Efficienza energetica: l'applicazione del fondo per la modernizzazione è l'oggetto del regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1001 della commissione del 9 luglio 2020 (in G.U.C.E. L del 10 luglio 2020, n. 221).
Il provvedimento reca le modalità di applicazione dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 12, direttiva 2003/87/Ce (relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra) che riguarda il funzionamento del fondo per la modernizzazione a sostegno degli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica di determinati stati membri.
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Nel dettaglio, il regolamento specifica, tra gli altri:
- le modalità di presentazione delle proposte di investimento;
- i fondi disponibili;
- la conferma degli investimenti prioritari e le raccomandazioni per quelli non prioritari;
- la tempistica del pagamento da parte della Bei allo Stato membro beneficiario;
- le norme per monitoraggio, comunicazione, valutazione e audit.
Di seguito il testo del regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1001 della commissione del 9 luglio 2020.
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Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1001 della commissione del 9 luglio 2020 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica di determinati Stati membri
(in G.U.C.E. L del 10 luglio 2020, n. 221)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[1]GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32., in particolare l’articolo 10 quinquies, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/87/CE istituisce il Fondo per la modernizzazione per il periodo 2021-2030 al fine di sostenere gli investimenti per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l’efficienza energetica in determinati Stati membri. Come affermato nelle comunicazioni della Commissione intitolate «Il Green Deal europeo»[2]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo» COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019. e «Piano di investimenti del Green Deal europeo»[3]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piano di investimenti del Green Deal europeo» COM(2020) 21 final del 14 gennaio 2020., l’attuazione del Fondo per la modernizzazione dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, sostenendo una transizione verde e socialmente giusta.
(2) È opportuno stabilire norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione al fine di consentire un’agevole distribuzione delle sue risorse finanziarie agli Stati membri beneficiari, in particolare stabilendo procedure per la presentazione e la valutazione delle proposte di investimento e per l’esborso delle entrate del Fondo.
(3) Al fine di assicurare la compatibilità dei finanziamenti del Fondo per la modernizzazione con il mercato interno, gli Stati membri beneficiari dovrebbero notificare alla Commissione, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ogni investimento previsto che costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che non sia coperto da un regime di aiuti già approvato o esentato o da una decisione individuale. La valutazione degli investimenti coperti dal Fondo dovrebbe essere coordinata con la valutazione degli aiuti di Stato, e le modalità di presentazione delle proposte di investimento dovrebbero tenere conto delle modalità di presentazione delle notifiche degli aiuti di Stato. L’esborso delle entrate del Fondo dovrebbe dipendere dall’autorizzazione per gli aiuti di Stato.
(4) «Il Green Deal europeo» prevede che i piani territoriali per una transizione giusta costituiscano la pietra angolare del meccanismo per una transizione giusta. Se un investimento finanziato dal Fondo per la modernizzazione mira all’attuazione di un piano territoriale per una transizione giusta dello Stato membro beneficiario, lo Stato membro dovrebbe fornire informazioni sul contributo previsto dell’investimento a tale piano, al fine di sostenere la coerenza e la complementarità con gli obiettivi del piano.
(5) Per facilitare la pianificazione dell’esborso e la gestione delle risorse del Fondo per la modernizzazione gli Stati membri beneficiari dovrebbero informare regolarmente la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il comitato per gli investimenti del Fondo per la modernizzazione («comitato per gli investimenti») in merito agli investimenti previsti. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri beneficiari al momento della presentazione di future proposte di investimento.
(6) Una procedura semplificata per l’esborso delle entrate del Fondo dovrebbe essere applicata agli investimenti nei settori prioritari elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE («investimenti prioritari»). Gli investimenti non prioritari dovrebbero essere sottoposti a una valutazione esaustiva della loro fattibilità tecnica e finanziaria e del loro valore aggiunto per gli obiettivi del Fondo.
(7) A norma dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, almeno il 70 % delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione sono destinate agli investimenti prioritari. Per assicurare una distribuzione equa delle risorse finanziarie tra tutti gli Stati membri beneficiari, tale obbligo dovrebbe applicarsi alla quota individuale nel Fondo di ciascuno Stato membro beneficiario.
(8) Il finanziamento degli investimenti attraverso il Fondo per la modernizzazione dovrebbe dipendere dalla disponibilità dei fondi a disposizione dello Stato membro beneficiario e dalla percentuale di fondi stanziati per gli investimenti prioritari. Al fine di consentire un attento monitoraggio dello stanziamento dei fondi, garantendo nel contempo l’efficienza del processo di esborso, la valutazione delle proposte di investimento da parte della BEI o, se del caso, del comitato per gli investimenti e l’esborso dei fondi da parte della Commissione dovrebbero essere organizzati in due cicli all’anno.
