Covid e nuovo Dpcm: le misure per il mondo del lavoro

Covid e nuovo Dpcm
Le disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 si applicano dal 4 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021

Covid e nuovo Dpcm: le misure per il mondo del lavoro sono riportate in due distinti articoli unitamente a una serie di protocolli riportati negli allegati al D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301) e recanti misure di prevenzione specifiche per singoli settori.

Si tratta, in particolare:

  • dell'art. 4 relativo alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
  • dell'art. 5 recante misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni;
  • dell'allegato 12 «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali»;
  • dell'allegato 13 «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali»;
  • dell'allegato 14 «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
    diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»;
  • dell'allegato 15 «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico»;
  • dell'allegato 16 «Linee guida per il trasporto scolastico dedicato»;
  • dell'allegato 19 «misure igienico-sanitarie».

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A seguire il testo delle disposizioni sopra elencate.

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante:
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», nonche' del decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158,
recante: «Disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767)

(in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301)

(omissis)

 

                               Art. 4

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza

  delle attivita' produttive industriali e commerciali.

  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita'  produttive

industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,

rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile

2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12,

nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo

condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione

del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,

e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento

della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della

logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

                               Art. 5
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
  1. Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le

seguenti misure:

  1. a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria

previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i

responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti

fornite dal Ministero della salute;

  1. b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso

l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore  sanitario

del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale,

accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave

in presenza di un caso di positivita';

  1. c) e' raccomandata l'applicazione delle  misure  di  prevenzione

igienico sanitaria di cui all'allegato 19;

  1. d) nei servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;

  1. e) i sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la

diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico

sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi

commerciali;

  1. f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani;

  1. g) le aziende di trasporto pubblico anche  a  lunga  percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti

a cadenza ravvicinata.

  1. Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi

protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva

riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei

propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  le  pubbliche  amministrazioni

assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di

tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali

piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le

potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del

servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del

Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la

percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,

  1. 77.
  2. Nelle pubbliche amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi

della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

  1. a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,

settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella

percentuale  piu'  elevata  possibile,  e  comunque  in  misura   non

inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto  alle

attivita'  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   modalita',

compatibilmente con le potenzialita' organizzative  e  l'effettivita'

del servizio erogato;

  1. b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui  all'art.  21-bis,

del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di  norma

nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad

assicurare lo svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  agile  anche

attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima

categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  contratti

collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di

formazione professionale.

  1. Le pubbliche amministrazioni  dispongono  una  differenziazione

dell'orario di ingresso e di uscita del  personale,  fatto  salvo  il

personale sanitario e socio sanitario, nonche'  quello  impegnato  in

attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'

raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del

personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

  1. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro

agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell'art.  90

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'  di  quanto  previsto  dai

protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

(omissis)

                             Allegato 12

Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

        ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali  24 aprile 2020

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e'  stato  integrato  il  "Protocollo

condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il

contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di

lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro  del

lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  dello  sviluppo

economico  e  del  Ministro  della  salute,  che   avevano   promosso

l'incontro  tra  le  parti  sociali,  in  attuazione  della   misura,

contenuta all'articolo 1, comma primo, numero  9),  del  decreto  del

Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2020,  che  -  in

relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive  -

raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce,  per  quanto  di  sua  competenza,  la  piena

attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da

ultimo, del DPCM 10  aprile  2020,  nonche'  di  quanto  emanato  dal

Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra  le  Parti

per agevolare le imprese nell'adozione  di  protocolli  di  sicurezza

anti-contagio,  ovverosia  Protocollo  di  regolamentazione  per   il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli

ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attivita' produttive  puo'  infatti  avvenire

solo in presenza  di  condizioni  che  assicurino  alle  persone  che

lavorano adeguati livelli di protezione. La  mancata  attuazione  del

Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione  determina

la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni  di

sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile  ricorso  agli

ammortizzatori sociali, con la conseguente  riduzione  o  sospensione

dell'attivita' lavorativa, al fine  di  permettere  alle  imprese  di

tutti i settori di applicare tali misure e la  conseguente  messa  in

sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere  al  lavoro

agile  e  gli   ammortizzatori   sociali,   soluzioni   organizzative

straordinarie,  le  parti  intendono  favorire  il  contrasto  e   il

contenimento della diffusione del virus.

E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle  attivita'

produttive con la garanzia di condizioni di  salubrita'  e  sicurezza

degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di

tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione

temporanea delle attivita'.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la  rarefazione

delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure  urgenti  che  il

Governo intende adottare, in particolare in  tema  di  ammortizzatori

sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo  di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione

del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito  il

confronto preventivo con le  rappresentanze  sindacali  presenti  nei

luoghi  di  lavoro,  e  per  le  piccole  imprese  le  rappresentanze

territoriali come previsto dagli accordi interconfederali,  affinche'

ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace  dal

contributo di esperienza delle persone che lavorano,  in  particolare

degli RLS e degli RLST, tenendo  conto  della  specificita'  di  ogni

singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione

e' fornire indicazioni operative finalizzate  a  incrementare,  negli

ambienti  di  lavoro   non   sanitari,   l'efficacia   delle   misure

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia  di

COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il  presente

protocollo contiene, quindi,  misure  che  seguono  la  logica  della

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e  le

indicazioni dell'Autorita' sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni  emanate

per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino  al  25  marzo

2020  di  misure  restrittive   nell'intero   territorio   nazionale,

specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le  attivita'

di produzione tali misure raccomandano:

  • sia attuato il  massimo  utilizzo  da  parte  delle  imprese  di

modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte

al proprio domicilio o in modalita' a distanza;

  • siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione

collettiva;

  • siano  sospese  le   attivita'   dei   reparti   aziendali   non

indispensabili alla produzione;

  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove  non

fosse possibile rispettare la distanza  interpersonale  di  un  metro

come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di

protezione individuale;

  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei  luoghi  di

lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

  • per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano

limitati al massimo gli spostamenti

all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

  • si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive,  intese

tra organizzazioni datoriali e sindacali;

  • per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo

delle modalita' di lavoro agile si stabilisce che

le imprese adottano  il  presente  protocollo  di  regolamentazione

all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto  dal

suddetto decreto, applicano le ulteriori  misure  di  precauzione  di

seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive

secondo  le  peculiarita'  della   propria   organizzazione,   previa

consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare

la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire

la salubrita' dell'ambiente di lavoro.

