Visite periodiche e comunicazione annuale. Nel complesso quadro degli obblighi gestionali in materia di sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, questo adempimento è ancor oggi molto discusso. Tema centrale: la presentazione della comunicazione annuale dei dati sanitari all’Inail, secondo quanto stabilisce l’art. 40, comma 1, del decreto. Negli ultimi tempi l'adempimento è anche finito sotto i riflettori del ministero del Lavoro con l’interpello 16 dicembre 2019, n. 8.
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Visite periodiche e comunicazione annuale: un tema di attualità
Si tratta di un adempimento molto attuale - anche in virtù dell’imminente scadenza riferita al 2019 - che fin dalla sua introduzione ha posto diverse criticità di non poco conto per i medici competenti chiamati alla presentazione, considerata anche la particolare delicatezza dei dati da comunicare e i vincoli posti dalla disciplina sulla privacy del D.Lgs. n. 196/2003.
Visite periodiche e comunicazione annuale: problemi "antichi"
Ancor oggi si rilevano alcune situazioni in cui non sempre risulta agevole per il professionista svolgere l’adempimento. Ad esempio, quando il medico competente è chiamato a sostituire il collega il quale - per recesso, scadenza del termine contrattuale o altra causa - ha cessato dal proprio incarico in corso d’anno. E anche questo aspetto è stato oggetto dell'interpello 16 dicembre 2018, n. 8.
Visite periodiche e comunicazione annuale: criticità "antiche"
Va ricordato che, in sede di prima applicazione di questo nuovo regime, nel marzo 2009 emersero notevoli problemi di ogni tipo, sia per i medici competenti sia per gli stessi datori di lavoro e i consulenti chiamati a fornire svariate informazioni sui rapporti di lavoro che, per altro, erano state ampliate anche a dismisura dal «Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro» che, con il documento del 12 febbraio 2009, aveva elaborato uno schema unico nazionale.
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Al netto delle difficoltà, è bene ricordare che la comunicazione all'Inail dei dati deve avvenire entro il 31 marzo 2020.