(9) Le procedure per il funzionamento del Fondo per la modernizzazione dovrebbero tenere conto delle specificità dei regimi presentati dagli Stati membri beneficiari. Una volta che la BEI conferma il regime come investimento prioritario o, se del caso, il comitato per gli investimenti raccomanda il finanziamento del regime nel settore non prioritario, e a partire dal momento in cui la Commissione decide il primo esborso dei fondi per il regime, è opportuno che per qualsiasi esborso successivo lo Stato membro beneficiario presenti una nuova proposta. Ai fini di questi eventuali esborsi successivi, la conferma della BEI o, se del caso, la raccomandazione del comitato per gli investimenti dovrebbe limitarsi a verificare la disponibilità dei fondi a disposizione dello Stato membro beneficiario e, per i regimi considerati investimenti non prioritari, a verificare il rispetto delle soglie per il sostegno autorizzato di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, e all’articolo 10 quinquies, paragrafo 6, secondo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE. È inoltre opportuno applicare norme semplificate alla comunicazione annuale sui regimi presentata dagli Stati membri beneficiari.
(10) Gli investimenti interrotti non dovrebbero ricevere ulteriori finanziamenti dal Fondo per la modernizzazione. Qualsiasi importo già pagato a favore degli investimenti interrotti ma non ancora utilizzato per essi dovrebbe essere reso disponibile per il finanziamento di altri investimenti.
(11) È opportuno stabilire norme dettagliate per quanto riguarda la composizione e il funzionamento del comitato per gli investimenti.
(12) A norma dell’articolo 10 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la BEI gestisce le entrate del Fondo per la modernizzazione. A tal fine la BEI dovrebbe elaborare linee guida per la gestione delle attività che sostengano gli obiettivi della direttiva e tengano conto del regolamento interno della BEI. La BEI deve svolgere anche altri compiti attinenti all’attuazione del Fondo per la modernizzazione, come previsto dalla direttiva 2003/87/CE. Le modalità e le condizioni specifiche per lo svolgimento di tali compiti dovrebbero essere stabilite in un accordo tra la Commissione e la BEI. Il meccanismo per il recupero dei costi della BEI dovrebbe corrispondere a tali compiti e anche tenere conto sia del numero e della complessità delle proposte di investimento presentate dai rispettivi Stati membri beneficiari, sia del tipo di investimento (prioritario o non prioritario) delle proposte.
(13) Qualora gli Stati membri decidano di utilizzare i proventi della vendita all’asta di quote per finanziare le spese relative all’attuazione del Fondo per la modernizzazione, tali spese potrebbero essere considerate spese amministrative di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera i) della direttiva 2003/87/CE e potrebbero pertanto contare per l’obiettivo di utilizzare a favore del clima il 50 % dei proventi delle vendite all’asta.
(14) È opportuno stabilire chiare disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione per fornire alla Commissione informazioni complete e tempestive sui progressi di particolari investimenti e sull’attuazione generale del Fondo per la modernizzazione.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione per quanto riguarda:
a) la presentazione delle proposte di finanziamento di investimenti;
b) la valutazione degli investimenti prioritari e degli investimenti non prioritari;
c) la gestione, l’esborso e il pagamento delle risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione;
d) la composizione e il funzionamento del comitato per gli investimenti del Fondo per la modernizzazione («comitato per gli investimenti»);
e) il monitoraggio, la comunicazione, la valutazione e l’audit;
f) l’informazione e la trasparenza.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) «Stato membro beneficiario», uno Stato membro elencato nell’allegato II ter della direttiva 2003/87/CE;
(2) «investimento non prioritario», l’investimento che non rientra in alcuno dei settori elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
(3) «progetto non prioritario su scala ridotta», l’investimento non prioritario che riceve aiuti di Stato il cui importo totale soddisfa i criteri degli aiuti de minimis in conformità dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione[4]Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).;
(4) «investimento prioritario», l’investimento che rientra almeno in uno dei settori elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
(5) «regime», la proposta di investimento che è conforme ai seguenti criteri:
a) comprende una serie logica di priorità coerenti con gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione e, in ragione delle caratteristiche dei progetti nell’ambito del regime, può essere considerato un investimento prioritario o non prioritario;
b) ha una durata superiore a un anno;
c) ha una portata nazionale o regionale; e
d) mira a sostenere più di una persona o entità pubblica o privata responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione dei progetti nell’ambito del regime.
CAPO II
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 3
Panoramica degli investimenti
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro beneficiario fornisce alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al comitato per gli investimenti una panoramica degli investimenti in relazione ai quali intende presentare proposte di investimento nei due anni civili successivi, nonché informazioni aggiornate sugli investimenti che rientrano in una panoramica precedente.
2. Nella panoramica di cui al paragrafo 1, lo Stato membro beneficiario fornisce le seguenti informazioni su ogni investimento previsto:
a) il nome del promotore del progetto o dell’autorità di gestione del regime;
b) l’ubicazione specifica dell’investimento o la portata geografica del regime;
c) una stima del costo totale dell’investimento;
d) il settore di investimento e una descrizione sintetica dell’investimento;
e) lo stato di qualsiasi valutazione degli aiuti di Stato riguardante l’investimento, se del caso;
f) una stima del finanziamento proveniente dal Fondo per la modernizzazione e una descrizione delle proposte di finanziamento previste.
