Definite modalità e tempistiche per le agevolazioni in favore delle Pmi orientate all'economia circolare.
È il contenuto del decreto del ministero dello Sviluppo economico 30 ottobre 2019 (in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019, n. 297), che, oltre a definire finalità, ambito di applicazione, soggetti destinatati e quali siano i programmi e le spese ammissibili, mette a fuoco:
- le procedure di accesso e concessione delle agevolazioni;
- la modalità di erogazione dei fondi;
- le attività di monitoraggio, ispezioni e controlli;
- gli adempimenti per i soggetti beneficiari;
- i casi di revoca.
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Gli allegati, infine, dettagliano:
- l'elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa;
- l'elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare;
- l'elenco delle attività economiche ammissibili;
- la determinazione dei criteri di valutazione delle domande di agevolazione.
Le risorse disponibili decreto ammontano a complessivi euro 265.000.000,00, suddivisi tra due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00.
Di seguito il testo degli articoli del D.M. 30 ottobre 2019; per gli allegati cliccare sul link a fine provvedimento.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 30 ottobre 2019
Termini, modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi
finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale
delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie
abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro
transizione verso il paradigma dell'economia circolare. (19A07912)
in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019, n. 297
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla
normativa comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 14, che
stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato
comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a finalita'
regionale per gli investimenti;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale
2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 17 luglio 2018, n. 164, come successivamente modificato dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13
agosto 2018, n. 187, che istituisce un regime di aiuto in favore di
programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale
Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle
piccole e medie imprese operanti nei territori delle regioni «meno
sviluppate» con l'utilizzo di risorse afferenti le Azioni 3.1.1 e
4.2.1 del citato PON «Imprese e competitivita'» 2014-2020 e la
programmazione nazionale complementare;
Visto il regime di aiuto n. SA.51747, registrato in data 27 luglio
2018, inerente l'intervento agevolativo a sostegno della
realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di
investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0,
diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso
la «Fabbrica intelligente»;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE)
n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli obiettivi tematici
che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la
promozione della competitivita' delle piccole e medie imprese
(obiettivo tematico 3);
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione
della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015,
con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7
dicembre 2017 e da ultimo con decisione della Commissione europea
C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018 (nel seguito, PON «Imprese e
competitivita'»);
Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» dell'Asse
III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese e competitivita'», che
prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con ricadute
immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine di sostenere
la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate
nelle regioni del Mezzogiorno;
Vista la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico,
l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di
impresa e l'Associazione bancaria italiana per la regolamentazione
dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell'erogazione degli
aiuti disciplinati dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2018;
Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale
modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per
favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali»,
approvata all'unanimita' nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X
Commissione permanente (attivita' produttive, commercio e turismo)
sulla base del quale e' stato elaborato il Piano Nazionale Industria
4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate
all'interno della predetta indagine conoscitiva;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015 «Verso
un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti»
recante un piano d'azione per contribuire ad accelerare la
transizione dell'Europa verso un'economia circolare, stimolare la
competitivita' a livello mondiale, promuovere una crescita economica
sostenibile e creare nuovi posti di lavoro;
Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico
e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento
di inquadramento e di posizionamento strategico» avente l'obiettivo
di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonche'
di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante
indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON «Imprese e
competitivita'», pubblicato nel portale del Programma
(www.ponic.gov.it);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 26 marzo 2018, n. 71, con cui e' stato emanato il regolamento
recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per
il periodo di programmazione 2014/2020;
Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e
competitivita'», approvati dal Comitato di sorveglianza il 25
settembre 2018;
Considerato che, con nota prot. Ares(2018)5092947 del 4 ottobre
2018, la Commissione europea, al fine di consentire l'ampliamento del
campo di applicazione degli strumenti previsti dalla citata Azione
3.1.1, ha acconsentito l'utilizzo delle risorse del PON «Imprese e
competitivita'» anche per agevolare i programmi di investimento non
riconducibili agli ambiti della Strategia nazionale di
specializzazione intelligente, considerando la coerenza dei programmi
con la citata Strategia quale criterio di priorita'/premialita' e non
come requisito necessario nella selezione delle operazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale
nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto
concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima
della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica
disponibile sul sito web del Registro medesimo;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in
sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di
legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del
medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo;
Considerata l'esigenza di sostenere la realizzazione di
investimenti innovativi in grado di favorire la trasformazione
tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione di
tecnologie abilitanti in linea con il piano Impresa 4.0, nonche' la
