Prestazione energetica in edilizia: attuazione della nuova direttiva (Ue) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. L'adozione da parte dell'Italia oltre a modificare la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia interessa anche direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica. L'adozione è avvenuta attraverso il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020.
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Fra le modifiche e le novità, il decreto ha istitutito, presso Enea, il "Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici". Scopo: fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più. sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.
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Clicca qui per il D.Lgs. n. 73/2020 di attuazione della direttiva 2018/2002 sull'efficienza energetica
Qui di seguito il testo integrale del decreto.
DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48
Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica. (20G00066)
(GU n.146 del 10-6-2020) Vigente al: 11-6-2020
Capo I
Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in
particolare l'articolo 23;
Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, recante regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre
disposizioni in materia di coesione sociale, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 12 marzo 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e modifiche al titolo
del decreto legislativo n. 192 del 2005
1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove
il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il
rapporto tra oneri e benefici per la collettivita'.
2. Il titolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844,
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia».
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Finalita'
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici» sono inserite le seguenti: «anche tramite
l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi,
nonche' edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi
edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti»;
b) alla lettera b-bis), dopo le parole «determinare i criteri
generali» sono inserite le seguenti: «per il calcolo della
prestazione energetica,»;
c) alla lettera b-ter), le parole «effettuare le ispezioni
periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva»
sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di esercizio,
conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la
preparazione dell'acqua calda sanitaria»;
d) alla lettera f), dopo la parola «ambientale» sono inserite le
seguenti: «nel settore degli edifici, definendo le strategie
nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco
immobiliare nazionale»;
e) alla lettera h-ter), dopo la parola «promuovere» sono inserite
le seguenti: «l'efficienza energetica e»;
f) dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti lettere:
«h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco
immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi
consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il
collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a
disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica
amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che
incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;
h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di
integrazione di tali sistemi negli edifici.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Definizioni
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) "generatore di calore": la parte di un impianto termico che
genera calore utile avvalendosi di uno o piu' dei seguenti processi:
1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di
un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla
ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore
sotterranee attraverso una pompa di calore;
4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia
termica con impianti solari termici;»;
b) la lettera l-vicies sexies) e' sostituita dalla seguente:
«l-vicies sexies) "sistema tecnico per l'edilizia":
apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unita' immobiliare per
il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la
produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata,
l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una
combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie
da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico puo' essere suddiviso in
piu' sottosistemi;»;
c) la lettera l-tricies) e' sostituita dalla seguente:
«l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con
o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonche' gli organi
di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di
ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al
servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate;»;
d) dopo la lettera l-tricies), sono aggiunte le seguenti:
«l-tricies semel) "contratto di rendimento energetico o di
prestazione energetica (EPC)": contratto di cui all'articolo 2, comma
2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e
successive modificazioni;
l-tricies bis) "microsistema isolato": il microsistema isolato
quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
l-tricies ter) "sistema di automazione e controllo
dell'edificio (BACS)": sistema comprendente tutti i prodotti, i
software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento
sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei
sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e
facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
l-tricies quater) "sistema o impianto di climatizzazione
invernale" o "impianto di riscaldamento": complesso di tutti i
componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria,
attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere
aumentata;
l-tricies quinquies) "sistemi alternativi ad alta efficienza":
sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di
energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il
teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi
di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonche' il free
cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Ambito di intervento
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per
l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli
elettrici;»;
b) al comma 2-ter, lettera c), dopo la parola «definizione» sono
inserite le seguenti: «di una strategia di lungo termine per la
ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e»;
c) al comma 2-ter, lettera l), dopo la parola «promozione» sono
inserite le seguenti: «dell'efficienza energetica e»;
d) al comma 2-ter, lettera m), dopo le parole «della politica
energetica del settore» sono inserite le seguenti: «e all'incremento
del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite
maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e
alla pubblica amministrazione»;
e) al comma 3, lettera a), dopo le parole «al comma 3-bis» sono
inserite le seguenti: «e al comma 3-bis.1»;
f) al comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: c-bis)
gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
g) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e)
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici
classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui
utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi
tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto
in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di
cui all'articolo 4, comma 1;»;
h) al comma 3-bis, lettera b), dopo la parola «l'esercizio,» sono
inserite le seguenti: «la conduzione, il controllo,» e dopo le parole
«degli impianti tecnici, di cui» sono inserite le seguenti:
«all'articolo 4, comma 1-ter e».
