Fonti rinnovabili: la tariffa incentivante per la remunerazione è l'oggetto del decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020, n. 285).
In particolare, il provvedimento, il cui scopo è quello, appunto, di individuare «la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020», definisce, tra gli altri la modalità di accesso alla tariffa e l'attività di monitoraggio.
Ti occupi di efficienza energetica? Clicca qui
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2020.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2020
Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli
impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni
sperimentali di autoconsumo collettivo e comunita' energetiche
rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del
decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020.
(20A06224)
in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020, n. 285
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito anche:
decreto-legge n. 162/2019), e in particolare l'art. 42-bis in materia
di autoconsumo da fonti rinnovabili, il quale dispone tra l'altro:
al comma 1, che, nelle more del completo recepimento della
direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21
e 22 della medesima direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo
collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunita'
energetiche rinnovabili secondo le modalita' e alle condizioni
stabilite dallo stesso art. 42-bis;
ai commi 2, 3 e 4, i requisiti dei soggetti che possono
attivare l'autoconsumo collettivo, delle comunita' energetiche
rinnovabili e delle entita' giuridiche allo scopo costituite,
precisando, in particolare, che i soggetti partecipanti producono
energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW;
al comma 5, i diritti di scelta del proprio fornitore e anche di
recesso dei clienti finali che si associano ai fini dell'autoconsumo
collettivo o in una costituzione di una comunita' energetica, i quali
individuano anche un soggetto delegato, responsabile del riparto
dell'energia condivisa;
al comma 6, le disposizioni ai fini dell'applicazione degli oneri
generali di sistema;
ai commi 7 e 9, i criteri sulla cui base il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio decreto, individua una tariffa
incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili
inseriti nelle configurazioni sperimentali per l'autoconsumo
collettivo da fonti rinnovabili ovvero in comunita' energetiche
rinnovabili, nonche' le compatibilita' con altri strumenti di
sostegno; piu' in particolare:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE S.p.a. ed e'
volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di
accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di
semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di
reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a
cura del GSE S.p.a., allo scopo di acquisire elementi utili per la
riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di
fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili
per garantire la redditivita' degli investimenti;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio
complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non
incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi
vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione
delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di
energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al comma 9.
al comma 8, il mandato ad ARERA (Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente) di adottare i provvedimenti necessari a
garantire l'immediata attuazione delle disposizioni dell'art. 42-bis,
unitamente ad altre indicazioni funzionali alla regolazione e al
monitoraggio dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e
comunita' energetiche rinnovabili;
Visti la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e
il relativo allegato A (di seguito, insieme, richiamati con il
riferimento alla delibera), con la quale e' stata data attuazione al
comma 8 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche decreto-legge n.
34/2020), e in particolare l'art. 119, il quale reca talune
disposizioni aventi effetto sul presente decreto, disponendo:
al comma 5, che, per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 412/1993, la detrazione prevista
dall'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/1986 spetti, per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% (di seguito anche:
Superbonus), fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di 2.400 €/kW
di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche'
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno
degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dello stesso art. 119. In caso
di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il predetto
limite di spesa e' ridotto a 1.600 €/kW di potenza nominale;
al comma 6, che la detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con
la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,
negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo;
al comma 7 che la detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata
alla cessione in favore del GSE, con le modalita' di cui all'art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per
l'autoconsumo, ai sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge n.
