, paragrafo 4, primo comma, della direttiva
98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli
operatori economici possono dimostrare la attendibilita' delle
informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo
della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con
il rilascio delle informazioni, sotto forma di autocertificazione, in
accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi o
conformemente a tali accordi.
L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:
a) dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema
volontario o ad un accordo che cede il prodotto finale al fornitore o
all'utilizzatore;
b) da tutti gli operatori, a partire dall'ultimo operatore
economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede
il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.
2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena
di consegna in accompagnamento alla partita previste dai sistemi o
dagli accordi di cui al comma 1 sono considerate valide ai fini di
cui all'art. 9, commi 1 e 6. Gli operatori economici successivi che
aderiscono al Sistema nazionale di certificazione assicurano che tali
informazioni siano riportate nelle proprie dichiarazioni di
sostenibilita' e certificato di sostenibilita'.
3. Ove i sistemi volontari ovvero gli accordi di cui al comma 1
assicurino il rispetto solo parziale dei criteri di sostenibilita',
gli operatori economici della catena di consegna che vi aderiscono
devono comunque integrare la certificazione, per quanto non
contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso un altro
sistema volontario o il Sistema nazionale di certificazione.
4. Nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del
territorio europeo, l'autocertificazione di cui al comma 1 dovra'
essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o
alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata
italiana, consolato o da altre autorita' riconosciute da accordi
bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja
del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di
atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o
apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da
ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione
alla convenzione stessa.
Art. 11
Metodologia per il calcolo
delle emissioni di gas ad effetto serra
1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante le varie
fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi
sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi:
a) utilizzando valori reali calcolati secondo la metodologia di cui
all'allegato 3, parte B;
b) per le filiere per le quali e' stato previsto un valore
standard, utilizzando i valori standard disaggregati di cui
all'allegato 3, parte D:
1) tabelle A e E per la fase di coltivazione delle materie prime;
2) tabelle B e F per la fase della lavorazione;
3) tabelle C e G per le fasi di trasporto e distribuzione.
In alternativa ai valori di cui alla lettera b), punto 1), possono
essere utilizzati i valori contenuti nelle relazioni approvate dalla
Commissione europea di cui all'art. 7-quinquies, commi 2 e 3 del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
2. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo
di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi sono determinate secondo
uno dei seguenti metodi:
a) per le filiere per le quali e' stato previsto un valore
standard, servendosi dei valori standard totali di cui all'allegato
3, parte D, tabelle D e H;
b) utilizzando sia valori reali calcolati secondo la metodologia di
cui all'allegato 3, parte B, che i valori standard disaggregati di
cui al comma 1, lettera b), per le filiere per le quali e' previsto.
3. Il valore del risparmio di emissioni di gas serra conseguito
grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi come combustibile e'
determinato secondo uno dei seguenti metodi:
a) per le filiere per le quali e' previsto un valore standard e se
le emissioni nette di carbonio a seguito della modifica di
destinazione dei terreni, calcolate come previsto dalla decisione
della Commissione n. 335 del 10 giugno 2010, sono pari a zero,
utilizzando il valore standard riportato alla lettera E, punto 2,
tabelle I ed L dell'allegato 3;
b) servendosi della formula nonche' delle metodologie di calcolo
riportate nell'allegato 3, lettera E, punto 1, a partire dai valori
delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 2.
4. Nel caso di biocarburanti e bioliquidi la cui filiera di
produzione non e' individuata nelle tabelle dell'allegato 3, gli
operatori economici utilizzano i valori reali per calcolare le
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita
dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'allegato 3, parte B.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, nel caso di
filiere del biometano non presenti nell'allegato 3, parte B, al
presente decreto oppure presenti in tale allegato ma che concorrono
alla produzione di biogas in codigestione con altre filiere, per la
determinazione delle emissioni di gas serra inerenti la filiera del
biometano e del relativo valore di risparmio di emissioni rispetto
alla filiera tradizionale si applica la metodologia di calcolo
presente nella norma UNI TS 11567.
Art. 12
Sistema di equilibrio di massa
1. La rintracciabilita' lungo la catena di consegna dei
biocarburanti e bioliquidi e' assicurata applicando il sistema di
equilibrio di massa secondo quanto disciplinato dall'art. 7-quater
del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
2. Il lotto di sostenibilita' e' il parametro quantitativo
all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce
che la quantita' di materiale sottratta non sia superiore a quella
aggiunta. Esso coincide con una o piu' partite e puo' essere espresso
in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi
temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo, nel qual
caso occorre che in nessun momento la quantita' di materiale
sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure
raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore
economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al
sistema, in coerenza coi limiti temporali di cui al comma 4 del
presente articolo e regolarmente verificato.
