Normativa RoHS: giro di vite su alcune sostanze pericolose

Il D.M. Ambiente 19 maggio 2020 e il D.M. Ambiente 5 agosto 2020 modificano il D.Lgs. n. 27/2014 in attuazione di alcune direttive delegate

Normativa RoHS: giro di vite su alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228, sono stati pubblicati due decreti:

  • il D.M. Ambiente 19 maggio 2020 che attua le direttive delegate 2019/1845 e 2019/1846;
  • il D.M. Ambiente 5 agosto 2020 che attua le direttive delegate 2020/360, 2020/361, 2020/364, 2020/365 e  2020/366.

Entrambi i decreti modificano il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; per le precedenti variazioni clicca qui.

Di seguito i testi di entrambi i decreti.

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Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  19 maggio 2020 

Attuazione delle direttive delegate della  Commissione  europea  (UE)
2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del  decreto  legislativo  4
marzo  2014,  n.  27,  sulla  restrizione  di  determinate   sostanze
pericolose  nelle   apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche.
(20A04900)
(in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE

  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche;

  Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4

marzo 2014, n. 27, che  stabilisce  che,  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  si  provvede

all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso

decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva

2011/65/UE;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche;

  Vista la  direttiva  delegata  (UE)  2019/1845  della  Commissione,

dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico

e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso di bis(2-etilesil) ftalato  in  alcuni  componenti  di  gomma

utilizzati nei sistemi motore;

  Vista la  direttiva  delegata  (UE)  2019/1846  della  Commissione,

dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico

e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a

combustione;

  Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)

2019/1845 e (UE) 2019/1846, provvedendo, a  tal  fine,  a  modificare

l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

                              Decreta:

                               Art. 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.

                                 27

  1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) è aggiunto il seguente punto 43:

«43 Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil) ftalato non superi:

a) il 30 % in peso della gomma per

(ii) i rivestimenti delle guarnizio- ni;

(ii)      le guarnizioni di gomma dura; o

(iii)     i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi  di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore;

b) il 10 % in peso della gomma per componenti contenenti gomma non compresi nella lettera a).

Ai fini del presente punto, per “contatto prolungato con pelle umana” si intende un contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno.

Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024.»

 

b) è aggiunto il seguente punto 44:

«44 Piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline  dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma

utilizzate anche da utilizzatori non professionisti

Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024.».
(*) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n.

1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).»

                               Art. 2

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),  si

applicano a decorrere dal 1° maggio 2020.

 

***

Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 agosto 2020 

Attuazione delle direttive delegate della  Commissione  europea  (UE)
2020/360,  (UE)  2020/361,  (UE)  2020/364,  (UE)  2020/365  e   (UE)
2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,
sulla  restrizione   di   determinate   sostanze   pericolose   nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20A04901)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche;

Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4

marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente

e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare   si   provvede

all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso

decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva

2011/65/UE;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del  17

dicembre 2019  che  modifica,  adattandolo  al  progresso  tecnico  e

scientifico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del  Parlamento

europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  un'esenzione  relativa

all'uso di piombo negli elettrodi di platino  platinato  ai  fini  di

talune misurazioni della conduttivita';

Vista la direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del  17

dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi  di

raffreddamento  in   acciaio   al   carbonio   nei   frigoriferi   ad

assorbimento;

Vista la direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del  17

dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso di cadmio in determinati  tubi  da  ripresa  resistenti  alle

radiazioni;

Vista la direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione del  17

dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso di  piombo  nelle  leghe  saldanti  e  nelle  finiture  delle

terminazioni utilizzate in alcuni motori a  combustione  di  attrezzi

manuali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2020/366 della Commissione del  17

dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso  di  piombo  come  stabilizzatore  termico  del  cloruro   di

polivinile    (PVC)    impiegato    in    determinati     dispositivi

medico-diagnostici in vitro per  l'analisi  del  sangue  e  di  altri

liquidi e gas organici;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)

2020/360,  (UE)  2020/361,  (UE)  2020/364,  (UE)  2020/365  e   (UE)

2020/366, provvedendo, a tal fine,  a  modificare  l'allegato  III  e

l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

 

Decreta:

                               Art. 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.

                                 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,

sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) Il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9 Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante). Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il:

-   21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli  strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

-  21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

-  21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e

control-lo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.

9 a) -I Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in  parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media < 75 W a condizioni di funzionamento costanti. Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021.
9 a)-II Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante): — progettati per funzionare in tutto o in parte  con riscaldatori elettrici, aventi una  potenza  utilizzata  media ≤

75 W a condizioni di funzionamento costanti; — progettati per funzionare completamente  con riscaldatori

non elettrici.

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10  e scade il 21 luglio 2021.»

 

b) Il punto 41 è sostituito dal seguente:

«41 Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel  cilindro di motori  a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio (*))

Applicabile a tutte le categorie, scade il:

-  31 marzo 2022 per le categorie da 1 a 7, 10 e 11;

-   21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli  strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

-  21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

-  21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali della categoria 9.»

(*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre  1997,  concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

                              Art. 2

Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

 

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,

sono apportate le seguenti modifiche:

a)  Il punto 37 è sostituito dal seguente:

«37. Piombo negli elettrodi  di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a)             misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio                        per

concentrazioni ignote;

b)   misurazioni di soluzioni in  cui          è       richiesta un’accuratezza di ± 1 % dell’intervallo                     di campionamento congiuntamente a un’elevata resistenza    alla    corrosione dell’elettrodo       per       uno qualsiasi       dei       seguenti parametri:

i) soluzioni con acidità < pH 1;

ii)            soluzioni        con alcalinità > pH 13;

iii)     soluzioni corrosive contenenti gas alogeno;

c)                misurazioni           di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.

Scade il 31 dicembre 2025.»

 

b) Il punto 41 è sostituito dal seguente:

«41. Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi  medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue  e di altri liquidi e gas organici. Scade il 31 marzo 2022.»

 

c) È aggiunto il seguente punto 44:

«44 Cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a

450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti  superiore  a   100   Gy/ora   e   a   una dose

totale superiore a 100 kGy.

Si applica alla categoria 9. Scade il 31 marzo  2027.».

 

                               Art. 3

                  Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  b),  e

le disposizioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  b),  si

applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.

2. Le disposizioni di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  si

applicano a decorrere dal 1° settembre 2020.

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