Fonti rinnovabili: la tariffa incentivante per la remunerazione

Pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2020

Fonti rinnovabili: la tariffa incentivante per la remunerazione è l'oggetto del decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020, n. 285).

In particolare, il provvedimento, il cui scopo è quello, appunto, di individuare «la tariffa incentivante per la remunerazione  degli impianti a fonti rinnovabili   inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in  attuazione dell'articolo 42-bis, comma  9,  del decreto-legge n. 162/2019,  convertito dalla legge n.  8/2020», definisce, tra gli altri la modalità di accesso alla tariffa e l'attività di monitoraggio.

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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2020.

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2020 

Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione  degli
impianti  a   fonti   rinnovabili   inseriti   nelle   configurazioni
sperimentali  di  autoconsumo  collettivo  e  comunita'   energetiche
rinnovabili,  in  attuazione  dell'articolo  42-bis,  comma  9,   del
decreto-legge  n.  162/2019,  convertito  dalla  legge   n.   8/2020.
(20A06224)

in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020, n. 285

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con

modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di  seguito  anche:

decreto-legge n. 162/2019), e in particolare l'art. 42-bis in materia

di autoconsumo da fonti rinnovabili, il quale dispone tra l'altro:

    al comma 1,  che,  nelle  more  del  completo  recepimento  della

direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione  dell'uso  dell'energia  da

fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21

e 22 della medesima direttiva, e' consentito  attivare  l'autoconsumo

collettivo  da  fonti   rinnovabili   ovvero   realizzare   comunita'

energetiche  rinnovabili  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni

stabilite dallo stesso art. 42-bis;

    ai commi  2,  3  e  4,  i  requisiti  dei  soggetti  che  possono

attivare l'autoconsumo  collettivo,   delle   comunita'   energetiche

rinnovabili  e  delle  entita'  giuridiche  allo  scopo   costituite,

precisando, in particolare, che  i  soggetti  partecipanti  producono

energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti

rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW;

    al comma 5, i diritti di scelta del proprio fornitore e anche  di

recesso dei clienti finali che si associano ai fini  dell'autoconsumo

collettivo o in una costituzione di una comunita' energetica, i quali

individuano anche un  soggetto  delegato,  responsabile  del  riparto

dell'energia condivisa;

    al comma 6, le disposizioni ai fini dell'applicazione degli oneri

generali di sistema;

    ai commi 7 e 9, i  criteri  sulla  cui  base  il  Ministro  dello

sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,  individua  una  tariffa

incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti  rinnovabili

inseriti  nelle   configurazioni   sperimentali   per   l'autoconsumo

collettivo da  fonti  rinnovabili  ovvero  in  comunita'  energetiche

rinnovabili,  nonche'  le  compatibilita'  con  altri  strumenti   di

sostegno; piu' in particolare:

      a) la tariffa incentivante e' erogata  dal  GSE  S.p.a.  ed  e'

volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi  di

accumulo;

      b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto  dei  principi  di

semplificazione e di facilita' di accesso e  prevede  un  sistema  di

reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed  energetici  a

cura del GSE S.p.a., allo scopo di acquisire elementi  utili  per  la

riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto,  da  operare

nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

      c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di

fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni  incentivabili

per garantire la redditivita' degli investimenti;

      d) il meccanismo e' realizzato  tenendo  conto  dell'equilibrio

complessivo degli  oneri  in  bolletta  e  della  necessita'  di  non

incrementare i costi tendenziali rispetto  a  quelli  dei  meccanismi

vigenti;

      e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione

delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota  di

energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al comma 9.

    al comma 8, il mandato ad ARERA  (Autorita'  di  regolazione  per

energia, reti e ambiente) di adottare  i  provvedimenti  necessari  a

garantire l'immediata attuazione delle disposizioni dell'art. 42-bis,

unitamente ad altre indicazioni  funzionali  alla  regolazione  e  al

monitoraggio  dell'autoconsumo  collettivo  da  fonti  rinnovabili  e

comunita' energetiche rinnovabili;

  Visti la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020  e

il relativo allegato  A  (di  seguito,  insieme,  richiamati  con  il

riferimento alla delibera), con la quale e' stata data attuazione  al

comma 8 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019;

  Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  dalla

legge 17 luglio 2020,  n.  77  (di  seguito  anche  decreto-legge  n.

