Emissioni: le migliori tecniche disponibili (Bat) per i solventi per superfici sono l'oggetto della decisione di esecuzione 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 (in G.U.C.E. L del 9 dicembre 2020, n. 414).
Il provvedimento, emanato ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva Ied), riguarda in particolare le Bat per il trattamento di superficie con solventi organici, con riferimento anche alla conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici.
Ti occupi di emissioni? Clicca qui
Come ricorda il considerando 1 «Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT».
Di seguito il testo dell'articolato della decisione di esecuzione 2020/2009. In fondo alla pagina è disponibile l'allegato in pdf.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decisione di esecuzione (Ue) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici
LA COMMISSIONE EUROPEA,
[notificata con il numero C(2020) 4050]
(G.U.C.E. L del 9 dicembre 2020, n. 414)
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)[1]GU L 334 del 17.12.2010, pag.17., in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
(2) Il forum istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011[2]Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3). e composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale ha trasmesso alla Commissione, il 18 novembre 2019, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici. Il parere è accessibile al pubblico.
(3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione costituiscono il nucleo del suddetto documento di riferimento sulle BAT.
(4) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici riportate in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
↓ CLICCA QUI SOTTO PER L'ALLEGATO ↓
Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 334 del 17.12.2010, pag.17. |
2. | ↑ | Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3). |