Pubblicato il decreto rilancio: tutte le misure su sicurezza, ambiente ed energia
Tra le disposizioni del decreto rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», molte le misure su sicurezza, ambiente ed energia:
- art. 2, comma 13: regole antincendio per l'edilizia ospedaliera;
- art. 18, comma 1: utilizzo donazioni per l'acquisto di Dpi;
- art. 23: misure per la funzionalità del corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- art. 26, comma 2, lettera c): requisiti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
- art. 30: riduzione degli oneri delle bollette elettriche;
- art. 41: misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi;
- art. 44: incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/k;
- art. 66 : Dpi;
- art. 77: contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore;
- art. 83: sorveglianza sanitaria;
- art. 90: lavoro agile;
- art. 95: misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro;
- art. 100: avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
- art. 102: spese per acquisto di beni e servizi Inail;
- art. 103: emersione dei rapporti di lavoro;
- art. 114: differimento dei termini relativi ai contributi per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici;
- art. 119: incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
- art. 120: credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- art. 122, comma 2, lettera d) e art. 125: credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di Dpi;
- art. 124: riduzione aliquota Iva per Dpi;
- artt. 129, 130, 131 e 132: accise sul gas naturale e sull'energia elettrica;
- art. 138: pagamenti Tari;
- art. 209: misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
- art. 211: misure per la sanificazione e la messa in sicurezza delle Capitanerie di porto;
- art. 219, comma 1: stanziamento per la sanificazione e la messa in sicurezza degli uffici giudiziari;
- art. 225: consorzi di bonifica;
- Capo VII: Misure per l'ambiente [art. 227: sostegno alle zone economiche ambientali; art. 228: misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale; art. 229: misure per incentivare la mobilità sostenibile;
- art. 231: misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali;
- art. 232: edilizia scolastica;
- art. 251, comma 2: concorsi per funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- art. 258 e 260: semplificazione di procedure assunzionali e formative del corpo nazionale dei Vvf;
- art. 263: disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni.
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Di seguito i testi degli articoli di cui all'elenco sopra riportato. In allegato il testo integrale del D.L. n. 34/2020.
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00052)
(in S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128)
Vigente al: 19-5-2020
Titolo I
Salute e sicurezza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
CONSIDERATA la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire
misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed
all'economia, in materia di politiche sociali nonche' misure
finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
Il seguente decreto-legge:
(omissis)
Art. 2
Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19
(omissis)
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le
finalita' di cui al presente articolo possono essere eseguite in
deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli
obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,
n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende
assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente
alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di
attivita' presso il comune competente.
(omissis)
Art. 18
Utilizzo delle donazioni
1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
"a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020."
(…)
(omissis)
Art. 23
Ulteriori misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino
al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione
del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai
prefetti territorialmente competenti, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di
polizia, nonche' di euro 111.329.528 per la corresponsione
dell'indennita' di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al
31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
in uso alle medesime Forze, nonche' di assicurare l'adeguato
rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e
dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, e'
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei
compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del
personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa
complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per
attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto
del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione
individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento
dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata,
per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro
838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di
prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per
videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a
euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del
Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e' prorogata
per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila
euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato, nel limite di euro
220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita
polizza assicurativa in favore del personale appartenente
all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese
mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri
dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro
220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'Interno.
(omissis)
Art. 26
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in
conformita' a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli
aumenti di capitale delle societa' per azioni, societa' in
accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche
semplificata, societa' cooperative, -societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui
al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia,
escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e iscritta
nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di
euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al
comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la
societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei
citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno
del gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva
dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al
33%; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa
riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu'
elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi
conseguiti all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del
presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di
capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla
misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non e' inferiore a
250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la societa'
soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria
delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del
Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
(…)
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di
cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del
bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle
perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo
delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque
nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo
di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della societa' ne
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire
l'importo, unitamente agli interessi legali.
(…)
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo denominato «
Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della
dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova
emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di
seguito "gli strumenti finanziari "), emessi dalle societa' di cui al
comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un
ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per
cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da
garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante
un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti
sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la
somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e
dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il
maggiore tra il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al
comma 1, lettera a), il doppio dei costi del personale della societa'
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati
certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno
di liquidita' della societa' per i diciotto mesi successivi alla
concessione della misura di aiuto, come risultante da una
autocertificazione del rappresentante legale. Gli Strumenti
Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.
(omissis)
Art. 30
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri
provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici,
con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto
e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite
massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di
spesa.