34/2020),  e  in  particolare  l'art.  119,  il  quale  reca   talune

disposizioni aventi effetto sul presente decreto, disponendo:

    al  comma  5,  che,  per  l'installazione  di   impianti   solari

fotovoltaici  connessi  alla  rete  elettrica  su  edifici  ai  sensi

dell'art. 1, comma 1, lettere a),  b),  c)  e  d),  del  decreto  del

Presidente della  Repubblica  n.  412/1993,  la  detrazione  prevista

dall'art.  16-bis,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica n. 917/1986 spetti, per le spese sostenute dal    luglio

2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%  (di  seguito  anche:

Superbonus), fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese  non

superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di 2.400  €/kW

di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, da ripartire tra  gli

aventi diritto in cinque quote annuali di  pari  importo,  sempreche'

l'installazione degli impianti sia  eseguita  congiuntamente  ad  uno

degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dello stesso art. 119. In caso

di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del

decreto del Presidente della  Repubblica  n.  380/2001,  il  predetto

limite di spesa e' ridotto a 1.600 €/kW di potenza nominale;

    al comma 6, che la detrazione di cui al comma 5  e'  riconosciuta

anche per l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di

accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici  agevolati  con

la detrazione di cui al medesimo comma  5,  alle  stesse  condizioni,

negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel

limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo

del sistema di accumulo;

    al comma 7 che la detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata

alla cessione in favore del GSE, con le modalita' di cui all'art. 13,

comma  3,  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,   n.   387,

dell'energia non autoconsumata  in  sito  ovvero  non  condivisa  per

l'autoconsumo,  ai  sensi  dell'art.  42-bis  del  decreto-legge   n.

162/2019, e non e' cumulabile con altri incentivi  pubblici  o  altre

forme di agevolazione di qualsiasi natura  previste  dalla  normativa

europea, nazionale e regionale, compresi i fondi  di  garanzia  e  di

rotazione di cui all'art. 11, comma  4,  del  decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul  posto  di  cui

all'art. 25 -bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,

con modificazioni , dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.  Inoltre,  il

comma 7 stabilisce che con il presente  decreto  sono  individuati  i

limiti e le modalita' relativi  all'utilizzo  e  alla  valorizzazione

dell'energia condivisa prodotta  da  impianti  incentivati  ai  sensi

dello stesso comma 7;

    al comma 16-bis che l'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da

parte di comunita' energetiche rinnovabili  costituite  in  forma  di

enti non commerciali o da parte  di  condomini  che  aderiscono  alle

configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge  n.  162/2019

non  costituisce  svolgimento  di  attivita'  commerciale   abituale;

inoltre, la detrazione prevista dall'art. 16-bis,  comma  1,  lettera

h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986  per  gli

impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono  alle

configurazioni di cui al medesimo art. 42-bis si  applica  fino  alla

soglia di 200  kW  e  per  un  ammontare  complessivo  di  spesa  non

superiore a euro 96.000;

    al comma 16-ter: che le disposizioni del  comma  5  dello  stesso

art. 119 si applicano all'installazione  degli  impianti  di  cui  al

comma 16-bis; l'aliquota di cui al medesimo comma 5 si  applica  alla

quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per  la

quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta  la

detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera  h),  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917/1986,  nel  limite

massimo di spesa  complessivo  di  euro  96.000  riferito  all'intero

impianto;

  Vista la guida dell'Agenzia delle entrate del luglio 2020 avente ad

oggetto «Superbonus 110% -  Novita'  in  materia  di  detrazioni  per

interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e

colonnine di ricarica di veicoli elettrici», la quale  specifica  che

in caso  di  installazione,  da  parte  delle  comunita'  energetiche

rinnovabili  costituite  in  forma  di  enti  non  commerciali  o  di

condomini,  di  impianti  fino  a  200  kW,   che   aderiscono   alle

configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge  n.  162  del

2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente all

a  potenza  massima  di  20  kW  e  che,  per  la  quota   di   spesa

corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW, spetta  la  detrazione

ordinaria prevista dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.

