Contenimento Covid-19: convertito in legge il D.L. n. 19/2020 con la legge 22 maggio 2020, n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2020, n. 132.
Tra le misure che possono essere adottate rientra la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente.
Ridefinita in parte anche la disciplina su controlli e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni.
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Di seguito il testo coordinato del D.L. n. 19/2020 con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 35/2020.
Testo coordinato del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020), coordinato con la legge di
conversione 22 maggio 2020, n. 35 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02843)
(in Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2020, n. 132)
Vigente al: 23-5-2020
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu'
misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati,
ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
1° febbraio 2020, )) e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico
del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere
adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al
rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti
misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria
residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative,
da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni ((. Ai soggetti con disabilita' motorie o con
disturbi dello spettro autistico, con disabilita' intellettiva o
sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con
necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e' consentito uscire dall'ambiente domestico con un
accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico
della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni di
sicurezza sanitaria ));
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, (( aree da
gioco )), ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in
territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al
territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva o che (( entrano nel territorio
nazionale )) da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena ((,
applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale, )) perche'
risultate positive al virus;
(( f) (soppressa); ))
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione (( o di
assembramento )) in luogo pubblico o privato, anche di carattere
culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
(( h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la
Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla
cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello
svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; ))
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto ((,)) sale da
ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di
ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la
possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa
la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, ((
centri termali, centri sportivi )), piscine, centri natatori e
impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le
modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico
((, garantendo comunque la possibilita' di svolgere individualmente,
ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita'
motoria, purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di
almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative ));
o) possibilita' di disporre o di (( demandare )) alle competenti
autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzioneo (( o la
sospensione )) di servizi di trasporto di persone e di merci,
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne,
anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale ((; in ogni
caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone e'
consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire
il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di
contagio ));
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche'
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e
le istituzioni di alta formazione artistica ((,)) musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e universita' per anziani, nonche' (( dei corsi
professionali e delle attivita' formative svolti )) da altri enti
pubblici, anche territoriali e locali ((,)) e da soggetti privati, o
di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma
la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a
distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita'
indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente
mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e
selettive ((, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e
socio-sanitario,)) finalizzate all'assunzione di personale presso
datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione
dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza,
fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i
termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le
quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la
possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di
vendita al dettaglio (( o all'ingrosso )), a eccezione di quelle
necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli,
alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad
evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di
predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza
di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti ((, ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione
che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con
asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le
attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali
e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
));
z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o
professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di
contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione
individuale;
aa) (( limitazione o sospensione )) di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei
generi agricoli, alimentari e di prima necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei
pazienti nelle sale di attesa dei (( dipartimenti di
emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso ))
(DEA/PS);
(( cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori
in strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture
residenziali per persone con disabilita' o per anziani,
autosufficienti e no, nonche' istituti penitenziari e istituti
penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture
semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con
disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e
per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti
gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorita'
giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non
possibile, in collegamento da remoto; ))
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale
della sanita' o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto
al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa
assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a
evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti
di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle
attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per
caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere
imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in
conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo,
ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita'
e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto ((,)) assunto
dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.
(( Art. 1 bis
Deroghe straordinarie in materia di ripresa
di attivita' di raccolta
1. In ragione delle necessita' di approvvigionamento alimentare, in
tutto il territorio nazionale sono consentite, limitatamente al
territorio del comune di residenza o di dimora e nel rispetto della
normativa vigente, le attivita' di raccolta a mano di prodotti
agricoli e selvatici non legnosi, purche' siano svolte
individualmente. ))
Art. 2
Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o
alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino
l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma
possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle
regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui
riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della
salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il
Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia. (( Il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il
contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse
formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni di urgenza
connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere
ai sensi del comma 5, secondo periodo )). Per i profili
tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e
proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono
adottati sentito, di norma, il (( Comitato tecnico-scientifico )) di
cui all'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32
dell'8 febbraio 2020 )).
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata
fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per
situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono
essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020,
9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 ((, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n.
62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo
2020, come )) ancora vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini
per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del
presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo
preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro
pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro
da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle
misure adottate ai sensi del presente decreto.
Art. 3
Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con
efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a
specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso,
possono introdurre misure ulteriormente restrittive (( rispetto a
quelle attualmente vigenti )), tra quelle di cui all'articolo 1,
comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro
competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle
di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in
contrasto con le misure statali (( e regionali )), ne' eccedendo i
limiti di oggetto cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di
poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
Art. 4
Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati (( ai sensi dell'articolo 2,
commi 1 e 2, )) ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a (( euro 1.000
)) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste
dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di
legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure
avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (( la sanzione prevista dal
primo periodo e' aumentata )) fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30
giorni.
3. (( Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo, le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura
ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 )). Le sanzioni per le violazioni delle misure (( di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, )) sono irrogate dal Prefetto. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 )).
4. All'atto dell'accertamento delle (( violazioni di cui al comma 2
)), ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione
della violazione, (( l'organo accertatore )) puo' disporre la
chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata
non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e'
scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
(( 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al
comma 1, la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella
accessoria e' applicata nella misura massima. ))
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. (( Al primo comma )) dell'articolo 260 del regio decreto 27
luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole
«con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire
800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi e
con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate
nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle
Forze di polizia ((, del personale dei corpi di polizia municipale
munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza )) e, ove
occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi
territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo
provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita
la qualifica di agente di pubblica sicurezza. (( Il prefetto assicura
l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro
avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria
locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del
lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro )).
(( Art. 4 bis
Proroga dei piani terapeutici
1. I piani terapeutici che comprendono la fornitura di protesi,
ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, la
correzione o la compensazione di menomazioni o disabilita', per il
potenziamento delle abilita' nonche' per la promozione dell'autonomia
dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati
per ulteriori novanta giorni. I nuovi piani terapeutici sono
autorizzati in base a protocolli e procedure semplificati stabiliti
dalle regioni. ))
Art. 5
Disposizioni finali
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli
articoli 3, comma 6-bis, e 4;
b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
(( 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal
medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))