Concorsi dei vigili del fuoco: con due decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 26 agosto del 26 agosto (D.M. 23 giugno, n 105 e D.M. 7 luglio, n. 106) il ministero dell'Interno ha reso noto i regolamenti concorsuali per le seguenti qualifiche: direttore, direttore logistico-gestionale, direttore informatico, primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico; primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza.
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Qui di seguito i testi due due decreti in cui sono illustrati bandi e modalità.
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DECRETO 23 giugno 2020, n. 105
Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi
straordinari per l'accesso alle qualifiche di direttore, di direttore
logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 259 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00124)
(Gazzetta Ufficiale n. 212 del 26 agosto 2020) - Vigente al 10 settembre 2020
Capo I
Concorso straordinario per direttore
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 259 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorsi
straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente, alle qualifiche
di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore
informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 5 del suddetto articolo 259 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale, le prove di
esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a
ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie
finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dei
relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe del corso
di laurea magistrale in giurisprudenza», pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2005, n. 293;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6
luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9
luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un
unico regolamento per la disciplina delle suddette procedure
concorsuali;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19
luglio 2008, n. 168;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 2
aprile 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
riscontrata con nota n. 5975 del 10 giugno 2020 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di direttore del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai sensi
dell'articolo 259, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per
titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale
inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che
espletano funzioni operative, di cui all'articolo 13-ter del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e
del titolo abilitativo di cui all'articolo 143 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.
Art. 2
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato
ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di
strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) scienza delle costruzioni;
b) tecnica delle costruzioni.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
a) idraulica ed elementi di costruzioni idrauliche;
b) elementi di elettrotecnica;
c) normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi e di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del
personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 3
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e
aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di
cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi
punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,50;
b) lauree magistrali: punti 2,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso
di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali non
correlate alle lauree di cui all'articolo 143, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con l'attribuzione
di un punteggio pari a punti 0,50; in caso di possesso di piu'
abilitazioni tale punteggio non e' cumulabile.
4. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo
di studio indicato dal candidato quale requisito per la
partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al
comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio
complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di
punti 3,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata
non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui
al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle
ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di
trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per difetto. Non
sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e
quelli per la progressione in carriera.
6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione
sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo
di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni
o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di
effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.
8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Capo II
Concorso straordinario per direttore logistico-gestionale
Art. 4
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale del
Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante
concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale
inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che
espletano funzioni logistico-gestionali, di cui all'articolo
13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso
di laurea magistrale di cui all'articolo 5.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.
Art. 5
Classi di laurea magistrale
1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione
al concorso straordinario di cui all'articolo 4 sono le seguenti:
a) giurisprudenza (LMG/01);
b) scienze dell'economia (LM-56);
c) scienze della politica (LM-62);
d) scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
e) scienze economico-aziendali (LM-77).
2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree
universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti
ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche
(LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270/2004.
Art. 6
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato
ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di
strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento;
c) ordinamento del personale del Corpo nazionale, con particolare
riferimento ai principali istituti disciplinati negli accordi
sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 7
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e
aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di
cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi
punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso
di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo
di studio indicato dal candidato quale requisito per la
partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al
comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio
complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di
punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali
correlate alle lauree di cui all'articolo 5, con l'attribuzione di un
punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu'
abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata
non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui
al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle
ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di
trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per difetto. Non
sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e
quelli per la progressione in carriera.
6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione
sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo
di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni
o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di
effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.
8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Capo III
Concorso straordinario per direttore informatico
Art. 8
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di direttore informatico del Corpo
nazionale, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante
concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale
inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che
espletano funzioni informatiche, di cui all'articolo 13-octies del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea
magistrale di cui all'articolo 9.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.
Art. 9
Classi di laurea magistrale
1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione
al concorso straordinario di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
a) fisica (LM-17);
b) informatica (LM-18);
c) ingegneria dell'automazione (LM-25);
d) ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
e) ingegneria informatica (LM-32);
f) matematica (LM-40);
g) sicurezza informatica (LM-66);
h) tecniche e metodi per la societa' dell'informazione (LM-91).
2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree
universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti
ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche
(LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270/2004.