3. Le informazioni incluse nella panoramica non sono vincolanti per lo Stato membro beneficiario al momento della presentazione delle proposte di investimento in conformità dell’articolo 4.
Articolo 4
Presentazione delle proposte di investimento
1. Gli Stati membri beneficiari possono presentare proposte di investimento alla BEI e al comitato per gli investimenti in qualsiasi momento nel corso di un anno civile.
Nel presentare le proposte di investimento, gli Stati membri beneficiari forniscono le informazioni di cui all’allegato I.
Lo Stato membro beneficiario indica se la proposta riguarda un investimento prioritario o un investimento non prioritario.
2. Se un investimento riguarda un regime, lo Stato membro beneficiario presenta una proposta conformemente al paragrafo 1 e specifica l’importo richiesto come primo esborso a favore del regime.
Dopo che la Commissione ha deciso in merito al primo esborso a favore del regime in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, ogni esborso successivo richiede una proposta distinta dello Stato membro beneficiario, che specifica l’importo da esborsare e contiene le informazioni aggiornate sul regime, secondo il caso.
3. Lo Stato membro beneficiario che presenta più proposte di investimento da sottoporre a valutazione nello stesso ciclo dei due cicli all’anno di esborso indica un ordine di priorità per la valutazione degli investimenti prioritari e l’ordine di priorità per la valutazione degli investimenti non prioritari. Se lo Stato membro omette di indicare l’ordine di priorità la BEI o, secondo il caso, il comitato per gli investimenti, valuta le proposte in base alle date di presentazione.
4. La proposta concernente un progetto su scala ridotta non prioritario può essere presentata soltanto nell’ambito di un regime.
5. Lo Stato membro beneficiario non chiede di finanziare con risorse del Fondo per la modernizzazione alcun costo di investimento finanziato da un altro strumento dell’Unione o nazionale.
Articolo 5
Fondi disponibili
1. Quattro settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, la BEI informa lo Stato membro beneficiario, il comitato per gli investimenti e la Commissione in merito ai fondi a disposizione dello Stato membro per finanziare gli investimenti a valere sul Fondo per la modernizzazione («rendiconto dei fondi disponibili»).
2. Il rendiconto dei fondi disponibili specifica:
a) l’importo presso la BEI, esclusi gli importi già esborsati ma non ancora pagati allo Stato membro conformemente all’articolo 9, ed esclusi i costi della BEI specificati nell’accordo di cui all’articolo 12, paragrafo 3;
b) gli eventuali importi esborsati per gli investimenti interrotti che aumentano le risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro beneficiario conformemente alla decisione della Commissione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
3. La data di chiusura del rendiconto dei fondi disponibili è l’ultimo giorno del mese precedente alla data di trasmissione delle informazioni in conformità del paragrafo 1.
4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, lo Stato membro beneficiario può chiedere alla BEI informazioni circa l’importo che gli è destinato presso di essa in un qualsiasi momento.
Articolo 6
Conferma degli investimenti prioritari
1. Se presentate con almeno sei settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, le proposte di investimento presentate dagli Stati membri beneficiari come investimenti prioritari sono valutate dalla BEI nel primo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile.
Se presentate con meno di sei settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, ma almeno sei settimane prima della sua seconda riunione, le proposte sono valutate nel secondo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile.
Se presentate con meno di sei settimane di anticipo rispetto alla seconda delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, le proposte sono valutate nel primo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile successivo.
2. La BEI può esigere dallo Stato membro beneficiario le informazioni o i documenti che ritiene necessari per valutare l’investimento, a condizione che tali informazioni o documenti figurino nell’allegato I. La BEI esige le informazioni o i documenti senza indebito ritardo. Se lo Stato membro beneficiario fornisce le informazioni o i documenti richiesti meno di sei settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, la BEI può rinviare la valutazione della proposta al ciclo seguente dei cicli di esborso organizzati due volte all’anno.
3. Se la BEI ritiene che la proposta riguardi un investimento non prioritario ne informa lo Stato membro beneficiario entro quattro settimane dalla presentazione della proposta e motiva la sua conclusione. In tal caso, la proposta è valutata conformemente agli obblighi e al calendario di cui all’articolo 7.
4. Se la proposta non è conforme all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE o agli obblighi del presente regolamento, la BEI rinvia la proposta allo Stato membro beneficiario entro quattro settimane dalla presentazione della proposta e illustra le motivazioni della sua conclusione. La BEI informa immediatamente il comitato per gli investimenti.
5. La valutazione della proposta comprende la verifica dei costi dell’investimento proposto, a meno che la proporzionalità dell’importo dell’aiuto ricevuto sia stata verificata dalla Commissione nell’ambito della pertinente procedura per gli aiuti di Stato.