1- INFORMAZIONE

  • L'azienda, attraverso le  modalita'  piu'  idonee  ed  efficaci,

informa tutti i lavoratori e  chiunque  entri  in  azienda  circa  le

disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso

e nei luoghi maggiormente visibili  dei  locali  aziendali,  appositi

depliants informativi

  • In particolare, le informazioni riguardano

o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di  febbre

(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di  chiamare  il  proprio

medico di famiglia e l'autorita' sanitaria

o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di  non  poter  fare

ingresso o di poter permanere in  azienda  e  di  doverlo  dichiarare

tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,

sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,

temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone

positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i

provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di

famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni  delle  Autorita'  e

del datore di lavoro nel fare accesso  in  azienda  (in  particolare,

mantenere la distanza di sicurezza, osservare  le  regole  di  igiene

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

o l'impegno  a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il

datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale

durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce  una  informazione  adeguata  sulla  base  delle

mansioni e dei contesti lavorativi, con  particolare  riferimento  al

complesso delle misure adottate cui il personale  deve  attenersi  in

particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire

ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

  • Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere

sottoposto al controllo della

temperatura corporea1 . Se tale temperatura risultera' superiore ai

37,5°, non sara' consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone

in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota

-  saranno  momentaneamente  isolate  e  fornite  di  mascherine  non

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,  ma

dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio  medico

curante e seguire le sue indicazioni

______

1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea

costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si

suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato

acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a

documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali

aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati

personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni

di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla

finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal

contagio da COVID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'

essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza

anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del  DPCM  11

marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione

dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;

3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a

proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,

occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro

le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono

essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal

contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi

al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di

richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione

della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore

risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo

dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare

modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del

lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in

cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di

aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del

lavoratore che  durante  l'attivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e

sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

 

  • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e  chi

intende fare ingresso in azienda, della  preclusione  dell'accesso  a

chi, negli ultimi  14  giorni,  abbia  avuto  contatti  con  soggetti

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a  rischio  secondo

le indicazioni dell'OMS

______

2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione  attestante

la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di

contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi  al

COVID-19, si ricorda  di  prestare  attenzione  alla  disciplina  sul

trattamento  dei  dati  personali,   poiche'   l'acquisizione   della

dichiarazione  costituisce  un  trattamento  dati.  A  tal  fine,  si

applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n.  1  e,  nello

specifico, si  suggerisce  di  raccogliere  solo  i  dati  necessari,

adeguati e pertinenti  rispetto  alla  prevenzione  del  contagio  da

COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione  sui  contatti

con persone risultate positive al  COVID-19,  occorre  astenersi  dal

richiedere informazioni aggiuntive in merito alla  persona  risultata

positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla  provenienza

da  zone  a  rischio  epidemiologico,  e'  necessario  astenersi  dal

richiedere informazioni aggiuntive in merito  alle  specificita'  dei

luoghi.

 

  • Per questi casi si fa riferimento al  Decreto  legge  n.  6  del

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

  • L' ingresso in azienda di  lavoratori  gia'  risultati  positivi

all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da  una  preventiva

comunicazione avente ad  oggetto  la  certificazione  medica  da  cui

risulti  la  "avvenuta  negativizzazione"  del  tampone  secondo   le

modalita' previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione

territoriale di competenza.

  • Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle

aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente

disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,  l'esecuzione

del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima

collaborazione.

3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

  • Per l'accesso di  fornitori  esterni  individuare  procedure  di

ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',   percorsi   e

tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  contatto

con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere

a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per

nessun motivo. Per le necessarie  attivita'  di  approntamento  delle

attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla

rigorosa distanza di un metro

  • Per  fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno

individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il

divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire

una adeguata pulizia giornaliera

  • Va ridotto,  per  quanto  possibile,  l'accesso  ai  visitatori;

qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di

pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte  le

regole  aziendali,  ivi  comprese  quelle  per  l'accesso  ai  locali

aziendali di cui al precedente paragrafo 2

  • Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va

garantita e rispettata la

sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

  • le norme del presente Protocollo si estendono  alle  aziende  in

appalto che possono organizzare

sedi e cantieri permanenti e  provvisori  all'interno  dei  siti  e

delle aree produttive

  • in caso di lavoratori dipendenti da aziende  terze  che  operano

nello stesso sito produttivo  (es.  manutentori,  fornitori,  addetti

alle pulizie  o  vigilanza)  che  risultassero  positivi  al  tampone

COVID-19,   l'appaltatore   dovra'   informare   immediatamente    il

committente  ed  entrambi  dovranno   collaborare   con   l'autorita'

sanitaria fornendo elementi  utili  all'individuazione  di  eventuali

contatti stretti.

  • L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,

completa informativa dei contenuti del Protocollo  aziendale  e  deve

vigilare affinche' i lavoratori della stessa o  delle  aziende  terze

che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino

integralmente le disposizioni.

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

  • l'azienda assicura la pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e

delle aree comuni e di svago

  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei

locali  aziendali,  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei

suddetti secondo le disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22

febbraio  2020  del  Ministero  della  Salute   nonche'   alla   loro

ventilazione

  • occorre garantire la pulizia a fine  turno  e  la  sanificazione

periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati  detergenti,

sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

  • l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del  Ministero  della

Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare

interventi   particolari/periodici   di   pulizia   ricorrendo   agli

ammortizzatori sociali (anche in deroga)

  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui

si sono registrati  casi  sospetti  di  COVID-19,  in  aggiunta  alle

normali  attivita'  di  pulizia,  e'   necessario   prevedere,   alla

riapertura, una sanificazione  straordinaria  degli  ambienti,  delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai  sensi  della  circolare

5443 del 22 febbraio 2020.

5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

  • e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte

le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

  • l'azienda mette a disposizione idonei mezzi  detergenti  per  le

mani

  • e' raccomandata la frequente pulizia  delle  mani  con  acqua  e

sapone

  • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a

tutti i lavoratori anche grazie a specifici  dispenser  collocati  in

punti facilmente individuabili.

6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione

individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'

fondamentale  e,  vista  l'attuale  situazione   di   emergenza,   e'

evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio.  Per  questi

motivi:

  1. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto

previsto  dalle  indicazioni   dell'Organizzazione   mondiale   della

sanita'.

  1. data la situazione di emergenza,  in  caso  di  difficolta'  di

approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del

virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia

corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria

  1. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda  del  liquido

detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

  • qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza  interpersonale

minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni

organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e  altri

dispositivi di protezione (guanti, occhiali,  tute,  cuffie,  camici,

ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorita'  scientifiche  e

sanitarie.

  • nella declinazione delle misure del Protocollo  all'interno  dei

luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi  valutati  e,  a

partire dalla mappatura  delle  diverse  attivita'  dell'azienda,  si

adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per  tutti  i  lavoratori  che

condividono spazi comuni, l'utilizzo di  una  mascherina  chirurgica,

come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL

  1. 18 (art 16 c. 1)
  2. GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,  SPOGLIATOI,  AREE   FUMATORI,

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

  • l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree

fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di  una

ventilazione continua dei  locali,  di  un  tempo  ridotto  di  sosta

all'interno di tali spazi e con il  mantenimento  della  distanza  di

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

  • occorre  provvedere  alla  organizzazione  degli  spazi  e  alla

sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei

lavoratori luoghi  per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e

garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

  • occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia

giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere

dei distributori di bevande e snack.

