Covid e nuovo Dpcm: le misure per il mondo del lavoro sono riportate in due distinti articoli unitamente a una serie di protocolli riportati negli allegati al D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301) e recanti misure di prevenzione specifiche per singoli settori.
Si tratta, in particolare:
- dell'art. 4 relativo alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
- dell'art. 5 recante misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni;
- dell'allegato 12 «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali»;
- dell'allegato 13 «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali»;
- dell'allegato 14 «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»; - dell'allegato 15 «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico»;
- dell'allegato 16 «Linee guida per il trasporto scolastico dedicato»;
- dell'allegato 19 «misure igienico-sanitarie».
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A seguire il testo delle disposizioni sopra elencate.
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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767)
(in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301)
(omissis)
Art. 4
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali.
- Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile
2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12,
nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,
e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Art. 5
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
- Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
- b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario
del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita';
- c) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
- d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
- e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi
commerciali;
- f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
- g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
- Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con le modalita' di cui all'art. 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
- Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali
piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le
potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del
servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la
percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
- 77.
- Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi
della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
- a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale piu' elevata possibile, e comunque in misura non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle
attivita' che possono essere svolte secondo tale modalita',
compatibilmente con le potenzialita' organizzative e l'effettivita'
del servizio erogato;
- b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di norma
nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad
assicurare lo svolgimento di attivita' in modalita' agile anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento come definite dai contratti
collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale.
- Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione
dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il
personale sanitario e socio sanitario, nonche' quello impegnato in
attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
- E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quanto previsto dai
protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.
(omissis)
Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che avevano promosso
l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena
attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da
ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che
lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in
sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro
agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative
straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus.
E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il
Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei
luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di
COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente
protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate
per il contenimento del COVID-19 e premesso che
il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo
2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita'
di produzione tali misure raccomandano:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
- siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano
limitati al massimo gli spostamenti
all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo
delle modalita' di lavoro agile si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro.
1- INFORMAZIONE
- L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci,
informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
depliants informativi
- In particolare, le informazioni riguardano
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l'autorita' sanitaria
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e
del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al
complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto al controllo della
temperatura corporea1 . Se tale temperatura risultera' superiore ai
37,5°, non sara' consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone
in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota
- saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni
______
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal
contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi
intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo
le indicazioni dell'OMS
______
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul
trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della
dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti
con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza
da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei
luoghi.
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le
modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione.
3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va
garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in
appalto che possono organizzare
sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e
delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano
nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti
alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il
committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorita'
sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali
contatti stretti.
- L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.
4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei
locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro
ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui
si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle
normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla
riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare
5443 del 22 febbraio 2020.
5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le
mani
- e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e
sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in
punti facilmente individuabili.
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'
fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, e'
evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. Per questi
motivi:
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto
previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanita'.
- data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria
- e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido
detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e
sanitarie.
- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a
partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL
- 18 (art 16 c. 1)
- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)
- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack.
8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione
o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che
possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare
sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino
l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune
rotazioni
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti
sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non
ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da
evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, sala mensa)
- dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una
porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni
10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere
limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni
aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse
fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata
pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni
attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria,
anche se gia' organizzati; e' comunque possibile, qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a
distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo' continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo' continuare
ad operare come carrellista)
11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e a
quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine
di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potra'
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell'Autorita' sanitaria
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita'
Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo
nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni di fragilita' e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),
anche per valutare profili specifici di rischiosita' e comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
- E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di
comitati aziendali, verra' istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza,
laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19.
(omissis)
Allegato 13
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI, Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca -
CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni,
Casartigiani, CLAAI il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni
del presente protocollo rappresentano specificazione di settore
rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si
e' ritenuto definire ulteriori misure.
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei
cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19
rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la
logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:
- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte
attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa
vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di
supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari
del cantiere;
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori
contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza
anti- contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle
lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, siano adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I
committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano
affinche' nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-
contagio;
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita'
dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o
piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST
territorialmente competente.
1 INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalita' di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito
l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto
delle indicazioni riportate in nota1 - saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel
piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria;
______
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal
contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante Fattivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del
datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore
di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere
ad adeguata distanza dalle persone presenti;
l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a
bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali chiusi
comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di
approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore
dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera;
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di
lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo
ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed
uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una
corretta areazione all'interno del veicolo.
- PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni
limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti
individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di
tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita'
del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del
cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove
necessario, alla loro ventilazione
- La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore
di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e
minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle
lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani;
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'
di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio
dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto
previsto dalle indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanita';
- data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido
detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se
necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad
integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa
stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il
coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia'
nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19;
- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare
il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei
distributori di bevande;
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di
categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita.
- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre
con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria
- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST nonche' con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applichera' le indicazioni delle
Autorita' Sanitarie;
- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
- E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il
sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la
salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad
iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati
per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive
dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
"Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE
RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,
relativamente alle attivita' di cantiere, della disposizione, di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, a tenore della quale il rispetto delle misure di
contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti.
3.1 la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre
soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni
delle autorita' scientifiche e sanitarie (risulta documentato
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua
mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle
lavorazioni;
3.2 l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di
mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di
esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3.3 caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
3.4 laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano
possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
3.5 indisponibilita' di approvvigionamento di materiali, mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita' del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal
coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Roma, 24 aprile 2020.
(omissis)
Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le
associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli
appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti
comuni:
- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione
relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di
protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute,
etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche
circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita').
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei
passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia
possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le
distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo
vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In
subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi
strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno
rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt
dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli
appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile.
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8
del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che
richiedono necessariamente tale modalita'.
- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da
remoto.
- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi
anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio.
- Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia
obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per
l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo
di contagio.
ALLEGATO
SETTORE AEREO
- Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu' stretto
contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse
impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,
dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del
Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali
protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.
- Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse
regole degli autisti del trasporto merci.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In
ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico anche
se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal veicolo o
mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di
carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie operazioni
propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la
presa/consegna dei documenti, avvengano con modalita' che non
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto
della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli
uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo
l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei
luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza
ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel
igienizzante lavamani.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia possibile, sara' necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti.
- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in
analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la
suddetta circostanza si verifichi nel corso di attivita' lavorative
che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario l'uso
delle mascherine.
- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione
aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico
delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando
priorita' nella lavorazione delle merci.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020,
per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
- L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.
- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del
posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri;
consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine
di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
- Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del
controllo dei titoli di viaggio a bordo.
- Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti.
SETTORE FERROVIARIO
- Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure
di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
- Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed
in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive
capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
o disponibilita' per il personale di dispositivi di protezione
individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad
eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze
emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle
vigenti disposizioni governative;
o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security delle
stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di
sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree
di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di
distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le
aree di attesa comuni senza possibilita' di aereazione naturale,
ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel
igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le
disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso il servizio
di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
- In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le
Autorita' sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito
della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,
a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il
treno per procedere ad un intervento.
- Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili
all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), e'
richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato
rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra
carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere
attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale
di bordo.
- L'impresa ferroviaria procedera' successivamente alla
sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza
prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
- Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e
personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro. Qualora cio' non fosse possibile, il personale
dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore
dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
- Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia
delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo
sia presso le unita' aziendali (uffici, biglietterie e magazzini)
appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
- Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche
mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
- L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e
frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, anche in
presenza di operazioni commerciali sempre che queste non
interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei
locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra'
essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui
la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura
si applichera' secondo le modalita' e la frequenza necessarie da
parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in
considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti
composizioni degli equipaggi e delle specificita' dei traffici. Le
normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di
lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con
l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)
- Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al
proprio personale:
- per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di
quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e
comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni
governative;
- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i
passeggeri;
- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
- per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e marittime
qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili
all'affezione da Covid-19;
- per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi
riconducibili all'affezione da Covid- 19 di indossare una mascherina
protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
- per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi
passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla
sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza prima
di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio.
- Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione
dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino
congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile
sara' favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio
documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.
- le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio
documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali da ridurre
il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre,
privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con
sistemi informatici.
- considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti
nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici
di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il
personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono
sospese le attivita' di registrazione e di consegna dei PASS per
l'accesso a bordo della nave ai fini di security.
- Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche
altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere
assunto dal terminalista.
- Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o
interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della
Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.
Servizi di trasporto non di linea
- Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta
opportuno evitare che il passeggero occupi
il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di
sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu'
possibile, piu' di due passeggeri.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche
ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o
determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall'
Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle
modalita' di contagio del COVID-19
Allegato 15
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in
materia di trasporto pubblico
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel
settore dei trasporti e della logistica.
Le presenti linee guida stabiliscono le modalita' di informazione
agli utenti nonche' le misure organizzative da attuare nelle
stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo
svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per
l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella
consapevolezza della necessita' di contemperare in maniera
appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con
le attivita' di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e
produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale
e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e'
indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale,
definibili quali "misure di sistema".
Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la
possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre
prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
Misure "di sistema"
L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli
uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle
scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a
livello territoriale con gli enti locali, nell'ambito di un
coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero
Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all'Istruzione, per
consentire ingressi e uscite differenziati.
E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita'
sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di
servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate
dal ministero dell'istruzione prevedono specifici raccordi fra
autorita' locali.
Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure
vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino
di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del
trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il
distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di
comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga
al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni,
l'attuazione di corrette misure igieniche, nonche' per prevenire
comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una
chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le
disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in
deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5,
lettera b, del medesimo codice, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le
procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi.
L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante
le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante gli
strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti
di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per
assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base
di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di
ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come
essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo
straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge
228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto
Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto
Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo
provvedera' a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021
risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di
euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate a favore
delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto
pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento prevista
dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione
delle entrate di cui al decreto legge
n.104 del 2020 , potranno essere a seguito di apposita modifica
normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a
consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per
la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida,
verifichera' la necessita' di riconoscere le eventuali ulteriori
risorse.
Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 200, comma 6 bis, di cui alla legge richiamata
possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale
ferroviario.
a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da
COVID 19
Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
• Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti,
nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e' necessario
installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei
passeggeri.
Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto
pubblico locale devono essere installati, anche in modo graduale,
privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli
utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni
idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
• All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema
del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate
bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare una
mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca.
• E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici.
• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di
sicurezza.
• Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea
superiore a 37,5° C.
• Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il
trasporto medesimo.
• Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di
regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e
autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
• Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di
specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla
sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto,
garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non
vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
• Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuali.
• Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si
tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche'
tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della
violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra'
essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta
qualita', 🙁 si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi. Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei
contatti tra i predetti soggetti.
Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto
potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo
tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle
disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la
periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un accordo tra
MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per
consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di
consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La direzione Generale
della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalita'
applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli
di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di
persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare
sui treni , le imprese e gli esercenti ferroviari, previa
certificazione sanitaria del CTS sulla idoneita' del materiale,
valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con
gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure
previste dal vigente quadro normativo.
In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli
esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni
utile attivita' per individuare idoneo materiale, per consentire la
separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla
certificazione sanitaria del CTS.
Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici
interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di
trasporto.
b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico
• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on
line o tramite app.
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle
stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un
metro dalle altre persone.
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e
la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro.
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il
distanziamento dagli altri occupanti.
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed
evitare di toccarsi il viso.
• Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione
del virus.
Allegato 16
Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune
misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza adottando
su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il
trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della
normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.
Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore
su alcune misure di prevenzione generale quali:
- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della
salita sul mezzo di trasporto;
- L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato
per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione
febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto
con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere
la scuola.
1) Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano
applicazione le seguenti misure specifiche:
- E' necessario procedere all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.
- E' necessario assicurare un'areazione, possibilmente naturale,
continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata
appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
- La salita degli alunni avverra' evitando alla fermata un
distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni
salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure
specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti
ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno
cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero
precedente sia sceso e cosi' via;
- L'alunno evitera' di occupare il posto disponibile vicino al
conducente (ove esistente). Il conducente dovra' indossare i
dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati
eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e
durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Tale
disposizione non si applica agli alunni di eta' inferiore ai sei
anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non compatibili
con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico
addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di ulteriori
dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l'operatore
potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovra'
necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilita'
presenti.
La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante
marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non
siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto
pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze
scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi in relazione
alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei
mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione dei mezzi stessi.
- La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il
personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico
dedicato, come gia' richiamato, e':
o l'assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
o non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto si rimanda alla
responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello stato di
salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'.
2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto scolastico
dedicato
Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi,
alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi
di trasporto scolastico, nonche' la preventiva misurazione della
temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia
di prevenzione sanitaria del contagio covid- 19, di cui alle
prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza
massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la
permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalita' di
riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovra'
essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso
casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di
trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario
consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per un tempo
massimo di 15 minuti.
3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio
Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle
indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticita'
rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico
dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al
servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto, non oltre le
due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva
all'orario di uscita previsto.
Per gli alunni in difficolta' come ad esempio sopravvenuto
malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di
disabilita' o che manifestino necessita' di prossimita', sara'
possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.
(omissis)
Allegato 19
Misure igienico-sanitarie
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.