Contenimento Covid nei luoghi di lavoro: modificato il testo unico sulla sicurezza. In particolare, il decreto legge, che reca «misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica» all'art. 17, ha sostituito:
- l'allegato XLVII «indicazioni su misure e livelli di contenimento»
- l'allegato XLVIII «contenimento per processi industriali».
Altre misure riguardano la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati e per determinate filiere produttive.
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Di seguito lo stralcio del D.L. n. 149/2020, mentre in allegato è disponibile il testo integrale.
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Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00170)
(in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279)
Vigente al: 9-11-2020
(omissis)
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA
Art. 11
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei
territori interessati dalle nuove misure restrittive
- La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di
novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati
appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente
decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per
l'assicurazione obbligatoria INAIL.
- E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori
di lavoro privati che abbiano unita' produttive od operative nelle
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori
individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.
- I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno
comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di
consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti
la sospensione.
- I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali,
sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non
consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
- I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza
della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
(omissis)
Art. 17
Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
- Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
"ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate
secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio per i
lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
===================================================================== | A. Misure di | B. Livelli di contenimento | | contenimento | | | +================+================+===============+ | | 2 | 3 | 4 | +=================+================+================+===============+ |Luogo di lavoro | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |1. Il luogo di | | | | |lavoro deve | | | | |essere separato | | | | |da qualsiasi | | | | |altra attivita' | | | | |svolta nello | | | | |stesso edificio | No | Raccomandato | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |2. Il luogo di | | | | |lavoro deve | | | | |essere | | | | |sigillabile in | | | | |modo da | | | | |consentire la | | | | |fumigazione | No | Raccomandato | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Impianti | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |3. Il materiale | | | | |infetto, compreso| | | | |qualsiasi | | | | |animale, deve | | | | |essere manipolato| | | | |in cabine di | | | | |sicurezza o in | | | | |condizioni di | |Si', in caso di | | |isolamento o di | | infezione | | |adeguato | | trasmessa per | | |contenimento | Se del caso | via aerea | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Attrezzature | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |4. L'aria in | | | | |entrata e in | | | | |uscita dal luogo | | | | |di lavoro deve | | | | |essere filtrata | | | | |con un sistema di| |Si', per l'aria | | |filtrazione | |in entrata e in |Si', per l'aria| |HEPA(1) o simile | No | uscita | in uscita | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ | | | Si', per | | | | | bancone, | | | | | pavimento e | | | | |altre superfici | Si' per | |5. Superfici | | determinate | bancone, | |impermeabili | | nella | pareti, | |all'acqua e |Si', per bancone|valutazione del | pavimento e | |facili da pulire | e pavimento | rischio | soffitto | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |6. Il luogo di | | | | |lavoro deve | | | | |essere mantenuto | | | | |a una pressione | | | | |negativa rispetto| | | | |alla pressione | | | | |atmosferica | No | Raccomandato | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |7. Superfici | | | | |resistenti ad | | | | |acidi, alcali, | | | | |solventi e | | | | |disinfettanti | Raccomandato | Si' | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Sistema di funzionamento | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |8. L'accesso deve| | | | |essere limitato | | |Si', attraverso| |soltanto agli | | |una zona filtro| |operatori addetti| Raccomandato | Si' | (airlock)(2) | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |9. Controllo | | | | |efficace dei | | | | |vettori, per | | | | |esempio roditori | | | | |e insetti | Raccomandato | Si' | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |10. Procedure | | | | |specifiche di | | | | |disinfezione | Si' | Si' | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |11. Stoccaggio in| | | | |condizioni di | | | | |sicurezza | | |Si', stoccaggio| |dell'agente | | | in condizioni | |biologico | Si' | Si' | di sicurezza | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |12. Il personale | | | | |deve fare una | | | | |doccia prima di | | | | |uscire dall'area | | | | |di contenimento | No | Raccomandato | Raccomandato | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Rifiuti | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |13. Processo di | | | | |inattivazione | | | | |convalidato per | | | | |lo smaltimento | | | | |sicuro delle | | | | |carcasse di | |Si', sul sito o | | |animali | Raccomandato | fuori sito | Si', sul sito | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Altre misure | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |14. Il | | | | |laboratorio deve | | | | |contenere la | | | | |propria | | | | |attrezzatura | No | Raccomandato | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |15. Presenza di | | | | |una finestra di | | | | |osservazione, o | | | | |di una soluzione | | | | |alternativa, che | | | | |consenta di | | | | |vedere gli | | | | |occupanti | Raccomandato | Raccomandato | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+
(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency
Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e,
preferibilmente, da porte interbloccanti.".
ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attivita' con agenti biologici del gruppo 1, compresi i
vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Puo' essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di
contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una
sua parte.