8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE  E  SMART  WORK,

RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al

periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,

avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le

intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

  • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione

o, comunque, di  quelli  dei  quali  e'  possibile  il  funzionamento

mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

  • Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti  dedicati  alla

produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

  • utilizzare lo smart  working  per  tutte  quelle  attivita'  che

possono essere svolte presso il  domicilio  o  a  distanza  nel  caso

vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,  valutare

sempre la  possibilita'  di  assicurare  che  gli  stessi  riguardino

l'intera  compagine  aziendale,  se  del  caso  anche  con  opportune

rotazioni

  1. utilizzare  in  via  prioritaria  gli  ammortizzatori   sociali

disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca

ore) generalmente finalizzati a consentire  l'astensione  dal  lavoro

senza perdita della retribuzione

  • nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti

sufficiente, si utilizzeranno i periodi  di  ferie  arretrati  e  non

ancora fruiti

  • sono sospese e annullate tutte  le  trasferte/viaggi  di  lavoro

nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase

di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile

strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro

garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua

attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei

tempi di lavoro e delle pause).

E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche

attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente

con la natura dei processi produttivi e degli  spazi  aziendali.  Nel

caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o

attrezzature di lavoro e che possono lavorare  da  soli,  gli  stessi

potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi

ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano  piu'  lavoratori  contemporaneamente

potranno essere trovate soluzioni innovative  come,  ad  esempio,  il

riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate

tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo

assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli

spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa

(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto

verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i

viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

  • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in  modo  da

evitare il piu'  possibile  contatti  nelle  zone  comuni  (ingressi,

spogliatoi, sala mensa)

  • dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata  e  una

porta  di  uscita  da  questi  locali  e  garantire  la  presenza  di

detergenti segnalati da apposite indicazioni

10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

  • Gli spostamenti all'interno del  sito  aziendale  devono  essere

limitati al minimo indispensabile e nel  rispetto  delle  indicazioni

aziendali

  • non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove  le  stesse

fossero  connotate  dal  carattere  della   necessita'   e   urgenza,

nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta

al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,  dovranno  essere

garantiti   il   distanziamento    interpersonale    e    un'adeguata

pulizia/areazione dei locali

  • sono sospesi  e  annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni

attivita' di formazione in modalita'  in  aula,  anche  obbligatoria,

anche  se  gia'   organizzati;   e'   comunque   possibile,   qualora

l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare  la  formazione  a

distanza, anche per i lavoratori in smart work

  • Il mancato  completamento  dell'aggiornamento  della  formazione

professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i

ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi

di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di  forza

maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare  lo  svolgimento

dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l'addetto

all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  puo'  continuare

ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo'  continuare

ad operare come carrellista)

11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

  • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve  dichiarare

immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al  suo

isolamento in base alle disposizioni  dell'autorita'  sanitaria  e  a

quello  degli  altri   presenti   dai   locali,   l'azienda   procede

immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i

numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal

Ministero della Salute

  • l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione

degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda

che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al  fine

di permettere alle autorita' di applicare le necessarie  e  opportune

misure di quarantena. Nel  periodo  dell'indagine,  l'azienda  potra'

chiedere  agli  eventuali  possibili  contatti  stretti  di  lasciare

cautelativamente   lo   stabilimento,    secondo    le    indicazioni

dell'Autorita' sanitaria

  • Il lavoratore al momento  dell'isolamento,  deve  essere  subito

dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le  misure

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.

decalogo)

  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive,  le

visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

  • la sorveglianza sanitaria periodica non va  interrotta,  perche'

rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere

generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il

medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la

diffusione del contagio

  • nell'integrare e proporre tutte le  misure  di  regolamentazione

legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di

lavoro e le RLS/RLST.

  • Il  medico  competente   segnala   all'azienda   situazioni   di

particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti

e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

  • Il medico competente applichera' le indicazioni delle  Autorita'

Sanitarie. Il medico competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo

nella valutazione dei rischi  e  nella  sorveglia  sanitaria,  potra'

suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora  ritenuti

utili al fine del contenimento della diffusione  del  virus  e  della

salute dei lavoratori.

  • Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto  il

medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari

situazioni  di  fragilita'  e  per  il  reinserimento  lavorativo  di

soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria  ponga  particolare

attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'

Per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l'infezione  da

COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione

di  avvenuta  negativizzazione  del  tampone  secondo  le   modalita'

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di

competenza, effettua la visita medica  precedente  alla  ripresa  del

lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore

ai sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l'idoneita'

alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.  2  lett.  e-ter),

anche per valutare  profili  specifici  di  rischiosita'  e  comunque

indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

  • E' costituito in azienda un Comitato  per  l'applicazione  e  la

verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

  • Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema

delle relazioni sindacali, non si desse luogo  alla  costituzione  di

comitati  aziendali,  verra'  istituito,  un  Comitato   Territoriale

composto dagli Organismi Paritetici per la  salute  e  la  sicurezza,

laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento  degli   RLST   e   dei

rappresentanti delle parti sociali.

  • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,

ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del  presente   Protocollo,

comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento

delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali

coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del

COVID19.

(omissis)

Allegato 13

Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della

                diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ed  il  Ministero

del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI,  Anas

S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca -

CISL  e  Fillea  CGIL,  ANAEPA-Confartigianato,  CNA   Costruzioni,

Casartigiani, CLAAI il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione

del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto

e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui  previsioni  il

presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre,  le  previsioni

del  presente  protocollo  rappresentano  specificazione  di  settore

rispetto alle previsioni generali contenute  nel  Protocollo  del  14

marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato

Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in

particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,,  si

e' ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione

e' fornire  indicazioni  operative  finalizzate  a  incrementare  nei

cantieri  l'efficacia  delle  misure  precauzionali  di  contenimento

adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19.   Il   COVID-19

rappresenta, infatti, un rischio biologico  generico,  per  il  quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene,  quindi,  misure  che  seguono  la

logica della precauzione e seguono  e  attuano  le  prescrizioni  del

legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si

estendono ai titolari del cantiere  e  a  tutti  i  subappaltatori  e

subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al

periodo della emergenza  dovuta  al  COVID-19,  i  datori  di  lavoro

potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL  e  favorendo

cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:

  • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di  modalita'

di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che  possono

essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;

  • sospendere  quelle  lavorazioni  che   possono   essere   svolte

attraverso  una  riorganizzazione  delle  fasi  eseguite   in   tempi

successivi senza compromettere le opere realizzate;

  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti  dedicati  alla

produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

  • utilizzare  in  via  prioritaria  gli   ammortizzatori   sociali

disponibili nel rispetto  degli  istituti  contrattuali  generalmente

finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita  della

retribuzione;

  • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per  i

dipendenti nonche'  gli  altri  strumenti  previsti  dalla  normativa

vigente  e  dalla  contrattazione  collettiva  per  le  attivita'  di

supporto al cantiere;

  • sono sospese e annullate tutte  le  trasferte/viaggi  di  lavoro

nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate

  • sono  limitati  al  massimo  gli   spostamenti   all'interno   e

all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi  comuni

anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli  orari

del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase

di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile

strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro

garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua

attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei

tempi di lavoro e delle pause).

