Con la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto "Milleproroghe") nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, n. 51), diventano definitive alcune misure in materia di ambiente, sicurezza ed energia. In particolare si tratta di:
- art. 3 - «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno». Al comma 5 sono dettate disposizioni in merito all'adeguamento alla normativa antincendio per le strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;
- art. 11-quinquies - «Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma»;
- art. 19-ter - «Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- art. 24 - «Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». Sono comprese misure per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico;
- art. 25-ter - «Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari»;
- art. 27 - «Sicurezza nazionale cibernetica»;
- art. 33-bis - «Monopattini elettrici», che detta regole in merito alla micromobilità elettrica»;
- art. 34-bis - «Cold ironing», contenente misure sulla fornitura di energia elettrica, nell'ottica di diminuire l'inquinamento ambientale;
- art. 36 - «Informatizzazione INAIL»;
- art. 39-bis - «Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», che possono essere destinate anche alla rimozione dei rifiuti abbandonati;
- art. 42-bis - «Autoconsumo da fonti rinnovabili».
Di seguito il testo degli articoli sopra citati.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato
con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso
Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.».
(20A01353)
in S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, n. 51
Vigente al: 29-2-2020
Capo I
Proroghe
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(omissis)
Art. 3
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020».
2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di
deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti
al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;
b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31
ottobre 2020».
3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2020».
((5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per
l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio,
approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012,
completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con
esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a
deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere
localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018,
come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza
adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei
territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e
2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco
Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento
dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di
cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 30
giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando
provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31
dicembre 2020».))
(omissis)
((Art. 11-quinquies
Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma
1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma che
abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a
lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per
comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di
cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica
soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a
decorrere dall'anno 2015.
2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e' riconosciuta,
in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al
medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre
all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere
presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni
dalla data del decesso stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il
periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui
ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4
settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della
prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In
caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere
l'integrazione, con le stesse modalita' e nei medesimi termini di cui
al primo periodo.
4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2
e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse
disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo
1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre
2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da
1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
(omissis)
((Art. 19-ter
Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco
1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per l'anno 2019 e' autorizzato il pagamento di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti
al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di
180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico
dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale
interessato secondo criteri individuati dalle singole
amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al
medesimo comma 1».))
(omissis)
Art. 24
Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
1. Il termine per l'assunzione di 50 unita' appartenenti all'area
II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, relativo al triennio 2019-2021, e' differito al triennio
2020-2022.
2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1»
sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
((a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per
cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50
per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del
100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento
nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per
cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;
a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» e' sostituita dalla
seguente: «2025»;
a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» e' sostituita dalla
seguente: «2026»;))
b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno
2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad
euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati
in euro 41.750 per l'anno 2020 ((e in euro 83.500 annui)) a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree
marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e'
incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di
euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la
piu' rapida istituzione delle aree marine protette di cui
all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6
dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 2 milioni
di euro nell'anno 2020.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati
in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro
((annui)) a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
((5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento
della qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti,
della mobilita', delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale
dell'energia nonche' interventi per la riduzione delle emissioni
nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei
valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, che individua la pianura padana quale area geografica con una
particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste
dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per
gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno
2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e' definito il riparto delle risorse tra le regioni
interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto
dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili
(PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione
Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni
2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno
2034.
5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e
a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
(omissis)
((Art. 25-ter
Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci
veterinari
1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto
ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di
valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi
nonche' al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la
completa tracciabilita' dei medicinali veterinari nell'intera filiera
distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un
importo pari a 3 milioni di euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione del Ministero della salute.))
(omissis)
Art. 27
Sicurezza nazionale cibernetica
1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «sono
individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori
pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti
modalita' e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni
pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla
predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di
cui alla precedente lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i
soggetti di cui al comma 2-bis»;
c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno
dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;
d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai
sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 2-bis»;
e) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2,
lettera a), e' contenuta in un atto amministrativo, adottato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto
atto amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di accesso,
non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun
soggetto e' data, separatamente, comunicazione senza ritardo
dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto
atto amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di cui al
presente comma.»;
f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti
individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle
seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
((f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I medesimi schemi sono altresi' trasmessi al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi
aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;))
g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo
periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
((h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da:
«individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» fino a: «e dalla
lettera a) del presente comma e senza che cio' comporti accesso a
dati o metadati personali e amministrativi» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono
attivita' di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal
comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7,
lettera b) » e dopo le parole: «specifiche prescrizioni;» sono
inserite le seguenti: «nello svolgimento delle predette attivita' di
ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati
personali e amministrativi e' effettuato in conformita' a quanto
previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;»;))
i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai
sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla
medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo
comma»;
((i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: «e di
aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento e
di trasmissione»;))
l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima
lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici
individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
((n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il
seguente:
«19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri previsti dal presente articolo e' acquisito, ai fini
della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini
ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un
periodo di quarantacinque giorni»;))
o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».