transizione del tessuto economico verso il paradigma dell'economia
circolare al fine di promuovere una crescita economica sostenibile
connessa alla creazione di nuovi posti di lavoro;
Considerata l'attuale disponibilita' di risorse finanziarie sulla
richiamata azione 3.1.1 dell'Asse III, «Competitivita' PMI», del PON
«Imprese e competitivita'»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
b) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
c) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta
degli aiuti a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020,
contenente l'elenco delle aree del territorio nazionale che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c), del TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre
2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014,
successivamente modificata con decisione della Commissione europea
C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;
d) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui
funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia e l'Associazione
bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto
ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori
dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al
versamento sul suddetto conto corrente, da parte
dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto
beneficiario e, da parte di quest'ultima, della quota di
cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
e) «Convenzione»: la «Convenzione per la regolamentazione dei
rapporti e dei trasferimenti delle risorse tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, in ordine
all'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 marzo 2018», sottoscritta dal direttore generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
e dall'Amministratore delegato dell'Agenzia in data 26 novembre 2018
e approvata con decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2018;
f) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in
una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE)
(stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra
parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento
sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il
prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello
sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi
e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita'
analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
g) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma
giuridica rivestita, svolgono un'attivita' economica inerente
all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229
del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o
collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.
4;
h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
i) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12
ottobre 2005, recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese, nonche'
dall'allegato I del regolamento GBER;
j) «rating di legalita'»: certificazione istituita dall'art.
5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita'
attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57;
k) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia;
l) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre
2013;
m) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal
regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20
giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
n) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20
dicembre 2013, e successive modifiche, che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione;
o) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione
europea all'indirizzo internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html;
p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea;
q) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia
tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente
articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma
funzionalmente collegati.
Art. 2
Ambito di applicazione
e finalita' dell'intervento
1. Al fine di rafforzare la competitivita' dei sistemi produttivi e
lo sviluppo tecnologico nei territori delle regioni meno sviluppate,
il presente decreto disciplina i termini, le modalita' e le procedure
per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di
programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la
trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante
l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0
ovvero a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma
dell'economia circolare con l'adozione di soluzioni in grado di
rendere il processo produttivo piu' sostenibile.
2. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Art. 3
Risorse disponibili
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli
aiuti di cui al presente decreto ammontano a complessivi euro
265.000.000,00 a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono rese disponibili tramite
l'apertura, secondo quanto previsto all'art. 8, di due sportelli
agevolativi, per ciascuno dei quali e' destinato un ammontare pari a
euro 132.500.000,00.
3. Una quota pari al venticinque per cento delle risorse di cui al
comma 1 e' riservata ai programmi proposti da micro e piccole
imprese.
4. Al fine di garantire che le risorse siano utilizzate secondo una
tempistica coerente con il Programma operativo nazionale «Imprese e
competitivita'» 2014-2020 FESR, a partire dal 31 dicembre 2019 ed
eventualmente il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, il
Ministero provvede a individuare l'ammontare non utilizzato delle
risorse finanziarie di cui al comma 1 nonche' a verificare eventuali
economie rispetto alla dotazione imputata alla riserva di cui al
comma 3 e a rendere nuovamente disponibili tali risorse per la
concessione degli aiuti di cui al presente decreto ovvero per
interventi aventi analoghe finalita'.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle
imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono
essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale
vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro
delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il
possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere
dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilita'
dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di
almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle
imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e
societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in
regola in relazione agli obblighi contributivi;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto
dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le
agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo
anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento
stesso.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente decreto anche i liberi professionisti
iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni
professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi
della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione
rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di
presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in
ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma
1.