2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorita'
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in
via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1,
le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica
nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da
applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente
nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse
applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3
kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non
superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze e'
autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella
misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per
cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorita' assicura, con propri
provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della
riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e
2 e degli oneri generali di sistema.
(omissis)
Art. 41
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti
dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3
aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto
dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come
prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, e' ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020.
Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di
Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di
efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78,
decorre a partire dal 15 novembre 2020.
2. Per le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dal 1
gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono
riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui
all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4,
comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di
ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti dallo stesso
decreto.
(omissis)
Art. 44
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni
di CO2 g/km
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 66
Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione
individuale
1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle
seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non";
b) al comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Le
previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari.".
(omissis)
Art. 77
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e
il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo
settore
1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "contributi alle imprese" sono
sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del
terzo settore";
b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' delle attivita' di interesse generale
degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
2) dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e
agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".
(omissis)
Art. 83
Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in
sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio
nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la
sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della
condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che
possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni
pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono
tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo
restando la possibilita' di nominarne uno per il periodo
emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1
del presente articolo puo' essere richiesta ai servizi territoriali
dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su
richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di
personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la
relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i
medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,
40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'inidoneita' alla mansione accertata ai sensi del presente
articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore di
lavoro dal contratto di lavoro.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le
imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive
in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e
delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione
con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo
determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure
sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore
a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020
e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede,
a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.
(omissis)
Art. 90
Lavoro agile
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile
anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale
modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di
cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo
alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici,
limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo'
essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali
ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
(omissis)
Art. 95
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da
contagio nei luoghi di lavoro
1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il
contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo
2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove
interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali,
iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane
alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro
delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro
delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro,
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di
contagio attraverso l'acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il
distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di
installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei
lavoratori;
c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di
aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e
strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro
utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le
risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI
2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di
cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo sono concessi in conformita' a quanto previsto
nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C
(2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come
modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3
aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile
mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari ad euro
15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro
50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro
100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I
contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili
con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato
nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019,
e' revocato.
6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo,
l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui
al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base
degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
(omissis)
Art. 100
Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far
fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una
tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e comunque
non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla
Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei
Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni
dipendenti, limitatamente al personale gia' in organico, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del
decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(omissis)
Art. 102
Spese per acquisto di beni e servizi Inail
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai
sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n.
160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite
massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti
effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 103
Emersione di rapporti di lavoro
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute
individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed
eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante
dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di
rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono presentare istanza, con le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto
di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di
lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite
da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono
richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di
soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i
predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale
alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla
medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei settori
di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata
secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata
del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un
contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva
e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa
in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al comma
3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai
seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o
handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 e' indicata la durata del
contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a
carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore
attivita' lavorativa.
5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno al
15 luglio 2020, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al
comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la
conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le
modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more
della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero
svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita'
previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano
comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui
all'art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di
soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte
del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello
unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di
procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del
presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero
per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di
procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di
lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la
dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale,
con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui
all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda
al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la
mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede
comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a
carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento
derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del
datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori
subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e
dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono
commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
terzo alla meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi
all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di
soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale
del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e
alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata
presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta
l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di
cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in
possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui
l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della
richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad
eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita'
di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di
conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo
onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la
sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il
rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle
violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza
contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in
condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del
contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal
Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure
urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle
condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti
scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto legge
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole rappresentanti
sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica delegata per
le pari opportunita'".
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e'
commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di
euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate
nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A
tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di
170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario
per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di
euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma
informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000
per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai
sensi dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 114
Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a
favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni,
la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di
seguito indicati:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
luglio;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 30
agosto;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
novembre.
(omissis)
Art. 119
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita'
immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti
utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e'
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,
ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla
presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti
gli altri interventi di efficientamento energetico di cui
all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa
previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico
previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli
interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare
mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e
post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni
spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo
periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo
15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano
agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis,
comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi
1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per
l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli
stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione
in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non e'
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione
di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo
25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli
interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto
previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di "in house
providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati
in godimento ai propri soci.
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano
agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di
attivita' di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari
diversi da quello adibito ad abitazione principale.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in
via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le
modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruita' delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica
all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico e' asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione
dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive
competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano,
altresi', la corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati.
