Coronavirus e premi assicurativi Inail.
Alla luce dell'emergenza virale che sta interessando pesantemente alcune zone italiane, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto misure urgenti di sostegno per famiglie, i lavoratori e le imprese.
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Coronavirus e premi assicurativi Inail: versamenti sospesi
Nell’ambito delle misure in questione, è stata prevista la sospensione dei termini relativi
agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
L'Inail - con una nota pubblicata sul proprio sito - ha fornito le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dagli articoli 5 e 8 del decreto legge ,illustrando le altre disposizioni di interesse, riguardanti la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 2 e la sospensione dei termini comportanti prescrizioni e decadenze, dei termini relativi alle procedure concorsuali, dei termini di notifica dei processi verbali e di
esecuzione del pagamento in misura ridotta prevista dall’articolo 10, comma 4.
Coronavirus e premi assicurativi Inail: aree geografiche e tipologie aziendali
La sospensione del versamenti riguardano sia aree geografiche sia tipologie di aziende maggiormente interessate al fenomeno epidemiologico.
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Coronavirus e premi assicurativi Inail: come richiedere il beneficio
Qualora l'azienda rientrasse nei parametri previsti per godere del beneficio, occorre inoltrare un'apposita domanda preimpostata. Lo schema di domanda per la sospensione dei termini degli adempimenti Inail è contenuta nell'allegato alla circolare.
Qui di seguito il testo integrale della circolare su Coronavirus e premi assicurativi Inail. In coda l'allegato con lo schema di domanda.
Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7
Oggetto
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei
versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti.
Quadro normativo
- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articoli
2, 5, 8 e 10.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”. Allegato 1, elenco Comuni in cui sono adottate misure di contenimento
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020.
Premessa
Il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nell’ambito delle misure in questione, è stata prevista la sospensione dei termini relativi
agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Si forniscono pertanto le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti
assicuranti del beneficio della sospensione previsto dagli articoli 5 e 8 del decreto legge
e si illustrano le altre disposizioni di interesse, riguardanti la sospensione dei termini di
versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 2
nonché la sospensione dei termini comportanti prescrizioni e decadenze, dei termini
relativi alle procedure concorsuali, dei termini di notifica dei processi verbali e di
esecuzione del pagamento in misura ridotta prevista dall’articolo 10, comma 4.
A. Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
premi per l’assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 5 e 8
L’articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9 ha disposto che Nei comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo
2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli
adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far
data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque
rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1° marzo 2020[1]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2020, n. 52 sono i seguenti:
1) nella Regione Lombardia:
a) Bertonico (Istat 98002)
b) Casalpusterlengo (Istat 98010)
c) Castelgerundo (Istat 98062)
d) Castiglione D'Adda (Istat 98014)
e) Codogno (Istat 98019)
f) Fombio (Istat 98026)
g) Maleo (Istat 98035)
h) San Fiorano (Istat 98047)
i) Somaglia (Istat 98054)
l) Terranova dei Passerini (Istat 98057)
Tutti i suddetti Comuni sono in provincia di Lodi.
2) nella Regione Veneto:
a) Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.
L’articolo 8, comma 1, lettera b) dello stesso decreto legge ha disposto che Per le
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono
sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2 marzo 2020) e fino al 30
aprile 2020: (…)
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Il comma 2 stabilisce che I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non
si fa luogo al rimborso (…) dei contributi previdenziali nonchè assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria già versati.
1) Sospensione dei versamenti
Non risultano versamenti per l’assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata
ricadente nei periodi di applicazione della sospensione previsti dalle due norme, vale a dire dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i soggetti assicuranti con posizione
assicurativa territoriale alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni sopra indicati e dal 2
marzo 2020 al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e
turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale alla data del 2 marzo
2020 nel territorio dello Stato. Infatti:
a) il versamento del premio di autoliquidazione 2019/2020 (per le polizze
dipendenti e le polizze artigiane) in unica soluzione e per la prima rata 2 è scaduto
il 17 febbraio 2020, in data quindi antecedente sia al 23 febbraio 2020 che al 2
marzo 2020;
b) sono del pari già scaduti in data antecedente al 23 febbraio 2020 anche i premi
speciali relativi ai frantoi per la campagna olearia 2019/2020, i premi speciali
per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X
e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e i premi
speciali per gli alunni delle scuole non statali;
c) per quanto riguarda i premi speciali unitari relativi a facchini, vetturini, barrocciai
e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto e i premi
speciali unitari per la piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari,
non risultano rispettivamente cooperative e pescatori autonomi con posizioni
assicurative territoriali ubicate nei Comuni sopra indicati.