917/1986, nel limite massimo di  spesa  complessivo  di  euro  96.000

riferito all'intero impianto;

  Visto il  Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima

(PNIEC), trasmesso alla CE a dicembre 2019, con il quale  il  Governo

italiano ha definito i propri contributi e  le  relative  misure  per

contribuire al raggiungimento  degli  obiettivi  comunitari  2030  in

materia di energia e clima,  nel  cui  ambito  significativo  rilievo

rivestono autoconsumo,  anche  collettivo,  e  comunita'  energetiche

rinnovabili;

  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  di  attuazione

della  direttiva  2009/28/CE,  e  in  particolare  l'art.  24,   come

modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre  2017,  n.  167,  che

definisce  modalita'  e  criteri  per  l'incentivazione  dell'energia

elettrica da fonte rinnovabile;

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  luglio

2019 recante incentivazione  dell'energia  elettrica  prodotta  dagli

impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a  gas

residuati dei processi di depurazione;

  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l'art. 65, comma 1,  che

prevede che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati

a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso  agli  incentivi

statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

  Ritenuto che la richiamata disposizione dell'art.  65  persegua  un

obiettivo generale e che pertanto agli impianti  solari  fotovoltaici

con moduli collocati a terra in aree agricole debba  essere  precluso

l'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto;

  Ritenuto opportuno dare attuazione al comma 9 dell'art. 42-bis  con

modalita' semplici e immediatamente applicabili,  nonche'  coordinate

con la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e  con

gli atti emanati dall'Agenzia delle entrate in  attuazione  dell'art.

119 del decreto-legge rilancio, allo scopo di  consentire  la  rapida

progettazione e realizzazione di nuove configurazioni di  autoconsumo

collettivo e di comunita' di energia rinnovabile, tenuto anche  conto

della natura transitoria  e  sperimentale  dell'assetto  normativo  e

regolamentare disciplinato  dall'art.  42-bis  del  decreto-legge  n.

162/2019;

  Considerato che  la  delibera  ARERA  sopra  citata  identifica  il

modello regolatorio applicabile alle  configurazioni  di  autoconsumo

oggetto del presente decreto, che consente di riconoscere  sul  piano

economico i benefici  derivanti  dal  consumo  in  sito  dell'energia

elettrica localmente prodotta;

  Considerato che le configurazioni in parola hanno  accesso,  per  i

costi di realizzazione degli impianti, anche alle detrazioni  fiscali

messe a disposizione dalla normativa, fino al 110% dei costi stessi;

  Considerato l'obiettivo di  valorizzare  le  forme  di  autoconsumo

collettivo in sito e la quantita' di energia autoconsumata  in  sito,

nel rispetto delle piu' generali regole di mercato per la quota parte

di energia immessa nella rete nazionale;

  Considerato, anche alla luce del limitato periodo di tempo  per  la

sperimentazione  previsto  dall'art.  42-bis  del  decreto-legge   n.

162/2019, che le tecnologie  che  avranno  maggiori  probabilita'  di

essere utilizzate nelle configurazioni oggetto del  presente  decreto

sono  quelle  di  piu'  semplice  progettazione,   autorizzazione   e

realizzazione quali il fotovoltaico;

  Ritenuto, ai fini del rispetto dei criteri di cui alle  lettere  da

a) a e) del comma 9 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019:

    di prevedere che l'intera energia  prodotta  e  immessa  in  rete

resti nella disponibilita' del referente della configurazione,  anche

con cessione al GSE, e  di  definire  la  tariffa  incentivante  come

tariffa premio sulla quota di energia  condivisa,  in  quanto  misura

idonea a rispecchiare lo spirito delle comunita' energetiche e  delle

forme di autoconsumo collettivo nonche', sul piano della coerenza tra

le fonti, il criterio di cui alla lettera a), in base alla  quale  la

tariffa e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo  di

sistemi di accumulo;

    di  attuare  il  criterio  di  cui  alla  lettera  b)  ammettendo

automaticamente alla tariffa incentivante gli impianti facenti  parte

delle  configurazioni  di  autoconsumo  collettivo  e  di   comunita'

energetiche rinnovabili riconosciute tali  dal  GSE  ai  sensi  della

deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del  4  agosto  2020;  ai  fini

della stessa lettera b), di  fornire  al  GSE  elementi  idonei  alla

predisposizione  di  rapporti  periodici  sul   funzionamento   delle

configurazioni in questione, anche in  confronto  con  il  meccanismo

dello scambio sul posto;

    di stabilire, ai fini della lettera c), un periodo  di  fruizione

della tariffa coerente con la vita utile degli impianti e  analogo  a

quello  riconosciuto  agli  impianti  della  medesima  tipologia  che

beneficiano di incentivi; di riconoscere altresi'  una  tariffa  piu'