E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche

attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente

con la natura  dei  processi  produttivi  e  con  le  dimensioni  del

cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano  di  particolari

strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da  soli,

gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati

in spazi ricavati. Per gli  ambienti  dove  operano  piu'  lavoratori

contemporaneamente potranno essere assunti  protocolli  di  sicurezza

anti- contagio e, laddove  non  fosse  possibile  in  relazione  alle

lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale  di  un

metro  come  principale  misura  di  contenimento,   siano   adottati

strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza

nell'esecuzione  dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto

legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano  di

sicurezza e di  coordinamento  e  la  relativa  stima  dei  costi.  I

committenti,attraverso  i  coordinatori  per  la   sicurezza,vigilano

affinche' nei cantieri siano adottate le misure  di  sicurezza  anti-

contagio;

L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo

assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli

spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa

(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto

verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i

viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di

lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di   regolamentazione

all'interno del cantiere, applicando, per tutelare  la  salute  delle

persone presenti all'interno del cantiere e garantire  la  salubrita'

dell'ambiente di  lavoro,  le  ulteriori  misure  di  precauzione  di

seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o

piu'  incisive  secondo  la  tipologia,  la   localizzazione   e   le

caratteristiche del cantiere, previa consultazione  del  coordinatore

per  l'esecuzione  dei  lavori  ove  nominato,  delle  rappresentanze

sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del  RLST

territorialmente competente.

1 INFORMAZIONE

Il datore  di  lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente  Unificato

Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi  attraverso

le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti  i  lavoratori  e

chiunque entri nel cantiere circa le  disposizioni  delle  Autorita',

consegnando e/o affiggendo all'ingresso del  cantiere  e  nei  luoghi

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino  le

corrette modalita' di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

il  personale,  prima  dell'accesso  al  cantiere   dovra'   essere

sottoposto  al  controllo  della  temperatura   corporea.   Se   tale

temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito

l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione -  nel  rispetto

delle  indicazioni  riportate  in  nota1  -  saranno  momentaneamente

isolate e fornite di  mascherine,  non  dovranno  recarsi  al  Pronto

Soccorso e/o nelle infermerie di sede,  ma  dovranno  contattare  nel

piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue

indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria;

______

1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea

costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si

suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato

acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a

documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali

aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati

personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni

di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla

finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal

contagio da COYID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'

essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza

anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM  11

marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione

dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;

3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a

proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,

occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro

le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono

essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal

contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi

al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di

richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione

della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore

risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo

dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare

modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del

lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in

cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di

aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del

lavoratore  che  durante  Fattivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e

sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

 

la consapevolezza e l'accettazione del  fatto  di  non  poter  fare

ingresso o di poter permanere in cantiere  e  di  doverlo  dichiarare

tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,

sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,

temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone

positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i

provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di

famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio  domicilio;

l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle  Autorita'  e  del

datore di lavoro  nel  fare  accesso  in  cantiere  (in  particolare:

mantenere la distanza  di  sicurezza,  utilizzare  gli  strumenti  di

protezione individuale messi a disposizione  durante  le  lavorazioni

che non consentano di rispettare la  distanza  interpersonale  di  un

metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il  datore

di lavoro della presenza di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante

l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di  rimanere

ad adeguata distanza dalle persone presenti;

l'obbligo del datore di  lavoro  di  informare  preventivamente  il

personale,  e  chi  intende  fare  ingresso   nel   cantiere,   della

preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,  abbia  avuto

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19  o  provenga  da

zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

  • Per questi casi si fa riferimento al  Decreto  legge  n.  6  del

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

  1. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per  l'accesso  di  fornitori  esterni  devono  essere  individuate

procedure  di  ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',

percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre  le  occasioni

di contatto con il personale presente nel cantiere, con  integrazione

in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere  a

bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali  chiusi

comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di

approntamento delle attivita' di carico e scarico,  il  trasportatore

dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per   fornitori/trasportatori   e/o   altro    personale    esterno

individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il

divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire

una adeguata pulizia giornaliera;

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di

lavoro per raggiungere il cantiere,  va  garantita  e  rispettata  la

sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso  facendo

ricorso a un numero maggiore di  mezzi  e/o  prevedendo  ingressi  ed

uscite  dal  cantiere  con  orari  flessibili  e  scaglionati  oppure

riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come  da

contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,

occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie

di portiere  e  finestrini,  volante,  cambio,  etc.  mantenendo  una

corretta areazione all'interno del veicolo.

  1. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il  datore  di  lavoro  assicura  la  pulizia  giornaliera   e   la

sanificazione  periodica  degli  spogliatoi  e  delle   aree   comuni

limitando l'accesso  contemporaneo  a  tali  luoghi;  ai  fini  della

sanificazione e della igienizzazione  vanno  inclusi  anche  i  mezzi

d'opera con le relative cabine di guida o di  pilotaggio.  Lo  stesso

dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi  di

lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

  • Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti

individuali di lavoro impedendone  l'uso  promiscuo,  fornendo  anche

specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere  sia  prima

che durante che al termine della prestazione di lavoro;

  • Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione  di

tutti  gli  alloggiamenti  e  di  tutti  i  locali,  compresi  quelli

all'esterno del cantiere ma utilizzati per  tale  finalita',  nonche'

dei mezzi d'opera dopo ciascun  utilizzo,  presenti  nel  cantiere  e

nelle strutture esterne private utilizzate sempre  per  le  finalita'

del cantiere;

  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del

cantiere  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei   locali,

alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443

del 22 febbraio 2020 del  Ministero  della  Salute  nonche',  laddove

necessario, alla loro ventilazione

  • La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal  datore

di lavoro in relazione alle  caratteristiche  ed  agli  utilizzi  dei

locali  e  mezzi  di  trasporto,  previa  consultazione  del   medico

competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione  e

protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o

RSLT territorialmente competente);

  • Nelle  aziende  che  effettuano  le  operazioni  di  pulizia   e

sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici  in

comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza

(RLS o RSLT territorialmente competente);

  • Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia  e  sanificazione

debbono inderogabilmente essere dotati di tutti  gli  indumenti  e  i

dispositivi di protezione individuale;

