Fitosanitari: le contaminazioni accidentali e inevitabili in agricoltura biologica

Pubblicato il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 10 luglio 2020

Fitosanitari: le contaminazioni accidentali e inevitabili in agricoltura biologica sono l'oggetto del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 10 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2020, n. 224).

Il provvedimento, che modifica il D.M. 13  gennaio  2011,  n. 309, riguarda i casi particolari di contaminazione da acido fosfonico e acido etilfosfonico, che, se superiori a determinate soglie, impediscono la commercializzazione come prodotto biologico.

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In caso, invece, di valori dei residui al di sotto della soglia, i laboratori  degli  organi  ufficiali  di  controllo comunicano il risultato all'organismo di controllo competente per avviare tutte le iniziative utili ad accertare le cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto.

Di seguito il testo integrale del D.M. 10 luglio 2020.

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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 10 luglio 2020 

Modifica  del  decreto  13  gennaio  2011,  recante   «Contaminazioni
accidentali e tecnicamente inevitabili di  prodotti  fitosanitari  in
agricoltura biologica». (20A04775)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2020, n. 224)

 

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente  i  livelli  massimi  di

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di

origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del

Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28  giugno

2007, e successive modifiche, relativo alla  produzione  biologica  e

all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento

(CEE) n. 2092/1991;

Visto il regolamento (CE) n.  889/2008  della  Commissione,  del  5

settembre  2008,  e  successive  modifiche,  recante   modalita'   di

applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio  relativo

alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,

per quanto riguarda la  produzione  biologica,  l'etichettatura  e  i

controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008  della  Commissione,  dell'8

dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)

n.  834/2007  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il   regime   di

importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle

altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione

della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla

salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante

nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti

(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.

1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)

2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti

(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive

98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del

Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.

882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive

89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e

97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e

all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento

(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti

biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991;

Visto il regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4  aprile

2019, che modifica gli allegati II e  III  del  regolamento  (CE)  n.

396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i

livelli  massimi  di  residui   di   azossistrobina,   bicyclopyrone,

clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato,

fluopyram,    fosetil,     isoprotiolano,     isopyrazam,     oxamil,

protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in  o

su determinati prodotti;

Visto il decreto  legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20  recante

«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa

sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare

biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),

della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della

legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali  13  gennaio  2011,   n.   309,   recante   «Contaminazioni

accidentali e tecnicamente inevitabili di  prodotti  fitosanitari  in

agricoltura biologica»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali 20 dicembre  2013,  n.  15692,  recante  «Disposizioni  per

l'adozione  di  un  elenco  di  "non  conformita'"   riguardanti   la

qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure  che

gli organismi di controllo devono applicare agli operatori  ai  sensi

del reg. (CE) n. 889/2008 modificato da  ultimo  dal  regolamento  di

esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali 12 marzo 2014, n. 2592, concernente le «Disposizioni per la

designazione  dei  laboratori  che  possono  eseguire  l'analisi  dei

campioni prelevati durante i controlli in  agricoltura  biologica  ai

sensi dell'art. 12 del  reg.  (CE)  n.  882  del  29  aprile  2004  e

successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,

forestali  e  del  turismo  18  luglio   2018,   n.   6793,   recante

«Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n.

889/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni,  relativi  alla

produzione biologica  e  all'etichettatura  dei  prodotti  biologici.

Abrogazione e sostituzione del  decreto  n.  18354  del  27  novembre

2009»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante

«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente

e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle

carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di

polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5

dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del

Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma

dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Considerato che il  regolamento  tecnico  RT-16  «Prescrizioni  per

l'accreditamento degli  organismi  che  rilasciano  dichiarazioni  di

conformita' di processi e  prodotti  agricoli  e  derrate  alimentari

biologici ai sensi del regolamento CE n. 834/2007  e  sue  successive

integrazioni e modifiche»,  nella  versione  in  vigore  fino  al  31

dicembre 2018, interpretava la rilevazione del solo  acido  fosfonico

nei prodotti biologici come un falso  positivo  delle  determinazioni

analitiche;

Considerato  che  recenti  studi  scientifici  hanno  permesso   di

escludere il «falso positivo  delle  determinazioni  analitiche»  sui

prodotti non trasformati, in  caso  di  rilevazione  del  solo  acido

fosfonico >0,01 mg/kg, in assenza  di  contemporanea  rilevazione  di

acido etilfosfonico;

Considerato che i medesimi studi scientifici  hanno  dimostrato  un

elevata persistenza dell'acido fosfonico nelle  parti  legnose  della

pianta a seguito dei trattamenti effettuati in tempi precedenti  alla

conversione al metodo biologico;