elevato per le  comunita'  energetiche,  in  ragione  della  maggiore

ampiezza   e   dell'utilita'   sociale   che   caratterizzano    tali

configurazioni;

    in relazione al criterio di cui alla lettera d), di  dimensionare

la tariffa in modo che il conseguente onere in bolletta sia stimabile

non superiore a quello  che  potrebbe  essere  generato  qualora  gli

impianti delle  configurazioni  di  autoconsumo  collettivo  e  delle

comunita' energetiche accedessero allo scambio sul posto;

    di prevedere, ai fini dell'attuazione del  criterio  lettera  e),

che  la  tariffa  incentivante  sia  erogata   contestualmente   alla

restituzione  delle  componenti  tariffarie   disciplinate   in   via

regolata, nonche' di quelle connesse al  costo  della  materia  prima

energia,  che  non  risultano  tecnicamente  applicabili  all'energia

condivisa (di seguito  anche:  contributo  per  la  valorizzazione  e

l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo),  come  individuate  da

ARERA nella deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020;

  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

e in particolare l'art. 43 (Aiuti al funzionamento volti a promuovere

la produzione di energia da fonti rinnovabili in  impianti  su  scala

ridotta), che stabilisce le condizioni nel cui rispetto gli aiuti  al

funzionamento volti a promuovere la produzione di  energia  da  fonti

rinnovabili in impianti su scala  ridotta  sono  compatibili  con  il

mercato  interno  e  sono  esentati  dall'obbligo  di  notifica  alla

Commissione;

  Considerato,  sulla  base  del  comma  3   dell'art.   42-bis   del

decreto-legge n. 162/2019 e della delibera  ARERA  n.  318/2020/R/eel

del 4 agosto 2020, che i beneficiari delle tariffe di cui al presente

decreto sono condomini ovvero comunita' di energia rinnovabile aventi

come  obiettivo  principale  la  fornitura  di  benefici  ambientali,

economici o sociali a livello di  comunita'  ai  propri  azionisti  o

membri o alle aree  locali  in  cui  opera,  piuttosto  che  profitti

finanziari;

  Considerato anche che, sulla base delle tariffe di cui al  presente

decreto e dei requisiti degli impianti stabiliti dall'art. 42-bis del

decreto-legge n. 162/2019 (e in  particolare  i  limiti  dimensionali

degli impianti, il vincolo di collegamento  alla  bassa  tensione  su

reti sottese alla medesima cabina di trasformazione da media a  bassa

tensione), l'entita' degli  incentivi  complessivamente  erogabili  a

ciascuna configurazione non  possa  superare  le  soglie  di  cui  al

regolamento (UE) n. 651/2014;

  Considerata altresi' la natura  sperimentale  e  transitoria  delle

disposizioni di cui all'art. 42-bis del  decreto-legge  n.  162/2019,

finalizzate  all'attivazione  dell'autoconsumo  collettivo  da  fonti

rinnovabili e di comunita' energetiche rinnovabili con  impianti  che

entrino in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 e  i

sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento di

recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, con previsione esplicita,

nello   stesso   art.   42-bis,   di   un   monitoraggio   funzionale

all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle  disposizioni

in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001

e alla direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno;

  Considerata, a riguardo, la disposizione di cui al  punto  5  della

delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, che  affida  alla

societa'  Ricerca  sul  sistema  energetico  S.p.a.  il  compito   di

svolgere, anche  attivando  campagne  di  misura  e  monitoraggio  su

campioni di configurazioni di autoconsumo collettivo e  comunita'  di

energia rinnovabile, uno studio sulle modalita' piu'  efficienti  per

la massimizzazione dell'energia condivisa e sugli effetti tecnici  ed

economici delle medesime configurazioni, individuando  gli  eventuali

effetti dell'autoconsumo sul sistema elettrico e dando  priorita'  ai

costi di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in  cui  nelle

configurazioni di autoconsumo siano presenti sistemi di accumulo;

                              Decreta:

                               Art. 1

                   Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto, in attuazione del comma 9 dell'art.  42-bis

del  decreto-legge  n.  162/2019  e  nel  rispetto  dei  criteri  ivi

indicati, individua la  tariffa  incentivante  per  la  remunerazione

degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni  per

l'autoconsumo collettivo  da  fonti  rinnovabili  e  nelle  comunita'

energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso art. 42-bis e

regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel  del  4  agosto

2020. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 119, comma 7,  del

decreto-legge n. 34/2020 individua inoltre i limiti  e  le  modalita'

relativi all'utilizzo e alla  valorizzazione  dell'energia  condivisa

prodotta  da  impianti  fotovoltaici  che  accedono  alle  detrazioni

stabilite dal medesimo art. 119.

