Acqua per consumo umano: la disciplina per il trasporto su nave è stata regolamentata con il decreto del ministero della Salute 28 gennaio 2020, n. 123 (in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2020, n. 238). In particolare, nel provvedimento rientrano:
- le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione;
- le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione;
- l'accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna;
- la durata dell'autorizzazione;
- i requisiti tecnico-sanitari della nave-cisterna;
- i controlli.
Clicca qui per altri contenuti sul tema delle acque
Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 28 gennaio 2020, n. 123.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero della Salute 28 gennaio 2020, n. 123
Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione
per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al
consumo umano. (20G00142)
(in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2020, n. 238)
Vigente al: 10-10-2020
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio
2017, n. 18;
Visto l'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio
2017, n. 18;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante
attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle
acque destinate al consumo umano e, in particolare, l'articolo 6,
commi 1, lettera g), 2, e 11, commi 1, lettera l) e 2;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174,
recante regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento,
adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17
luglio 2004, n. 166;
Visto il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935, e successive
modificazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive
modificazioni, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive
80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 ottobre 1988, n.
474, recante norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua
potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n.
263;
Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, e successive modificazioni,
recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 19 maggio 1967, n. 378, e successive modificazioni,
recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 861, e successive
modificazioni, recante aumento dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il
rifornimento idrico delle isole minori;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002, recante
tariffa e modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero
della salute per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria
delle navi cisterna adibite al trasporto di acqua potabile e di
sostanze alimentari liquide sfuse e relativa certificazione, ai sensi
del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2002, n.
151;
Visto il decreto 6 dicembre 2005, recante «Tariffa e modalita'
relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per
l'accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria delle navi cisterna,
adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari,
liquide, sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto
ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2006, n. 69;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', reso nella
seduta del 10 luglio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota
del 23 dicembre 2019;
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
- Con il presente regolamento sono individuati le modalita', i
requisiti e i termini per l'accertamento di idoneita' delle navi
cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo
umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Il
presente regolamento individua e disciplina, inoltre, le autorita'
competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina,
le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione e di
rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti
tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonche' le modalita' di
svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all'articolo 4, commi 2
e 3.
- In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del presente
regolamento non si applicano alle navi della Marina militare.
Art. 2
Autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione
- Le autorizzazioni al trasporto di acqua destinata al consumo
umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono
rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero della salute, sulla base della valutazione
dell'idoneita' tecnica e sanitaria dell'unita', previo l'accertamento
di cui all'articolo 4.
- Le navi autorizzate, ai sensi del comma 1, in via eccezionale,
se in possesso della pertinente autorizzazione sanitaria per
trasporto alimenti, possono essere dedicate unicamente al trasporto
non promiscuo di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e
liposolubili, con esclusione del trasporto di sostanze non alimentari
e di tutte le altre sostanze alimentari. La competente Direzione
generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora,
nell'ambito dei controlli di legittimita' del cabotaggio marittimo,
acquisisca il manifesto di carico relativo ad una nave gia'
autorizzata al trasporto di acqua potabile, attestante il trasporto
di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili, ne
da' immediata comunicazione al Ministero della salute. In tale
ipotesi, l'autorizzazione concessa ai sensi del presente regolamento
si intende sospesa fino al ripristino della stessa secondo le
modalita' di cui al comma 3.
- Nello specifico caso della sospensione dell'autorizzazione
descritta dal precedente comma, prima di effettuare un nuovo
trasporto d'acqua destinata al consumo umano, la nave e' sottoposta a
lavaggio e sanificazione, in conformita' alle procedure di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera g), svolte sotto la vigilanza
dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera competente
per il porto in cui si trova la nave. La documentazione relativa
all'effettuazione delle operazioni di lavaggio e sanificazione,
attestata dal predetto Ufficio di sanita' marittima, aerea e di
frontiera, e' trasmessa a cura dell'armatore della nave ai Ministeri
di cui al comma 1, che previa verifica della documentazione
acquisita, eventualmente anche attraverso apposito sopralluogo
ispettivo a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche della
sostanza alimentare liquida sfusa trasportata, accertano l'idoneita'
igienico-sanitaria della nave cisterna ai fini del ripristino
dell'autorizzazione al trasporto d'acqua destinata al consumo umano.
Art. 3
Modalita' di presentazione
della domanda di autorizzazione
- La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 2 e' trasmessa dalla societa' armatrice, mediante posta
elettronica certificata, unitamente alla documentazione di cui al
comma 3, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua
interna, e al Ministero della salute - Direzione generale della
prevenzione sanitaria.
- La domanda contiene i seguenti elementi:
- a) le generalita' o la ragione sociale nonche' la sede
dell'armatore;
- b) i seguenti elementi di identificazione della nave cisterna:
numero di iscrizione nei registri navali e il nominativo
internazionale.
- Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
- a) la dichiarazione di classe rilasciata dal registro italiano
navale, con l'indicazione del tipo di abilitazione alla navigazione e
degli estremi delle ultime visite effettuate, comprese quelle
speciali;
- b) la documentazione concernente le caratteristiche
tecnico-costruttive della nave, riferita, in particolare, agli
impianti e alle strutture delle cisterne, corredata da piani generali
in scala non inferiore a 1:100 e da indicazioni sui principali
servizi generali di bordo;
- c) la documentazione di conformita' di materiali e oggetti, in
contatto con le acque destinate al consumo umano, di cui al decreto
del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, nonche' l'eventuale
documentazione funzionale a dimostrare l'assicurazione di qualita' di
sostanze utilizzate per il trattamento delle acque, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
- d) la descrizione dettagliata degli impianti e delle strutture
delle navi elencati nell'allegato al presente decreto, con
particolare riferimento ai materiali che vengono in contatto con
l'acqua destinata al consumo umano;
- e) un programma di autocontrollo basato sul piano di sicurezza
dell'acqua, richiamato nell'allegato II del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, basato sui principi generali della valutazione
del rischio stabiliti dalle norme internazionali di attuazione dei
Water Safety Plans, trasposte nelle «Linee guida nazionali per la
valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque
destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety
Plans», elaborate dall'Istituto superiore di sanita' e pubblicate sui
siti istituzionali del Ministero della salute e del predetto
Istituto;
- f) la descrizione delle iniziative di formazione svolte per il
personale che opera sulle navi;
- g) la descrizione delle procedure operative di lavaggio e di
sanificazione idonee a garantire il ripristino della idoneita'
igienico-sanitaria della nave anche in caso di trasporto di sostanze
alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili;
- h) la descrizione delle procedure operative di carico e scarico;
- i) l'esito delle analisi dell'acqua destinata al consumo umano
dopo la permanenza in cisterna per almeno ventiquattro ore, ai fini
della verifica della conformita' ai requisiti di qualita' di detta
acqua di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
- l) la quietanza di avvenuto versamento della tariffa stabilita
dal citato decreto 6 dicembre 2005.
Art. 4
Accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria
della nave cisterna
- L'autorizzazione di cui all'articolo 2 e' rilasciata entro
centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda di cui
all'articolo 3, previo esame della documentazione di cui all'articolo
3, comma 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
comunica al Ministero della salute, mediante posta elettronica
certificata, alla conclusione dell'esame della documentazione di cui
al comma 3 dell'articolo 3, l'esito dello stesso.
- Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre condizionato
all'accertamento del possesso da parte della nave cisterna dei
requisiti tecnico-sanitari di cui all'articolo 6, tramite apposito
sopralluogo ispettivo, effettuato entro novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda. Detto sopralluogo e' effettuato da un
numero massimo di quattro ispettori, di cui due con qualifica tecnica
appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e due appartenenti al personale del Ministero della salute
o dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera competente
per il porto in cui si trova la nave, o dell'Istituto superiore di
sanita', e comunque da almeno un ispettore per ogni Ministero
competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2,
comma 1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente
comma, il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti individuano il personale sulla base degli
accertamenti dell'idoneita' tecnico-sanitaria della nave e verificano
che esso non si trovi in alcuna situazione di conflitto di interessi
rispetto alla nave da ispezionare, assicurando, ove possibile,
un'equa distribuzione del carico di lavoro, in base agli ambiti di
competenza, e una rotazione triennale degli ispettori, anche
attraverso specifici programmi di formazione del personale la cui
attestazione di frequenza costituisce un requisito primario per il
conferimento degli incarichi di cui al presente comma.
