Covid-19: in Gazzetta il decreto-legge sulle misure urgenti

Tra le altre, disposizioni finalizzate al sostegno del lavoro agile (smartworking) e a facilitare l'acquisizione di Dpi

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le misure urgenti per fare fronte all'emergenza sanitaria legati al Covid-19 (cosiddetto Coronavirus). Si tratta del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020, n. 53) che, tra le disposizioni a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, ha introdotto:

  • misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro agile (smartworking) da  parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico (art. 18);
  • misure urgenti in materia di pubblico impiego compreso il personale delle forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 19);
  • misure per la profilassi del personale delle forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 21);
  • misure per la funzionalità delle forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle prefetture (art. 22);
  • disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, compresi i Dpi (art. 34).

Per gli altri approfondimenti sul Coronavirus clicca qui

Di seguito il testo degli articoli sopra citati.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 

Misure urgenti  di  sostegno per  famiglie,  lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)

 

in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020, n. 53

 

(omissis)

                               Art. 18
 
Misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro  agile da  parte  dei
dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  e degli  organismi  di
                          diritto pubblico

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile  di  cui
alla legge  22 maggio  2017,  n.  81,  quale ulteriore  misura  per
contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica,  i
quantitativi  massimi delle  vigenti  convenzioni-quadro  di Consip
S.p.A. per la fornitura  di  personal computer  portatili  e tablet
possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale
delle   convenzioni,   fatta  salva   la   facolta'   di    recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi
entro quindici giorni dalla comunicazione  della  modifica da  parte
della stazione appaltante.
2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma  1  o
nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1  non
sia sufficiente al soddisfacimento  del  fabbisogno delle  pubbliche
amministrazioni  di cui  all'articolo  1, comma  2,   del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto
pubblico di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera d),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  Consip  S.p.A., nell'ambito  del
Programma  di razionalizzazione  degli   acquisti  della   pubblica
amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50:
a) allo  svolgimento  di procedure   negoziate   senza  previa
pubblicazione  di bandi  di  gara finalizzate   alla   stipula  di
convenzioni-quadro  interpellando progressivamente   gli   operatori
economici che hanno  presentato  un'offerta valida  nella  procedura
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione
per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse
condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
b) allo  svolgimento  di procedure   negoziate   senza  previa
pubblicazione  di bandi  di  gara finalizzate   alla   stipula  di
convenzioni-quadro e di  accordi-quadro  aventi ad  oggetto  beni  e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici  da
consultare, se sussistono in tale numero  soggetti  idonei, tra  gli
operatori economici ammessi nella pertinente categoria  del  sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma  2  le
offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e la raccolta delle relative informazioni puo' avvenire con modalita'
completamente automatizzate.
4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono
ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del  decreto legislativo  30  marzo 2001,  n.  165 nonche'  gli
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d),  del decreto  legislativo  18 aprile  2016,   n.  50,   previa
attestazione della necessita' ed urgenza  di  acquisire le  relative
dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di  cui
al comma 1 per il proprio personale.
5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  le
parole "per la sperimentazione" sono soppresse.

                     Art. 19
 
           Misure urgenti in materia di pubblico impiego

1.  Il periodo  trascorso  in  malattia  o  in   quarantena   con
sorveglianza attiva, o  in  permanenza domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva, dai  dipendenti delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo 2001,  n.
165, dovuta  al COVID-19,  e'  equiparato al  periodo  di ricovero
ospedaliero.
2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2008,  n.
133, al primo periodo, dopo le parole  "di qualunque  durata,"  sono
aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi  al  ricovero
ospedaliero in  strutture  del servizio  sanitario  nazionale  per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza (LEA),».
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di  assenza  dal
servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  imposti  dai
provvedimenti di  contenimento  del  fenomeno   epidemiologico   da
COVID-19, adottati  ai  sensi dell'articolo   3,   comma  1,   del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato
a tutti gli effetti  di  legge. L'Amministrazione  non  corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti  diagnostici
funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono
i competenti servizi sanitari.
5. Agli oneri  in termini  di  fabbisogno e  indebitamento  netto
derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.

(omissis)

                               Art. 21
 
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia,  delle
       Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze
di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale  dei  vigili del
fuoco impiegati  per  le esigenze  connesse  al contenimento  della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto,  comprese  le
attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali  volte a
tutelare  la salute  del  predetto personale  sono   definite  dai
competenti  servizi sanitari,  istituiti  ai sensi  del   combinato
dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14,  terzo
comma, lettera q) della legge  23  dicembre 1978,  n.  833, nonche'
dell'articolo 181 del decreto legislativo,  15  marzo 2010,  n.  66,
secondo  procedure uniformi,  stabilite  con apposite  linee  guida
adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale
dipende.
2. Le linee guida di cui al comma  1 sono  applicate  altresi' al
personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera  presso
le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della protezione
internazionale.

                                   Art. 22
 
Misure per la funzionalita'  delle  Forze di  polizia,  delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture -
                               U.t.G.
 

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle  Forze  di polizia  e
delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla
data  di effettivo  impiego,  dei maggiori  compiti   connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata la  spesa
complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle
prestazioni  di lavoro  straordinario  e degli  oneri  di  cui   ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo  il
contingente di personale delle Forze Armate di  cui  all'articolo 1,
comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' integrato  di  253
unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24 luglio
2008, n. 125.
2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al  comma  1,  e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per
il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al fine di assicurare,  per  un periodo  di  trenta giorni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t.G. in
relazione all'emergenza sanitaria in atto, e' autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il pagamento  delle
prestazioni   di  lavoro   straordinario    rese   dal    personale
dell'amministrazione  civile dell'interno  in  servizio presso   le
stesse.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

(omissis)

                               Art. 34
 
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di  dispositivi
                      di protezione e medicali

1. Il Dipartimento della protezione civile e i  soggetti  attuatori
individuati dal Capo del dipartimento  della  protezione civile  fra
quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020  n.
630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la
gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
ad  acquisire dispositivi  di  protezione individuali  (DPI)   come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12
febbraio 2020  e altri  dispositivi  medicali, nonche'  a  disporre
pagamenti anticipati dell'intera  fornitura,  in deroga  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto,  fino  al
termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del  Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020,  e'  consentito l'utilizzo  di
dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga
a  quella  prevista per  i  dispositivi di  protezione  individuale
previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi  e'
valutata preventivamente dal  Comitato  tecnico scientifico  di  cui
all'articolo  2 dell'ordinanza  del  Capo del  Dipartimento   della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
3. In relazione  all'emergenza di  cui  al presente  decreto,  in
coerenza  con le  linee  guida dell'Organizzazione  Mondiale  della
Sanita' e in  conformita'  alle attuali  evidenze  scientifiche, e'
consentito  fare  ricorso   alle   mascherine  chirurgiche,   quale
dispositivo  idoneo a  proteggere  gli operatori   sanitari;   sono
utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione
da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.

(omissis)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome