Definite le sanzioni per le violazioni in materia di gas a effetto serra (gas fluorurati o F-gas). Le disposizioni sono riportate nel decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 (in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, n. 1) che definisce le sanzioni per gli illeciti, tra gli altri, in materia di:
- prevenzione delle emissioni;
- sistemi di rilevamento delle perdite;
- tenuta dei registri all'interno della banca dati;
- recupero dei F-gas;
- restrizioni all'immissione in commercio;
- etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature.
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Particolare attenzione agli idrofluorocarburi con riferimento alla:
- riduzione della quantità immessa in commercio, assegnazione e trasferimento delle quote e autorizzazioni all'utilizzo delle stesse;
- iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio.
Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163.
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Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e
che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00170)
(in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, n. 1)
Vigente al: 17-1-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017»,
ed in particolare l'articolo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e
che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare
l'articolo 25;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare l'articolo 33, che disciplina i criteri generali di
delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018,
n. 146, concernente le modalita' di esecuzione del regolamento (UE)
n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della
Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le
modalita' di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il formato della notifica dei programmi di formazione e
certificazione degli Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della
Commissione, del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco
della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione,
assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di
gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformita' al
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco
della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le
pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la
certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore
fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che
contengono gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione,
del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n.
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalita'
dettagliate relative alla dichiarazione di conformita' al momento
dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con
idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte di un
organismo di controllo indipendente;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione
del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
1191/2014 che determina il formato e le modalita' di trasmissione
della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n.
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a
effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della
Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei
dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per
quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno
Unito e nell'Unione a 27 Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione,
del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione
(UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla
produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti
idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n.
517/2014;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione
del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del
registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di
idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali per
l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas
fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n.
842/2006, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 517/2014», e dei
relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati
con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
2. Nei casi in cui nel presente decreto sono previste sanzioni
amministrative resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 517/2014 e all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018.
Art. 3
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas
fluorurati a effetto serra
1. Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas
fluorurati a effetto serra se il rilascio non e' necessaria
conseguenza tecnica dell'uso consentito, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a
effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas
fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione,
senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni
dall'accertamento della perdita stessa, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.
3. L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione
dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, non
effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato
di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n.
146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, la
verifica dell'efficacia della riparazione eseguita e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Art. 4
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite
1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle
perdite secondo le scadenze e le modalita' di cui all'articolo 4 del
regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Art. 5
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite
1. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4,
paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e
contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o
superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente che non doti dette
apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado
di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione
eventuali perdite, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4,
paragrafo 2, lettere f) e g) del regolamento (UE) n. 517/2014 e
contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o
superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere
dal 1° gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un sistema
di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso
operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a
100.000,00 euro.
3. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4,
paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e
lettera g) e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita'
pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente dotate di un
sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo
stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite,
che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni
dodici mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4,
paragrafo 2, lettera f) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti
gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 500
tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio
2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di
segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione
eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi
almeno una volta ogni sei anni, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Art. 6
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella
Banca Dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
146/2018
1. Le imprese certificate di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero quelle di cui
all'articolo 13 dello stesso decreto, o, nel caso di imprese non
soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche
certificate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, ovvero quelle
di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, che non inseriscono
nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni di cui all'articolo
16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla
data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Art. 7
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto
serra
1. L'operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di
condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unita' di
refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di
apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a
effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e
di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non
in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero, nei casi
applicabili, di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto,
nell'attivita' di recupero di gas fluorurati dalle predette
apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine
di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a
100.000,00 euro.
2. L'impresa che utilizza un contenitore di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, che prima dello
smaltimento del contenitore non provvede affinche' i gas fluorurati
ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il
riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00
euro.
3. Le imprese che svolgono attivita' di recupero dei gas fluorurati
dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione
dell'attivita' di ricarica che non comporta preventivo o successivo
recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, avvalendosi di
personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018,
ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a
100.000,00 euro.
4. Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto
smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla
normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Art. 8
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di certificazione
1. Le persone fisiche che svolgono le attivita' di cui all'articolo
10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e 2, del regolamento (UE) n.
517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o
attestato di cui agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13
dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Le imprese che svolgono le attivita' di cui all'articolo 10,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in
possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero
di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a
100.000,00 euro.
3. L'impresa che affida le attivita' di installazione, riparazione,
manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e
apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non e'
in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146
del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso
decreto, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, nonche' gli
organismi di valutazione della conformita' di organismi di
attestazione di formazione di cui all'articolo 6 dello stesso
decreto, che non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la
relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno
precedente, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
5. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non si
iscrivono al registro di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, entro il termine di 10
giorni dalla data di ricevimento della designazione degli stessi,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro
a 1.000,00 euro.