  • Le azioni di sanificazione devono prevedere  attivita'  eseguite

utilizzando  prodotti  aventi  le  caratteristiche   indicate   nella

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

  1. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

e' obbligatorio che le persone presenti in azienda  adottino  tutte

le precauzioni igieniche, in particolare assicurino  il  frequente  e

minuzioso lavaggio  delle  mani,  anche  durante  l'esecuzione  delle

lavorazioni;

  • il datore di lavoro, a tal fine,  mette  a  disposizione  idonei

mezzi detergenti per le mani;

  1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione

individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'

di fondamentale  importanza  ma,  vista  la  fattuale  situazione  di

emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio

dei predetti dispositivi;

  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto

previsto dalle indicazioni

dell'Organizzazione mondiale della sanita';

  • data la situazione di  emergenza,  in  caso  di  difficolta'  di

approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del

virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia

corrisponda  alle  indicazioni   dall'autorita'   sanitaria   e   del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  • e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido

detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);

  • qualora la  lavorazione  da  eseguire  in  cantiere  imponga  di

lavorare a distanza interpersonale minore di un  metro  e  non  siano

possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario  l'uso

delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,

tute, cuffie, ecc...)  conformi  alle  disposizioni  delle  autorita'

scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in  mancanza  di  idonei

D.P.I., le lavorazioni dovranno essere  sospese  con  il  ricorso  se

necessario alla Cassa Integrazione  Ordinaria  (CIGO)  ai  sensi  del

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo  2020,  per  il  tempo  strettamente

necessario al reperimento degli idonei DPI;

  • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi

del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo  ad

integrare il Piano di sicurezza e  di  coordinamento  e  la  relativa

stima dei costi  con  tutti  i  dispositivi  ritenuti  necessari;  il

coordinatore per la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  con  il

coinvolgimento del RLS o, ove  non  presente,  del  RLST,  adegua  la

progettazione  del  cantiere  alle  misure  contenute  nel   presente

protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

  • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli

indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze

impegnate nelle lavorazioni di tutti  i  dispositivi  individuale  di

protezione anche con tute usa e getta;

  • il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere  di  grandi

dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo

il presidio sanitario e, laddove  obbligatorio,  l'apposito  servizio

medico e apposito pronto intervento; per tutti  gli  altri  cantieri,

tali attivita' sono svolte dagli  addetti  al  primo  soccorso,  gia'

nominati, previa adeguata  formazione  e  fornitura  delle  dotazioni

necessarie  con  riferimento  alle  misure  di   contenimento   della

diffusione del virus COVID-19;

  1. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
  • L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli  spogliatoi

e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua  dei

locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e  con

il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone

che  li  occupano;  nel  caso  di   attivita'   che   non   prevedono

obbligatoriamente  l'uso  degli  spogliatoi,   e'   preferibile   non

utilizzare  gli  stessi  al  fine  di  evitare  il  contatto  tra   i

lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso,  il  coordinatore

per l'esecuzione dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto

legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad  integrare

il Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  anche  attraverso  una

turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste

in cantiere;

  • il  datore  di  lavoro  provvede   alla   sanificazione   almeno

giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa  e  degli

spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei  lavoratori  luoghi

per il deposito degli indumenti da lavoro  e  garantire  loro  idonee

condizioni igieniche sanitarie.

  • Occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia

giornaliera  con  appositi  detergenti  anche  delle   tastiere   dei

distributori di bevande;

  1. ORGANIZZAZIONE  DEL  CANTIERE  (TURNAZIONE,  RIMODULAZIONE  DEI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al

periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,

avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le

intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o  territoriali  di

categoria,  disporre  la  riorganizzazione   del   cantiere   e   del

cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la  turnazione  dei

lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare  gruppi

autonomi, distinti  e  riconoscibili  e  di  consentire  una  diversa

articolazione  degli  orari  del  cantiere  sia  per  quanto  attiene

all'apertura, alla sosta e all'uscita.

  1. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in  cantiere  sviluppi  febbre

con  temperatura  superiore  ai  37,5°   e   sintomi   di   infezione

respiratoria quali la tosse, lo  deve  dichiarare  immediatamente  al

datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra'  procedere  al

suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita'  sanitaria  e

del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove  nominato  ai  sensi

del  Decreto  legislativo  9  aprile  2008  ,  n.  81   e   procedere

immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i

numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal

Ministero della Salute;

  • Il datore di lavoro collabora con  le  Autorita'  sanitarie  per

l'individuazione degli eventuali "contatti stretti"  di  una  persona

presente in cantiere che sia stata riscontrata  positiva  al  tampone

COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di  applicare  le

necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo

dell'indagine, il datore di lavoro  potra'  chiedere  agli  eventuali

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente  il  cantiere

secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria

  1. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le  misure

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.

decalogo):

  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive,  le

visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

  • la sorveglianza sanitaria periodica non va  interrotta,  perche'

rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere

generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il

medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la

diffusione del contagio;

  • nell'integrare e proporre tutte le  misure  di  regolamentazione

legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di

lavoro e le RLS/RLST nonche'  con  il  direttore  di  cantiere  e  il

coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  • Il medico competente segnala al datore di lavoro  situazioni  di

particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti

e il datore di lavoro provvede alla loro tutela  nel  rispetto  della

privacy  il  medico  competente  applichera'  le  indicazioni   delle

Autorita' Sanitarie;

  1. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
  • E' costituito in cantiere un Comitato per  l'applicazione  e  la

verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

  • Laddove, per la particolare  tipologia  di  cantiere  e  per  il

sistema  delle  relazioni  sindacali,  non  si   desse   luogo   alla

costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un

Comitato Territoriale composto  dagli  Organismi  Paritetici  per  la

salute e la sicurezza,  laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento

degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad

iniziativa dei soggetti firmatari del presente  Protocollo,  comitati

per le finalita' del Protocollo, anche con  il  coinvolgimento  delle

autorita' sanitaria  locali  e  degli  altri  soggetti  istituzionali

coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del

COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le  funzioni  ispettive

dell'INAIL  e  dell'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del   lavoro,

"Ispettorato Nazionale del  Lavoro",  e  che,  in  casi  eccezionali,

potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE,  RELATIVAMENTE  ALLE  ATTIVITA'  DI  CANTIERE,  DELLE

IPOTESI DI  ESCLUSIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  DEL  DEBITORE,  ANCHE

RELATIVAMENTE  ALL'APPLICAZIONE  DI  EVENTUALI  DECADENZE  O   PENALI

CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono  una  tipizzazione  pattizia,

relativamente alle attivita'  di  cantiere,  della  disposizione,  di

carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto  legge  17

marzo 2020,  a  tenore  della  quale  il  rispetto  delle  misure  di

contenimento adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19  e'

sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per  gli  effetti

degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del  debitore,

anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o  penali

connesse a ritardati o omessi adempimenti.

