Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le misure urgenti per fare fronte all'emergenza sanitaria legati al Covid-19 (cosiddetto Coronavirus). Si tratta del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020, n. 53) che, tra le disposizioni a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, ha introdotto:
- misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile (smartworking) da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico (art. 18);
- misure urgenti in materia di pubblico impiego compreso il personale delle forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 19);
- misure per la profilassi del personale delle forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 21);
- misure per la funzionalità delle forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle prefetture (art. 22);
- disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, compresi i Dpi (art. 34).
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Di seguito il testo degli articoli sopra citati.
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Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)
in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020, n. 53
(omissis)
Art. 18
Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico
1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui
alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per
contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i
quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip
S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet
possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale
delle convenzioni, fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi
entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte
della stazione appaltante.
2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o
nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non
sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto
pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di
convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori
economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione
per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse
condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di
convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da
consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli
operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le
offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e la raccolta delle relative informazioni puo' avvenire con modalita'
completamente automatizzate.
4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono
ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' gli
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
attestazione della necessita' ed urgenza di acquisire le relative
dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui
al comma 1 per il proprio personale.
5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le
parole "per la sperimentazione" sono soppresse.
Art. 19
Misure urgenti in materia di pubblico impiego
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero
ospedaliero.
2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono
aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero
ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza (LEA),».
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal
servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai
provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da
COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato
a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici
funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono
i competenti servizi sanitari.
5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.
(omissis)
Art. 21
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze
di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le
attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali volte a
tutelare la salute del predetto personale sono definite dai
competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato
dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo
comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66,
secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida
adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale
dipende.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresi' al
personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso
le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
Art. 22
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture -
U.t.G.
1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e
delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla
data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il
contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1,
comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' integrato di 253
unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125.
2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per
il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t.G. in
relazione all'emergenza sanitaria in atto, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale
dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le
stesse.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.
(omissis)
Art. 34
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi
di protezione e medicali
1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori
individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra
quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n.
630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la
gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come
individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12
febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonche' a disporre
pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al
termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di
dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga
a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale
previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi e'
valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in
coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della
Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e'
consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale
dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono
utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione
da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.
(omissis)