Gas serra: definite le sanzioni

Gas serra sanzioni
Abrogato il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26

Definite le sanzioni per le violazioni in materia di gas a effetto serra (gas fluorurati o F-gas). Le disposizioni sono riportate nel decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 (in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, n. 1) che definisce le sanzioni per gli illeciti, tra gli altri, in materia di:

  • prevenzione delle emissioni;
  • sistemi di rilevamento delle perdite;
  • tenuta dei registri all'interno della banca dati;
  • recupero dei F-gas;
  • restrizioni all'immissione in commercio;
  • etichettatura e  informazioni  sui  prodotti e sulle apparecchiature.

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Particolare attenzione agli idrofluorocarburi con riferimento alla:

  • riduzione della quantità immessa in commercio, assegnazione e trasferimento delle quote e autorizzazioni all'utilizzo delle stesse;
  • iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163.

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Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui
al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra  e
che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00170) 

(in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, n. 1)

Vigente al: 17-1-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2016-2017»,

ed in particolare l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto  serra  e

che abroga  il  regolamento  (CE)  n.  842/2006,  ed  in  particolare

l'articolo 25;

Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al

sistema penale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in

particolare l'articolo 33,  che  disciplina  i  criteri  generali  di

delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di

atti normativi dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2018,

n. 146, concernente le modalita' di esecuzione del  regolamento  (UE)

n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;

Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1191/2014   della

Commissione, del 30 ottobre 2014,  che  determina  il  formato  e  le

modalita' di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19  del

regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2065   della

Commissione, del 17  novembre  2015,  che  stabilisce,  a  norma  del

regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

il  formato  della   notifica   dei   programmi   di   formazione   e

certificazione degli Stati membri;

Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2066   della

Commissione, del  17  novembre  2015  che  stabilisce,  a  norma  del

regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco

della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione,

assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori

elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero  di

gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi;

Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2067   della

Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformita'  al

regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco

della certificazione delle persone fisiche  per  quanto  concerne  le

apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento  d'aria,  le

pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e  rimorchi

frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la

certificazione delle imprese per quanto concerne  le  apparecchiature

fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di  calore

fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;

Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2068   della

Commissione, del 17  novembre  2015,  che  stabilisce,  a  norma  del

regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

il formato delle etichette per i prodotti e  le  apparecchiature  che

contengono gas fluorurati a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione,

del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del  regolamento  (UE)  n.

517/2014  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,   modalita'

dettagliate relative alla dichiarazione  di  conformita'  al  momento

dell'immissione sul mercato di apparecchiature  di  refrigerazione  e

condizionamento   d'aria   e   pompe   di   calore    caricate    con

idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche  da  parte  di  un

organismo di controllo indipendente;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione

del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)  n.

1191/2014 che determina il formato e  le  modalita'  di  trasmissione

della relazione di  cui  all'articolo  19  del  regolamento  (UE)  n.

517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati  a

effetto serra;

Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2018/1992   della

Commissione, del 14 dicembre 2018, che  modifica  il  regolamento  di

esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei

dati di cui all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.  517/2014  per

quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel  Regno

Unito e nell'Unione a 27 Stati membri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione,

del 27 marzo 2019, recante modifica  del  regolamento  di  esecuzione

(UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla

produzione, le importazioni e le esportazioni di  polioli  contenenti

idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.

517/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della  Commissione

del 25  aprile  2019  che  assicura  il  corretto  funzionamento  del

registro elettronico delle quote per  l'immissione  in  commercio  di

idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali  per

l'iscrizione  nel  registro  istituito  a  norma  dell'articolo   17,

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 31 luglio 2019;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 21 novembre 2019;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1 

                        Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la

violazione degli obblighi, di cui al regolamento  (UE)  n.  517/2014,

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,  sui  gas

fluorurati a effetto serra  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.

