Contenimento Covid-19: convertito in legge il D.L. n. 19/2020

Ridefinita in parte la disciplina su controlli e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni

Contenimento Covid-19: convertito in legge il D.L. n. 19/2020 con la legge 22 maggio 2020, n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2020, n. 132.

Tra le misure che possono essere adottate rientra la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente.

Ridefinita in parte anche la disciplina su controlli e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni.

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Di seguito il testo coordinato del D.L. n. 19/2020 con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 35/2020.

 

 

Testo coordinato del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020), coordinato con la legge di
conversione  22  maggio  2020,  n.  35  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02843)

             (in Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2020, n. 132)

Vigente al: 23-5-2020 

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione

dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

                               Art. 1

        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla

diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio

nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere

adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu'

misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati,

ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e

modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello

stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri

del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del

1° febbraio 2020, )) e con possibilita' di  modularne  l'applicazione

in aumento ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  epidemiologico

del predetto virus.

  2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma  1,  possono  essere

adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al

rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio

nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti

misure:

    a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo

limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi   dalla   propria

residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali

limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative,

da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre

specifiche ragioni ((. Ai soggetti  con  disabilita'  motorie  o  con

disturbi dello spettro  autistico,  con  disabilita'  intellettiva  o

sensoriale o con problematiche psichiatriche  e  comportamentali  con

necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge  5  febbraio

1992, n. 104, e' consentito uscire  dall'ambiente  domestico  con  un

accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere  psico-fisico

della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni  di

sicurezza sanitaria ));

    b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  ((  aree  da

gioco )), ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

    c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in

territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al

territorio nazionale;

    d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai

soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di

malattia  infettiva  diffusiva  o  che  ((  entrano  nel   territorio

nazionale )) da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;

    e) divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o

dimora per le persone sottoposte alla  misura  della  quarantena  ((,

applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria  locale,  ))  perche'

risultate positive al virus;

    (( f) (soppressa); ))

    g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di

qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione (( o di

assembramento )) in luogo pubblico  o  privato,  anche  di  carattere

culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

    h) sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione

dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

      (( h-bis) adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa  con  la

Chiesa  cattolica  e  con  le  confessioni  religiose  diverse  dalla

cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai  fini  dello

svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; ))

    i) chiusura di cinema, teatri, sale da  concerto  ((,))  sale  da

ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale  bingo,  centri

culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi

di aggregazione;

    l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di

ogni  altra  attivita'  convegnistica  o   congressuale,   salva   la

possibilita' di svolgimento a distanza;

    m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di

ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa

la possibilita' di disporre la chiusura temporanea  di  palestre,  ((

centri termali,  centri  sportivi  )),  piscine,  centri  natatori  e

impianti sportivi, anche  se  privati,  nonche'  di  disciplinare  le

modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli

stessi luoghi;

    n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,

sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti  al  pubblico

((, garantendo comunque la possibilita' di svolgere  individualmente,

ovvero  con  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone   non

completamente  autosufficienti,  attivita'   sportiva   o   attivita'

motoria,  purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza

interpersonale di almeno due metri  per  l'attivita'  sportiva  e  di

almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative ));

    o) possibilita' di disporre o di (( demandare )) alle  competenti

autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzioneo ((  o  la

sospensione )) di  servizi  di  trasporto  di  persone  e  di  merci,

automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque  interne,

anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale ((; in  ogni

caso, la prosecuzione del servizio  di  trasporto  delle  persone  e'

consentita solo se il gestore predispone le condizioni per  garantire

il   rispetto   di   una   distanza   di   sicurezza   interpersonale

predeterminata e  adeguata  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di

contagio ));

    p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle

attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche'

delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e

le  istituzioni  di  alta  formazione  artistica  ((,))  musicale   e

coreutica, di corsi professionali, master, corsi per  le  professioni

sanitarie  e  universita'  per  anziani,   nonche'   ((   dei   corsi

professionali e delle attivita' formative svolti  ))  da  altri  enti

pubblici, anche territoriali e locali ((,)) e da soggetti privati,  o

di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,  ferma

la possibilita' del loro svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  a

distanza;

    q) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di

scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche

comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di

ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

    r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico

o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di

cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,

di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'

dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o

gratuito a tali istituti e luoghi;

    s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici

delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita'

indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente

mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;

    t)  limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e

selettive ((, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e

socio-sanitario,)) finalizzate  all'assunzione  di  personale  presso

datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita'  di  esclusione

dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata

esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza,

fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i

termini fissati dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le

quali risulti  gia'  ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e  la

possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il  conferimento  di

specifici incarichi;

    u) limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  commerciali  di

vendita al dettaglio (( o all'ingrosso  )),  a  eccezione  di  quelle

necessarie per  assicurare  la  reperibilita'  dei  generi  agricoli,

alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad

evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di

predisporre le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza

di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o

ridurre il rischio di contagio;