- Qualora gli accertamenti effettuati sulla documentazione e a
seguito del sopralluogo, che sono oggetto di relazione scritta, diano
esito positivo, entro i successivi quindici giorni viene rilasciata
l'autorizzazione dalle Autorita' di cui all'articolo 2, comma 1. Se
dagli accertamenti effettuati risulta che la nave non e' in possesso
di uno o piu' dei requisiti tecnico-sanitari di cui all'articolo 6,
il Ministero della salute, di intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, comunica al richiedente le carenze
riscontrate affinche' le stesse siano eliminate. In tale caso, il
termine e' sospeso fino al ripristino da parte della societa'
armatrice della conformita' della nave ai requisiti tecnico-sanitari
di cui all'allegato del presente decreto e ai successivi accertamenti
di cui ai precedenti commi 2 e 3.
- Almeno novanta giorni prima della data di scadenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'interessato provvede a
inviare domanda di rinnovo della stessa, con le modalita' indicate
dal presente regolamento.
- Gli oneri comunque connessi al rilascio dell'autorizzazione, ivi
comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento degli ispettori,
nonche' il loro trattamento economico di missione omnicomprensivo
nella misura prevista secondo le norme in vigore per gli impiegati
civili dello Stato, sostenute per il sopralluogo dal personale di cui
al comma 2, sono a carico della societa' richiedente, mediante
versamento, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui
all'articolo 8, comma 2, della tariffa stabilita dal decreto 6
dicembre 2005.
Art. 5
Durata dell'autorizzazione
- L'autorizzazione di cui all'articolo 2 ha durata biennale ed e'
rinnovabile su istanza dell'interessato secondo le medesime modalita'
previste all'articolo 4.
- Se la nave, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione,
e' sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria o di
ristrutturazione che interessino gli impianti del carico,
l'autorizzazione deve essere rinnovata.
- Il Ministero della salute, su richiesta motivata del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o a seguito di richieste
motivate sulla base dei controlli di cui all'articolo 7, ha facolta'
di disporre la verifica del mantenimento dei requisiti dell'unita'
navale anche nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, con oneri a
carico delle predette amministrazioni.
Art. 6
Requisiti delle navi cisterna
- Le navi cisterna devono soddisfare i requisiti tecnico-sanitari
riportati in allegato al presente regolamento.
- Per gli impianti e le strutture delle navi di cui all'allegato,
destinati a venire a contatto con l'acqua destinata al consumo umano,
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della
salute 6 aprile 2004, n. 174.
- Anche alle attrezzature e ai dispositivi mobili, a disposizione
delle navi cisterna, conservati sia a bordo, sia in banchina,
utilizzati per il carico e lo scarico dell'acqua destinata al consumo
umano, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
della salute 6 aprile 2004, n. 174.
- La nave cisterna deve essere in adeguato stato di manutenzione
senza vaste ed evidenti aree di ruggine e in buone condizioni di
verniciatura, deve essere facilmente individuabile il tipo di
servizio da questa svolto, mediante scritte o insegne riportanti la
dicitura «trasporto acqua potabile» leggibile a distanza di almeno 50
metri.
Art. 7
Controlli
- Le navi autorizzate ai sensi del presente regolamento sono
sottoposte a controlli interni ed esterni ai sensi degli articoli 7 e
8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, intesi a garantire
che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti
indicati nell'articolo 5, comma 1 del predetto decreto legislativo, i
requisiti del presente decreto.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
- Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministero
della sanita', adottato di concerto con il Ministero della marina
mercantile e il Ministero dell'ambiente, del 10 ottobre 1988, n. 474,
restano valide ed efficaci fino alla scadenza indicata nei singoli
provvedimenti autorizzativi, se successiva alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
- Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, continuano ad
applicarsi le tariffe previste dal decreto 6 dicembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69.