842/2006, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 517/2014», e dei

relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati

con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

2. Nei casi in cui nel  presente  decreto  sono  previste  sanzioni

amministrative  resta  ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  penali

quando il fatto costituisce reato.

                               Art. 2 

                              Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui

all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 517/2014 e all'articolo 2  del

decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018.

 

                               Art. 3 

Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3  del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni  di  gas

  fluorurati a effetto serra 

 

1.  Chiunque  rilascia  in  modo  intenzionale  nell'atmosfera  gas

fluorurati  a  effetto  serra  se  il  rilascio  non  e'   necessaria

conseguenza tecnica dell'uso consentito, e' punito  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.

2. L'operatore che rilascia in modo accidentale  gas  fluorurati  a

effetto serra e che,  in  caso  di  rilevamento  di  perdite  di  gas

fluorurati a effetto serra, non  effettua  la  relativa  riparazione,

senza   indebito   ritardo   e   comunque    non    oltre 5    giorni

dall'accertamento della perdita stessa, e'  punito  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.

3.  L'operatore  che,  entro  un  mese  dall'avvenuta   riparazione

dell'apparecchiatura soggetta  ai  controlli  delle  perdite  di  cui

all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  517/2014,  non

effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del  certificato

di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n.

146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso decreto,  la

verifica dell'efficacia della riparazione eseguita e' punito  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

 

                               Art. 4 

 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4  del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite 

 

1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di  controllo  delle

perdite secondo le scadenze e le modalita' di cui all'articolo 4  del

regolamento  (UE)  n.   517/2014,   e'   punito   con   la   sanzione

amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

 

                          Art. 5 

 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5  del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite 

 

1.  L'operatore  delle  apparecchiature  elencate  all'articolo  4,

paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE)  n.  517/2014  e

contenenti gas  fluorurati  a  effetto  serra  in  quantita'  pari  o

superiori a 500 tonnellate di CO2  equivalente  che  non  doti  dette

apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite  in  grado

di segnalare allo stesso operatore o ad  un'impresa  di  manutenzione

eventuali  perdite,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa

pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

2.  L'operatore  delle  apparecchiature  elencate  all'articolo  4,

paragrafo 2, lettere f) e g)  del  regolamento  (UE)  n.  517/2014  e

contenenti gas  fluorurati  a  effetto  serra  in  quantita'  pari  o

superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere

dal 1° gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un sistema

di rilevamento delle  perdite  in  grado  di  segnalare  allo  stesso

operatore o ad  un'impresa  di  manutenzione  eventuali  perdite,  e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro  a

100.000,00 euro.

3.  L'operatore  delle  apparecchiature  elencate  all'articolo  4,

paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE)  n.  517/2014  e

lettera g) e contenenti gas fluorurati a effetto serra  in  quantita'

pari o superiori a 500 tonnellate di CO2  equivalente  dotate  di  un

sistema di rilevamento delle  perdite  in  grado  di  segnalare  allo

stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione  eventuali  perdite,

che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta  ogni

dodici mesi, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da

10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

4.  L'operatore  delle  apparecchiature  elencate  all'articolo  4,

paragrafo 2, lettera f) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti

gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o  superiori  a  500

tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1°  gennaio

2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in  grado  di

segnalare allo stesso  operatore  o  ad  un'impresa  di  manutenzione

eventuali perdite, che non effettua il  controllo  di  detti  sistemi

almeno  una  volta  ogni  sei  anni,  e'  punito  con   la   sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

 

                Art. 6 

 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6  del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella

  Banca Dati di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.