162/2019, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa
europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di
rotazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui
all'art. 25 -bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni , dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Inoltre, il
comma 7 stabilisce che con il presente decreto sono individuati i
limiti e le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi
dello stesso comma 7;
al comma 16-bis che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle
configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019
non costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale;
inoltre, la detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lettera
h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 per gli
impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle
configurazioni di cui al medesimo art. 42-bis si applica fino alla
soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non
superiore a euro 96.000;
al comma 16-ter: che le disposizioni del comma 5 dello stesso
art. 119 si applicano all'installazione degli impianti di cui al
comma 16-bis; l'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla
quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la
quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la
detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, nel limite
massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero
impianto;
Vista la guida dell'Agenzia delle entrate del luglio 2020 avente ad
oggetto «Superbonus 110% - Novita' in materia di detrazioni per
interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici», la quale specifica che
in caso di installazione, da parte delle comunita' energetiche
rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di
condomini, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle
configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del
2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente all
a potenza massima di 20 kW e che, per la quota di spesa
corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW, spetta la detrazione
ordinaria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
917/1986, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000
riferito all'intero impianto;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC), trasmesso alla CE a dicembre 2019, con il quale il Governo
italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 in
materia di energia e clima, nel cui ambito significativo rilievo
rivestono autoconsumo, anche collettivo, e comunita' energetiche
rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione
della direttiva 2009/28/CE, e in particolare l'art. 24, come
modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che
definisce modalita' e criteri per l'incentivazione dell'energia
elettrica da fonte rinnovabile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio
2019 recante incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli
impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas
residuati dei processi di depurazione;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l'art. 65, comma 1, che
prevede che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati
a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi
statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Ritenuto che la richiamata disposizione dell'art. 65 persegua un
obiettivo generale e che pertanto agli impianti solari fotovoltaici
con moduli collocati a terra in aree agricole debba essere precluso
l'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto;
Ritenuto opportuno dare attuazione al comma 9 dell'art. 42-bis con
modalita' semplici e immediatamente applicabili, nonche' coordinate
con la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e con
gli atti emanati dall'Agenzia delle entrate in attuazione dell'art.
119 del decreto-legge rilancio, allo scopo di consentire la rapida
progettazione e realizzazione di nuove configurazioni di autoconsumo
collettivo e di comunita' di energia rinnovabile, tenuto anche conto
della natura transitoria e sperimentale dell'assetto normativo e
regolamentare disciplinato dall'art. 42-bis del decreto-legge n.
162/2019;
Considerato che la delibera ARERA sopra citata identifica il
modello regolatorio applicabile alle configurazioni di autoconsumo
oggetto del presente decreto, che consente di riconoscere sul piano
economico i benefici derivanti dal consumo in sito dell'energia
elettrica localmente prodotta;
Considerato che le configurazioni in parola hanno accesso, per i
costi di realizzazione degli impianti, anche alle detrazioni fiscali
messe a disposizione dalla normativa, fino al 110% dei costi stessi;
Considerato l'obiettivo di valorizzare le forme di autoconsumo
collettivo in sito e la quantita' di energia autoconsumata in sito,
nel rispetto delle piu' generali regole di mercato per la quota parte
di energia immessa nella rete nazionale;
Considerato, anche alla luce del limitato periodo di tempo per la
sperimentazione previsto dall'art. 42-bis del decreto-legge n.
162/2019, che le tecnologie che avranno maggiori probabilita' di
essere utilizzate nelle configurazioni oggetto del presente decreto
sono quelle di piu' semplice progettazione, autorizzazione e
realizzazione quali il fotovoltaico;
Ritenuto, ai fini del rispetto dei criteri di cui alle lettere da
a) a e) del comma 9 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019:
di prevedere che l'intera energia prodotta e immessa in rete
resti nella disponibilita' del referente della configurazione, anche
con cessione al GSE, e di definire la tariffa incentivante come
tariffa premio sulla quota di energia condivisa, in quanto misura
idonea a rispecchiare lo spirito delle comunita' energetiche e delle
forme di autoconsumo collettivo nonche', sul piano della coerenza tra
le fonti, il criterio di cui alla lettera a), in base alla quale la
tariffa e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di
sistemi di accumulo;
di attuare il criterio di cui alla lettera b) ammettendo
automaticamente alla tariffa incentivante gli impianti facenti parte
delle configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunita'
energetiche rinnovabili riconosciute tali dal GSE ai sensi della
deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020; ai fini
della stessa lettera b), di fornire al GSE elementi idonei alla
predisposizione di rapporti periodici sul funzionamento delle
configurazioni in questione, anche in confronto con il meccanismo
dello scambio sul posto;
di stabilire, ai fini della lettera c), un periodo di fruizione
della tariffa coerente con la vita utile degli impianti e analogo a
quello riconosciuto agli impianti della medesima tipologia che
