Dpi e validazione in deroga: i criteri semplificati sono stati comunicati da Inail tramite un documento del 24 settembre 2020 pubblicato sul sito e disponibile in allegato. L'attribuzione all'Istituto delle funzioni di validazione in deroga dei dispositivi di protezione individuale è una diretta conseguenza dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Di recente, peraltro, l'art. 66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020 (decreto "rilancio"), ha modificato le competenze di Inail con particolare riferimento all’importazione e all’immissione in commercio delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (CLICCA QUI).
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Nel testo del documento sono riportate:
- i contenuti minimi della domanda e documentazione allegata;
- la valutazione della documentazione tecnica (comprensiva di relazione descrittiva, istruzioni d’uso e informazioni del fabbricante, rapporto di prova, presenza di certificati rilasciati ai sensi del regolamento Ue 2016/425, prodotti e produttori registrati Fda e Niosh);
- i criteri di valutazione tecnica per i Dpi di protezione delle vie respiratorie (semimaschere filtranti);
- i criteri di valutazione tecnica per i Dpi di protezione di viso e occhi (occhiali a maschera, visiere)
- i criteri di valutazione tecnica per i Dpi di protezione del corpo (indumenti di protezione);
- i criteri di valutazione tecnica per i Dpi di protezione delle mani (guanti).
In allegato il documento Inail "Criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l’importazione e l’immissione in commercio dei DPI per la protezione dal rischio da COVID-19"