  146/2018 

 

1. Le imprese certificate di cui all'articolo  8  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 146 del 2018,  ovvero  quelle  di  cui

all'articolo 13 dello stesso decreto, o,  nel  caso  di  imprese  non

soggette  all'obbligo   di   certificazione,   le   persone   fisiche

certificate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, ovvero quelle

di cui all'articolo 13 dello  stesso  decreto,  che  non  inseriscono

nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni di cui  all'articolo

16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto,  entro  trenta  giorni  dalla

data dell'intervento, sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

 

                            Art. 7 

 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8  del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto

  serra 

 

1. L'operatore  di  apparecchiature  fisse  di  refrigerazione,  di

condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unita'  di

refrigerazione   di   autocarri   e    rimorchi    frigorifero,    di

apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati  a

effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione  antincendio  e

di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche  non

in possesso del certificato di cui all'articolo  7  del  decreto  del

Presidente della Repubblica,  n.  146  del  2018,  ovvero,  nei  casi

applicabili, di quello di cui all'articolo 13 dello  stesso  decreto,

nell'attivita'  di  recupero  di  gas   fluorurati   dalle   predette

apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al  fine

di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione,  e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro  a

100.000,00 euro.

2. L'impresa che utilizza un contenitore  di  cui  all'articolo  8,

paragrafo 2, del  Regolamento  (UE)  n.  517/2014,  che  prima  dello

smaltimento del contenitore non provvede affinche' i  gas  fluorurati

ivi  contenuti  siano  recuperati,  al   fine   di   assicurarne   il

riciclaggio, la rigenerazione o  la  distruzione, e'  punito  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria  da  7.000,00  euro  a  100.000,00

euro.

3. Le imprese che svolgono attivita' di recupero dei gas fluorurati

dagli impianti di condizionamento d'aria dei  veicoli  a  motore  che

rientrano nel campo di applicazione della  direttiva  2006/40/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione

dell'attivita' di ricarica che non comporta preventivo  o  successivo

recupero dei gas fluorurati dagli  impianti  stessi,  avvalendosi  di

personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma

1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  146  del  2018,

ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello  stesso  decreto,  sono

punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00  euro  a

100.000,00 euro.

4.  Sono  fatte  salve  le  sanzioni  previste  per   il   corretto

smaltimento di prodotti ed apparecchiature  come  disciplinato  dalla

normativa in materia di rifiuti  di  cui  al  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152.

                               Art. 8 

Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione 

1. Le persone fisiche che svolgono le attivita' di cui all'articolo

10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e  2,  del  regolamento  (UE)  n.

517/2014, senza essere  in  possesso  del  pertinente  certificato  o

attestato di cui agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui  all'articolo  13

dello stesso decreto, sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

2. Le imprese che svolgono le attivita'  di  cui  all'articolo  10,

paragrafo 6, del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  senza  essere  in

possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo

8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero

di quello di cui all'articolo 13 dello stesso  decreto,  sono  punite

con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000,00  euro  a

100.000,00 euro.

3. L'impresa che affida le attivita' di installazione, riparazione,

manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di

refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e

apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che  non  e'

in  possesso  del  pertinente   certificato   rilasciato   ai   sensi

dell'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  146

del 2018, ovvero di  quello  di  cui  all'articolo  13  dello  stesso

decreto, e' punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

4. Gli organismi  di  certificazione  di  cui  all'articolo  5  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, nonche'  gli

organismi  di  valutazione  della   conformita'   di   organismi   di

attestazione  di  formazione  di  cui  all'articolo  6  dello  stesso

decreto, che non  trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno,  la

relazione  sulle  attivita'  da  loro  svolte  nel  corso   dell'anno

precedente, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria  da

1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

5. Gli organismi  di  certificazione  di  cui  all'articolo  5  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che  non  si

iscrivono  al  registro  di  cui  all'articolo  15  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, entro il  termine  di 10

giorni dalla data di ricevimento  della  designazione  degli  stessi,

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00  euro

a 1.000,00 euro.