===================================================================== | A. Misure di | B. Livelli di contenimento | | contenimento | | | +==============+==============+===============+ | | 2 | 3 | 4 | +=====================+==============+==============+===============+ |Informazioni generali | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |1. Gli organismi vivi| | | | |devono essere | | | | |manipolati in un | | | | |sistema che separi | | | | |fisicamente il | | | | |processo | | | | |dall'ambiente | Si' | Si' | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |2. I gas di scarico | | | | |del sistema chiuso | | | | |devono essere |minimizzare la| impedire la | impedire la | |trattati in modo da: | dispersione | dispersione | dispersione | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |3. Il prelievo di | | | | |campioni, l'aggiunta | | | | |di materiale a un | | | | |sistema chiuso e il | | | | |trasferimento di | | | | |organismi vivi ad un | | | | |altro sistema chiuso | | | | |devono essere | | | | |effettuati in modo |minimizzare la| impedire la | impedire la | |da: | dispersione | dispersione | dispersione | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |4. La massa dei | | | | |fluidi di coltura non| | | | |puo' essere rimossa | | | | |dal sistema chiuso a |inattivati con|inattivati con|inattivati con | |meno che gli |mezzi chimici |mezzi chimici |mezzi chimici o| |organismi vivi non | o fisici | o fisici | fisici | |siano stati: | convalidati | convalidati | convalidati | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |5. I sigilli devono | | | | |essere progettati in |minimizzare la| impedire la | impedire la | |modo da: | dispersione | dispersione | dispersione | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |6. L'area controllata| | | | |deve essere | | | | |progettata in modo da| | | | |trattenere l'intero | | | | |contenuto del sistema| | | | |chiuso in caso di | | | | |fuoriuscita | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |7. L'area controllata| | | | |deve essere | | | | |sigillabile in modo | | | | |da consentire la | | | | |fumigazione | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |Impianti | | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |8. Il personale deve | | | | |avere accesso a | | | | |impianti di | | | | |decontaminazione e di| | | | |lavaggio | Si' | Si' | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |Attrezzature | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |9. L'aria in entrata | | | | |e in uscita dall'area| | | | |controllata deve | | | | |essere filtrata con | | | | |un sistema di | | | | |filtrazione HEPA (1) | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |10. L'area | | | | |controllata deve | | | | |essere mantenuta a | | | | |una pressione | | | | |negativa rispetto | | | | |alla pressione | | | | |atmosferica | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |11. L'area | | | | |controllata deve | | | | |essere adeguatamente | | | | |ventilata per ridurre| | | | |al minimo la | | | | |contaminazione | | | | |dell'aria | Raccomandato | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |Sistema di | |funzionamento | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |12. I sistemi | | | | |chiusi (2) devono | | | | |essere situati | | | Si', e | |all'interno di | | |costruiti a tal| |un'area controllata | Raccomandato | Raccomandato | fine | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |13. Affissione di | | | | |avvisi di pericolo | | | | |biologico | Raccomandato | Si' | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |14. L'accesso deve | | | | |essere limitato | | |Si', attraverso| |soltanto al personale| | |una zona filtro| |addetto | Raccomandato | Si' | (airlock) (3) | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |15. Il personale deve| | | | |fare una doccia prima| | | | |di uscire dall'area | | | | |controllata | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |16. Il personale deve| | | Si', cambio | |indossare indumenti |Si', indumenti| | completo di | |protettivi | da lavoro | Si' | indumenti | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ | Rifiuti | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |17. Gli effluenti dei| | | | |lavandini e delle | | | | |docce devono essere | | | | |raccolti e inattivati| | | | |prima dello scarico | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ | |Inattivati con|Inattivati con|Inattivati con | |18. Trattamento degli|mezzi chimici |mezzi chimici |mezzi chimici o| |effluenti prima dello| o fisici | o fisici | fisici | |scarico finale | convalidati | convalidati | convalidati | +---------------------+--------------+--------------+---------------+
(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency
Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e,
preferibilmente, da porte interbloccanti.".
Art. 18
Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126
- All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole «21 dicembre 2020» sono inserite le
seguenti: «o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019,» e dopo le parole
«sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40%
dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.),»;
- b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per i
soggetti che svolgono attivita' economica, la riduzione al 40 per
cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e
dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi
dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e
il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.».
- Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.
Art. 19
Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in
materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL
- La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021.
- Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in
convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 31.
Art. 20
Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto
legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno
ordinario Covid-19
- I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare
le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario
COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.
Titolo III
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
Art. 21
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura
- Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attivita'
identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente
decreto, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo
retributivo del mese di dicembre 2020.
- L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
- E' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2
milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 100
milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.
(omissis)