4. Salvo quanto previsto al comma 12 del presente articolo, il
lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un periodo superiore a
dieci mesi per la fase di coltivazione della materia prima e di tre
mesi per le altre fasi. E' possibile cambiare il periodo di
riferimento solo successivamente alla chiusura del lotto, previa
comunicazione all'organismo di certificazione.
5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di massa e'
definito da un confine spaziale che coincide con un luogo geografico
precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto
logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia
riferibile ad un unico operatore economico.
6. Ogni operatore economico predispone adeguati sistemi volti a
garantire che l'equilibrio sia rispettato. Nel caso in cui la
quantita' di materiale sottratta sia inferiore a quella aggiunta,
l'eccedenza di materiale sostenibile fisicamente presente in
magazzino puo' essere conteggiata nel periodo di riferimento
immediatamente successivo.
7. Salvo quanto previsto al comma 9, ai fini dell'equilibrio di
massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando sono mescolate
piu' partite con caratteristiche di sostenibilita' diverse ovvero non
tutte in possesso di caratteristiche di sostenibilita', le diverse
dimensioni e caratteristiche di sostenibilita' di ciascuna partita
rimangono associate alla miscela, che puo' assumere qualsiasi forma
in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in cui non
si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, il
sistema di equilibrio di massa e' applicabile purche' le partite in
questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Il
volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di
conversione opportuni quando sono interessate una fase della
lavorazione o delle perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle
partite che se ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque serie
di caratteristiche di sostenibilita', corredata di dimensioni,
purche' la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela
abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di
sostenibilita' presenti nella miscela.
8. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il
riconoscimento alla maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto ministeriale 2 marzo 2018, le materie prime e il
biocarburante al termine del processo produttivo devono essere
effettivamente impiegati come carburanti.
9. Ai sensi del comma 1, in tutte le fasi della filiera di
produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal
processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti,
non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla
produzione di biocarburanti che possono beneficiare della
maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2
marzo 2018, con materie prime finalizzate alla produzione di
biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione.
Nella filiera di produzione del biometano l'impianto a partire dal
quale la miscelazione e' consentita coincide con l'impianto di
digestione anaerobica.
10. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non
sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da
associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo
delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.
11. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere
svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2.
12. Nella fase di produzione di biogas tramite digestione
anaerobica il lotto di sostenibilita' e' il quantitativo
caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della produzione
a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso (qualitativi
e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga al
comma 4, esso e' espresso in termini quantitativi temporali e non
puo' essere superiore ai sei mesi; e' consentito cambiare il lasso di
tempo di riferimento del lotto, a seguito di variazione della dieta.
Art. 13
Disposizioni per i biocarburanti
per l'accesso alle maggiorazioni
1. Ai sensi dell'art. 7-quater, comma 2 del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del
contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei
regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei
trasporti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.
28, e agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018,
tutti gli operatori economici afferenti la catena di consegna devono
aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3.
Art. 14
Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che non
aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per beneficiare
di sistemi incentivanti
1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi,
che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono rilasciare, in
accompagnamento alla partita in uscita, una dichiarazione di
sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' conforme a quanto
e' previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono al
Sistema nazionale di certificazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della catena di
consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano nella
dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo
tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi
2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni:
a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto
all'art. 9, commi 2, lettera f), 3, lettera c), 5, lettera g) e 6,
lettera h), possono essere indicati i dati anagrafici dell'organismo
di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi
produttiva e il codice identificativo che l'organismo ha loro
attribuito;
b) in luogo del codice identificativo dell'ultima verifica
effettuata dall'organismo di certificazione previsto all'art. 9,
commi 2, lettera i), 3, lettera f), 5, lettera m) e 6, lettera n),
puo' essere indicata la data dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento utile al suo
reperimento;
c) in luogo del codice operativo dell'operatore economico, laddove
il sistema volontario non lo preveda, i dati anagrafici dello stesso,
al fine di garantire la rintracciabilita' del prodotto;
d) in luogo delle informazioni previste all'art. 9, commi 2,
lettera o), 3, lettera m), 5, lettera q) e 6, lettera r), vanno
fornite le informazioni nelle modalita' previste dal sistema
volontario.