3.1 la lavorazione da eseguire in cantiere  impone  di  lavorare  a

distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili  altre

soluzioni  organizzative  e   non   sono   disponibili,   in   numero

sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale

(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..)  conformi  alle  disposizioni

delle  autorita'  scientifiche  e  sanitarie   (risulta   documentato

l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale  e  la  sua

mancata  consegna  nei  termini):   conseguente   sospensione   delle

lavorazioni;

3.2 l'accesso agli spazi comuni, per esempio  le  mense,  non  puo'

essere contingentato, con la previsione di una ventilazione  continua

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi  e

con il mantenimento della distanza di sicurezza di  1  metro  tra  le

persone che li occupano; non e' possibile assicurare il  servizio  di

mensa in altro modo per assenza, nelle  adiacenze  del  cantiere,  di

esercizi commerciali, in cui consumare il  pasto,  non  e'  possibile

ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi  mantenendo

le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

3.3 caso di un lavoratore  che  si  accerti  affetto  da  COVID-19;

necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti

a  contatto  con  il  collega  contagiato;  non   e'   possibile   la

riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:

conseguente sospensione delle lavorazioni;

3.4 laddove vi sia il pernotto degli operai ed  il  dormitorio  non

abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non  siano

possibili altre soluzioni organizzative, per  mancanza  di  strutture

ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

3.5 indisponibilita' di  approvvigionamento  di  materiali,  mezzi,

attrezzature e maestranze funzionali alle  specifiche  attivita'  del

cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette  ipotesi  deve  essere  attestata  dal

coordinatore per la  sicurezza  nell'esecuzione  dei  lavori  che  ha

redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Roma, 24 aprile 2020.

(omissis)

Allegato 14

Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della

 diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide  con  le

associazioni  datoriali  Confindustria,  Confetra,  Confcoooperative,

Conftrasporto, Confartigianato,  Assoporti,  Assaeroporti,  CNA-FITA,

AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,  Legacoop

Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti

il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione

del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato

Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in

particolare per i settori dei trasporti  e  della  logistica,  si  e'

ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il  documento  allegato  prevede  adempimenti  per  ogni  specifico

settore nell'ambito trasportistico, ivi  compresa  la  filiera  degli

appalti funzionali al servizio ed  alle  attivita'  accessorie  e  di

supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'

di trasporto,  si  richiama  l'attenzione  sui  seguenti  adempimenti

comuni:

  • prevedere l'obbligo da parte dei responsabili  dell'informazione

relativamente  al  corretto  uso  e  gestione  dei   dispositivi   di

protezione individuale,  dove  previsti  (mascherine,  guanti,  tute,

etc.);

  • La sanificazione e l'igienizzazione dei  locali,  dei  mezzi  di

trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata  e  frequente

(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o

lavoratori ed effettuata con le modalita' definite  dalle  specifiche

circolari del Ministero della Salute  e  dell'Istituto  Superiore  di

Sanita').

  • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad  uso  dei

passeggeri.

  • Per  quanto  riguarda  il  trasporto  viaggiatori  laddove   sia

possibile e' necessario contingentare la  vendita  dei  biglietti  in

modo da osservare tra i passeggeri la distanza di  almeno  un  metro.

Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite

protezioni (mascherine e guanti).

  • Nei luoghi di lavoro laddove  non  sia  possibile  mantenere  le

distanze tra lavoratori previste dalle  disposizioni  del  Protocollo

vanno  utilizzati  i  dispositivi  di  protezione   individuale.   In

subordine dovranno essere usati separatori  di  posizione.  I  luoghi

strategici per la funzionalita' del  sistema  (sale  operative,  sale

ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere  dotati  di

rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.

  • Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno

rapporti con  il  pubblico  e  per  i  quali  le  distanze  di  1  mt

dall'utenza  non  siano  possibili,  va  previsto  l'utilizzo   degli

appositi  dispositivi  di   protezione   individuali   previsti   dal

Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (  a  titolo  di

esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal

collega non sia possibile.

  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al  punto  8

del  Protocollo),  si  deve  fare  eccezione  per  le  attivita'  che

richiedono necessariamente tale modalita'.

  • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili  da

remoto.

  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi

anche mediante apposizione di  cartelli  che  indichino  le  corrette

modalita' di comportamento dell'utenza con  la  prescrizione  che  il

mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio.

  • Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente  l'uso

degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di

evitare  il  contatto  tra  i  lavoratori,  nel  caso  in   cui   sia

obbligatorio   l'uso,   saranno   individuate   dal   Comitato    per

l'applicazione  del  Protocollo  le   modalita'   organizzative   per

garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il  pericolo

di contagio.

ALLEGATO

SETTORE AEREO

  • Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu' stretto

contatto, anche fisico, con il passeggero,  nei  casi  in  cui  fosse

impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,

dovranno indossare mascherine, guanti monouso e  su  indicazione  del

Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione  come  occhiali

protettivi,  condividendo   tali   misure   con   il   Comitato   per

l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.

  • Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le  stesse

regole degli autisti del trasporto merci.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere

a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di  guanti  e  mascherine.  In

ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico  anche

se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal  veicolo  o

mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di

carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie  operazioni

propedeutiche e  conclusive  del  carico/scarico  delle  merci  e  la

presa/consegna  dei  documenti,  avvengano  con  modalita'  che   non

prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti  o  nel  rispetto

della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli

uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun  motivo,  salvo

l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili  dei

luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire  la  presenza

ed una adeguata pulizia giornaliera  e  la  presenza  di  idoneo  gel

igienizzante lavamani.

  • Le consegne di pacchi, documenti  e  altre  tipologie  di  merci

espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela  da

effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel  caso

di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono

essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma

di avvenuta consegna. Ove cio' non sia  possibile,  sara'  necessario

l'utilizzo di mascherine e guanti.

  • Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore

di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative -  in

analogia a quanto previsto per gli  ambienti  chiusi  -,  laddove  la

suddetta circostanza si verifichi nel corso di  attivita'  lavorative

che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario  l'uso

delle mascherine.

  • Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione

aziendale, un  piano  di  turnazione  dei  dipendenti  dedicati  alla

predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico

delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di

creare  gruppi  autonomi,  distinti  e   riconoscibili   individuando

priorita' nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto  previsto  nell'Avviso  comune  siglato  dalle

Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13  marzo  2020,

per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure

specifiche:

  • L'azienda   procede   all'igienizzazione,    sanificazione    e

disinfezione  dei   treni   e   dei   mezzi   pubblici,   effettuando

l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la

sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.

  • Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del

posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai  passeggeri;

consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale

e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa  al  fine

di evitare contatto tra chi scende e chi sale.

  • Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'

territoriale competente e degli Enti titolari, della  vendita  e  del

controllo dei titoli di viaggio a bordo.

  • Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte  degli

autisti.