6. La BEI valuta la proposta nel rispetto del diritto dell’Unione applicabile.
7. La BEI può confermare che la proposta costituisce un investimento prioritario purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l’investimento è conforme agli obblighi di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e che rientra in almeno uno dei settori elencati all’articolo 10 quinquies, paragrafo 2, di tale direttiva;
b) lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all’articolo 5, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare per gli investimenti già confermati in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;
c) lo Stato membro beneficiario ha fornito elementi comprovanti che la proposta di investimento soddisfa uno dei seguenti obblighi:
— ha ottenuto l’autorizzazione per gli aiuti di Stato conformemente alla decisione della Commissione;
— è esente dalla notifica per gli aiuti di Stato in conformità del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione[5]Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).;
— non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
d) lo Stato membro beneficiario ha confermato per iscritto che l’investimento è conforme a eventuali altri obblighi applicabili del diritto dell’Unione e nazionale;
e) in base alle informazioni fornite dallo Stato membro beneficiario riguardo ai contributi di altri strumenti dell’Unione e nazionali, gli importi richiesti del Fondo per la modernizzazione non sono destinati a coprire gli stessi costi dell’investimento finanziati da un altro strumento dell’Unione o nazionale.
8. Se la proposta riguarda un esborso successivo per un regime confermato dalla BEI in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso, la valutazione della proposta da parte della BEI è limitata alla verifica dei fondi disponibili conformemente al paragrafo 7, lettera b), a condizione che il regime non sia stato modificato.
9. La BEI decide in merito alla conferma della proposta come investimento prioritario al più tardi due settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
La BEI informa immediatamente lo Stato membro beneficiario interessato e la Commissione in merito alla decisione di cui al primo comma.
10. Al più tardi una settimana prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, la BEI comunica al comitato le proposte di investimento di ciascuno Stato membro beneficiario confermate come investimenti prioritari a norma del paragrafo 9 del presente articolo e l’importo da esborsare per ciascun investimento.
Articolo 7
Raccomandazioni sugli investimenti non prioritari
1. Se presentate con almeno dieci settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, le proposte di investimento presentate dagli Stati membri beneficiari come investimenti non prioritari sono valutate dal comitato per gli investimenti nel primo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile.
Se presentate con meno di dieci settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, ma almeno dieci settimane prima della sua seconda riunione, le proposte sono valutate nel secondo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile.
Se presentate con meno di dieci settimane di anticipo rispetto alla seconda delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, le proposte sono valutate nel primo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile successivo.
2. Al più tardi due settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, la BEI compila una valutazione tecnica e finanziaria di dovuta diligenza della proposta, compresa una valutazione delle previste riduzioni delle emissioni.
3. La BEI può esigere dallo Stato membro beneficiario le informazioni o i documenti che ritiene necessari per effettuare la valutazione tecnica e finanziaria di dovuta diligenza, a condizione che tali informazioni o documenti figurino nell’allegato I. La BEI esige le informazioni o i documenti senza indebito ritardo. Se lo Stato membro beneficiario fornisce le informazioni o i documenti richiesti meno di dieci settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, la BEI può rinviare il completamento della valutazione di dovuta diligenza al ciclo seguente dei cicli di esborso organizzati due volte all’anno.
4. La valutazione di dovuta diligenza da parte della BEI comprende la verifica dei costi dell’investimento proposto, a meno che la proporzionalità dell’importo dell’aiuto ricevuto sia stata verificata dalla Commissione nell’ambito della pertinente procedura per gli aiuti di Stato.
5. La BEI effettua la valutazione di dovuta diligenza nel rispetto del diritto applicabile dell’Unione.
6. La valutazione di dovuta diligenza da parte della BEI è accompagnata da una dichiarazione del rappresentante della BEI in merito all’approvazione del finanziamento della proposta di investimento. La BEI trasmette immediatamente la valutazione di dovuta diligenza al comitato per gli investimenti.
7. Il comitato per gli investimenti può formulare una raccomandazione sul finanziamento della proposta di investimento purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l’investimento è conforme agli obblighi di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;
b) lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all’articolo 5, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare in base alle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 10, e sulla base delle raccomandazioni già formulate in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;
c) la quota dei fondi stanziati per gli investimenti prioritari è pari ad almeno il 70 % dell’importo totale dei fondi utilizzati dallo Stato membro beneficiario, compresi i seguenti fondi:
— fondi già esborsati per investimenti prioritari e non prioritari;
— fondi ancora da esborsare in base alle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 10;
— fondi ancora da esborsare conformemente alle raccomandazioni già formulate a norma del paragrafo 9;
— fondi richiesti per la proposta di investimento oggetto della valutazione;
d) il finanziamento è conforme all’articolo 10 quinquies, paragrafo 6, secondo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE;
e) lo Stato membro beneficiario ha fornito elementi comprovanti che la proposta di investimento soddisfa uno dei seguenti obblighi:
— ha ottenuto l’autorizzazione per gli aiuti di Stato conformemente alla decisione della Commissione;
— è esente dalla notifica per gli aiuti di Stato in conformità del regolamento (UE) n. 651/2014;
— non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
f) lo Stato membro beneficiario ha confermato per iscritto che l’investimento è conforme a eventuali altri obblighi applicabili del diritto dell’Unione e nazionale;
g) in base alle informazioni fornite dallo Stato membro beneficiario riguardo ai contributi di altri strumenti dell’Unione e nazionali, gli importi richiesti del Fondo per la modernizzazione non sono destinati a coprire gli stessi costi dell’investimento finanziati da un altro strumento dell’Unione o nazionale.