    v) limitazione o sospensione delle attivita' di  somministrazione

al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo  sul  posto  di

alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti ((, ad esclusione delle

mense e del catering continuativo su base contrattuale, a  condizione

che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale  di  almeno

un metro, e della ristorazione con consegna a  domicilio  ovvero  con

asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per  le

attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con  l'obbligo  di

rispettare la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un

metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei  locali

e con il divieto di sostare nelle immediate  vicinanze  degli  stessi

));

    z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o

professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche

funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione

dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di

sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la

distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a

prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di

contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione

individuale;

    aa) (( limitazione  o  sospensione  ))  di  fiere  e  mercati,  a

eccezione di quelli necessari per  assicurare  la  reperibilita'  dei

generi agricoli, alimentari e di prima necessita';

    bb) specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei

pazienti   nelle   sale   di   attesa   dei   ((   dipartimenti    di

emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso  ))

(DEA/PS);

    (( cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori

in strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,  residenze  sanitarie

assistite  (RSA),   hospice,   strutture   riabilitative,   strutture

residenziali   per   persone   con   disabilita'   o   per   anziani,

autosufficienti  e  no,  nonche'  istituti  penitenziari  e  istituti

penitenziari per minori;  sospensione  dei  servizi  nelle  strutture

semiresidenziali  e  residenziali  per  minori  e  per  persone   con

disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e

per persone con dipendenza patologica; sono in  ogni  caso  garantiti

gli  incontri  tra  genitori  e  figli   autorizzati   dall'autorita'

giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni  sanitarie  o,  ove  non

possibile, in collegamento da remoto; ))

    dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei

confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a

rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale

della sanita' o dal Ministro della salute;

    ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto

al rischio epidemiologico;

    ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga

alla disciplina vigente;

    gg) previsione che le attivita'  consentite  si  svolgano  previa

assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a

evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le

condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza

interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il

rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove

non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione

di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti

di protezione individuale;

    hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle

attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per

caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.

  3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,  puo'  essere

imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in

conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente  articolo,

ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'

e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto ((,))  assunto

dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.

                            (( Art. 1 bis

             Deroghe straordinarie in materia di ripresa

                      di attivita' di raccolta

  1. In ragione delle necessita' di approvvigionamento alimentare, in

tutto il  territorio  nazionale  sono  consentite,  limitatamente  al

territorio del comune di residenza o di dimora e nel  rispetto  della

normativa vigente, le  attivita'  di  raccolta  a  mano  di  prodotti

agricoli   e   selvatici   non   legnosi,   purche'   siano    svolte

individualmente. ))

                               Art. 2

               Attuazione delle misure di contenimento

  1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate  con  uno  o  piu'

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del

Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il  Ministro

della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e  gli  altri

ministri competenti per materia, nonche' i presidenti  delle  regioni

interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione  o

alcune specifiche regioni,  ovvero  il  Presidente  della  Conferenza

delle regioni e delle province autonome, nel caso in  cui  riguardino

l'intero territorio nazionale. I decreti di  cui  al  presente  comma

possono essere altresi' adottati su  proposta  dei  presidenti  delle

regioni interessate, nel caso in cui  riguardino  esclusivamente  una

regione o alcune specifiche  regioni,  ovvero  del  Presidente  della

Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso  in  cui

riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il  Ministro  della

salute, il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri

competenti per materia. (( Il Presidente del Consiglio dei ministri o

un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle  Camere  il

contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,

al fine di  tenere  conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle  stesse

formulati; ove  cio'  non  sia  possibile,  per  ragioni  di  urgenza

connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle  Camere

ai  sensi  del  comma  5,  secondo  periodo   )).   Per   i   profili

tecnico-scientifici   e   le    valutazioni    di    adeguatezza    e

proporzionalita', i provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono

adottati sentito, di norma, il (( Comitato tecnico-scientifico ))  di

cui all'ordinanza del Capo dipartimento  della  Protezione  civile  3

febbraio 2020, n. 630 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32

dell'8 febbraio 2020 )).

  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri di cui al comma 1  e  con  efficacia  limitata

fino a tale momento, in casi di  estrema  necessita'  e  urgenza  per

situazioni sopravvenute le  misure  di  cui  all'articolo  1  possono

essere adottate dal Ministro della salute ai sensi  dell'articolo  32

della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati  sulla

base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge

23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  5

marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23

dicembre  1978,  n.  833.  Continuano  ad  applicarsi   nei   termini

originariamente previsti le misure gia' adottate con  i  decreti  del

Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo  2020,

9  marzo  2020,  11  marzo  2020  e  22  marzo  2020  ((,  pubblicati

rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020,  n.