SETTORE FERROVIARIO

  • Informazione alla clientela attraverso  i  canali  aziendali  di

comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle  misure

di prevenzione  adottate  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalle

Autorita' sanitarie sia in ordine  alle  informazioni  relative  alle

percorrenze attive in modo da evitare l'accesso  delle  persone  agli

uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

  • Nei Grandi  Hub  ove  insistono  gate  di  accesso  all'area  di

esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini)  ed

in ogni caso in tutte le  stazioni  compatibilmente  alle  rispettive

capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:

o disponibilita' per il  personale  di  dispositivi  di  protezione

individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);

o  divieto  di  ogni  contatto  ravvicinato  con  la  clientela  ad

eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione   di   circostanze

emergenziali e comunque con  le  previste  precauzioni  di  cui  alle

vigenti disposizioni governative;

o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di  security  delle

stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza  di

sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.

o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi  nelle  aree

di attesa comuni  e  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni  di

distanziamento fra le persone di almeno un metro.  Prevedere  per  le

aree di attesa comuni  senza  possibilita'  di  aereazione  naturale,

ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;

o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel

igienizzante  lavamani  anche  eventualmente  preparato  secondo   le

disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso  il  servizio

di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

  • In caso di passeggeri  che  a  bordo  treno  presentino  sintomi

riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e  le

Autorita' sanitarie devono essere  prontamente  informate:  all'esito

della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,

a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il

treno per procedere ad un intervento.

  • Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili

all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite),  e'

richiesto di indossare una mascherina  protettiva  e  sedere  isolato

rispetto agli altri passeggeri, i quali  sono  ricollocati  in  altra

carrozza  opportunamente  sgomberata   e   dovranno   quindi   essere

attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale

di bordo.

  • L'impresa   ferroviaria   procedera'    successivamente    alla

sanificazione  specifica  del  convoglio  interessato  dall'emergenza

prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

  • Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e

personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di

almeno un metro. Qualora  cio'  non  fosse  possibile,  il  personale

dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed  ogni  altro  ulteriore

dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

  • Al fine di assicurare la corretta e costante  igiene  e  pulizia

delle mani, le imprese forniscono al proprio personale  sia  a  bordo

sia presso le unita' aziendali  (uffici,  biglietterie  e  magazzini)

appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.

  • Sono rafforzati i  servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche

mediante  l'utilizzo  di  macchinari  specifici  che  permettono   di

realizzare la disinfezione dei locali di bordo  e  degli  altri  siti

aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.

  • L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e

frequente sia a bordo (con modalita'  e  frequenza  dipendenti  dalla

tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di

personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi

la disinfezione avra' luogo durante  la  sosta  in  porto,  anche  in

presenza  di   operazioni   commerciali   sempre   che   queste   non

interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei

locali pubblici questa riguardera' in  modo  specifico  le  superfici

toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini  e  potra'

essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di

disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio

opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in  cui

la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura

si applichera' secondo le modalita'  e  la  frequenza  necessarie  da

parte  del  personale  di  bordo  opportunamente   istruito   ed   in

considerazione delle differenti tipologie di navi,  delle  differenti

composizioni degli equipaggi e delle specificita'  dei  traffici.  Le

normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di

lavoro devono avvenire,  con  modalita'  appropriate  alla  tipologia

degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso  con

l'uso di prodotti messi a  disposizione  dall'azienda  osservando  le

dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)

  • Le imprese forniranno indicazioni ed  opportuna  informativa  al

proprio personale:

  • per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di

quelli  indispensabili  in  ragione  di  circostanze  emergenziali  e

comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni

governative;

  • per mantenere  il  distanziamento  di  almeno  un  metro  tra  i

passeggeri;

  • per il TPL marittimo con istruzioni circa  gli  accorgimenti  da

adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso

della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;

  • per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e  marittime

qualora a bordo siano presenti passeggeri con  sintomi  riconducibili

all'affezione da Covid-19;

  • per richiedere  al  passeggero  a  bordo  che  presenti  sintomi

riconducibili all'affezione da Covid- 19 di indossare una  mascherina

protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;

  • per  procedere,  successivamente  allo   sbarco   di   qualsiasi

passeggero presumibilmente positivo all'affezione da  Covid-19,  alla

sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza  prima

di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio.

  • Per quanto possibile saranno organizzati  sistemi  di  ricezione

dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino

congestionamenti e affollamenti di persone.  Per  quanto  praticabile

sara' favorito  l'utilizzo  di  sistemi  telematici  per  lo  scambio

documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.

  • le  imprese  favoriranno  per  quanto   possibile   lo   scambio

documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali  da  ridurre

il  contatto  tra  il  personale  marittimo   e   quello   terrestre,

privilegiando per quanto possibile lo scambio di  documentazione  con

sistemi informatici.

  • considerata la situazione emergenziale, limitatamente  ai  porti

nazionali, con riferimento a figure professionali quali il  personale

dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i  chimici

di porto, le guardie  ai  fuochi,  gli  ormeggiatori,  i  piloti,  il

personale addetto al  ritiro  dei  rifiuti  solidi  e  liquidi,  sono

sospese le attivita' di registrazione e  di  consegna  dei  PASS  per

l'accesso a bordo della nave ai fini di security.

  • Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche

altre ditte subappaltatrici  il  governo  dei  processi  deve  essere

assunto dal terminalista.

  • Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del  DPCM

11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di  competenza  dell'ADSP  e/o

interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua  delle

aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti  da  parte  della

Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

Servizi di trasporto non di linea

  • Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea  risulta

opportuno evitare che il passeggero occupi

il posto disponibile vicino al conducente.

Sui  sedili  posteriori  al  fine  di  rispettare  le  distanze  di

sicurezza  non  potranno  essere  trasportati,  distanziati  il  piu'

possibile, piu' di due passeggeri.

Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese  anche

ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate

in materia  di  tutela  sanitaria  sulla  base  delle  indicazioni  o

determinazioni  assunte  dal   Ministero   della   Sanita   e   dall'

Organizzazione  mondiale  della  sanita'  (OMS)  in  relazione   alle

modalita' di contagio del COVID-19

Allegato 15

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in
materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel
settore dei trasporti e della logistica.
Le presenti linee guida stabiliscono le modalita' di informazione
agli utenti nonche' le misure organizzative da attuare nelle
stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo
svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per
l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella
consapevolezza della necessita' di contemperare in maniera
appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con
le attivita' di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e
produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale
e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e'
indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale,
definibili quali "misure di sistema".
Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la
possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre
prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi.

