Ambienti chiusi e Coronavirus: mascherine e distanze restano obbligatorie. La disposizione nell'ordinanza del ministero della Salute 1° agosto 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020, n. 193).
Le misure valgono per gli ambienti chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
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La distanza di sicurezza interpersonale resta di almeno un metro.
Di seguito il testo dell'ordinanza del ministero della Salute 1° agosto 2020.
Ordinanza del ministero della Salute 1° agosto 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04245)
(in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020, n. 193)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'articolo 1, commi 1 e 5;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;
Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Viste le valutazioni del Comitato tecnico scientifico di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del
Dipartimento della protezione civile, e successive modificazioni;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
E M A N A
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti.
2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili
esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica
quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione
della stessa sino all'adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre
il 15 agosto 2020.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.