3. Al fine di facilitare l'accesso alle agevolazioni delle imprese
di micro e piccola dimensione che realizzano programmi di
investimento caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo, sono
altresi' ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto i
soggetti, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 che aderiscono ad un
contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni a
condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva,
stabile e coerente con gli obiettivi di rafforzamento della
competitivita' e di sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione
dei programmi proposti. A tal fine sono ammessi anche i contratti di
rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione,
trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico
prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attivita'
(c.d. aggregazioni di filiera). Inoltre il contratto deve prevedere:
a) una durata conforme agli obiettivi e alle attivita' connesse
alla realizzazione dei programmi di investimento proposti;
b) un «programma di rete» dal quale risultino, in maniera chiara,
la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della
capacita' competitiva delle imprese nonche' i servizi e/o le funzioni
accentrati presso la rete che possano facilitare i soggetti
interessati dalle agevolazioni di cui al presente decreto nella
realizzazione dei programmi di investimento e nella relativa
rendicontazione delle spese;
c) nel caso di «rete-contratto», la nomina dell'organo comune,
che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il
conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con
rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo
economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente
decreto.
4. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le
modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui al
comma 3, nonche' gli specifici criteri di valutazione dei programmi
anche in relazione alla capacita', da parte dei soggetti
co-proponenti, di restituire le agevolazioni richieste sotto forma di
finanziamento agevolato.
5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al
presente decreto le PMI e i liberi professionisti:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
d) che alla data di presentazione della domanda si trovino in
condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come
individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER.
Art. 5
Programmi ammissibili
1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la
realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il
livello di efficienza e/o di flessibilita' nello svolgimento
dell'attivita' economica del soggetto proponente, in grado di:
a) consentire la trasformazione tecnologica e digitale
dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti
afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell'allegato 1; e/o
b) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma
dell'economia circolare attraverso l'applicazione delle soluzioni di
cui all'allegato 2.
2. Al fine di dimostrare la riconducibilita' del programma di
investimento proposto ad almeno una delle finalita' di cui al comma
1, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda
di agevolazione, il piano degli investimenti dettagliato con le
informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell'iniziativa e
la relativa conformita' alle finalita' dell'intervento.
3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo
svolgimento delle seguenti attivita' economiche, come specificate
nell'allegato n. 3:
a) attivita' manifatturiere, con esclusione di quelle indicate al
comma 4;
b) attivita' di servizi alle imprese.
4. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da
disposizioni europee di cui all'art. 13 del regolamento GBER, non
sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento
inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione
navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative
infrastrutture, nonche' della produzione e della distribuzione di
energia e delle infrastrutture energetiche.
5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente
decreto, gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di
prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il
sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o
Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con
l'attivita' d'esportazione.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi di
investimento devono:
a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unita'
produttiva ovvero all'ampliamento della capacita', alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo
di produzione di un'unita' produttiva esistente;
b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei
territori delle regioni meno sviluppate;
c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a
euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di
programmi presentati nella forma di cui all'art. 4, comma 3, tale
soglia minima puo' essere raggiunta mediante la sommatoria delle
spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai
soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma
preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni,
successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8.
Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del
primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione
di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita',
non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della
data di avvio dei lavori;
e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data
del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando
la possibilita' da parte del Ministero di concedere, su richiesta
motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di
ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del
programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato
e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno
tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle
agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione
dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e'
ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti
tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o
inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al
Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attivita'
economica del soggetto beneficiario deve essere, pena la revoca delle
agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle
regioni meno sviluppate.
7. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, l'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento deve essere nella
disponibilita' del soggetto proponente:
a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per
i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al
cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita'
produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in
relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano
dall'art. 4, comma 1, lettera a);
b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione
delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni, per i
programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva.
8. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di
investimento di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari
sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 4, a
dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita' produttiva agevolata
del codice di attivita' economica a cui e' finalizzato il programma
di investimento, trasmettendo la seguente documentazione:
a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il
Registro delle imprese;
b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di inizio
attivita', di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e
integrazioni, comunicata all'Agenzia delle entrate.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove
immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli
2423 e seguenti del codice civile, che riguardino macchinari,
impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione
dei programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, nonche'
programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti
beni materiali.
2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che
figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente
e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di
investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo
delle agevolazioni;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento;
d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al
regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22;
e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA
Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine il
soggetto beneficiario puo' utilizzare un conto corrente vincolato
ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del
programma di investimento;
f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli
non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto
dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva; tali mezzi
mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a
servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto del programma di
investimento;
g) nel caso di programmi di investimento diretti alla
diversificazione della produzione, superare almeno del duecento per
cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come
risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio
dell'investimento.
3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado
di complessita' e integrazione tecnico-produttiva possono essere
realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla
modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando
che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivita' di
intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono
ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano
identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e
separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle
agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono
alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con i
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2.
4. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie
prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di
qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le
spese notarili;
g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto
proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni
previste dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse;
i) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso
l'unita' produttiva interessata dal programma;
j) correlate all'acquisto di mezzi targati;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a
500,00 euro al netto di IVA.
Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita'
massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 14 del regolamento
GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, nella
forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato,
sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari
al settantacinque per cento, ripartita come di seguito indicato:
a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in
conto impianti pari al trentacinque per cento e un finanziamento
agevolato pari al quaranta per cento;
b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto
impianti pari al venticinque per cento e un finanziamento agevolato
pari al cinquanta per cento.
2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto
beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione
dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata
massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione
dell'ultima quota a saldo ricade nei trenta giorni precedenti la
scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di
ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il
finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di
garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo
del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla
comunicazione n. 14/2008. A tal fine e' utilizzato il tasso di
riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni,
determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di
punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.
Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensita'
massima prevista dalla disciplina comunitaria, il Ministero procede,
al fine di garantire il rispetto della predetta intensita', a ridurre
il contributo in conto impianti.
4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria
del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari
al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive, come
stabilito dal regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14.
5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili e'
rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato
dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati
i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente
sostenute dal soggetto beneficiario.
6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di
investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche,
che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.
108 del TFUE o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione
che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de
minimis.
7. Le agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilita'
speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della
concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a
trasferire all'Agenzia le somme necessarie per alimentare il fondo
rotativo costituito, in conformita' a quanto previsto dagli articoli
da 37 a 46 del regolamento (UE) 1303/2013, con il decreto
direttoriale 12 dicembre 2018 citato in premessa. L'Agenzia opera in
qualita' di soggetto gestore dello strumento finanziario svolgendo,
secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, le attivita'
di concessione, erogazione e verifica dei rientri connessi al
finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a trasferire
periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per l'erogazione del
contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.
8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica di
cui all'art. 4 del regolamento GBER, i progetti di investimento
avviati dallo stesso soggetto beneficiario, o da altre imprese dello
stesso gruppo, nella stessa provincia (regione di livello 3 della
nomenclatura delle unita' territoriali statistiche) nei tre anni
precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi del
presente decreto, sono considerati parte di un unico progetto di
investimento.
Art. 8
Procedura di accesso e concessione
delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di una procedura valutativa con procedimento a sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale per gli
incentivi alle imprese, procede a definire le modalita' e i termini
di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle
domande di agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2. Il termine per la
presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non puo'
essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo
sportello agevolativo. Con i medesimi provvedimenti sono resi
disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la
domanda di accesso alle agevolazioni unitamente al piano di
investimento e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero.