beneficiano di incentivi; di riconoscere altresi' una tariffa piu'
elevato per le comunita' energetiche, in ragione della maggiore
ampiezza e dell'utilita' sociale che caratterizzano tali
configurazioni;
in relazione al criterio di cui alla lettera d), di dimensionare
la tariffa in modo che il conseguente onere in bolletta sia stimabile
non superiore a quello che potrebbe essere generato qualora gli
impianti delle configurazioni di autoconsumo collettivo e delle
comunita' energetiche accedessero allo scambio sul posto;
di prevedere, ai fini dell'attuazione del criterio lettera e),
che la tariffa incentivante sia erogata contestualmente alla
restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via
regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima
energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa (di seguito anche: contributo per la valorizzazione e
l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo), come individuate da
ARERA nella deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
e in particolare l'art. 43 (Aiuti al funzionamento volti a promuovere
la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala
ridotta), che stabilisce le condizioni nel cui rispetto gli aiuti al
funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti
rinnovabili in impianti su scala ridotta sono compatibili con il
mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla
Commissione;
Considerato, sulla base del comma 3 dell'art. 42-bis del
decreto-legge n. 162/2019 e della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel
del 4 agosto 2020, che i beneficiari delle tariffe di cui al presente
decreto sono condomini ovvero comunita' di energia rinnovabile aventi
come obiettivo principale la fornitura di benefici ambientali,
economici o sociali a livello di comunita' ai propri azionisti o
membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti
finanziari;
Considerato anche che, sulla base delle tariffe di cui al presente
decreto e dei requisiti degli impianti stabiliti dall'art. 42-bis del
decreto-legge n. 162/2019 (e in particolare i limiti dimensionali
degli impianti, il vincolo di collegamento alla bassa tensione su
reti sottese alla medesima cabina di trasformazione da media a bassa
tensione), l'entita' degli incentivi complessivamente erogabili a
ciascuna configurazione non possa superare le soglie di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014;
Considerata altresi' la natura sperimentale e transitoria delle
disposizioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019,
finalizzate all'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti
rinnovabili e di comunita' energetiche rinnovabili con impianti che
entrino in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 e i
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento di
recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, con previsione esplicita,
nello stesso art. 42-bis, di un monitoraggio funzionale
all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni
in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001
e alla direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno;
Considerata, a riguardo, la disposizione di cui al punto 5 della
delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, che affida alla
societa' Ricerca sul sistema energetico S.p.a. il compito di
svolgere, anche attivando campagne di misura e monitoraggio su
campioni di configurazioni di autoconsumo collettivo e comunita' di
energia rinnovabile, uno studio sulle modalita' piu' efficienti per
la massimizzazione dell'energia condivisa e sugli effetti tecnici ed
economici delle medesime configurazioni, individuando gli eventuali
effetti dell'autoconsumo sul sistema elettrico e dando priorita' ai
costi di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle
configurazioni di autoconsumo siano presenti sistemi di accumulo;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione del comma 9 dell'art. 42-bis
del decreto-legge n. 162/2019 e nel rispetto dei criteri ivi
indicati, individua la tariffa incentivante per la remunerazione
degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per
l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunita'
energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso art. 42-bis e
regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto
2020. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 119, comma 7, del
decreto-legge n. 34/2020 individua inoltre i limiti e le modalita'
relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa
prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni
stabilite dal medesimo art. 119.
2. Il presente decreto si applica alle configurazioni di
autoconsumo collettivo a alle comunita' energetiche rinnovabili di
cui al comma 1 realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi
inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1°
marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata
in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE)
2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la
verifica di cui all'art. 4.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA
n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.
3. Restano fermi gli obblighi di registrazione degli impianti sul
sistema GAUDI'.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e, per
quanto ivi non previsto, all'art. 2 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019.
Art. 3
Tariffa incentivante e periodo di diritto
1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'energia elettrica
prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte
delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunita'
energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un
periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa
premio pari a:
a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia
parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una
comunita' energetica rinnovabile.
2. L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella
disponibilita' del referente della configurazione, con facolta' di
cessione al GSE con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, del
decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando l'obbligo di cessione
previsto per l'energia elettrica non autoconsumata o non condivisa,
sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.
3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del
decreto-legge n. 34/2020, il comma 1 non si applica all'energia
elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti
fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo
il diritto al contributo per l'autoconsumo collettivo previsto dalla
regolazione di ARERA, nonche' l'obbligo di cessione gia' richiamato
al comma 2.
4. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al comma
1 e' considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle
competenti autorita', secondo la normativa vigente, per problemi
connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore
di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti
autorita', per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A
tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate
richieste, un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al
periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo
per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti e' inoltre
considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di
interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data
ultima per l'accesso alle tariffe incentivanti, di cui all'art. 1,
comma 2. In tale ultimo caso, si applica la procedura di
riconoscimento di cui al presente comma e l'estensione del periodo
nominale di diritto non puo' essere comunque superiore a dodici mesi,
fermo restando il diritto alle predette tariffe solo sui
potenziamenti entrati in esercizio nei termini temporali di cui allo
stesso art. 1, comma 2.
5. Per ciascun impianto facente parte della configurazione di
autoconsumo collettivo o di comunita' di energia rinnovabile, il
diritto alla tariffa di cui al comma 1 decorre dalla data di
decorrenza del contratto di cui al punto 4.6 della delibera ARERA n.
318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, se l'impianto e' in esercizio,
ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto,
se successiva. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo dal
1° marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
data di decorrenza dell'incentivo non puo' essere antecedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed e' indicata dal
referente.
6. I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per impianti
a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente
dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono recedere della
convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell'inserimento
dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o
di comunita' di energia rinnovabile e dell'accesso alla tariffa
incentivante di cui al presente decreto, con effetti decorrenti dalla
data indicata dal referente, comunque successiva alla data di
chiusura della medesima convenzione.
Art. 4
Modalita' di accesso ed erogazione
della tariffa incentivante
1. L'istanza di accesso alla tariffa di cui all'art. 3 e'
effettuata con le modalita' previste dal punto 4.2 della
deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.
2. L'erogazione della tariffa di cui all'art. 3 avviene nell'ambito
dell'erogazione del contributo per la valorizzazione e
l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo di cui all'art. 8 della
deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, secondo le
modalita' ivi indicate.
3. Nei casi previsti , il GSE acquisisce l'informazione antimafia.
4. Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui al presente
decreto si applica il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91
del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
116. A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei
costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE e' pari a quello
stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti
in scambio sul posto.
Art. 5
Cumulabilita' di incentivi
1. Per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al
presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' con
il meccanismo dello scambio sul posto.
2. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, le tariffe
di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con:
a) la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986;
b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite
dall'art. 3, comma 3.
Art. 6
Attivita' di monitoraggio
1. In attuazione del comma 9, lettera b), dell'art. 42-bis del
decreto-legge n. 162/2019, il GSE pubblica, con cadenza semestrale,
un bollettino su ciascuna delle configurazioni di cui al presente
decreto, che contenga le seguenti informazioni con distribuzione
almeno su base regionale:
a) potenza degli impianti e tecnologie impiegate;
b) quantita' di energia elettrica immessa in rete e condivisa;
c) quantita' di risorse incentivanti erogate, distinte per
ciascuna configurazione e con evidenza delle risorse erogate per
energia condivisa e non condivisa; tali risorse, integrate, con
specifica evidenza, con quelle relati ve al contributo per la
valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo, sono
comparate con gli oneri che si sarebbero sostenuti qualora gli stessi
impianti avessero avuto accesso al meccanismo dello scambio sul
posto, con energia scambiata pari a quella condivisa, considerando
anche i costi dell'esenzione implicita dagli oneri generali di
sistema per le configurazioni di autoconsumo singolo;
d) tipologia dei beneficiari;
e) tempi medi per il riconoscimento delle configurazioni di
autoconsumo collettivo da fonti e di comunita' di energia rinnovabile
ai fini dell'accesso alla regolazione ARERA e per il riconoscimento
degli incentivi;
f) proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure.
2. Il GSE predispone una sezione del proprio sito internet dedicata
alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunita' di
energia rinnovabile. La sezione e' funzionale al supporto per
ottenere il riconoscimento, da parte dello stesso GSE, ai fini
dell'accesso alla regolazione prevista nel caso di «autoconsumo
collettivo da fonti rinnovabili» o di «comunita' di energia
rinnovabile» e ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente
decreto. In tale ambito il GSE, in coerenza con quanto disposto
all'art. 11 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto
2020, fornisce ai beneficiari delle tariffe di cui al presente
decreto informazioni sull'andamento dell'energia immessa in rete, di
quella condivisa e di quella prelevata dalla rete da ciascun
componente delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunita'
di energia rinnovabile.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.