Art. 10
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato
ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di
strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte nelle materie concernenti architettura,
sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di
telecomunicazione.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
a) gestione dei sistemi di elaborazione dati;
b) utilizzo dei database management system (D.B.M.S.);
c) sicurezza informatica;
d) informatizzazione della pubblica amministrazione, con
particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del
personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 11
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e
aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di
cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi
punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso
di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo
di studio indicato dal candidato quale requisito per la
partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al
comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio
complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di
punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali
correlate alle lauree di cui all'articolo 9, con l'attribuzione di un
punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu'
abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata
non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore fino al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui
al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle
ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di
trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per difetto. Non
sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e
quelli per la progressione in carriera.
6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione
sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo
di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni
o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di
effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.
8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Capo IV
Disposizioni comuni
Art. 12
Commissione esaminatrice
1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice
e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da
un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e'
composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto
delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno
non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo
decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Art. 13
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1.In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sommando, in conformita' alle
previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo
conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito,
dell'anzianita' di servizio e della minore eta' anagrafica.
2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria
finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati
utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e'
pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
Art. 14
Corso di formazione e immissione in ruolo
1. I vincitori dei concorsi straordinari sono ammessi a frequentare
corsi di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi,
presso l'Istituto superiore antincendi.
2. Ciascun corso e' articolato in moduli didattici settimanali e si
conclude con un esame finale, diretto a verificare il livello di
apprendimento e qualificazione raggiunto. L'esame consiste nella
stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie
oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo del
Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un
giudizio di idoneita'.
3. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso,
rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, di direttore
logistico-gestionale e di direttore informatico, secondo l'ordine
della corrispondente graduatoria di cui all'articolo 13.
Art. 15
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
***
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 luglio 2020, n. 106
Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi
straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente
logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo
dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00125)
(Gazzetta Ufficiale n. 212 del 26 agosto 2020) - Vigente al 10 settembre 2020
Capo I
Concorso straordinario per primo dirigente logistico-gestionale
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 260 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorsi
straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente, alle qualifiche
di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente
informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in
emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 4 del suddetto articolo 260 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi straordinari, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli
da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonche'
le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi
esami;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, «Ordinamento della
professione di giornalista»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6
luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9
luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un
unico regolamento per la disciplina delle suddette procedure
concorsuali;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19
luglio 2008, n. 168;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 2
aprile 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
riscontrata con nota n. 6446 del 23 giugno 2020 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato:
«Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante
concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' a cinque posti ed e' riservato al personale del
Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente
logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e
sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi
logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.
Art. 2
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale
del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro,
dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante.
Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un
membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del
componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Art. 3
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio
di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie indicate al
comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di Stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) elementi di diritto dell'Unione europea;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del
personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 4
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e
aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali;
valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianita'
di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi
punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso
di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale,
esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai
fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei
titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo
corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di
studio e' pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali
correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 155, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per
l'accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali e a quelle
previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei
funzionari amministrativo-contabili direttori, con l'attribuzione di
un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di
piu' abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata
non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui
al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle
ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di
trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per
difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per
l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per
l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo
di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il
dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o
su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su
questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio
per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono
quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline
attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione,
contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente
autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori
originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti
individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel
seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre
nel caso di tre o piu' autori. Per ciascun lavoro originale o
pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.
7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione
nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento sono
attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di
punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni
o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computata l'anzianita'
minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.
8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di
effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.
9. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Capo II
Concorso straordinario per primo dirigente informatico
Art. 5
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico del
Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante
concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' ad un posto ed e' riservato al personale del
Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente
informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi
di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo
dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente
ordinamento.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale
del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro,
dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante.
Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un
membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del
componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Art. 7
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio
di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie indicate al
comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di
reti di telecomunicazione;
b) gestione dei sistemi di elaborazione dati e dei database
management systems (D.B.M.S.).
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
a) informatizzazione della pubblica amministrazione, con
particolare riferimento agli aspetti tecnici e al codice
dell'amministrazione digitale;
b) sicurezza informatica;
c) elementi di diritto amministrativo;
d) elementi di contabilita' di stato;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del
personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 8
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e
aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali;
valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianita'
di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi
punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso
di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale,
esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai
fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei
titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo
corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di
studio e' pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali
correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 164, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per
l'accesso al ruolo dei direttivi informatici e a quelle previste dal
previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari
tecnico-informatici direttori, con l'attribuzione di un punteggio
pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu'
abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata
non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui
al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle
ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di
trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per
difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per
l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per
l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo
di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il
dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o
su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su
questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio
per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono
quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline
attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione,
contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente
autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori
originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti
individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel
seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre
nel caso di tre o piu' autori. Per ciascun lavoro originale o
pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.