Considerato che il recente aggiornamento del metodo di analisi CVUA

EU-RL-SRM «Quick Method for the Analysis  of  Numerous  Highly  Polar

Pesticides  in  Foods  of  Plant  Origin   via   LC-MS/MS   Involving

Simultaneous Extraction with Methanol (QuPPe-Method)  -  I.  Food  of

Plant Origin (QuPPe-PO-Method)», Versione 10 (09.01.2019), Metodo 1.3

-  permette  di  raggiungere  per  l'acido  fosfonico  il  limite  di

rilevabilita' quantitativo (LOQ) di 0,05 mg/kg;

Considerato che un numero consistente di  laboratori  designati  ai

sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e

forestali 12 marzo 2014, n.  2592,  utilizza  tuttora  il  precedente

metodo di analisi CVUA-EU-RL-SRl\il QuPPe  -  Method  1,3  -  Version

9,3:2017 che prevede un limite di rilevabilita' quantitativo (LOQ) di

0,1 mg/kg;

Considerato  che  il  quadro  normativo  vigente  non  permette  di

garantire l'assenza  di  contaminazione  accidentale  e  tecnicamente

inevitabile dei mezzi tecnici ammessi  in  agricoltura  biologica  da

acido etilfosfonico e prodotti a base di fosfito;

Considerato che il regolamento (UE) 2019/552 della  Commissione  ha

recentemente modificato il regolamento  (CE)  396/2005  elevando  per

taluni prodotti agricoli i limiti massimi residuali (LMR) relativi al

fosetil-Al (calcolato come somma  di  acido  etilfosfonico  ed  acido

fosfonico e dei loro sali, espressa come fosetil) e,  che  l'EFSA  ha

ritenuto accettabili tali limiti dal punto di vista  della  sicurezza

dei consumatori;

Ritenuto opportuno di chiarire che in  caso  rilevazione  di  acido

etilfosfonico e' necessario applicare il limite di  cui  all'allegato

del citato decreto 13 gennaio 2011, n. 309;

Considerato  che,  allo  stato  attuale  delle  conoscenze,  per  i

prodotti  vitivinicoli,  non  e'  possibile  escludere   che   alcune

operazioni di trasformazione possano  determinare  la  produzione  di

acido etilfosfonico anche laddove tra le materie prime  sia  presente

il solo acido fosfonico;

Considerati i tempi necessari all'adeguamento metodologico  per  il

conseguimento del sopracitato limite  di  rivelabilita'  quantitativo

(LOQ) di 0,05 mg/kg per l'acido fosfonico da parte dei laboratori  di

analisi autorizzati ai sensi del summenzionato decreto 12 marzo 2014,

n. 2592;

Ritenuto opportuno di prevedere un passaggio  graduale  alle  nuove

norme stabilendo un periodo durante il quale  sono  applicate  soglie

transitorie,  comunque  sensibilmente  inferiori  ai  limiti  massimi

residuali  ammessi  nella  produzione  convenzionale,  al   fine   di

consentire agli operatori biologici e  agli  organismi  di  controllo

l'adeguamento  delle   misure   precauzionali   e   delle   procedure

attualmente esistenti;

Tenuto conto dell'elevata persistenza  dell'acido  fosfonico  nelle

parti legnose della pianta, si ritiene  opportuno  di  stabilire  una

soglia transitoria piu' elevata per le produzioni arboree;

Ritenuto opportuno nel caso di aziende con coltivazioni arboree  in

fase di conversione o di aziende che notificano la propria attivita',

per le produzioni arboree, dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, consentire l'applicazione della soglia  transitoria  per  un

ulteriore periodo di massimo ventiquattro mesi dalla fine del periodo

di  conversione,  al   fine   di   non   ritardare   la   conversione

all'agricoltura  biologica,  purche'  tali  aziende  si  impegnino  a

monitorare a livello analitico la presenza di acido  fosfonico  negli

impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo;

Ritenuto necessario di integrare il citato decreto 13 gennaio 2011,

n.  309,   recante   «Contaminazioni   accidentali   e   tecnicamente

inevitabili di prodotti fitosanitari in  agricoltura  biologica»  con

disposizioni relative alla contaminazione da acido fosfonico dei soli

prodotti biologici di origine vegetale;

Sentito il tavolo tecnico compartecipato in agricoltura  biologica,

di cui al  decreto  del  Capo  Dipartimento  del  Dipartimento  delle

politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca  9

aprile 2013, n. 631, nel corso delle riunioni del 12 giugno 2019, del

5 dicembre 2019 e del 30 aprile 2020;

Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e

Bolzano nella seduta del 18 giugno 2020;

 

Decreta:

                               Art. 1

1. Al decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e

forestali 13  gennaio  2011,  n.  309,  sono  apportate  le  seguenti

modifiche:

a) l'allegato al decreto e' rinominato «Allegato 1 Contaminazioni

accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica»;

b) all'allegato 1, quarto periodo, le parole «non e'  concedibile

la  certificazione  di  prodotto  biologico»  sono  sostituite  dalle

seguenti:   «il   prodotto   non   puo'   essere   in   nessun   caso

commercializzato con la certificazione di prodotto biologico»;

c) all'allegato 1, l'ottavo periodo e' sostituito  dal  seguente:

«I laboratori  degli  organi  ufficiali  di  controllo,  qualora  sia

riscontrata la presenza di residui di  antiparassitari  al  di  sotto

della citata soglia numerica, comunicano tale risultato all'organismo

di controllo competente per avviare  tutte  le  iniziative  utili  ad

accertare le cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto»;

d) dopo l'allegato 1 e' inserito il seguente:

«Allegato 2

Contaminazioni  accidentali  e  tecnicamente  inevitabili  da   acido

fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di  prodotti

di origine vegetale

Fermo  restando,  in  ogni  caso,  l'obbligo  per  l'organismo   di

controllo di indagare sulla causa della contaminazione:

1. in caso di rilevazione  di  acido  fosfonico,  in  assenza  di

contemporanea  rilevazione  di  acido  etilfosfonico,   ai   prodotti

biologici trasformati, non trasformati  e  compositi  si  applica  il

seguente limite inferiore inteso come "soglia numerica" al  di  sopra

della quale il lotto  di  prodotto  risultato  contaminato  non  puo'

essere in nessun  caso  commercializzato  con  la  certificazione  di

produzione biologica:

acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg;

2. in deroga al punto 1 e fino al 31 dicembre 2022 si applica  il

seguente limite inferiore:

a. acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee;

b. acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg per le colture arboree;

3. nel caso di operatori che notificano la propria attivita'  con

metodo biologico per  le  coltivazioni  arboree  in  data  successiva

all'entrata in vigore del presente decreto e nel  caso  di  operatori

che conducono aziende gia' notificate alla data di entrata in  vigore

del presente decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in  fase  di

conversione, e' possibile applicare la soglia di  cui  al  precedente

punto 2.b anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un

periodo massimo  di ventiquattro  mesi  dalla  fine  del  periodo  di

conversione. Per usufruire di tale  ulteriore  deroga  gli  operatori

hanno l'obbligo di monitorare a  livello  analitico  la  presenza  di

acido fosfonico negli impianti arborei, attuando  strategie  per  una

sua riduzione nel tempo. Tale attivita' di monitoraggio  deve  essere

descritta  nella  relazione  ex  art.  63  del  regolamento  (CE)  n.

889/2008. L'organismo di controllo accerta la corretta esecuzione  di

tale monitoraggio;

4. nel caso dei prodotti biologici trasformati, con  l'esclusione

dei  casi  conclamati  di   falso   positivo   delle   determinazioni

analitiche, i limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano tenendo conto

delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate

dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e  miscelazione  o

dalle operazioni di miscelazione,  fatti  salvi  i  limiti  inferiori

previsti dalla legislazione  vigente  per  particolari  categorie  di

prodotto;

5. in caso di rilevazione di acido etilfosfonico  si  applica  il

limite di 0,01 mg/kg. Per  i  prodotti  biologici  trasformati,  tale

limite si applica  tenendo  conto  delle  variazioni  del  tenore  di

residui   determinato    dalle    operazioni    di    trasformazione,

trasformazione e miscelazione o  dalle  operazioni  di  miscelazione,

fatti salvi i limiti inferiori previsti  dalla  legislazione  vigente

per particolari categorie di prodotto;

6. in deroga al punto 5, per i  prodotti  biologici  vitivinicoli

trasformati, fino al 31 dicembre 2022,  in  caso  di  rilevazione  di

acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg  tenuto  conto

della possibile trasformazione dell'acido fosfonico in  etilfosfonico

a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici;

7. nel caso di prodotti composti non esclusivamente  da  prodotti

biologici, e' necessario tenere presente i limiti  massimi  residuali

relativi alla frazione di prodotti non biologici.

Il Ministero avvia un progetto sperimentale finalizzato allo studio

dei fenomeni di degradazione  dell'acido  fosfonico  all'interno  dei

tessuti  vegetali  e  di  altri  eventuali  aspetti  collegati   alla

problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici.

Il    Ministero,    alla    luce    di     tali     approfondimenti

tecnico-scientifici, riesamina  il  presente  allegato  entro  il  31

dicembre 2022, e procede, sentite le regioni e le  Province  autonome

di Trento e Bolzano, a rivedere se del caso le disposizioni  in  esso

contenute».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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