(omissis)
((Art. 33-bis
Monopattini elettrici
1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui
all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e' prorogato di dodici
mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero
analoghi dispositivi di mobilita' personale, e' consentita, solo se
sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della
sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle
caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di
circolazione da esso definite.
2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' sostituito dai seguenti:
«75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma
102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di
entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa
sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo
50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della
sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di
potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli
altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e
caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo
decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente
caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi
delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di
cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono circolare
esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocita' di 50
km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle
strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile,
esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono
superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e
di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il
tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno,
qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o
mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di
catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti
o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a
propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle
disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su
un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione
lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due,
devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario
segnalare la manovra di svolta. I conducenti di eta' inferiore a
diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo di indossare un idoneo casco
protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o
animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il
periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni
atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare
il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di
cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni
del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilita'
personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da
quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della
sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI,
capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un
motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si
considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita'
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalita'
free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera
della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al
numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi
messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del
servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree
della citta'».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non
sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali
indicate dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si
procede in ogni caso alla sua distruzione».))
(omissis)
((Art. 34-bis
Cold ironing
1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale
nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie
elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o piu'
provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la
fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi
ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza
installata nominale superiore a 35 kW.
2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunta,
in fine, la seguente sottovoce:
«per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra
alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con
potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta
di euro 0,0005 per ogni kWh».
3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente
all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che
autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del
Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di
accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al
medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 e' altresi'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni
competenti.))
(omissis)
Art. 36
Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e
tariffe). - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle
verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle
verifiche ((in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto
direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i
profili di rispettiva competenza.))
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via
informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di
effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo
6, comma 1, l'organismo che e' stato incaricato della verifica dal
datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento
della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a
coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca
dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e
all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che e' stato
incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal
decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18
luglio 2005, e successive modificazioni.».
(omissis)
((Art. 39-bis
Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2022» e dopo le parole:
«sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per
interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione
dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle
sedi stradali».))
(omissis)
((Art. 42-bis
Autoconsumo da fonti rinnovabili
1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in
attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima
direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti
rinnovabili ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili
secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente
articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni e' funzionale
all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni
in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001
e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di energia
elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono
realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo
22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e
nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente
articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono
associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle lettere a) e
b) del comma 4 non costituiscono l'attivita' commerciale o
professionale principale;
b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o membri sono
persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o
autorita' locali, comprese le amministrazioni comunali, e la
partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non puo'
costituire l'attivita' commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione e' fornire benefici
ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi
azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita',
piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e'
aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4,
lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili.
4. Le entita' giuridiche costituite per la realizzazione di
comunita' energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che
agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio
consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta
utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa
e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica
prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e
l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali
associati;
c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che puo'
avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel
perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di
cui alla lettera e);
d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i punti di
prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di
cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione
sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima
cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o
condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al
comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di
scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di
autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in
caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti
sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che
tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua
univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto
dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono,
inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di
pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali,
compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente
articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19.
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo
di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali
configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di
cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al
meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle
detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a
garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente
articolo. La medesima Autorita', inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il gestore del
sistema di distribuzione e la societa' Terna Spa cooperino per
consentire, con modalita' quanto piu' possibile semplificate,
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con
particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese
disponibili le misure dell'energia condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in
via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in
via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima
energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla
stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione,
equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinche', in conformita' a quanto disposto dalla
lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio
continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente
articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta
al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie
tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle
configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attivita' di
monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle
diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle
societa' del gruppo GSE Spa;
d) individua modalita' per favorire la partecipazione diretta dei
comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita' energetiche
rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante per
la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei
seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e' volta a
premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di
accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di
semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di
reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a
cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la
riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di
fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili
per garantire la redditivita' degli investimenti, tenuto conto di
quanto disposto dal comma 6;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio
complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non
incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi
vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione
delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di
energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente
comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
(omissis)