8. La proposta che riguarda un esborso successivo a favore di un regime di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso non richiede la valutazione di dovuta diligenza da parte della BEI, e la valutazione della proposta da parte del comitato è limitata alla verifica dell’osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 7, lettere b), c) e d), a condizione che il regime non sia stato modificato.
9. Il comitato per gli investimenti formula una raccomandazione sulla proposta di investimento nella riunione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, specificando l’importo del sostegno proveniente dal Fondo per la modernizzazione, motivando la sua conclusione e includendo eventuali suggerimenti relativi agli strumenti di finanziamento appropriati.
10. Se il comitato per gli investimenti non raccomanda di finanziare l’investimento, motiva la sua conclusione. In tal caso, l’investimento non è sostenuto dal Fondo per la modernizzazione. Lo Stato membro interessato può rivedere la proposta di investimento tenendo conto delle conclusioni del comitato per gli investimenti e può presentare una nuova proposta di investimento in qualsiasi ciclo successivo dei cicli di esborso organizzati due volte all’anno.
Articolo 8
Decisione di esborso della Commissione
1. Dopo la riunione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, la decisione di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE specificando l’importo delle risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione da esborsare per ciascun investimento confermato come investimento prioritario dalla BEI o raccomandato per il finanziamento dal comitato per gli investimenti («decisione di esborso»).
La decisione relativa all’esborso delle risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione a favore di un regime specifica l’importo del primo o, se del caso, di qualsiasi esborso successivo.
2. La Commissione notifica la decisione di esborso agli Stati membri beneficiari interessati e ne informa la BEI e il comitato per gli investimenti.
Articolo 9
Pagamenti
Entro 30 giorni dalla data della decisione di esborso la BEI trasmette allo Stato membro beneficiario il pertinente importo del sostegno del Fondo per la modernizzazione.
Articolo 10
Investimenti interrotti
1. Fatte salve le prove documentali fornite dallo Stato membro beneficiario nella relazione annuale di cui all’articolo 13, un investimento è considerato interrotto in uno dei seguenti casi:
a) il promotore del progetto o l’autorità di gestione del regime non ha finanziato l’investimento per un periodo superiore a due anni consecutivi;
b) il promotore del progetto non ha speso l’importo totale delle entrate del Fondo per la modernizzazione esborsato a favore dell’investimento entro cinque anni dalla data della pertinente decisione di esborso della Commissione.
La lettera b) non si applica ai regimi.
2. Con la decisione adottata in conformità dell’articolo 8, la Commissione modifica l’importo già esborsato per l’investimento interrotto detraendo ogni importo non ancora pagato dallo Stato membro beneficiario al promotore del progetto o all’autorità di gestione del regime. L’importo non pagato aumenta le risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ed è compensato con qualsiasi futuro pagamento della BEI allo Stato membro interessato a norma dell’articolo 9.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, prima della scadenza del rendiconto dei fondi disponibili di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lo Stato membro beneficiario può informare la Commissione in merito a un investimento interrotto e chiedere la modifica della decisione di esborso in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La richiesta può riguardare gli importi non ancora pagati al promotore del progetto o all’autorità di gestione del regime e gli importi già pagati al promotore del progetto o all’autorità di gestione, ma successivamente recuperati dallo Stato membro beneficiario. Lo Stato membro beneficiario fornisce le pertinenti prove documentali che giustificano la richiesta. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica alla modifica della decisione di esborso, all’aumento delle risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro interessato e alla compensazione dell’importo restituito al Fondo con qualsiasi pagamento futuro da parte della BEI allo Stato membro.
Articolo 11
Funzionamento del comitato per gli investimenti
1. Il comitato per gli investimenti si riunisce due volte l’anno, al più tardi il 15 luglio e il 15 dicembre. Il segretariato del comitato per gli investimenti comunica agli Stati membri la data della riunione non appena tale data è disponibile.
2. A meno che il comitato non formuli una raccomandazione conformemente all’articolo 10 quinquies, paragrafo 7, secondo comma, prima e seconda frase, della direttiva 2003/87/CE, esso raggiunge il quorum se è presente almeno la metà dei rappresentanti degli Stati membri beneficiari, tutti i rappresentanti degli Stati membri non beneficiari e i rappresentanti della Commissione e della BEI.