In merito ai versamenti scaduti, si ricorda che la sospensione non si applica a eventuali
inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti rispettivamente il 23 febbraio 2020 e
il 2 marzo 2020, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere
trasmesso l'invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio
2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità
contributiva (DURC)”.
Per espressa previsione normativa, inoltre, non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati 3.
Per quanto riguarda le rateazioni ordinarie 4 rientrano nella sospensione i versamenti
delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio
2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in
scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione
stabilito al 30 aprile 2020.
2) Sospensione degli adempimenti relativi alle denunce retributive
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi di presentazione delle denunce
retributive, la sospensione si applica soltanto al termine per la presentazione delle
dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020 che quest’anno
è scaduto il 2 marzo 2020, data dalla quale è anche entrato in vigore il decreto legge 2
marzo 2020, n. 9.
L’unico altro termine relativo agli adempimenti in questione, ricadente nel periodo di
sospensione indicato dall’articolo 5, riguarda infatti la presentazione entro il 30 aprile 2020 dell’elenco trimestrale per la regolazione del 1° trimestre 2020 da parte delle
cooperative dei facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori, per le quali tuttavia,
come sopra precisato, non risultano posizioni assicurative territoriali nei Comuni indicati
nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.
I soggetti assicuranti che non hanno trasmesso la dichiarazione delle retribuzioni entro
il 2 marzo 2020 possono quindi usufruire della sospensione degli adempimenti di cui
all’articolo 5, se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23
febbraio 2020 nei Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 1° marzo 2020, e della sospensione di cui all’articolo 8 prevista a favore
delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei i tour operator,
se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel
territorio dello Stato.
A tal fine gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020 tramite pec alla
Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato
1 e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il
servizio Alpi online, che sarà disponibile sul sito istituzionale www.inail.it –servizi
online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.
Le Sedi competenti visualizzeranno la dichiarazione delle retribuzioni dall’apposita lista
di evidenza relativa agli “scarti” con causale “ditta già autoliquidata” e dopo averla
stampata e trattata nel sistema documentale rettificheranno le retribuzioni nei
classificativi del codice ditta interessato.
Si precisa, infatti, che al fine di registrare in archivio tutti i pagamenti per il premio di
autoliquidazione 2019/2020, compresi quelli effettuati dai soggetti assicuranti che si
sono avvalsi della sospensione degli adempimenti, in via transitoria sarà calcolato il
premio di autoliquidazione anche per i soggetti in discorso, sulla base delle ultime
dichiarazioni delle retribuzioni presenti in archivio.
Con riguardo all’esatta individuazione delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di
viaggio e turismo e dei tour operator 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiarito che per le
prime si deve fare riferimento al codice Ateco 55 (alloggio) richiamato in modo integrale.
Pertanto la sospensione si applica alle imprese la cui attività economica è classificata a
uno dei seguenti codici Ateco 2007, la cui lista è stata sottoposta al predetto dicastero:
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze,
bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
Si ricorda l’attività di agriturismo, disciplinata dalla legge 20 febbraio
2006, n. 96 è esercitata dagli imprenditori agricoli, sempre che le
attività di ricezione e ospitalità siano complementari e connesse a
quella agricola principale, e quindi gli oneri per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro sono riscossi dall’Inps insieme ai contributi.
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
93.19.92 Attività delle guide alpine
3) Sospensione degli adempimenti relativi alla domanda di riduzione del
tasso medio per prevenzione
Ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al
decreto interministeriale 27 febbraio 2019, le aziende che eseguono interventi per il
miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere una
riduzione del tasso medio di tariffa.
La predetta norma fissa il termine di presentazione dell’istanza di riduzione, unitamente
alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati, al 28 febbraio (29
febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.
Per l’anno 2020 il termine del 29 febbraio, essendo un sabato, è stato prorogato al 2
marzo primo giorno feriale successivo, stessa data di entrata in vigore del decreto legge
2 marzo 2020, n.9.
La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui agli articoli 5, comma 1, e 8,
comma 1, lettera b) del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 si applica, pertanto, anche con
riferimento alla presentazione delle domande di riduzione del tasso medio per
prevenzione per l’anno 2020.