Misure "di sistema"

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli
uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle
scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a
livello territoriale con gli enti locali, nell'ambito di un
coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero
Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all'Istruzione, per
consentire ingressi e uscite differenziati.
E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita'
sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di
servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate
dal ministero dell'istruzione prevedono specifici raccordi fra
autorita' locali.
Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure
vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino
di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del
trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il
distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di
comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga
al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni,
l'attuazione di corrette misure igieniche, nonche' per prevenire
comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una
chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le
disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in
deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5,
lettera b, del medesimo codice, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le
procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi.
L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante
le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante gli
strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti
di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per
assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base
di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di
ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come
essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo
straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge
228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto
Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto
Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo
provvedera' a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021
risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di
euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate a favore
delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto
pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento prevista
dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione
delle entrate di cui al decreto legge
n.104 del 2020 , potranno essere a seguito di apposita modifica
normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a
consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per
la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida,
verifichera' la necessita' di riconoscere le eventuali ulteriori
risorse.
Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 200, comma 6 bis, di cui alla legge richiamata
possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale
ferroviario.
a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da
COVID 19
Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
• Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti,
nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e' necessario
installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei
passeggeri.
Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto
pubblico locale devono essere installati, anche in modo graduale,
privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli
utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni
idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
• All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema
del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate
bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare una
mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca.
• E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici.
• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di
sicurezza.
• Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea
superiore a 37,5° C.
• Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il
trasporto medesimo.
• Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di
regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e
autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
• Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di
specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla
sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto,
garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non
vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
• Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuali.
• Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si
tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche'
tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della
violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra'
essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta
qualita', 🙁 si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi. Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei
contatti tra i predetti soggetti.
Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto
potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo
tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle
disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la
periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un accordo tra
MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per
consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di
consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La direzione Generale
della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalita'
applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli
di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di
persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare
sui treni , le imprese e gli esercenti ferroviari, previa
certificazione sanitaria del CTS sulla idoneita' del materiale,
valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con
gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure
previste dal vigente quadro normativo.
In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli
esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni
utile attivita' per individuare idoneo materiale, per consentire la
separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla
certificazione sanitaria del CTS.
Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici
interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di
trasporto.
b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico
• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on
line o tramite app.
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle
stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un
metro dalle altre persone.
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e
la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro.
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il
distanziamento dagli altri occupanti.
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed
evitare di toccarsi il viso.
• Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione
del virus.

 

Allegato 16

Linee guida per il trasporto scolastico dedicato

Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune

misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza  adottando

su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per  il

trasporto dedicato, cui ottemperare  con  cura,  nel  rispetto  della

normativa  sanitaria  e  delle  misure  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.

Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore

su alcune misure di prevenzione generale quali:

- La misurazione della febbre a casa  degli  studenti  prima  della

salita sul mezzo di trasporto;

- L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto  dedicato

per raggiungere  la  scuola  gli  studenti  in  caso  di  alterazione

febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto

con persone affette da  infezione  Covid-19  nei  quattordici  giorni

precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per  raggiungere

la scuola.

1)  Per  il  settore  del  trasporto  scolastico  dedicato  trovano

applicazione le seguenti misure specifiche:

-  E'  necessario  procedere  all'igienizzazione,  sanificazione  e

disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.

- E' necessario assicurare  un'areazione,  possibilmente  naturale,

continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione  all'entrata

appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.

-  La  salita  degli  alunni  avverra'  evitando  alla  fermata  un

distanziamento inferiore al  metro  e  avendo  cura  che  gli  alunni

salgano sul mezzo in maniera  ordinata,  facendo  salire  il  secondo

passeggero dopo che il primo si sia seduto;

- Per la  discesa  dal  mezzo  dovranno  essere  seguite  procedure

specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando  contatti

ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite,  gli  altri  avranno

cura di non alzarsi dal proprio posto se  non  quando  il  passeggero

precedente sia sceso e cosi' via;

- L'alunno evitera' di occupare  il  posto  disponibile  vicino  al

conducente  (ove  esistente).  Il  conducente  dovra'   indossare   i

dispositivi  di  protezione  individuale.  Gli   alunni   trasportati

eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

- Al momento della salita  sul  mezzo  di  trasporto  scolastico  e

durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina

di comunita',  per  la  protezione  del  naso  e  della  bocca.  Tale

disposizione non si applica agli alunni  di  eta'  inferiore  ai  sei

anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non  compatibili

con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto  scolastico

addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di  ulteriori

dispositivi  qualora  non   sia   sempre   possibile   garantire   il

distanziamento fisico dallo studente;  in  questi  casi,  l'operatore

potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile

e   dispositivi   di   protezione   per   occhi,   viso   e   mucose.

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si  dovra'

necessariamente tener conto delle diverse  tipologie  di  disabilita'

presenti.

La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante

marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non

siano sufficienti ad assicurare il  regolare  servizio  di  trasporto

pubblico scolastico dedicato, ed  in  considerazione  delle  evidenze

scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi  in  relazione

alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei

mezzi non superiore all' 80% dei  posti  consentiti  dalla  carta  di

circolazione dei mezzi stessi.

- La precondizione per la presenza  degli  alunni  e  di  tutto  il

personale a vario titolo operante sui mezzi di  trasporto  scolastico

dedicato, come gia' richiamato, e':

o l'assenza di sintomatologia  (  tosse,  raffreddore,  temperatura

corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);

o non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura  corporea

superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto  si  rimanda  alla

responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello  stato  di

salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'.

2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto  scolastico

dedicato

Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

e le misure di prevenzione connesse  alla  sanificazione  dei  mezzi,

alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa  dai  mezzi

di trasporto scolastico,  nonche'  la  preventiva  misurazione  della

temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore  in  materia

di  prevenzione  sanitaria  del  contagio  covid-  19,  di  cui  alle

prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza

massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la

permanenza  degli  alunni  nel  mezzo  nella  predetta  modalita'  di

riempimento non sia superiore ai 15 minuti.  In  questo  caso  dovra'

essere  quotidianamente   programmato   l'itinerario   del   percorso

casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al  servizio  di

trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo  stesso  itinerario

consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per  un  tempo

massimo di 15 minuti.

3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio

Il Comune, sentite le Istituzioni  scolastiche,  sulla  base  delle

indicazioni condivise con  la  Regione,  in  presenza  di  criticita'

rispetto  al  numero  di  mezzi  destinati  al  trasporto  scolastico

dedicato, in relazione a un elevato numero di  studenti  iscritti  al

servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto,  non  oltre  le

due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola  e  un'ora  successiva

all'orario di uscita previsto.

Per  gli  alunni  in  difficolta'  come  ad  esempio   sopravvenuto

malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19)  o  presenza  di

disabilita'  o  che  manifestino  necessita'  di  prossimita',  sara'

possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.

(omissis)

Allegato 19

Misure igienico-sanitarie

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  1. evitare il contatto ravvicinato con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute;
  1. evitare abbracci e strette di mano;
  2. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  1. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire  in  un fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le   secrezioni respiratorie);
  1. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
  1. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  2. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  3. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  1. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  2. e'  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come  misura  aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

 

 

 

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