3. Ai fini di cui al comma 1, la dichiarazione di sostenibilita' o
il certificato di sostenibilita' devono essere accompagnate, nei casi
previsti al comma 4, anche da una dichiarazione dell'organismo di
certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle
dichiarazioni e nelle certificazioni siano sotto il suo controllo. La
dichiarazione e' redatta in lingua italiana o inglese, secondo il
modello di cui all'allegato 4, durante la verifica di sorveglianza
prevista secondo le regole del sistema volontario, ha validita' a
partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva
visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di
sostenibilita' o ai certificati di sostenibilita'.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 e' necessariamente richiesta:
a) nel caso in cui tutta la filiera aderisca al sistema volontario
oppure ad un accordo, per l'ultimo operatore economico che emette il
certificato di sostenibilita' e che cede il prodotto finale
all'utilizzatore;
b) nel caso in cui l'ultimo operatore aderisca al Sistema nazionale
di certificazione, per l'ultimo operatore economico aderente ad un
sistema volontario o un accordo, che emette dichiarazione di
sostenibilita' e cede il prodotto ad un operatore economico aderente
al sistema nazionale.
5. La dichiarazione di sostenibilita' e il certificato di
sostenibilita' di cui al comma 1 devono essere redatti da ogni
operatore afferente la catena di produzione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni; nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori
del territorio comunitario, la documentazione dovra' essere redatta
come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di
un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o
da altre autorita' riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che
hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici
stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o apostille)
rilasciata dalla competente autorita' interna designata da ciascuno
Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla
convenzione stessa.
Art. 15
Certificazione di gruppo
1. E' ammessa la possibilita' per le tipologie di operatori di cui
ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al Sistema nazionale di
certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto
all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione
al sistema e' presentata ad un organismo di certificazione dal
gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento
di un certificato di conformita' del gruppo.
Al certificato di conformita' del gruppo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza
tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle
partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilita' di cui all'art. 9.
2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito
da operatori economici che possono rivestire la forma giuridica di
impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi
agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente.
La certificazione di gruppo e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come:
1) entita' giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa
agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure
2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a uno
spremitore o collettore;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra
i suoi membri in forma scritta;
c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso di cui
alla lettera a), punto ii), il coordinatore non puo' essere svolto da
soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e
procedure interne redatte in forma scritta;
e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si
conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle
disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto
anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi
devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per
cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo
di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte
dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di
gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di
certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo,
devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
1) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il
soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non
appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero
2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha
sede operativa il soggetto coordinatore;
h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere i prodotti
oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
3. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito da produttori dei
sottoprodotti della vinificazione che conferiscono fecce e vinacce
alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso
in cui tale regolamento risulti rispettato in conformita' alle
modalita' previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
In tal caso la certificazione di gruppo e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di
produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a
una distilleria;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati, in
forma scritta, tra i singoli produttori dei sottoprodotti della
vinificazione, che conferiscono fecce e vinacce, e il soggetto
coordinatore;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria;
d) il coordinatore garantisce la tracciabilita' delle partite;
e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo si
conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001 del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di
certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) il coordinatore e' responsabile del calcolo delle emissioni di
gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai
produttori alla distilleria.
La dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 viene
rilasciata dalla distilleria.
La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti della
vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre 2001 del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali viene ritenuta
equivalente alla dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 da
conferire da parte degli stessi alla distilleria.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
4. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dai frantoi oleari che
conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
n. 8077 del 10 novembre 2009.
In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti
condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi
oleari legati contrattualmente a un sansificio;
b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato in forma
scritta;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e
procedure interne redatte in forma scritta;
e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di
certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
5. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dall'operatore
economico che produce biogas, da conferire ad un impianto di
produzione di biometano, e dagli operatori che producono e
conferiscono all'impianto di digestione anaerobica finalizzato alla
produzione di biogas: reflui zootecnici, colture agricole dedicate,
sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e delle
attivita' agroalimentari e miscele delle materie prime citate.
La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:
a) il soggetto coordinatore del gruppo e' il gestore dell'impianto
biogas;
b) l'impianto per la produzione di biometano puo' essere di
proprieta' del soggetto economico che produce biogas ovvero di un
altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di
biometano non puo' essere parte del gruppo);
c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di
contratti scritti stipulati tra le parti;
d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti
degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei
requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere
l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere
disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le
registrazioni attestanti le attivita' svolte dall'impresa aventi
rilevanza ai fini della tracciabilita' delle biomasse e del calcolo
delle emissioni di gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di
certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) le imprese agricole devono soddisfare una delle seguenti
condizioni:
1) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il
soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non
appartenere all'area NUTS delle aziende agricole; ovvero
2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha
sede operativa il soggetto coordinatore.