3. Gli Stati membri non beneficiari eleggono tre rappresentanti nel comitato per gli investimenti con una votazione che comprende tutti i candidati. Ogni Stato membro non beneficiario può proporre un candidato. Sono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e, di conseguenza, ne sarebbero eletti più di tre, si rifà la votazione con tutti i candidati, ad esclusione del o dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, se del caso, il secondo numero più elevato di voti.
4. I membri del comitato per gli investimenti non possono avere interessi finanziari o di altro tipo, sia diretti che indiretti, in settori ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo per la modernizzazione, che potrebbero compromettere la loro imparzialità o essere oggettivamente percepiti come tali. Essi agiscono nell’interesse pubblico e in modo indipendente. Prima di assumere le funzioni in seno al comitato per gli investimenti, essi presentano una dichiarazione di interessi e l’aggiornano ogniqualvolta si verifica un cambiamento pertinente.
5. La BEI fornisce sostegno amministrativo e logistico al comitato per gli investimenti (il segretariato), compreso il sostegno alla gestione di un sito web dedicato al Fondo per la modernizzazione.
6. Su proposta del servizio competente della Commissione, il comitato per gli investimenti adotta il proprio regolamento interno che stabilisce in particolare le procedure per:
a) la nomina di membri e osservatori del comitato per gli investimenti, e dei loro supplenti;
b) l’organizzazione delle riunioni del comitato per gli investimenti;
c) le norme dettagliate riguardanti il conflitto di interessi, compreso il modello di dichiarazione di interessi.
7. I membri del comitato per gli investimenti non percepiscono alcuna remunerazione o rimborso delle spese sostenute per la loro partecipazione alle attività del comitato.
Articolo 12
Orientamenti di gestione delle attività e accordo con la BEI
1. La BEI elabora orientamenti di gestione delle attività per gestire le entrate provenienti dal Fondo per la modernizzazione, tenendo conto degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE e del regolamento interno della BEI.
2. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione conclude con la BEI un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici in base ai quali la BEI svolge i propri compiti in relazione all’attuazione del Fondo per la modernizzazione. Tali termini e condizioni riguardano i seguenti compiti:
a) vendita all’asta e monetizzazione delle quote di emissioni destinate al Fondo per la modernizzazione, in conformità al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione[6]Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).;
b) gestione delle entrate del Fondo per la modernizzazione;
c) conferma delle proposte di investimento prioritario a norma dell’articolo 6 e valutazione di dovuta diligenza delle proposte di investimento non prioritario a norma dell’articolo 7;
d) segretariato del comitato per gli investimenti, compresa la gestione di un sito web dedicato al Fondo per la modernizzazione;
e) elaborazione dei progetti di relazione del comitato per gli investimenti a norma dell’articolo 14.
3. L’accordo di cui al paragrafo 2 specifica il meccanismo di recupero dei costi della BEI per l’assolvimento dei suoi compiti. Il meccanismo di recupero dei costi connesso alla conferma degli investimenti prioritari e alla valutazione di dovuta diligenza per gli investimenti non prioritari tiene conto del numero e della complessità delle proposte presentate da ogni Stato membro beneficiario. I costi sostenuti dalla BEI per l’assolvimento dei suoi compiti sono finanziati con i fondi disponibili per ogni Stato membro beneficiario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a). La BEI riferisce alla Commissione e agli Stati membri in merito all’assolvimento dei compiti previsti dall’accordo e ai relativi costi.
CAPO III
MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E AUDIT
Articolo 13
Monitoraggio e comunicazione a cura degli Stati membri beneficiari
1. Gli Stati membri beneficiari monitorano l’attuazione degli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione. Entro il 30 aprile gli Stati membri beneficiari presentano alla Commissione una relazione annuale per l’anno precedente contenente le informazioni di cui all’allegato II.
2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 è corredata dalle seguenti informazioni:
a) prove documentali del finanziamento degli investimenti a valere sul Fondo per la modernizzazione nell’anno precedente;
b) rendiconto finanziario annuale relativo a ciascun investimento o, nel caso di un regime, il rendiconto finanziario in cui figurano i dati aggregati sulle spese relative al regime nell’anno precedente.
Articolo 14
Comunicazione a cura del comitato per gli investimenti
1. La relazione annuale del comitato per gli investimenti di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 11, prima frase, della direttiva 2003/87/CE contiene le seguenti informazioni:
a) il numero di proposte di investimento ricevute, compresa l’indicazione del settore di investimento;
b) il numero di raccomandazioni formulate e le conclusioni sintetiche di ciascuna raccomandazione;
c) una panoramica delle principali conclusioni riguardanti gli investimenti proposti a seguito della valutazione tecnica e finanziaria di dovuta diligenza effettuata dalla BEI;
d) l’esperienza pratica riguardante gli aspetti procedurali della formulazione delle raccomandazioni.
2. Sulla base di una bozza preparata dalla BEI, il comitato per gli investimenti adotta la relazione finale per l’anno precedente entro il 15 marzo e la trasmette immediatamente alla Commissione.