Art. 5
Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del
2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dopo l'articolo 3
e' inserito il seguente:
«Articolo 3-bis (Strategia di ristrutturazione a lungo termine).
- 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il
parere della Conferenza unificata, e' adottata, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, la strategia di
lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale
di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati,
al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta
efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione,
efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a
energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine
e' recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e
comprende:
a) una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se
del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici
ristrutturati prevista nel 2020;
b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace
in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona
climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti piu' opportuni,
nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi
di riqualificazione energetica, anche valutando l'introduzione di
obblighi di ristrutturazione, e promuovendo l'utilizzo di tecniche
che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione
del tempo dei lavori di cantiere;
c) una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore,
nonche' delle modifiche rivolte a migliorarne l'efficacia, rivolte:
1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati
dalle prestazioni peggiori;
2) ad alleviare la poverta' energetica;
3) a rimuovere le barriere alla diffusione degli interventi
di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i
soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile;
4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui
agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli
edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e
ambientali;
5) a promuovere le tecnologie intelligenti, ivi comprese
quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici;
6) a promuovere le competenze e la formazione nei settori
edile e dell'efficienza energetica;
d) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine,
volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in
termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni
importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso
l'introduzione di un sistema facoltativo di «passaporto» di
ristrutturazione degli edifici, tenendo conto delle risultanze dello
studio della Commissione europea di cui all'articolo 19-bis della
direttiva 2010/31/UE e individuando le modalita' per garantire
risorse finanziarie adeguate anche attraverso meccanismi che
consentano l'utilizzo di agevolazioni fiscali anche qualora gli
interventi siano integralmente realizzati e finanziati da societa' di
servizi energetici o altri soggetti finanziatori;
e) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine,
rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli
edifici pubblici;
f) l'integrazione degli interventi di efficientamento
energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del
rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i
costi di investimento e la durata degli edifici, tramite la proposta
di requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo
4, comma 1, numero 3-quinquies), ai fini dell'accesso agli incentivi;
g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso,
nonche' dei benefici in senso lato come, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla
qualita' dell'aria.
2. La strategia di cui al comma 1 prevede la fissazione di
obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi
incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione
degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione
energetica, pari almeno al 3%, la definizione di indicatori di
progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di
tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di
efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e
il clima.
3. Lo schema di strategia di cui al comma 1 e' sottoposto, dopo
la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale
consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione
definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della
strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle
consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.
4. Nei successivi aggiornamenti della strategia di
ristrutturazione a lungo termine nell'ambito del Piano integrato per
l'energia e il clima, nonche' nelle relazioni nazionali intermedie
integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi
all'attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le
azioni in essa previste, i costi sostenuti e i risultati ottenuti.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole «ai paragrafi 1 e 2» sono
soppresse; le parole «dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti:
«all'allegato»; le parole «del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «e successive
modificazioni»; dopo le parole «criteri generali» sono inserite le
seguenti: «, oltre a quelli gia' esplicitati nel suddetto allegato
I»;
2) alla lettera b), dopo il numero 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) in fase di progettazione per la realizzazione di
nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici
esistenti, si tiene conto della fattibilita' tecnica, funzionale,
ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza,
se disponibili;
3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione
della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed
economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti
che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove
giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata
dell'unita' immobiliare;
3-quater) nel caso di nuova installazione, sostituzione o
miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi
comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta
installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre
adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente
differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o
esistenti;
3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a
ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del
benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza
in caso di incendi e dei rischi connessi all'attivita' sismica;
3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro
il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti
termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di
sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo
4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e
successive modificazioni;»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:
«1-bis. Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici
sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non
residenziali dotati di piu' di venti posti auto sono rispettati i
seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei
veicoli elettrici:
a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e
negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni
importanti, dotati di piu' di dieci posti auto, sono installati:
1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva
2014/94/UE;
2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti
per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di
consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti
di ricarica per veicoli elettrici;
b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:
1) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e,
nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di
ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture
elettriche dell'edificio; o
2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di
ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino
il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali
dotati di piu' di venti posti auto, e' installato almeno un punto di
ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli
edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati
di piu' di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto,
infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi
elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di
installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della
direttiva 2014/94/UE;
e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:
1) il parcheggio e' situato all'interno dell'edificio e,
nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di
ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture
elettriche dell'edificio; o
2) il parcheggio e' adiacente all'edificio e, nel caso di
ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione
comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del
parcheggio;
f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si
applicano nel caso in cui:
1) l'obbligo insista su edifici di proprieta' di piccole e
medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse
occupati;
2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state
presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti
entro il 10 marzo 2021;
3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino
su microsistemi isolati e cio' comporti problemi sostanziali per il
funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la
stabilita' della rete locale;
4) il costo delle installazioni di ricarica e di
canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione
importante dell'edificio;
5) l'obbligo insista su edifici pubblici che gia'
rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento
della direttiva 2014/94/UE.
