Contributi per il dissesto idrogeologico, le scuole e le strade.
Con il D.M. Interno del 7 dicembre 2020 sono stati assegnati ulteriori contributi per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Lo annuncia un comunicato del ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, rimandando al sito del ministero.
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Contributi per il dissesto idrogeologico: un sostegno anche alle scuole
Oltre ai contributi per il dissesto idrogeologico, il decreto prevede finanziamenti anche per l'efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio.
Contributi per il dissesto idrogeologico: comprese anche le strade
Il sostegno finanziario non dimentica le strade, comprese per perimetro dei finanziamenti.
Qui di seguito il testo del comunicato sui contributi per il dissesto idrogeologico, le scuole e le strade e, in coda, il testo integrale del decreto di riferimento. Sempre in coda gli allegati integrali A e B con gli interventi compresi e non compresi.
Qui altri contenuti su contributi per il dissesto idrogeologico
Ministero dell'Interno
Assegnazione di ulteriori contributi agli enti locali, per il 2020, per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, a scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020 di cui all'allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 31 agosto 2020, previsti dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.
160. (20A06886)
Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I DECRETI», e' pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2020, con annessi allegati A) e B), concernente «Assegnazione di ulteriori contributi agli enti locali a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, annualita' 2020, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, a scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili di cui all'allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 31 agosto 2020».
Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020;
VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970;
VISTO l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), che ha previsto, relativamente al contributo in esame, che le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021, sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2020 e riportata nell’allegato 2 dello stesso decreto;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 51-bis, ha previsto, altresì, che gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020 e che gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato;
VISTO il comunicato del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale, che ha individuato gli enti beneficiari tenuti a confermare l’interesse al contributo;
VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
CONSIDERATO che la conferma di interesse al contributo che gli enti locali devono inviare al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, è fatta esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della medesima Direzione;
VISTE le comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate al Ministero dell’interno entro il termine delle ore 24:00 del 31 ottobre 2020, e, successivamente, entro le ore 14:00 del 30 novembre 2020 a seguito di un ulteriore termine concesso a causa di accertati problemi tecnici che, unitamente all’attuale situazione emergenziale, non hanno consentito a tutti gli enti interessati di manifestare l’interesse al contributo, riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che le richieste per le quali gli enti non hanno confermato interesse al contributo, sono indicate nell’allegato B, che costituisce anch’esso parte integrante del presente decreto;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attribuzione delle ulteriori risorse finanziarie previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alle richieste classificate dalla posizione n. 971 alla posizione n. 9.350, di cui all’allegato 2 del decreto interministeriale del 31 agosto 2020, escludendo le richieste degli enti locali che non hanno confermato interesse al contributo nei termini sopradescritti;
VISTO il citato articolo 1, comma 51-bis, in virtù del quale gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 del predetto articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto di assegnazione;
RITENUTO opportuno stabilire che gli enti locali individuati dalle richieste dalla posizione n. 971 alla posizione n. 4737 dell’allegato A al presente decreto, beneficiari dell’incremento di 300 milioni di euro stabilito per l’anno 2020, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;
RITENUTO opportuno, altresì, stabilire che gli enti locali individuati dalle richieste dalla posizione n. 4738 alla posizione n. 9350 dell’allegato A al presente decreto, beneficiari dell’incremento di 300 milioni di euro stabilito per l’anno 2021, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di erogazione del contributo da adottare, con successivo provvedimento, entro il 28 febbraio 2021;
VISTO il comma 56 del predetto articolo 1, che disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti con la distinzione innanzi esposta;
CONSIDERATO che, riguardo l’affidamento della progettazione, ai sensi del comma 57 del citato articolo 1, è previsto un controllo attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni», in base alle informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG);
CONSIDERATO che al fine dell’attuazione di quanto previsto al comma 56 dell’articolo 1, occorre individuare un termine certo per l’affidamento della progettazione e che lo stesso termine, stante il combinato disposto dei commi 56 e 57 del richiamato articolo 1, può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto, come riportata sul CIG, secondo le modalità di cui alla Delibera dell’ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017;
VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”; VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTO l’articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
DECRETA
Articolo 1 Determinazione degli enti locali assegnatari del contributo
1. Gli enti locali assegnatari, titolari delle richieste ritenute beneficiarie, ai fini dell’attribuzione del contributo per l’anno 2020 di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, previsto dal comma 51-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono riportati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 971 alla posizione 4737 beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2020.
3. gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021.
Articolo 2
Determinazione degli enti locali esclusi dall’assegnazione del contributo
4. Sono esclusi dall’assegnazione del contributo gli enti locali titolari delle richieste riportate nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, per le quali non è stato confermato interesse al contributo.
Articolo 3
Monitoraggio delle attività di progettazione
1. Gli enti locali assegnatari del contributo, individuati ai sensi dell’articolo 1, punto 2., sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Gli enti locali assegnatari del contributo, individuati ai sensi dell’articolo 1, punto 3., sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del successivo provvedimento di erogazione del contributo, che sarà adottato entro il 28 febbraio 2021.
3. In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con le medesime modalità il Ministero dell’interno provvederà, altresì, a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata.
4. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come "Sviluppo capacità progettuale".
5. Il controllo sull’affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è effettuato tramite il sistema di cui al comma Ministero dell’Interno
2. Con il medesimo sistema sono verificate anche le informazioni sull’avanzamento delle attività di progettazione. In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento. Ai fini del presente contributo non sono ammessi SMART CIG.
6. Con successivo provvedimento sono individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Contributi per il dissesto idrogeologico)