Articolo 15
Riesame e valutazione del Fondo
1. Nel riesame di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 11, seconda frase, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione tratta i seguenti elementi:
a) conferma degli investimenti prioritari da parte della BEI;
b) valutazione degli investimenti non prioritari da parte del comitato per gli investimenti;
c) finanziamento e monitoraggio degli investimenti da parte degli Stati membri beneficiari;
d) ogni aspetto procedurale pertinente in merito all’attuazione del Fondo per la modernizzazione.
Sulla base dei risultati del riesame la Commissione presenta, se del caso, le opportune proposte.
2. Una volta che è stata portata a termine, la Commissione effettua una valutazione finale dell’attuazione del Fondo per la modernizzazione. In particolare, la Commissione valuta i progressi verso il conseguimento degli obiettivi del Fondo di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE.
3. La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati del riesame e della valutazione.
Articolo 16
Audit e protezione degli interessi finanziari del Fondo
1. La BEI prepara i conti annuali del Fondo per la modernizzazione per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, tenendo conto dei rendiconti finanziari forniti in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b). I conti sono sottoposti a un audit esterno indipendente.
2. La BEI trasmette alla Commissione i seguenti rendiconti:
a) entro il 31 marzo, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit del Fondo per la modernizzazione relativi all’esercizio precedente;
b) entro il 30 aprile, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit del Fondo per la modernizzazione relativi all’esercizio precedente.
3. I conti e i rendiconti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS).
4. Gli Stati membri beneficiari hanno il potere di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e controlli sul posto, tutti i promotori dei progetti e le autorità di gestione dei regimi, gli appaltatori e i subappaltatori cui hanno fornito sostegno proveniente dal Fondo per la modernizzazione.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri beneficiari, i promotori dei progetti e le autorità di gestione dei regimi, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto le risorse del Fondo per la modernizzazione tengono a disposizione, per un periodo di cinque anni a decorrere dall’ultimo pagamento relativo a un progetto o regime, tutti i documenti giustificativi e le informazioni riguardanti i pagamenti o le spese effettuati.
6. Gli Stati membri beneficiari adottano provvedimenti opportuni volti ad assicurare che, nel realizzare le attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari del Fondo per la modernizzazione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente pagate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive. I recuperi sono effettuati conformemente alla legislazione dello Stato membro beneficiario.
Per qualsiasi importo recuperato, lo Stato membro beneficiario chiede la modifica della decisione di esborso in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. Gli Stati membri beneficiari mettono a disposizione del pubblico, sui siti web dei servizi competenti delle rispettive amministrazioni, le informazioni sugli investimenti sostenuti a norma del presente regolamento, al fine di informare il pubblico in merito al ruolo e agli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal Fondo per la modernizzazione.
2. Gli Stati membri beneficiari assicurano che i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione forniscano a platee diverse, tra cui i media e il grande pubblico, informazioni coerenti, pertinenti e mirate sul sostegno ricevuto dal Fondo per la modernizzazione.
3. Il nome del Fondo per la modernizzazione è utilizzato per tutte le attività di comunicazione e figura su tabelloni collocati in punti strategici visibili al pubblico.
4. Gli Stati membri beneficiari e la Commissione effettuano azioni di informazione, comunicazione e promozione sul sostegno e sui risultati del Fondo per la modernizzazione. Tali azioni agevolano gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori prassi per quanto riguarda la progettazione, la preparazione e l’attuazione degli investimenti nell’ambito del Fondo per la modernizzazione.
Articolo 18
Trasparenza
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il segretariato del comitato per gli investimenti provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni nel sito web del Fondo per la modernizzazione:
a) nomi di membri e osservatori del comitato per gli investimenti, e loro affiliazione;
b) il curriculum vitae e la dichiarazione di interessi dei membri del comitato per gli investimenti;
c) le conferme della BEI in merito agli investimenti prioritari;
d) le raccomandazioni del comitato per gli investimenti in merito agli investimenti non prioritari;
e) le decisioni di esborso della Commissione;
f) le relazioni annuali presentate dagli Stati membri beneficiari a norma dell’articolo 13;
g) le relazioni annuali presentate dal comitato per gli investimenti a norma dell’articolo 14;
h) il riesame e la valutazione, da parte della Commissione, del Fondo per la modernizzazione a norma dell’articolo 15.
