Esami sierologici e privacy: come vengono gestiti i dati dal minSalute?

La risposta nella legge 2 luglio 2020, n. 72 di conversione del Dl 10 maggio 2020, n. 30

Esami sierologici e privacy. E i dati raccolti? Come vengono gestiti? Le modalità di trattamento vengono ribadite dal ministero della Salute con la legge di conversione 2 luglio 2020, n. 72 del decreto-legge (dal titolo «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul Sars-Cov-2») 2 luglio 2020, n. 72.

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Esami sierologici e privacy: le modalità sicure

Tutti gli attori coinvolti (Istat, enti locali, medici) dovranno trasmettere i dati con "modalità sicure" (questo è scritto esplicitamente nel provvedimento).

Esami sierologici e privacy: il rispetto

Infine: " I dati personali raccolti ai sensi del presente articolo vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dal presente articolo e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti".

Qui di seguito lo stralcio del provvedimento che interessa il tema esami sierologici e privacy.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30

Testo del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 119 del 10 maggio 2020, Edizione
straordinaria), coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2020,
n. 72 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul
SARS-COV-2».

(Gazzetta Ufficiale n.171 del 9-7-2020)

(...)

Art. 1

Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero
della salute e dall'ISTAT

1. In considerazione della necessita' di disporre con urgenza di
studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato
immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la
protezione dall'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'articolo
9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' autorizzato il
trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla
salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti
nell'interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,
nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente
dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), in qualita' di titolari del
trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le
modalita' individuate dal presente articolo e dal protocollo
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, nonche' nel rispetto delle pertinenti Regole
deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del
2003.
2. Per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di cui al comma 1,
basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di
anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli
individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di
cui al comma 1 si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica
istituita presso il Ministero della salute.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo con il
Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i
propri registri statistici individui, unita' economiche, luoghi e
tematico del lavoro, uno o piu' campioni casuali di individui, anche
longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di eta',
genere e settore di attivita' economica, che saranno invitati a
sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.
3-bis. Nell'ambito della relazione annuale trasmessa al Parlamento
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, sono ricomprese le attivita' svolte dall'ISTAT ai sensi del
presente decreto.
4. L'ISTAT trasmette, con modalita' sicure, alla piattaforma di cui
al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui
rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonche' degli esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei
minori d'eta' rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici
del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente
articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono
tenuti a dare riscontro con modalita' sicure, le utenze di telefonia
dei clienti che rientrano nei campioni o che esercitano la
responsabilita' genitoriale o sono tutori o affidatari di minori
rientranti nei campioni.
5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui
rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al
fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni e le province
autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con
modalita' sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di
libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei
campioni, affinche' li informino dell'indagine in corso. Avvalendosi
delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana
verifica telefonicamente la disponibilita' dei singoli
all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento
per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario
predisposto dall'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico
Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le
finalita' di cui al presente articolo, nonche' indicando le fonti di
cognizione delle informazioni complete. Le informazioni agli
interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili nei
siti internet istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT.
6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo sono
analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e
dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei predetti
laboratori, comunicano, con modalita' sicure, all'interessato i
risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite
della piattaforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle
analisi ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono
consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica
dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani»,
istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto
delle Linee Guida per l'istituzione e l'accreditamento delle
biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il 19
aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati e'
effettuato per esclusive finalita' di ricerca scientifica sul
SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto
delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali
individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, e successive
modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella
banca biologica e' il Ministero della salute e l'accesso ai dati da
parte di altri soggetti, per le predette finalita' di ricerca, e'
consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca
congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono
adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni
e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le
finalita' di cui al presente comma presso la predetta banca biologica
per un periodo non superiore a cinque anni.
7. I dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1,
privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per
finalita' scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo
5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' agli
ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente
dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
nel rispetto dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo n.
33 del 2013 e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da
parte dei soggetti di cui al comma 1. L'Istituto superiore di sanita'
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro possono trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di
cui al comma 1 per finalita' di ricerca scientifica.
8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento dell'indagine,
si avvalgono, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle province
autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonche' dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le regioni e le
province autonome, ove risulti necessario per finalita' di analisi e
programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso,
hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con
gli interessati e comunque con modalita' che, pur consentendo il
collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi
individui, rendono questi ultimi non identificabili, fatto salvo
quanto previsto dal comma 6, e ai dati relativi agli assistiti delle
altre regioni e province autonome in maniera anonima e aggregata, a
soli fini comparativi. La diffusione dei dati e' autorizzata solo in
forma anonima e aggregata.
9. Ai fini dello svolgimento dell'indagine di cui al comma 1,
possono essere acquisiti dati personali relativi ai soggetti
rientranti nel campione presenti nel nuovo sistema informativo
sanitario del Ministero della salute secondo le modalita' previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 7
dicembre 2016, n. 262, nonche' quelli presenti nell'anagrafe
nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17
settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257, del 5
novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.
10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita'
di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalita'
statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e
l'ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.
11. I dati personali raccolti ai sensi del presente articolo
vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del
Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento delle
finalita' individuate dal presente articolo e nei limiti in cui sia
necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei
soggetti coinvolti.

(...)

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(Esami sierologici e privacy)

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