Art. 9
Abrogazioni
-
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Ministero della sanita', adottato di concerto
con il Ministero della marina mercantile e il Ministero
dell'ambiente, del 10 ottobre 1988, n. 474.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
- Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato
REQUISITI TECNICO-SANITARI
DELLE NAVI CISTERNA
A) Le Cisterne del carico devono avere:
A1. serbatoio a unico o piu' comparti separati da diaframmi
verticali, con pareti interne ad angoli smussati o raccordati in modo
che le operazioni di pulizia, disinfezione e lavaggio si possano
eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa defluire senza
ristagni;
A2. boccaporti o passi d'uomo di accesso alle cisterne di carico
di adeguate dimensioni per un facile accesso all'interno, forniti di
sistemi di chiusura a tenuta ermetica, muniti di guarnizioni idonee a
venire a contatto con i prodotti alimentari e che consentano
l'applicazione di sigilli. I duomi delle cisterne devono avere
un'altezza tale da assicurare un adeguato riempimento delle stesse in
relazione all'assetto della nave;
A3. bocche o attrezzature fisse o mobili di lavaggio in numero
tale da poter rendere il lavaggio e la sanificazione a getto sotto
pressione il piu' possibile uniforme ed efficace in ogni punto;
A4. pareti o superfici interne e strutture varie, come
boccaporti, bocche di lavaggio, tubi sonda, tubazioni, valvole,
raccorderia, guarnizioni, comunque destinate a venire a contatto con
l'acqua potabile trasportata, costituite o rivestite da materiali
rispondenti ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della
salute 6 aprile 2004, n. 174;
A5. dispositivi di attacco per il carico e scarico dell'acqua con
caratteristiche tali da consentire facilmente il lavaggio e la
disinfezione; i punti di attacco di carico e scarico adeguatamente
protetti da contaminazioni esterne con adeguati tappi di protezione;
A6. valvole di intercettazione che consentano l'applicazione di
sigilli, che siano al contempo facilmente smontabili, lavabili e
disinfettabili;
A7. raccorderia, guarnizioni e ogni altro accessorio della
cisterna e degli impianti di carico e scarico, strutturati e
applicati in maniera tale da evitare ristagni;
A8. adeguati dispositivi di sanificazione a getto, fissi o
mobili;
A9. eventuali tubazioni non facenti parte dell'impianto di carico
e scarico, passanti per motivi tecnici attraverso la cisterna stessa,
protette da altre tubazioni di acciaio inossidabile, rispondente ai
requisiti del decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n.
B) Giranti delle pompe di carico e scarico.
Le pompe di carico e scarico devono essere in acciaio inossidabile
del tipo previsto dal decreto del Ministro della salute 6 aprile
2004, n. 174, ovvero, nel caso di navi esistenti, costruite o
rivestite con materiali rispondenti ai requisiti previsti dalla
normativa predetta.
C) Manichette.
Le manichette di carico e di scarico devono essere realizzate con
materiali conformi alle norme di cui al decreto del Ministro della
salute 6 aprile 2004, n. 174.
D) Impianto di imbarco-sbarco zavorra.
L'impianto di imbarco e sbarco della zavorra deve essere
completamente indipendente da quello del carico e in nessun punto ad
esso connesso.
E) Doppi fondi.
Nel caso di navi dotate di doppi fondi nella zona del carico,
questi dovranno contenere, qualora necessario, esclusivamente acqua
di zavorra.
F) Sfoghi d'aria.
Ogni cisterna deve essere dotata di tubi di sfogo d'aria di altezza
adeguata alle caratteristiche di assetto della nave e provvisti
all'estremita' di dispositivi atti a impedire eventuali inquinamenti.