62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76  del  22  marzo

2020, come )) ancora vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto. Le altre misure ancora  vigenti  alla  stessa  data

continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

  4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto  i  termini

per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei   conti,   di   cui

all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono

dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati  in  attuazione  del

presente decreto, durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo

preventivo della Corte dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,

esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e

21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono

pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e

comunicati  alle  Camere  entro  il  giorno  successivo   alla   loro

pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro

da lui delegato riferisce ogni  quindici  giorni  alle  Camere  sulle

misure adottate ai sensi del presente decreto.

                               Art. 3

       Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del

Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con

efficacia limitata fino a tale momento, le regioni,  in  relazione  a

specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio

sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso,

possono introdurre misure ulteriormente  restrittive  ((  rispetto  a

quelle attualmente vigenti )), tra  quelle  di  cui  all'articolo  1,

comma  2,  esclusivamente  nell'ambito  delle   attivita'   di   loro

competenza e senza incisione delle attivita' produttive e  di  quelle

di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

  2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze

contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l'emergenza   in

contrasto con le misure statali (( e regionali )),  ne'  eccedendo  i

limiti di oggetto cui al comma 1.

  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano

altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di

poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

                               Art. 4

                        Sanzioni e controlli

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle

misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e

applicate con i provvedimenti adottati (( ai sensi  dell'articolo  2,

commi 1 e 2, )) ovvero dell'articolo 3, e'  punito  con  la  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a (( euro 1.000

))  e  non  si  applicano  le  sanzioni  contravvenzionali   previste

dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra  disposizione  di

legge  attributiva  di  poteri  per  ragioni  di  sanita',   di   cui

all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure

avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (( la sanzione prevista dal

primo periodo e' aumentata )) fino a un terzo.

  2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),

v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa

accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5  a  30

giorni.

  3. (( Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo,  le

disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24  novembre

1981, n. 689, in quanto  compatibili.  Per  il  pagamento  in  misura

ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 )). Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  ((  di  cui

all'articolo 2, commi 1 e  2,  ))  sono  irrogate  dal  Prefetto.  Le

sanzioni per le violazioni delle misure di cui  all'articolo  3  sono

irrogate  dalle  autorita'  che  le  hanno  disposte.   Ai   relativi

procedimenti si applica l'articolo 103  del  decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile

2020, n. 27 )).

  4. All'atto dell'accertamento delle (( violazioni di cui al comma 2

)), ove necessario per impedire la  prosecuzione  o  la  reiterazione

della  violazione,  ((  l'organo  accertatore  ))  puo'  disporre  la

chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per  una  durata

non superiore a 5 giorni.  Il  periodo  di  chiusura  provvisoria  e'

scomputato dalla corrispondente sanzione  accessoria  definitivamente

irrogata, in sede di sua esecuzione.

  (( 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui  al

comma  1,  la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata   e   quella

accessoria e' applicata nella misura massima. ))

  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del

codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura

di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  e'  punita  ai  sensi

dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.1265,  Testo

unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

  7. (( Al primo comma )) dell'articolo  260  del  regio  decreto  27

luglio 1934, n.1265, Testo unico delle  leggi  sanitarie,  le  parole

«con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a  lire

800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3  mesi  e

con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni

penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni

commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate

nella misura minima  ridotta  alla  meta'.  Si  applicano  in  quanto

compatibili le disposizioni degli articoli  101  e  102  del  decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

  9.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro

dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle

Forze di polizia ((, del personale dei corpi  di  polizia  municipale

munito della qualifica di agente di  pubblica  sicurezza  ))  e,  ove

occorra,  delle  Forze   armate,   sentiti   i   competenti   comandi

territoriali. Al  personale  delle  Forze  armate  impiegato,  previo

provvedimento del Prefetto competente,  per  assicurare  l'esecuzione

delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita

la qualifica di agente di pubblica sicurezza. (( Il prefetto assicura

l'esecuzione delle  misure  di  contenimento  nei  luoghi  di  lavoro

avvalendosi anche  del  personale  ispettivo  dell'azienda  sanitaria

locale competente per territorio  e  dell'Ispettorato  nazionale  del

lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di  salute  e  di

sicurezza nei luoghi di lavoro )).

                            (( Art. 4 bis

                    Proroga dei piani terapeutici

  1. I piani terapeutici che comprendono  la  fornitura  di  protesi,

ortesi,  ausili  e  dispositivi  necessari  per  la  prevenzione,  la

correzione o la compensazione di menomazioni o  disabilita',  per  il

potenziamento delle abilita' nonche' per la promozione dell'autonomia

dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza  deliberato

dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio  2020,  sono  prorogati

per  ulteriori  novanta  giorni.  I  nuovi  piani  terapeutici   sono

autorizzati in base a protocolli e procedure  semplificati  stabiliti

dalle regioni. ))

                               Art. 5

                         Disposizioni finali

  1. Sono abrogati:

    a) il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  ad  eccezione  degli

articoli 3, comma 6-bis, e 4;

    b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione.

  (( 3. Dall'attuazione del  presente  decreto  non  devono  derivare

nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le

amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal

medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))

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