Normativa RoHS: giro di vite su alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228, sono stati pubblicati due decreti:
- il D.M. Ambiente 19 maggio 2020 che attua le direttive delegate 2019/1845 e 2019/1846;
- il D.M. Ambiente 5 agosto 2020 che attua le direttive delegate 2020/360, 2020/361, 2020/364, 2020/365 e 2020/366.
Entrambi i decreti modificano il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; per le precedenti variazioni clicca qui.
Di seguito i testi di entrambi i decreti.
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Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE)
2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(20A04900)
(in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27, che stabilisce che, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede
all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso
decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2019/1845 della Commissione,
dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico
e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma
utilizzati nei sistemi motore;
Vista la direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione,
dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico
e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a
combustione;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2019/1845 e (UE) 2019/1846, provvedendo, a tal fine, a modificare
l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) è aggiunto il seguente punto 43:
«43 | Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil) ftalato non superi:
a) il 30 % in peso della gomma per (ii) i rivestimenti delle guarnizio- ni; (ii) le guarnizioni di gomma dura; o (iii) i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore; b) il 10 % in peso della gomma per componenti contenenti gomma non compresi nella lettera a). Ai fini del presente punto, per “contatto prolungato con pelle umana” si intende un contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno. |
Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024.» |
b) è aggiunto il seguente punto 44:
«44 | Piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma
utilizzate anche da utilizzatori non professionisti |
Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024.». |
(*) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n.
1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).» |
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), si
applicano a decorrere dal 1° maggio 2020.
***
Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 agosto 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE)
2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE)
2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20A04901)
(in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare si provvede
all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso
decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17
dicembre 2019 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e
scientifico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa
all'uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di
talune misurazioni della conduttivita';
Vista la direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di
raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad
assorbimento;
Vista la direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle
radiazioni;
Vista la direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle
terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi
manuali;
Vista la direttiva delegata (UE) 2020/366 della Commissione del 17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di
polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi
medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri
liquidi e gas organici;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE)
2020/366, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III e
l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il punto 9 è sostituito dal seguente:
«9 | Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante). | Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e control-lo industriali della categoria 9, e per la categoria 11. |
9 a) -I | Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media < 75 W a condizioni di funzionamento costanti. | Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021. |
9 a)-II | Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante): — progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media ≤
75 W a condizioni di funzionamento costanti; — progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici. |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 e scade il 21 luglio 2021.» |
b) Il punto 41 è sostituito dal seguente:
«41 | Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (*)) |
Applicabile a tutte le categorie, scade il:
- 31 marzo 2022 per le categorie da 1 a 7, 10 e 11; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali della categoria 9.» |
(*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). |
Art. 2
Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il punto 37 è sostituito dal seguente:
«37. | Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:
a) misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote; b) misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un’accuratezza di ± 1 % dell’intervallo di campionamento congiuntamente a un’elevata resistenza alla corrosione dell’elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri: i) soluzioni con acidità < pH 1; ii) soluzioni con alcalinità > pH 13; iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeno; c) misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili. |
Scade il 31 dicembre 2025.» |
b) Il punto 41 è sostituito dal seguente:
«41. | Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. | Scade il 31 marzo 2022.» |
c) È aggiunto il seguente punto 44:
«44 | Cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a
450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e a una dose totale superiore a 100 kGy. |
Si applica alla categoria 9. Scade il 31 marzo 2027.». |
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e
le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), si
applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2020.