14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni
e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai
propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicita'
delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente
disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di
conformita' di cui al comma 11.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2
milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno
2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di
euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni
di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate
alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di
lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo settore, e' riconosciuto un credito d'imposta in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un
massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per
far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi
necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per
l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in relazione agli
investimenti in attivita' innovative, ivi compresi quelli necessari
ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o
l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile con altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi
sostenuti ed e' utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi
diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalita'
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 122
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati
per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti
d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
(…)
d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e
l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
(…)
Art. 123
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e
accisa
(…)
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e'
aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a
pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non
invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale
di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per
finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser
a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido
al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi
cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo;".
2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con
diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 125
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per
cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli
ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche' per l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito
d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui
alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette
decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse
le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati .
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5.
(omissis)
Art. 129
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento
dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e
56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al
mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90
per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate
di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e
versate con le modalita' previste dai medesimi articoli. L'eventuale
versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro il
31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per
l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio e'
effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da
versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a
dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono
detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi
alla presentazione della dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui
all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese
di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal
16 maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9
milioni di euro per l'anno 2020 134,7 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 130
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e
2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.";
b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020";
c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30
giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";
d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30
giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
parole: "entro il 31 dicembre 2020".
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono
inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di
prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o al
confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non
trovano applicazione,";
2) al comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le
seguenti: "salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal
decreto di cui al comma 6";
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a),
aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri
cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c),
collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare
comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e'
attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro
di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli."
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
320,31milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 131
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo
dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se
effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi
pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si
applicano le sanzioni e l'indennita' di mora previste per il
ritardato pagamento.
Art. 132
Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici
1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo
3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura
dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 4:
a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in
consumo nel mese di aprile 2020;
b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del
citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.
2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme
dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' effettuato entro il
termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
(omissis)
Art. 138
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI
e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
(omissis)
Art. 209
(Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di
motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle
opere pubbliche)
1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e
assicurare la continuita' dei servizi erogati dagli Uffici della
motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la
salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi
dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali
adeguati, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e
assicurare la continuita' dei sopralluoghi nei cantieri da parte del
personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche,
salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso
l'utilizzo di appositi dispositivi, e' autorizzata la spesa di euro
345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(omissis)
Art. 211
(Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di Porto e
per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie
di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a
decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente
decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della
diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione
al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei
compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia
Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle
medesime Forze, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro
320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro
360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
(…)
(omissis)
Art. 219
Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' delle strutture
dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse
per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale
penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali per
minorenni
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e
delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonche'
della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa
delle attivita' nella fase successiva all'emergenza epidemiologica,
al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso
all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico
sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonche' per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per
l'anno 2020.
(omissis)
Art. 225
Mutui consorzi di bonifica
1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidita'
derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica
disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
aggravata dalla difficolta' di riscossione del contributo dovuto
dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi
e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare
mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti
istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di
assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500
milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari
importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano
nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza
dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel
limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalita' di
presentazione delle domande, nonche' i criteri per la rimodulazione
dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi
complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al
comma 2.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
(omissis)
Capo VII
Misure per l'ambiente
Art. 227
Sostegno alle zone economiche ambientali
1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2,
del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e' istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno
2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle
micro, piccole e medie imprese che svolgono attivita' economiche
eco-compatibili, ivi incluse le attivita' di guida escursionistica
ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del
parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno
sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza
determinata dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad esaurimento
delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla
differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e
giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020,
secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del
contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma
1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della
propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere
attivita' eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto
decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o
alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del
reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed
e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
.
Art. 228
Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale
1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "a norma della legge 28 giugno 2016,
n. 132" sono aggiunte le seguenti "e, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca";
b) il comma 3 e' soppresso;
c) al comma 4, le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono
soppresse;
d) al comma 5, al primo periodo le parole "e del Comitato tecnico
istruttorio" sono soppresse e, al secondo periodo, le parole "e del
Comitato" sono soppresse.
Art. 229
Misure per incentivare la mobilita' sostenibile
1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo
di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di
Regione, nelle Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un
"buono mobilita'", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del
decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per
l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere
richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle
destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono definite le modalita' e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo
del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative
agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione
del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla
classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3
a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello previsto
al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi
tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di
abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilita'
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo
dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.".
b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole "presente comma" sono
sostituite dalle seguenti: "sesto periodo";
c) al comma 2, al primo periodo, le parole "corsie preferenziali
per il trasporto pubblico locale" sono sostituite dalle seguenti:
"corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste
ciclabili", e al terzo periodo le parole: "e n. 2015/2043" sono
sostituite dalle seguenti: "o n. 2015/2043";
2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' adottato entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui
al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto- legge n. 111 del
2019, e' incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell'anno 2020.
Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse
disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di
previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, anche in conto residui.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1, al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente: "7- bis) Casa
avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata
rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;
2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia
ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad
uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri
veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi; »;
b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
«9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita
ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa
valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia
dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata, estesa a
tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa
avanzata puo' essere realizzata lungo le strade con velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno a
3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso
veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia di
lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».
4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate
in un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un
capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore
a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di
ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio
personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di
trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility
manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle
attivita' di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e
promozione di soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile. Il
Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano
di mobilita' sostenibile, la realizzazione di interventi di
organizzazione e gestione della domanda di mobilita', delle persone,
al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente
dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree
urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di
mobilita' sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura
e' scelta tra il personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' attuative
delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
(omissis)
Art. 231
(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno
scolastico 2020/2021)
1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attivita' scolastica in
condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,
il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti
finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di
servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per
l'igiene individuale e degli ambienti, nonche' di ogni altro
materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con
disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni
educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a
dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici
innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione
allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza,
inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria
e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti
didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad
essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP
e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative
statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno
provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per
cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal
comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro
il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al
completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui
al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di
redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla
data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente
versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato
per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate , in favore delle
istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia'
realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento
degli stessi e comunicano al Ministero dell'istruzione, con le
modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori risorse
per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse dovranno
essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in
procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di
Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli
ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa
vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario, dispositivi
di protezione individuale da parte degli studenti e del personale
scolastico durante le attivita' in presenza, il Ministero
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite
risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita'
di personale coinvolti.
7. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23
milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6
e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in
vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni
scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse
finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di
accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione
degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata
delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi
centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle
istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk
Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure
operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla
rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 232
Edilizia scolastica
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali
successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia
scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie,
sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali
e i piani di erogazione gia' autorizzati a favore delle singole
regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.".
2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale e' ammessa
l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure
dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale
nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione gia'
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola "vincolate" e' aggiunta la seguente
"prioritariamente";
b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le seguenti "e
al completamento".
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli
enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti
locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia
durante la fase emergenziale di sospensione delle attivita'
didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per
l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i
concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono
acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta
formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice
nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando
tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente
alle medesime il provvedimento da adottare.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma
simultanea e in modalita' sincrona, anche in via telematica, e si
conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a
ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da
parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma
5, e' da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione
motivata di conclusione della conferenza, il Ministero
dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti
di propria competenza.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i
procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve
ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche
amministrazioni centrali.
8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di
edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento degli ambienti e delle
aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19
per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le
emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e' incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
(omissis)
Art. 251
(Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso
il Ministero della salute)
(…)
2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40
dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91
funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre
2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse,
previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione, anche con le modalita' di cui all'articolo 249 e
mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.
(omissis)
Art. 258
(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)
1. In relazione alla necessita' di attuare le misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la
durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di
cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con
immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale e'
assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad
esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per
i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al
presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe
intese con il Ministero della Difesa, puo' utilizzare il personale
medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di
arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7,
commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine
predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli
interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte dai medici
di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica
di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per garantire la
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di
posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo
144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di
formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore,
avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" n. 5 del 16
gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove
mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica.
Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un
esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, esprime il giudizio di idoneita' ai servizi di
istituto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro
706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
(omissis)
Art. 260
(Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
corsi di formazione)
1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive
e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di
istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto
direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di
svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure
di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la
validita' dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni
di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello
stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale
generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di
formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli
atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati
gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta
ferma la validita' dei corsi e delle prove gia' sostenute ai fini
della formazione delle graduatorie di merito e per il personale
interessato e' corrispondentemente aumentata la permanenza per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla
data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono
mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la
condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento
giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e
gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato
giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in servizio
presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da
individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se gia'
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici,
reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori
e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato
valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla
qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle
Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima
dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque
connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il
rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai
medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per
l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito
interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il
personale interessato e' iscritto in ruolo con la decorrenza
giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo
periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi
agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre
finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla
nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e
2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze
fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
(omissis)
Sezione III
Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 263
(Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di
lavoro agile)
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo
87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici
pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al
graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal
fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei
servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro,
rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalita'
organizzative possono essere individuate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti
prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle
competenti autorita'.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano
adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.
L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai
fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche
amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti
previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali
per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali.
(omissis)