I soggetti assicuranti che non hanno presentato la domanda di riduzione del tasso medio
per prevenzione entro il 2 marzo 2020 possono quindi usufruire della sospensione dei
termini prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, fino al 30
aprile se gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati
realizzati nell’anno 2019, con riferimento a una posizione assicurativa attiva nei Comuni
individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo
2020.
Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e di tour operator che non
hanno presentato la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione entro il 2
marzo 2020 possono usufruire della sospensione dei termini di cui all’articolo 8, comma
1, lettera b) del citato decreto legge 2 marzo 2020, n.9 fino al 30 aprile, se titolari di
una posizione assicurativa territoriale attiva nel territorio dello Stato e classificati ai fini
ATECO in uno dei codici indicati al paragrafo 2.
A partire dal 1° maggio sarà reso nuovamente disponibile il servizio online “Riduzione
per prevenzione” che consentirà agli interessati di inoltrare entro il 15 maggio 2020
telematicamente la domanda di riduzione in argomento, unitamente alla documentazione probante gli interventi realizzati e alla domanda di sospensione dei
termini degli adempimenti Inail di cui al modulo allegato 1.
4) Domande di riduzione presentate entro il 2 marzo prive della
documentazione probante
Per tutte le imprese del territorio nazionale che hanno presentato la domanda di riduzione
per prevenzione entro il termine del 2 marzo con allegata la dichiarazione dell’impresa di
“versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della
domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati”
6, la documentazione probante integrativa dovrà essere prodotta, telematicamente, entro termine del 15 maggio 2020.
Al tal fine, per consentire alle imprese interessate il completamento dell’istruttoria delle
suddette domande, le Strutture territoriali devono loro preventivamente richiedere la
documentazione probante integrativa tramite l’apposita funzionalità della procedura GRA
Web e attendere il decorso del suddetto termine del 15 maggio prima di definire l’istanza.
B. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti
della riscossione
L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto la sospensione
dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 dei
carichi affidati all'agente della riscossione per le persone fisiche che alla data del 21
febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nei Comuni indicati nell’allegato
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e per i soggetti
diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei
medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro maggio 2020. Non
si procede al rimborso di quanto già versato.7
Il comma 3, infine, relativamente ai soggetti indicati al comma 1 che hanno aderito alla
cosiddetta “rottamazione ter” dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di
versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b) e 23, e
all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo
16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il pagamento si considera tempestivo se effettuato entro il 1° giugno 2020, essendo il
31 maggio giorno festivo.
C. Sospensione dei termini disposta dall’articolo 10, comma 4
Per i soggetti che alla data del 2 marzo 2020 sono residenti, hanno sede operativa o
esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui
all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, l’articolo
10, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ha sospeso dal 22 febbraio 2020
fino al 31 marzo 2020, una serie di termini, tra i quali:
- i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti
prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini
per gli adempimenti contrattuali;
- i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali,
nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento
in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi
amministrativi e giurisdizionali.
Per quanto sopra esposto, per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa
territoriale nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 1° marzo 2020, è sospesa fino al 31 marzo 2020 la notificazione dei
verbali unici di accertamento e notificazione, nonché la notificazione degli illeciti
amministrativi e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta
di cui agli articoli 14 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.
Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione (22 febbraio
2020 – 31 marzo 2020), il termine riprende a decorrere dalla fine del medesimo periodo.
Nel caso la notificazione rientrante nei termini di sospensione sia stata già effettuata,
sono comunque sospesi per il periodo 22 febbraio 2020 – 31 marzo 2020 i termini degli
adempimenti previsti e gli stessi riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.
2 Per i soggetti assicuranti che si avvalgono del pagamento in quattro rate ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
3 Articolo 5, comma 1, secondo periodo e articolo 8, comma 2, secondo periodo, decreto legge 2 marzo 2020, n. 9
4 Ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
5 Si ricorda che per le aziende in questione la normativa di riferimento è contenuta nell’Allegato 1 “Codice della normativa statale in tema di turismo” al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio
6 Nota del 2 marzo 2020 protocollo 1204 con oggetto Domande di riduzione per prevenzione per l’anno 2020. Termine di presentazione della documentazione probante. Istruzioni operative
7 Articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9:
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
(Coronavirus e premi assicurativi Inail: fonte Inail)
Allegati
Note
1. | ↑ | Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2020, n. 52 |