7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione
nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari
tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento sono
attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di
punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni
o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computata l'anzianita'
minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.
8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di
effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.
9. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Capo III
Concorso straordinario per primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza
Art. 9
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla
comunicazione in emergenza del Corpo nazionale, ai sensi
dell'articolo 260, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per
titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' ad un posto ed e' riservato al personale del
Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente
di cui al titolo II, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio
nel ruolo dei direttivi, nonche' al personale inquadrato nella
qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali
di cui al titolo II, capo II, del medesimo decreto legislativo, che
abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo
servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei
rispettivi ruoli di provenienza del previgente ordinamento.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso
presso il Dipartimento.
Art. 10
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale
del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro,
dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante.
Uno dei componenti esterni all'amministrazione, nonche' il relativo
supplente, e' individuato tra gli iscritti nell'elenco dei
giornalisti professionisti. Con il medesimo decreto e' nominato, per
ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o
impedimento del componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Art. 11
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale.
2. La prova scritta consiste nell'analisi di un caso di studio
inerente a una situazione di emergenza con la stesura, senza
l'ausilio di strumenti informatici, di:
a) un articolo giornalistico, con numero massimo di battute
prestabilito;
b) un piano d'azione per la comunicazione in emergenza;
c) un comunicato stampa e messaggistica da divulgare attraverso
reti sociali virtuali.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulla discussione del caso di
studio oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:
a) comunicazione pubblica e istituzionale e comunicazione in
emergenza;
b) organizzazione del Corpo nazionale per il coordinamento e la
direzione degli interventi di soccorso e per il raccordo con il
sistema nazionale di Protezione civile;
c) diritto dell'informazione e della comunicazione;
d) elementi di diritto amministrativo e di diritto
costituzionale;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del
personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 12
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai
punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di
studio, abilitazioni professionali, iscrizione all'elenco dei
giornalisti pubblicisti, corsi di formazione e aggiornamento
professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresi',
secondo i punteggi di cui al comma 8, l'anzianita' di effettivo
servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi
punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso
di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale,
esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai
fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei
titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo
corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di
studio e' pari ad un massimo di punti 2,50.
4. E' ammesso a valutazione il superamento della prova di idoneita'
professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n.
69, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00.
5. E' ammessa a valutazione, con l'attribuzione di punti 0,10 per
ogni anno fino a un massimo di punti 1,00, l'iscrizione all'elenco
dei giornalisti pubblicisti.
6. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata
non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il
punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari
a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al
raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui
al presente comma, pari a punti 1,00. Nel caso in cui il numero delle
ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di
trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per
difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per
l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
7. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per
l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo
di punti 2,00. Per lavoro originale si intende quello che il
dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o
su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su
questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio
per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono
quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline
attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione,
contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente
autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori
originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti
individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel
seguente modo: diviso per due nel caso di due autori - diviso per tre
nel caso di tre o piu' autori. Per ciascun lavoro originale o
pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,10.
8. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione
nei ruoli direttivi ovvero nei corrispondenti ruoli del previgente
ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino
a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in
ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e'
computata l'anzianita' minima necessaria quale requisito per la
partecipazione al concorso.
9. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di
effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.
10. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Capo IV
Disposizioni comuni
Art. 13
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sommando, in conformita' alle
previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo
conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito,
dell'anzianita' di servizio e della maggiore eta' anagrafica.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto
decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it
Art. 14
Corsi di formazione e immissione in ruolo
1. I vincitori dei concorsi straordinari sono ammessi a frequentare
corsi di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi,
presso l'Istituto superiore antincendi.
2. Ciascun corso e' articolato in moduli didattici settimanali ed
e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico,
organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni
dirigenziali. L'esame consiste nella stesura e discussione di un
elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da
individuarsi con decreto del Capo Dipartimento. L'esame s'intende
superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneita'.
3. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso,
rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente
logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo
dirigente preposto alla comunicazione in emergenza, secondo l'ordine
della corrispondente graduatoria di cui all'articolo 13.
Art. 15
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.