6. Gli organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che
non trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' che li
ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto
l'attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio
dello stesso, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 4,
e dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 146 del 2018, da parte degli Organismi di
certificazione designati e degli Organismi di valutazione della
conformita' di organismi di attestazione e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
8. I soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non
effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale di cui
all'articolo 15 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
Art. 9
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all'immissione in
commercio
1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature
elencati all'allegato III del regolamento (UE) n. 517/2014 con data
di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato,
e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da
50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1, non si applica all'immissione in
commercio di materiale militare e ai prodotti di cui all'articolo 11,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.
3. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a
persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente
certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e
13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, per
le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita
utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
4. Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a
effetto serra per le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita'
di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente
certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e
13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
50.000,00 euro.
5. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente
sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori
finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata,
senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo
16, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
6. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le
attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata,
che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le
informazioni ivi previste al comma 2, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
7. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente
sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori
finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, che
non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, le informazioni ivi
previste al comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Art. 10
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui
prodotti e sulle apparecchiature
1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di
cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (UE) n.
517/2014, nonche' i gas fluorurati a effetto serra di cui
all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, non etichettati secondo le
prescrizioni e le modalita' del medesimo articolo, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
2. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non
sia conforme al formato di cui al regolamento di esecuzione (UE)
2015/2068 e a quanto previsto all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018.
Art. 11
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso
1. Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attivita' di cui
all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014,
e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da
50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 3,
del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Art. 12
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con
idrofluorocarburi
1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione
e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con
idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di
cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00
euro.
2. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione
e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con
idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformita'
redatta secondo le modalita' di cui al regolamento di esecuzione
(UE) 2016/879, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Art. 13
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, 16 e 18 del
regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della
quantita' di idrofluorocarburi immessa in commercio, di
assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di
autorizzazioni all'utilizzo delle quote
1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante
esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un
importatore, che immettono in commercio una quantita' di
idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza
aver ottenuto l'assegnazione della rispettiva quota ai sensi
dell'articolo 16, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con
l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a
150.000,00 euro.
2. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante
esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un
importatore, che immettono in commercio una quantita' di
idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza
aver ottenuto il trasferimento di una quota ai sensi dell'articolo
18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con
l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a
150.000,00 euro.
3. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante
esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un
importatore, che immettono in commercio idrofluorocarburi, anche
contenuti in poliolo premiscelato, in quantita' superiore a quella
assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 517/2014, ovvero in quantita' superiore a quella trasferita
ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso regolamento,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00
euro a 150.000,00 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai produttori
e agli importatori, ovvero al rappresentante esclusivo che ha
ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, nelle ipotesi
di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
517/2014.
Art. 14
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico
delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi
1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante
esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un
importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalita' di cui
all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a
f) del regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a
50.000,00 euro.
2. La medesima sanzione si applica alle imprese che ricevono
idrofluorocarburi per le finalita' di cui all'articolo 15, paragrafo
2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n.
517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17
del regolamento (UE) n. 517/2014.
3. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio
apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non
immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza
effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
(UE) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
4. Ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote per
l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo
17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese che non
forniscono alla Commissione europea le informazioni previste dal
regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Art. 15
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione,
l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la
distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del
regolamento
1. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo
che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e
l'esportatore che non rispetta gli obblighi di cui comunicazione di
cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro
a 10.000,00 euro.
2. L'impresa che ha distrutto, nel corso dell'anno civile
precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2
equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas
di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, che non
rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
3. L'impresa che ha utilizzato come materia prima, nel corso
dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO2 equivalente o
oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui
all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta
gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3,
del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
4. L'impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature
contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas
fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del
regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
5. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo
che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e
l'esportatore che ha immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di
CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile
precedente, che non provvede a far verificare l'accuratezza dei dati
comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 da un organismo di
controllo indipendente, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
6. L'importatore di apparecchiature precaricate con
idrofluorocarburi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo
sottoparagrafo, del regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero il
rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un
importatore, che non provvede a far verificare da un organismo di
controllo indipendente l'accuratezza della documentazione relativa
alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformita'
di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
7. Chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme a quanto
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.000,00
euro.
Art. 16
Procedimento di applicazione delle sanzioni
1. L'attivita' di vigilanza e di accertamento, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto, e' esercitata, nell'ambito delle rispettive
competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela
dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA), nonche' dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli secondo le procedure concordate con l'autorita' nazionale
competente.
2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto
possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Ai sensi dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni piu' utile
informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione
tecnica, nonche' procedere al sequestro cautelare di prodotti o
apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti.
4. All'esito delle attivita' di accertamento il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
successivamente alla contestazione all'interessato della violazione
accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto
territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge n. 689 del 1981.
5. In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli
uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
6. L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il
giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravita'
della violazione, possono disporre la confisca amministrativa della
sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o
apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede
a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16, della legge n. 689 del 1981.
Art. 17
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni di cui all'articolo 16 sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato.
Art. 18
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 19
Abrogazione
1. Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.