6. Gli organismi di attestazione di formazione di cui  all'articolo

6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146  del  2018,  che

non trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' che li

ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno  ottenuto

l'attestato, entro il termine di 10 giorni  dalla  data  di  rilascio

dello stesso, sono puniti con la sanzione  amministrativa  pecuniaria

da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

7. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma  4,

e  dall'articolo  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  n.  146  del  2018,   da   parte   degli   Organismi   di

certificazione designati  e  degli  Organismi  di  valutazione  della

conformita' di organismi di attestazione e' punito  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

8. I soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9  e  10  del

decreto del Presidente della Repubblica n.  146  del  2018,  che  non

effettuano l'iscrizione  al  Registro  telematico  nazionale  di  cui

all'articolo 15 dello stesso decreto, sono  puniti  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

 

                               Art. 9 

 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del  regolamento

  (UE) n.  517/2014  in  materia  di  restrizioni  all'immissione  in

  commercio 

 

1. Chiunque immette in commercio i prodotti  e  le  apparecchiature

elencati all'allegato III del regolamento (UE) n. 517/2014  con  data

di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo  allegato,

e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o  con  l'ammenda  da

50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1, non si applica all'immissione  in

commercio di materiale militare e ai prodotti di cui all'articolo 11,

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

3. Le imprese che forniscono  gas  fluorurati  a  effetto  serra  a

persone fisiche o imprese che non sono  in  possesso  del  pertinente

certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9  e

13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018,  per

le attivita' di cui all'articolo 11,  paragrafo  4,  del  regolamento

(UE)  n.  517/2014,  indipendentemente  dalle  modalita'  di  vendita

utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria  da

1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

4. Le persone fisiche o imprese che  acquistano  gas  fluorurati  a

effetto serra per le attivita' di cui all'articolo 11,  paragrafo  4,

del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente  dalle  modalita'

di vendita  utilizzata,  senza  essere  in  possesso  del  pertinente

certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9  e

13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018,  sono

punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00  euro  a

50.000,00 euro.

5. Le imprese  che  forniscono  apparecchiature  non  ermeticamente

sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori

finali, indipendentemente  dalle  modalita'  di  vendita  utilizzata,

senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui  all'articolo

16, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica

n.  146  del  2018,  sono  punite  con  la  sanzione   amministrativa

pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

6. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per  le

attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)

n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata,

che non inseriscono nella Banca Dati  di  cui  all'articolo  16,  del

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  146  del   2018   le

informazioni ivi previste al comma 2, sono  punite  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

7. Le imprese  che  forniscono  apparecchiature  non  ermeticamente

sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori

finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata,  che

non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, le informazioni  ivi

previste al comma 3,  sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

 

                               Art. 10 

 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in materia di  etichettatura  e  informazioni  sui

  prodotti e sulle apparecchiature 

 

1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di

cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2  e  5  del  regolamento  (UE)  n.

517/2014,  nonche'  i  gas  fluorurati  a  effetto   serra   di   cui

all'articolo 12, paragrafi da 6 a  12,  non  etichettati  secondo  le

prescrizioni e le modalita' del medesimo articolo, e' punito  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

2. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta  non

sia conforme al formato di cui  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)

2015/2068 e  a  quanto  previsto  all'articolo  19  del  decreto  del

Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018.

                               Art. 11 

 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso 

1. Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attivita'  di  cui

all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)  n.  517/2014,

e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o  con  l'ammenda  da

50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

2. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 13,  paragrafo  3,

del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  e'  punito  con  la   sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

 

                               Art. 12 

 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature  con

  idrofluorocarburi 

1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di  refrigerazione

e  di  condizionamento  d'aria  e  pompe  di  calore   caricate   con

idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle  autorizzazioni  di

cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, e' punito  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da  50.000,00  euro  a  150.000,00

euro.