La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un
gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
6. Le modalita' di verifica tengono conto di quanto previsto
all'allegato 2 al presente decreto.
Art. 16
Attivita' di verifica sui biocarburanti
da parte del comitato
1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012
e del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, puo' effettuare
controlli sul rispetto dei criteri di sostenibilita' presso tutti gli
operatori della filiera dei biocarburanti e sulla veridicita' delle
informazioni ambientali e sociali presso i primi operatori della
filiera dei biocarburanti.
2. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo, vengano
individuate frodi relative a biocarburanti certificati secondo lo
Schema nazionale di certificazione, come previsto dall'art. 6 del
decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, il comitato trasmette tale
informazione all'organismo di certificazione che ha certificato
l'operatore economico autore delle frodi, che effettua i necessari
accertamenti, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento, che
comunica tempestivamente l'informazione a tutti gli organismi di
certificazione.
Art. 17
Attivita' di verifica sui bioliquidi da parte del GSE
1. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo da parte del
GSE, vengano individuate frodi relative a bioliquidi, certificati
secondo lo Schema nazionale di certificazione, il GSE trasmette tale
informazione all'organismo di certificazione che ha certificato
l'operatore economico autore delle frodi, che provvede, secondo le
proprie procedure vigenti, a verificare la fattispecie oggetto della
segnalazione, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento, che
comunica tempestivamente l'informazione presso tutti gli organismi di
certificazione.
Art. 18
Disposizioni per gli oli vegetali esausti
1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera a), punto 3),
opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano stati prodotti
in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233,
comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri
sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma
che rientri tra quelli previsti dal titolo V del regolamento n.
1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per la successiva
trasformazione in biocarburanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
a) la catena di produzione del biocarburante e' interamente
certificata almeno a partire dal raccoglitore (colui che raccoglie
gli oli vegetali esausti dagli operatori che li producono);
b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di essere in possesso dell'elenco di
tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui ha ritirato
oli vegetali esausti e dell'autodichiarazione/i da parte del
ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;
c) gli oli vegetali esausti prodotti sono identificati come
«rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE. A tal fine, la
dichiarazione di sostenibilita' redatta dal raccoglitore ai sensi
dell'art. 9, contiene, in allegato, una dichiarazione da parte
dell'organismo di certificazione da cui e' sottoposto a verifica,
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e contenente il numero del certificato di conformita' del
raccoglitore, attestante che, durante le ispezioni:
1) abbia verificato che tale identificazione avviene applicando i
principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE;
2) sono state svolte operazioni di verifica sulla tracciabilita'
degli oli vegetali esausti raccolti, allo scopo di accertare, presso
i soggetti produttori, la congruita' tra i quantitativi ritirati dal
soggetto raccoglitore e gli oli vergini da cui l'olio vegetale
esausto e' stato generato nell'anno di riferimento. Tale congruita'
puo' essere verificata analizzando alternativamente le seguenti
documentazioni: documenti di trasporto, documenti contabili, fatture
o registri di carico scarico di magazzino. Tali operazioni di
verifica devono essere svolte secondo quanto previsto all'allegato 2,
parte A.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), deve
accompagnare ogni partita in luogo della dichiarazione di cui
all'art. 9, comma 3, lettera g), secondo le modalita' previste
all'art. 9, comma 11.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), deve essere
tenuta a disposizione da parte del raccoglitore per eventuali
verifiche e non deve accompagnare le singole partite.
Art. 19
Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati
1. Le disposizioni relative alla certificazione di carburanti
rinnovabili avanzati sono adottate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
2. Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al presente decreto, per quanto
compatibili.
Art. 20
Norme transitorie e abrogazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si
sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera a),
successivamente all'entrata in vigore del decreto.
2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1, le
disposizioni si applicano a decorrere da un anno dall'entrata in
vigore; a tal fine gli operatori provvedono ad ottenere l'adeguamento
della certificazione di conformita' dell'azienda durante le verifiche
di cui all'art. 7, comma 3, lettera c).
3. Gli organismi di certificazione inviano i registri di cui
all'art. 7, comma 6, entro un mese dal termine di cui al comma 2.
4. Il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 e' abrogato a decorrere
da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2019