  2.  Il  presente  decreto  si  applica   alle   configurazioni   di

autoconsumo collettivo a alle comunita'  energetiche  rinnovabili  di

cui al comma 1 realizzate  con  impianti  a  fonti  rinnovabili,  ivi

inclusi i potenziamenti, entrati in  esercizio  a  decorrere  dal 

marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata

in vigore del  provvedimento  di  recepimento  della  direttiva  (UE)

2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto  con  esito  positivo  la

verifica di cui all'art. 4.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA

n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.

  3. Restano fermi gli obblighi di registrazione degli  impianti  sul

sistema GAUDI'.

                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui

alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020  e,  per

quanto ivi non previsto, all'art. 2 del decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 4 luglio 2019.

                               Art. 3

              Tariffa incentivante e periodo di diritto

  1. Fermo restando quanto previsto al comma 2,  l'energia  elettrica

prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte

delle configurazioni di autoconsumo collettivo  ovvero  di  comunita'

energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha  diritto,  per  un

periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma  di  tariffa

premio pari a:

    a) 100 €/MWh nel caso in  cui  l'impianto  di  produzione  faccia

parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;

    b) 110 €/MWh nel caso in  cui  l'impianto  faccia  parte  di  una

comunita' energetica rinnovabile.

  2.  L'intera  energia  prodotta  e  immessa  in  rete  resta  nella

disponibilita' del referente della configurazione,  con  facolta'  di

cessione al GSE con le modalita' di cui all'art.  13,  comma  3,  del

decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando l'obbligo di cessione

previsto per l'energia elettrica non autoconsumata o  non  condivisa,

sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.

  3.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dall'art.  119,  comma  7,  del

decreto-legge n. 34/2020, il  comma  1  non  si  applica  all'energia

elettrica  condivisa  sottesa  alla  quota  di  potenza  di  impianti

fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale  resta  fermo

il diritto al contributo per l'autoconsumo collettivo previsto  dalla

regolazione di ARERA, nonche' l'obbligo di cessione  gia'  richiamato

al comma 2.

  4. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al  comma

1 e' considerato  al  netto  di  eventuali  fermate,  disposte  dalle

competenti autorita', secondo  la  normativa  vigente,  per  problemi

connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore

di  rete,  per  eventi  calamitosi  riconosciuti   dalle   competenti

autorita', per altre cause di forza maggiore riscontrate dal  GSE.  A

tal fine, il GSE  riconosce,  a  fronte  di  motivate  e  documentate

richieste, un'estensione del periodo nominale  di  diritto,  pari  al

periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.  Il  periodo

per il quale si ha diritto  ai  meccanismi  incentivanti  e'  inoltre

considerato al netto di eventuali fermate  per  la  realizzazione  di

interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data

ultima per l'accesso alle tariffe incentivanti, di  cui  all'art.  1,

comma  2.  In  tale  ultimo  caso,  si  applica   la   procedura   di

riconoscimento di cui al presente comma e  l'estensione  del  periodo

nominale di diritto non puo' essere comunque superiore a dodici mesi,

fermo  restando  il  diritto   alle   predette   tariffe   solo   sui

potenziamenti entrati in esercizio nei termini temporali di cui  allo

stesso art. 1, comma 2.

  5. Per ciascun  impianto  facente  parte  della  configurazione  di

autoconsumo collettivo o di  comunita'  di  energia  rinnovabile,  il

diritto alla tariffa  di  cui  al  comma  1  decorre  dalla  data  di

decorrenza del contratto di cui al punto 4.6 della delibera ARERA  n.

318/2020/R/eel del 4 agosto 2020,  se  l'impianto  e'  in  esercizio,

ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale  dell'impianto,

se successiva. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo  dal

1° marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la

data di decorrenza dell'incentivo non puo'  essere  antecedente  alla

data di entrata in vigore del presente decreto  ed  e'  indicata  dal

referente.