1-ter. I decreti di cui al comma 1 definiscono le modalita'
attuative degli obblighi di cui al comma 1-bis, nonche' le
caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture
di canalizzazione, tenendo conto del rapporto tra costi e benefici
per il destinatario dell'obbligo e inoltre definiscono:
a) le modalita' con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di
ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili
al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte
della collettivita', anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale
(PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257;
b) misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione
di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali
nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi,
anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione;
c) misure per la promozione della mobilita' dolce e verde e la
pianificazione urbana.
1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa
della Conferenza unificata, sono aggiornati, in relazione
all'articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive
modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della
prestazione energetica degli edifici.
1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa
della Conferenza unificata, sono armonizzate nonche' aggiornate,
anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della
direttiva 2010/31/UE, come modificati dall'articolo 1 della direttiva
(UE) 2018/844, le modalita' di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli
edifici, nonche' le disposizioni in materia di requisiti, soggetti
responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui
affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto di
cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:
1) le disposizioni introdotte tengono conto della necessita' di
ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettivita';
2) le disposizioni introdotte tengono conto della necessita' di
semplificare l'attivita' di ispezione degli impianti termici di
piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza,
comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non e'
prevista attivita' ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza
energetica, la soglia di potenza al di sotto della quale e'
sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza
energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, nonche' la
soglia di potenza al di sopra della quale e' obbligatoria l'ispezione
periodica delle parti accessibili dell'impianto;
3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in
base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per
l'alimentazione dell'impianto termico, fornendo indicazioni puntuali
per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa;
4) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, e'
obbligatorio consentire l'accesso all'impianto termico per
controllarne le caratteristiche e le condizioni di normale
funzionamento, anche attraverso i residui del prodotto della
combustione;
5) sono definite le modalita' per l'integrazione delle
informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e
sull'ispezione degli impianti termici degli edifici con quelle
presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d).»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo di cui al
comma 1, lettera a), alle norme tecniche di cui all'allegato I,
paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), in collaborazione con il Comitato
Termotecnico italiano (CTI), predispone e sottopone al Ministero
dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto
energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto
adeguamento.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato
1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a
migliorare l'efficienza energetica in occasione della
ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi
energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione
favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi
strutturali europei. Il monitoraggio dei risparmi energetici
perseguiti o conseguiti, e' effettuato dalla medesima autorita' che
concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti
criteri:
1) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del
materiale utilizzato per la ristrutturazione;
2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici
negli edifici;
3) il confronto degli attestati di prestazione energetica
rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
4) una diagnosi energetica;
5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato
che indichi il miglioramento della prestazione energetica.
