Coronavirus e fase 2: non mancano le misure relative alla sicurezza sul lavoro nel nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020. In particolare, si tratta di sposizioni per il contenimento del contagio:
- per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (articolo 2; vedi sotto);
- negli ambienti di lavoro (allegato 6 - CLICCA QUI);
- nei cantieri (allegato 7 - CLICCA QUI);
- nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8 - CLICCA QUI);
- nel settore del trasporto pubblico (allegato 9; vedi sotto).
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Di seguito le nuove disposizioni in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.P.C.M. 26 aprile 2020.
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020
(in Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020, n. 108)
(omissis)
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita'
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 puo'
essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente
decreto; resta altresi' fermo quanto previsto dall'art. 1 del
presente decreto per le attivita' commerciali e i servizi
professionali.
2. Le attivita' produttive sospese in conseguenza delle
disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se
organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.
3. Sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i
musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonche' per i
servizi che riguardano l'istruzione.
4. E' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto,
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e
alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque
funzionale a fronteggiare l'emergenza.
5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la
distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di
prima necessita'.
6. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra
il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche', per i
rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata
attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza.
7. Le imprese, le cui attivita' dovessero essere sospese per
effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque
altra causa, completano le attivita' necessarie alla sospensione,
compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di
tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal
provvedimento che determina la sospensione.
8. Per le attivita' produttive sospese e' ammesso, previa
comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale
dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di
vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei
pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione. E'
consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso
terzi di merci giacenti in magazzino nonche' la ricezione in
magazzino di beni e forniture.
9. Le imprese, che riprendono la loro attivita' a partire dal 4
maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita' propedeutiche alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data
di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro
attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
11. Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in
condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza
giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei
casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio
sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri
stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data
del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone
tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato
esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le
attivita' produttive delle aree del territorio regionale
specificamente interessate dall'aggravamento.
(omissis)
Allegato 6
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
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Allegato 7
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri
[CLICCA QUI]
Allegato 8
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
[CLICCA QUI]
Allegato 9
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in
materia di trasporto pubblico
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel
settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida
stabiliscono le modalita' di informazione agli utenti nonche' le
misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei
porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del
contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata
delle attivita' industriali, commerciali e di libera circolazione
delle merci e delle persone.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e'
indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale,
definibili quali "misure di sistema".
Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili:
Misure "di sistema"
L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i
rischi di aggregazione connesse alla mobilita' dei cittadini. Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli
uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle
scuole di ogni ordine e grado sono, altresi', un utile possibile
approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative
di mobilita' sostenibile. Tale approccio e' alla base delle presenti
linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze
del territorio e al bacino di utenza di riferimento.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il
distanziamento sociale, misure igieniche, nonche' prevenire
comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una
chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
Misure di carattere generale
Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita';
• Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di
trasporto a lunga percorrenza e' necessario installare dispenser
contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
• E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di
almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto
della predetta distanza, i passeggeri dovranno necessariamente
fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine).
• Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di
dispositivi di sicurezza.
• Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea
superiore a 37,5° C.
• Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni,
degli aeroporti , dei porti , e dei luoghi di attesa, nella fase di
salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto
medesimo.
• Adozione di interventi gestionali, ove necessari, di
contingentamento degli accessi alle stazioni, agli aeroporti, e ai
porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di
contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima
di un metro.
• Adozione di misure organizzative , con predisposizione di
specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di
salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti
all'interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree
destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di
trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico
• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico,
on line o tramite app
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle
stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un
metro dalle altre persone
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita
e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento
dagli altri occupanti
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed
evitare di toccarsi il viso
• Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per
la protezione del naso e della bocca
ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO
SETTORE AEREO
Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche
misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il
corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si
richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico,
rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei
vettori e dei passeggeri:
• gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
• interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento
degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
• previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
• obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo
degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre
facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con
particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi
riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare
il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli spazi
interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle
aree soggette a formazione di code sara' implementata idonea
segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a
mantenere il distanziamento fisico;
• i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente
una mascherina;
• attivita' di igienizzazione e sanificazione di terminal ed
aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico
dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a
tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in
circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere
dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di
climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla
prevenzione della contaminazione batterica e virale;
• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo
che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo
tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura
al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo
per gli arrivi in tutti gli aeroporti.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche
previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra
passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave
che peraltro sono gia' sostanzialmente previste nel protocollo
condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione
delle sotto elencate misure:
• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di
terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro.
• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una
mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca
• Rafforzamento dei servizi di pulizia, ove necessario anche
mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
• l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura
che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si
sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra' essere
effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio
opportunamente dosati. Le normali attivita' di igienizzazione delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita'
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore
ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione
dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste
(aereazione, etc.);
• le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa
tramite il proprio personale o mediante display:
• per evitare contatti ravvicinati del personale con la
clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei
dispositivi individuali;
• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i
passeggeri;
• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco,
prevedendo appositi percorsi dedicati;
• per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di dispositivi
di sicurezza individuale come previsto anche per il trasporto
pubblico locale di terra.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE
CONCESSE
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture
nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che
delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni
di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come
previsto dal medesimo protocollo condiviso;
• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina,
anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
• prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo
avvenga secondo flussi separati:
- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e
la discesa dall'altra porta;
- utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto
tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura
differenziata delle porte;
• sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di
passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un
metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non
possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del
veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni organizzative al
conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
• nelle stazioni della metropolitana:
- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita,
garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione
delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle
banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti;
- prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o
telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare
assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di
messaggi sonori/vocali/scritti;
• applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei
mezzi di superficie e dei treni metro;
• sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il
controllo dei titoli di viaggio a bordo;
• sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti;
• installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
• aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto
flusso di passeggeri.
SETTORE FERROVIARIO
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
- misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto
disposto dalle Autorita' sanitarie;
- notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da
evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie
delle stazioni;
• incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.
Nelle grandi stazioni:
• gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
• interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del
pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare
affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
• previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
• attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
• installazione di dispenser di facile accessibilita' per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
• regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
• annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un
metro;
• limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al
loro interno delle regole di distanziamento;
• ai gate sono raccomandabili i controlli della temperatura
corporea;
• nelle attivita' commerciali:
- contingentamento delle presenze;
- mantenimento delle distanze interpersonali;
- separazione dei flussi di entrata/uscita;
- utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria
- regolamentazione delle code di attesa;
- acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo
predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza
necessita' di accedervi.
A bordo treno:
• posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni
veicolo;
• eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte
esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria
all'interno delle carrozze ferroviarie;
• sanificazione sistematica dei treni;
• potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e
decoro;
• previsione di flussi di salita e discesa separate in ogni
carrozza. Ove cio' non sia possibile, pensare sistemi di
regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti
in corrispondenza delle porte;
• distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui
sedili non utilizzabili,
• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una
mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della
bocca;
• sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
- distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un
meccanismo di prenotazione a "scacchiera";
- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
- adozione del biglietto nominativo al fine di identificare
tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di
sospetti o conclamati casi di positivita' al virus;
- sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome
drink, bar, ristorante e servizi al posto) fino alla data di
riapertura di bar e ristoranti.
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle
previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto
pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto
disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,
distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora muniti
di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di
dispositivi potra' essere trasportato un solo passeggero.
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' passeggeri
dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di
piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso
di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione
individuali.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche
ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o
determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall'
Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle
modalita' di contagio del COVID-19.