  6. I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per  impianti

a fonti rinnovabili entrati in esercizio  nel  periodo  intercorrente

dal 1° marzo 2020 fino a sessanta  giorni  successivi  alla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  recedere  della

convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini  dell'inserimento

dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo  collettivo  o

di comunita' di  energia  rinnovabile  e  dell'accesso  alla  tariffa

incentivante di cui al presente decreto, con effetti decorrenti dalla

data  indicata  dal  referente,  comunque  successiva  alla  data  di

chiusura della medesima convenzione.

                               Art. 4

                 Modalita' di accesso ed erogazione

                     della tariffa incentivante

  1.  L'istanza  di  accesso  alla  tariffa  di  cui  all'art.  3  e'

effettuata  con  le  modalita'   previste   dal   punto   4.2   della

deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.

  2. L'erogazione della tariffa di cui all'art. 3 avviene nell'ambito

dell'erogazione   del   contributo   per    la    valorizzazione    e

l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo di cui all'art. 8  della

deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020,  secondo  le

modalita' ivi indicate.

  3. Nei casi previsti , il GSE acquisisce l'informazione antimafia.

  4. Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui  al  presente

decreto si applica il comma 1 dell'art. 25 del  decreto-legge  n.  91

del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.

116. A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei

costi amministrativi sostenuti dallo stesso  GSE  e'  pari  a  quello

stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli  impianti

in scambio sul posto.

                               Art. 5

                     Cumulabilita' di incentivi

  1. Per gli enti  territoriali  e  locali,  le  tariffe  di  cui  al

presente decreto non sono cumulabili con  gli  incentivi  di  cui  al

decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio   2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' con

il meccanismo dello scambio sul posto.

  2. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1,  le  tariffe

di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con:

    a) la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 917/1986;

    b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite

dall'art. 3, comma 3.

                               Art. 6

                      Attivita' di monitoraggio

  1. In attuazione del comma 9,  lettera  b),  dell'art.  42-bis  del

decreto-legge n. 162/2019, il GSE pubblica, con  cadenza  semestrale,

un bollettino su ciascuna delle configurazioni  di  cui  al  presente

decreto, che contenga  le  seguenti  informazioni  con  distribuzione

almeno su base regionale:

    a) potenza degli impianti e tecnologie impiegate;

    b) quantita' di energia elettrica immessa in rete e condivisa;

    c)  quantita'  di  risorse  incentivanti  erogate,  distinte  per

ciascuna configurazione e con  evidenza  delle  risorse  erogate  per

energia condivisa e  non  condivisa;  tali  risorse,  integrate,  con

specifica evidenza,  con  quelle  relati  ve  al  contributo  per  la

valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo  collettivo,  sono

comparate con gli oneri che si sarebbero sostenuti qualora gli stessi

impianti avessero avuto  accesso  al  meccanismo  dello  scambio  sul

posto, con energia scambiata pari a  quella  condivisa,  considerando

anche i  costi  dell'esenzione  implicita  dagli  oneri  generali  di

sistema per le configurazioni di autoconsumo singolo;

    d) tipologia dei beneficiari;

    e) tempi medi  per  il  riconoscimento  delle  configurazioni  di

autoconsumo collettivo da fonti e di comunita' di energia rinnovabile

ai fini dell'accesso alla regolazione ARERA e per  il  riconoscimento

degli incentivi;

    f) proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure.

  2. Il GSE predispone una sezione del proprio sito internet dedicata

alle configurazioni di autoconsumo collettivo  e  alle  comunita'  di

energia  rinnovabile.  La  sezione  e'  funzionale  al  supporto  per

ottenere il riconoscimento,  da  parte  dello  stesso  GSE,  ai  fini

dell'accesso alla  regolazione  prevista  nel  caso  di  «autoconsumo

collettivo  da  fonti  rinnovabili»  o  di  «comunita'   di   energia

rinnovabile» e ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente

decreto. In tale ambito il  GSE,  in  coerenza  con  quanto  disposto

all'art. 11 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4  agosto

2020, fornisce ai  beneficiari  delle  tariffe  di  cui  al  presente

decreto informazioni sull'andamento dell'energia immessa in rete,  di

quella  condivisa  e  di  quella  prelevata  dalla  rete  da  ciascun

componente delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunita'

di energia rinnovabile.

                               Art. 7

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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