1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i
requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli
elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto
della necessita' di garantire l'adeguata competenza degli operatori
che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi
tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di
formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi
specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al
comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano
installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.»;
b) al comma 3, le parole: «, sulla base del modello contrattuale
previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia
di incentivazione della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013» sono soppresse;
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere la mobilitazione degli
investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a
conseguire gli obiettivi indicativi di cui all'articolo 3-bis, e
sfruttando le potenzialita' del Portale Nazionale di cui all'articolo
4-quater, l'ENEA e il Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE)
predispongono congiuntamente, e trasmettono al Ministero dello
sviluppo economico e alla Conferenza Unificata, ognuno avvalendosi
delle proprie competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate
a:
1) aggregare i progetti, anche mediante la promozione di
piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di piccole e medie
imprese, per consentire l'accesso degli investitori, nonche' lo
sviluppo di soluzioni standard differenziate in base al tipo di
potenziali clienti;
2) ridurre il rischio percepito dagli investitori privati,
nelle operazioni di finanziamento degli interventi di efficienza
energetica negli edifici;
3) ottimizzare, in collaborazione con i Comuni, l'utilizzo
degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza
energetica negli edifici, con l'obiettivo di stimolare investimenti
privati supplementari o superare le inefficienze del mercato;
4) orientare gli investimenti privati verso la
riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche
attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la
diffusione dell'adozione di contratti EPC;
5) fornire, in collaborazione con i Comuni, strumenti e
servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici
a supporto dei consumatori, denominati "one-stop-shop", in materia di
ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza
energetica negli edifici.».
Art. 8
Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192
del 2005. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli
edifici
1. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e' inserito il seguente:
«Articolo 4-quater (Portale Nazionale sulla prestazione
energetica degli edifici). - 1. E' istituito, presso ENEA, il Portale
Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di
fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione
informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle
migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in
termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per
migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la
sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative
piu' sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, secondo
le modalita' previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA istituisce
uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni
informazione utile:
a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura
energetica degli edifici, alla conformita' alla normativa di settore,
alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione
delle priorita' di intervento, ivi compresi i piani di
riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti
di promozione piu' adeguati allo scopo, alla formazione delle
competenze professionali;
b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura
energetica degli edifici, alla conformita' alla normativa di settore,
alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione
delle priorita' di intervento, ivi compresi i piani di
riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti
di promozione piu' adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei
contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.
3. Le attivita' di cui al comma 1 sono fornite a seguito
dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del Portale, delle
informazioni di cui al comma 4 relative alla consistenza del parco
immobiliare nazionale, alla sua prestazione energetica e ai suoi
consumi energetici, nonche' agli interventi gia' eseguiti di
riqualificazione energetica degli edifici.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la
Conferenza Unificata, individua, con apposito decreto, le modalita'
di funzionamento del portale di cui al comma 1, sia in termini di
erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre
alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le
amministrazioni interessate, per le quali risulti prioritario il
ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove esistenti,
che alimentino il portale nazionale mediante meccanismi di
interoperabilita' tra i sistemi, per assicurare un celere e compiuto
afflusso per via telematica dei dati presenti:
a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica di
cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), ivi comprese le
informazioni sugli impianti termici;
b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 maggio 2018, n. 110, recante "Modalita' di gestione dei flussi
informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi
Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori
dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti
rinnovabili";
c) nel database "Progetto Patrimonio della PA", ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti
pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i
consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge
8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e relativi alle utenze intestate agli utenti
privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un
protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti
l'Autorita' di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante
per la protezione dei dati personali.
5. Il portale di cui al comma 1 e' alimentato da ogni altra
informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai
consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici pubblici, gia' in possesso della pubblica
amministrazione, nonche' dai dati relativi all'adozione di contratti
EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ove
disponibili, dei quali tiene apposito registro.
6. Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni
informazione utile al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad assicurare
il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in
materia di efficienza energetica e integrazione delle energie
rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle strategie e dei
programmi di promozione in materia di efficienza energetica negli
edifici, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 10, comma 2.
7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalita'
statistiche e di studio, anche in forma aggregata e nel rispetto
della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati
e le elaborazioni realizzate secondo le modalita' definite con il
decreto di cui al comma 4. Inoltre, rende disponibili anche ai
singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo di
cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel portale.».
2. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di
un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei contratti di
compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a
titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di
singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita
apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,
comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di
prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto,
tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In
caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e'
da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole
unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre
anni, essa e' ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla
regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia
dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle
informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema
informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti
ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o
provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione
della violazione.»;
b) al comma 5, dopo le parole «previste dai regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75», sono
inserite le seguenti: «e dalle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 4, comma 1-quater»;
c) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia e'
installato, sostituito o migliorato, e' analizzata la prestazione
energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero
sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al
proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e
possano essere utilizzati per la verifica di conformita' ai requisiti
minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati
di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto
al comma 5, e' rilasciato un nuovo attestato di prestazione
energetica.»;
d) al comma 12, lettera b), dopo il numero 8) e' inserito il
seguente: «8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo
verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo
delegato;»;
e) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
«12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d),
consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli
edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali e'
stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in
conformita' del presente articolo.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola «Esercizio» sono inserite le
seguenti: «, conduzione, controllo, ispezione», e dopo la parola
«estiva» sono aggiunte le seguenti: «, e per la preparazione
dell'acqua calda sanitaria»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli
edifici, nonche' in materia di requisiti professionali e di criteri
di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione
degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «concessione edilizia»
sono sostituite dalle seguenti: «acquisizione del titolo
abilitativo»; il quarto periodo e' abrogato;
b) al comma 1-bis, dopo le parole «nell'ambito della relazione di
cui al comma 1 e' prevista una valutazione» sono inserite le
seguenti: «, da effettuarsi in fase di progettazione,».
Art. 12
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «dai decreti di cui all'articolo 4,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente decreto e dai
relativi decreti attuativi»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole «di climatizzazione» sono sostituite
dalla seguente: «termici»;
2) alla lettera c), le parole «di cui all'articolo 4, comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, comma
12, come modificato secondo le modalita' individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 1-quinquies, n. 5)»;
c) al comma 3-bis:
1) alla lettera c), le parole «certificazione energetica» sono
sostituite dalle seguenti: «attestazione della prestazione energetica
degli edifici»;
2) alla lettera f), le parole «, o in occasione delle attivita'
ispettive di cui all'allegato L, comma 16» sono soppresse;
d) al comma 5-quinquies:
1) all'alinea, dopo le parole «dai regolamenti di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16
aprile 2013, n. 75,» sono inserite le seguenti: «e dai decreti di cui
all'articolo 4,»;
2) alla lettera b), dopo le parole «e degli attestati emessi»
sono inserite le seguenti: «mediante attivita' di accertamento
documentale e ispezione in sito, tenendo conto dei criteri di cui
all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive
modificazioni;»
3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) avviare programmi di verifica del rispetto dei
requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma
1, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma
1-bis, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al
Ministero dello sviluppo economico.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dello
sviluppo economico promuove forme di monitoraggio in collaborazione
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con
enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonche' del
portale di cui all'articolo 4-quater, al fine di rilevare il grado di
attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e
proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Clausola di cedevolezza
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
comma 1, dopo le parole «direttiva 2010/31/UE» sono inserite le
seguenti: «, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE,».
Capo II
Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Art. 15
Modifiche all'allegato A
1. All'allegato A, punto 47, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «e) sono
ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di
ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;».
Capo III
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 16
Regolamenti edilizi comunali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i comuni adeguano il regolamento di cui all'articolo
4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini
del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia
obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale
che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o
sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al
decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e
successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di
integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici
negli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dall'articolo 6 del
presente decreto.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni
applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da
quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti
nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime,
provvedono ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli
immobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche.
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono
abrogati.
Capo IV
Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 17
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 192, di seguito indicate:
a) articolo 3, commi 1 e 2;
b) articolo 4-ter, comma 2;
c) articolo 6, comma 6-bis;
d) articolo 10, comma 3;
e) articolo 11;
f) articolo 13, comma 3.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i
commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
3. L'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' abrogato.
4. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 74.
Art. 18
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Nei successivi aggiornamenti del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densita' edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», si tiene conto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e della necessita' di promuovere l'efficienza energetica e il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
2. All'attuazione del presente decreto, fatte salve le coperture
finanziare espressamente previste per l'attuazione dell'articolo 8,
si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.