2. Gli Stati membri, la Commissione e la BEI non divulgano alcuna informazione commerciale riservata inclusa in nessun documento, informazione o altro materiale da essi presentato o presentato da terzi in relazione all’attuazione del Fondo per la modernizzazione.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Informazioni sulla proposta di investimento da presentare alla BEI e al comitato per gli investimenti
1. Tutte le proposte di investimento
1.1. indicazione del settore di investimento conformemente all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2003/87/CE, secondo il caso;
1.2. descrizione generale dell’investimento, compresi gli obiettivi e il o i beneficiari interessati, la tecnologia (ove pertinente), la capacità (ove pertinente) e la durata stimata dell’investimento;
1.3. giustificazione del sostegno del Fondo per la modernizzazione, compresa la conferma della conformità dell’investimento con l’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;
1.4. specificazione dei costi che il Fondo per la modernizzazione deve coprire;
1.5. descrizione dello o degli strumenti di sostegno utilizzati;
1.6. importo richiesto del finanziamento del Fondo per la modernizzazione;
1.7. contributo o contributi di altri strumenti dell’Unione e nazionali;
1.8. esistenza di aiuti di Stato (ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato) e indicazione dei seguenti elementi, seconda il caso:
a) riferimento alla decisione della Commissione che autorizza la misura di aiuto nazionale;
b) riferimento con il quale la misura oggetto di esenzione per categoria è stata registrata (numero dell’aiuto di Stato attribuito dal sistema di notifica elettronica della Commissione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014);
c) data prevista per la notifica alla Commissione della misura di aiuto;
1.9. dichiarazione dello Stato membro di conformità alla normativa applicabile dell’Unione e nazionale;
1.10. se l’investimento è inteso ad attuare un piano territoriale per una transizione giusta, informazioni sul contributo previsto dell’investimento al piano.
2. Informazioni aggiuntive sui regimi
2.1. nome dell’autorità di gestione;
2.2. indicazione se la proposta riguarda un regime esistente;
2.3. volume totale del regime.
3. Informazioni aggiuntive su proposte diverse dai regimi
3.1. nome del promotore del progetto;
3.2. ubicazione del progetto;
3.3. totale dei costi di investimento;
3.4. fase di sviluppo del progetto (dalla fattibilità al funzionamento);
3.5. elenco dei permessi obbligatori ottenuti o da ottenere.
4. Informazioni aggiuntive sulle proposte non prioritarie
4.1. dati quantitativi sulle fasi di costruzione e funzionamento, compreso il contributo della proposta agli obiettivi del Fondo per la modernizzazione, del quadro dell’Unione 2030 per l’energia e il clima e dell’accordo di Parigi;
4.2. previsioni finanziarie certificate, compreso il contributo finanziario previsto da fonti private;
4.3. descrizione di ogni altro indicatore specifico di prestazione, come richiesto dalla BEI;
4.4. altre informazioni pertinenti relative al promotore del progetto, all’investimento, alle condizioni generali del mercato e alle questioni ambientali.
ALLEGATO II
Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro beneficiario nella relazione annuale alla Commissione
1. Panoramica degli investimenti
1.1. numero di investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione alla data di riferimento;
1.2. numero di investimenti in corso, completati e interrotti;
1.3. rapporto complessivo tra i finanziamenti concessi agli investimenti prioritari e quelli concessi agli eventuali investimenti non prioritari nello Stato membro beneficiario.
2. Informazioni su ogni investimento
2.1. investimento totale generato (costi totali di investimento);
2.2. date e importi dei pagamenti dal Fondo per la modernizzazione al promotore del progetto o all’autorità di gestione del regime;
2.3. importi del Fondo per la modernizzazione ricevuti dallo Stato membro beneficiario ma non ancora pagati al promotore del progetto o all’autorità di gestione del regime;
2.4. eventuali importi che lo Stato membro beneficiario ha recuperato dal promotore del progetto o dall’autorità di gestione del regime e le date di recupero;
2.5. valutazione del valore aggiunto dell’investimento in termini di efficienza energetica e modernizzazione del sistema energetico, comprese informazioni su:
a) risparmio di energia (in MWh);
b) risparmio cumulativo previsto di energia entro la fine della vita degli investimenti (in MWh);
c) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in tCO2);
d) riduzione cumulativa prevista di emissioni di gas a effetto serra entro la fine della vita degli investimenti (in tCO2);
e) capacità aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili installata, ove applicabile;
f) mobilitazione di fondi conseguita (importo totale investito rispetto al contributo del Fondo per la modernizzazione);
2.6. se l’investimento è inteso ad attuare un piano territoriale per una transizione giusta, informazioni sul contributo previsto dell’investimento al piano.
2.7. per i regimi, i dati da comunicare specificati sono presentati in forma aggregata.
3. Informazioni aggiuntive sugli investimenti diversi dai regimi
3.1. tappe intermedie raggiunte dalla precedente relazione annuale;
3.2. prevista entrata in funzionamento;
3.3. ritardi di attuazione individuati o previsti;
3.4. cambiamenti individuati o previsti dei costi ammissibili, della tecnologia applicata o dei risultati dell’investimento.
4. Informazioni aggiuntive sugli investimenti non prioritari
4.1. conferma del cofinanziamento da fonti private.
Note
1. | ↑ | GU L 275 del 25.10.2003 |
2. | ↑ | Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo» COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019. |
3. | ↑ | Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piano di investimenti del Green Deal europeo» COM(2020) 21 final del 14 gennaio 2020. |
4. | ↑ | Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1). |
5. | ↑ | Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). |
6. | ↑ | Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1). |