3. Ciascuna impresa puo' presentare, sia in forma autonoma che in
qualita' di aderente ad una rete d'impresa, una sola domanda di
agevolazione nell'ambito di ciascuno sportello agevolativo. Alla
domanda possono essere allegati anche i preventivi di spesa
caratterizzati da un appropriato livello di dettaglio in grado di
consentire l'identificazione puntuale dei beni oggetto del piano di
investimento i quali concorrono, qualora adeguati, alla definizione
del punteggio inerente il criterio della fattibilita' tecnica del
programma di investimento. I predetti provvedimenti definiscono
altresi' i punteggi, le condizioni e le soglie minime di
ammissibilita' adottati per ciascuno dei criteri e indicatori di
valutazione di cui all'allegato n. 4, il punteggio aggiuntivo
correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di
legalita', gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli
eventuali ulteriori elementi utili a disciplinare la corretta
attuazione dell'intervento agevolativo.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti
beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti
delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico
sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le
domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione
delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla
posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a
esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria e' formata in
ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun
soggetto proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli
indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione
«caratteristiche del soggetto proponente» di cui all'allegato n. 4.
Per i programmi di investimento presentati ai sensi dell'art. 4,
comma 3, il punteggio complessivo e' determinato come media dei
punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto di
rete. In caso di parita' di punteggio, ai fini dell'ammissione alla
fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.
5. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda
di agevolazioni, il Ministero procede a valutare preliminarmente la
capacita' del soggetto richiedente di restituire il finanziamento
agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo
bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:
dove:
«Cflow »: indica la somma dei valori relativi al risultato di
esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;
«Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato
ai sensi dell'art. 7;
«n»: indica il numero degli anni di ammortamento del
finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto
proponente in sede di domanda di agevolazioni.
6. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 5, il
Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 4, alla
verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste
dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni
sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 4. Le
attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni,
fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o
chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei programmi
di investimento, il Ministero verifica la vigenza e la regolarita'
contributiva del soggetto proponente nonche' l'assenza di cause
ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Per le domande
per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito
positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto
individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del
regolamento 31 maggio 2017, n. 115, e alla conseguente adozione del
provvedimento di concessione. Per le domande che hanno ottenuto un
punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita'
previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al comma
2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o a
seguito della verifica preliminare di cui al comma 5, il Ministero
comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi
dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.
7. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 6 sono indicati
gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a
carico del soggetto beneficiario in ordine agli obiettivi, alle
modalita' e ai termini di realizzazione del programma di
investimento, gli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse
cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento agli
adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le
circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Il soggetto
beneficiario provvede alla sottoscrizione del provvedimento di
concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena
la decadenza dalle agevolazioni concesse.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di
concessione di cui al comma 6, sottoscritto da parte del soggetto
beneficiario, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di
finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma
2, disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il
rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e
obblighi a carico del soggetto beneficiario.
Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della
presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari,
avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla
realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno
pari al venticinque per cento dell'importo complessivo
dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di
erogazione che puo' essere riferita ad un importo inferiore. Le
agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalita':
a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato;
b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.
2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le
modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di
rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da
allegare.
3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve
essere presentata entro centoventi giorni dalla data del
provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8,
comma 6.
4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse
deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di
ultimazione dell'investimento come definita all'art. 5, comma 6,
lettera e). L'ammontare delle agevolazioni spettanti sono definite
sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via
definitiva.
5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato
costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini:
a) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la
modalita' di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro
sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
b) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la
modalita' di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario,
alla data di presentazione della richiesta di erogazione.
6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nei provvedimenti di
cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione
delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di
agevolazione spettanti al soggetto beneficiario.
Art. 10
Ulteriori adempimenti a carico
dei soggetti beneficiari
1. Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti
gia' previsti dal presente decreto, e' tenuto a:
a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso
modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,
nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non
dedicato, e' tenuto a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei
titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con
ricevute bancarie (RI.BA.);
b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi,
relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al
completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto
conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento (UE)
1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere
conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente
giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i
dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di
documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in
versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza
accettati;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da
altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in
materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi
e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita'
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali;
f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma
di investimento;
g) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni
ricevute a valere sul presente provvedimento, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124
come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli indirizzi
operativi stabiliti con il decreto del direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, i
soggetti beneficiari devono:
a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita'
dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita'
allo scopo individuate dal Ministero;
b) garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano
gia' fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai
sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1303/2013 e/o
nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali
sull'ammissibilita' delle spese. A tal fine tutte le fatture e/o i
documenti giustificativi devono contenere riferimenti al Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020 e al
codice unico di progetto (CUP), nonche' contenere l'indicazione
dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;
c) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle
operazioni dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e
delle norme nazionali in materia di ammissibilita' delle spese,
tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non
discriminazione;
e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di
tutte le attivita' in materia di monitoraggio, controllo e
pubblicita' previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo
delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui
al regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e
delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.