2. Chiunque immette in commercio apparecchiature di  refrigerazione

e  di  condizionamento  d'aria  e  pompe  di  calore   caricate   con

idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione  di  conformita'

redatta secondo le modalita' di  cui  al  regolamento  di  esecuzione

(UE) 2016/879, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

 

                               Art. 13 

 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 15,  16  e  18  del

  regolamento  (UE)  n.  517/2014  in  materia  di  riduzione   della

  quantita'   di   idrofluorocarburi   immessa   in   commercio,   di

  assegnazione  delle  quote,  di  trasferimento  delle  quote  e  di

  autorizzazioni all'utilizzo delle quote 

1.  I  produttori  e  gli  importatori,  ovvero  il  rappresentante

esclusivo  che  ha  ricevuto  il  mandato  da  un  produttore  o   un

importatore,  che   immettono   in   commercio   una   quantita'   di

idrofluorocarburi, anche contenuti  in  poliolo  premiscelato,  senza

aver  ottenuto  l'assegnazione  della  rispettiva  quota   ai   sensi

dell'articolo 16, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono  puniti  con

l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a

150.000,00 euro.

2.  I  produttori  e  gli  importatori,  ovvero  il  rappresentante

esclusivo  che  ha  ricevuto  il  mandato  da  un  produttore  o   un

importatore,  che   immettono   in   commercio   una   quantita'   di

idrofluorocarburi, anche contenuti  in  poliolo  premiscelato,  senza

aver ottenuto il trasferimento di una quota  ai  sensi  dell'articolo

18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,  sono  puniti  con

l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a

150.000,00 euro.

3.  I  produttori  e  gli  importatori,  ovvero  il  rappresentante

esclusivo  che  ha  ricevuto  il  mandato  da  un  produttore  o   un

importatore, che  immettono  in  commercio  idrofluorocarburi,  anche

contenuti in poliolo premiscelato, in quantita'  superiore  a  quella

assegnata ai sensi dell'articolo 16,  paragrafo  5,  del  regolamento

(UE) n. 517/2014, ovvero in quantita' superiore a  quella  trasferita

ai sensi dell'articolo 18, paragrafo  1,  dello  stesso  regolamento,

sono puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  50.000,00

euro a 150.000,00 euro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai produttori

e  agli  importatori,  ovvero  al  rappresentante  esclusivo  che  ha

ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, nelle  ipotesi

di  cui  all'articolo  15,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.

517/2014.

 

                              Art. 14 

 Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al  registro  elettronico

  delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi 

 

1.  I  produttori  e  gli  importatori,  ovvero  il  rappresentante

esclusivo  che  ha  ricevuto  il  mandato  da  un  produttore  o   un

importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalita' di cui

all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a

f) del regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione

ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  sono

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00  euro  a

50.000,00 euro.

2. La medesima  sanzione  si  applica  alle  imprese  che  ricevono

idrofluorocarburi per le finalita' di cui all'articolo 15,  paragrafo

2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n.

517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo  17

del regolamento (UE) n. 517/2014.

3. Gli importatori di apparecchiature che  immettono  in  commercio

apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non

immessi in commercio prima di  caricare  tali  apparecchiature  senza

effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento

(UE)  n.  517/2014,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa

pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

4. Ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote  per

l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di  cui  all'articolo

17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese che non

forniscono alla Commissione  europea  le  informazioni  previste  dal

regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, sono punite con la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

 

                               Art. 15 

Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del  regolamento

  (UE) n. 517/2014 in  materia  di  comunicazioni  sulla  produzione,

  l'importazione, l'esportazione,  l'uso  come  materia  prima  e  la

  distruzione delle sostanze elencate  negli  allegati  I  e  II  del

  regolamento 

 

1. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo

che ha ricevuto il mandato da  un  produttore  o  un  importatore,  e

l'esportatore che non rispetta gli obblighi di cui  comunicazione  di

cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  517/2014,

e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00  euro

a 10.000,00 euro.