Art. 11
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate,
al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli
interventi finanziati.
2. A conclusione del programma di investimento, al fine
dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle
agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5, il Ministero effettua un
controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento.
In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco
per un campione significativo di programmi di investimento agevolati,
nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione e'
definito sulla base di criteri di estrazione casuale in modo da
assicurare la verifica in loco su almeno il dieci per cento dei
programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere
composto, per almeno il cinquanta per cento, da programmi con un
importo degli investimenti superiore a euro 750.000,00. Gli oneri
delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse
dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.
Art. 12
Variazioni
1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero variazioni del programma di investimento relative agli
obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione
delle attivita' o ai beni di investimento, devono essere
tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle
opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in
considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni
previste all'art. 13. La comunicazione deve essere accompagnata da
un'argomentata relazione illustrativa.
2. Le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le
caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la
funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque,
di importo non superiore al trenta per cento dell'investimento
ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e
sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al
rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6.
3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle
agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle
agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello concesso al
soggetto beneficiario.
Art. 13
Revoche
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili;
b) mancata realizzazione del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). La realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
c) mancata attivazione, con riferimento all'unita' produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art. 5, comma 8, del codice
ATECO di attivita' economica cui e' finalizzato il programma di
investimento;
d) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei
confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove
intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione
dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il Ministero di
valutare, nel caso di apertura nei confronti del soggetto
beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la
compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del
programma di investimento agevolato;
e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche e integrazioni;
f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione
dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato,
dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua
parte dall'unita' produttiva incentivata ad altro sito produttivo
situato al di fuori dell'ambito territoriale della stessa unita'
produttiva, in territorio nazionale, nel territorio dell'Unione
europea e in quello degli Stati aderenti allo Spazio economico
europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si
considera il trasferimento dell'attivita' economica effettuata da
parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra
impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile;
g) violazione dell'obbligo di pubblicare gli importi ricevuti
nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale
bilancio consolidato previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4
agosto 2017, n. 124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il
soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art.
5, comma 6, lettera f);
b) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica a cui
e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle regioni
meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni;
c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprieta' dell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati
dal presente decreto;
d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di
erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attivita'
economica, dei livelli occupazionali e/o della capacita' produttiva
oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli
obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato
compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;
e) realizzazione parziale del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso in cui la
parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale si
procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di
investimento agevolato nei termini di cui all'art. 9, comma 5,
purche' la parte di investimento realizzata relativa ai beni
istallati risulti organica e funzionale;
g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di
cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimento realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;
h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate
del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e' riconosciuta
al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di
agevolazioni commisurata al periodo in cui e' stato verificato il
pieno rispetto degli obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) e' riconosciuta al
soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni
commisurata ai beni in relazione ai quali e' stato verificato il
pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera g) e' riconosciuta al soggetto
beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile
ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;
d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla
quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di
quelle da rimborsare, non restituita dall'impresa alla data di
contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entita'
dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti
agli articoli 10 e 11 e in tutti gli altri casi previsti dal
provvedimento di concessione.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di
pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del regolamento GBER
attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le
informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il
presente provvedimento.
3. Il presente regime di aiuti sara' oggetto di relazioni annuali
trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b),
del regolamento GBER.
4. Ai fini dell'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al
presente provvedimento il Ministero procede ad adeguare la
Convenzione stipulata con l'Agenzia per la gestione dell'intervento
istituito con il decreto ministeriale 9 marzo 2018 richiamato in
premessa.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.