2.  L'impresa  che  ha  distrutto,  nel  corso   dell'anno   civile

precedente,  una  tonnellata  metrica  o  1000  tonnellate   di   CO2

equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri  gas

di cui all'allegato II del regolamento  (UE)  n.  517/2014,  che  non

rispetta gli  obblighi  di  comunicazione  di  cui  all'articolo  19,

paragrafo 2, del regolamento (UE)  n.  517/2014,  e'  punita  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

3. L'impresa che  ha  utilizzato  come  materia  prima,  nel  corso

dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate  di  CO2  equivalente  o

oltre di gas fluorurati a  effetto  serra  e  di  altri  gas  di  cui

all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014,  che  non  rispetta

gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo  19,  paragrafo  3,

del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  e'  punita  con  la   sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

4. L'impresa che immette sul  mercato  prodotti  e  apparecchiature

contenenti  500  tonnellate  di  CO2  equivalente  o  oltre  di   gas

fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II  del

regolamento (UE) n.  517/2014,  che  non  rispetta  gli  obblighi  di

comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo  4,  del  regolamento

(UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

5. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo

che ha ricevuto il mandato da  un  produttore  o  un  importatore,  e

l'esportatore che ha immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di

CO2 equivalente  di  idrofluorocarburi  nel  corso  dell'anno  civile

precedente, che non provvede a far verificare l'accuratezza dei  dati

comunicati  alla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  19,

paragrafo 1, del regolamento (UE) n.  517/2014  da  un  organismo  di

controllo indipendente, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

6.    L'importatore    di    apparecchiature    precaricate     con

idrofluorocarburi  di  cui  all'articolo  14,  paragrafo  2,  secondo

sottoparagrafo,  del  regolamento  (UE)  n.   517/2014,   ovvero   il

rappresentante  esclusivo  che  ha  ricevuto   il   mandato   da   un

importatore, che non provvede a far verificare  da  un  organismo  di

controllo indipendente l'accuratezza  della  documentazione  relativa

alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione  di  conformita'

di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, e' punito  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

7. Chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4,

in modo  incompleto,  inesatto  o  comunque  non  conforme  a  quanto

previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n.  1191/2014  e'  punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro  a  1.000,00

euro.

 

                               Art. 16 

             Procedimento di applicazione delle sanzioni 

1.  L'attivita'  di  vigilanza   e   di   accertamento,   ai   fini

dell'irrogazione delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste

dal presente decreto, e'  esercitata,  nell'ambito  delle  rispettive

competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, che si avvale  del  Comando  carabinieri  per  la  tutela

dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e  la

ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione

dell'ambiente  (ARPA),  nonche'  dall'Agenzia  delle  dogane  e   dei

monopoli secondo le procedure concordate  con  l'autorita'  nazionale

competente.

2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente  decreto

possono procedere  anche  gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia

giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Ai sensi dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

i soggetti di cui ai commi 1 e 2,  ai  fini  dell'accertamento  delle

violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni piu' utile

informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione

tecnica, nonche' procedere  al  sequestro  cautelare  di  prodotti  o

apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti.

4.  All'esito  delle  attivita'  di   accertamento   il   Ministero

dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,

successivamente alla contestazione all'interessato  della  violazione

accertata,   trasmette   il    relativo    rapporto    al    Prefetto

territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle  sanzioni

amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,

comma 1, della legge n. 689 del 1981.

5. In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e  dei

monopoli, all'irrogazione  delle  relative  sanzioni  provvedono  gli

uffici dell'Agenzia medesima territorialmente  competenti,  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.

6. L'autorita'  amministrativa  con  l'ordinanza-ingiunzione  o  il

giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della  gravita'

della violazione, possono disporre la confisca  amministrativa  della

sostanza  tal  quale  o  in  quanto  contenuta  in  un   prodotto   o

apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede

a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui

al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente

decreto non  si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui

all'articolo 16, della legge n. 689 del 1981.

 

                               Art. 17 

           Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

1. I proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le

violazioni di  cui  all'articolo  16  sono  versati  all'entrata  del

bilancio dello Stato.

                               Art. 18 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri

a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le  attivita'  previste

dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali

disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 19 

                             Abrogazione 

1. Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

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