Raccolta e trasporto di rifiuti urbani: novità dall'Albo gestori ambientali con la deliberazione 22 dicembre 2020, n. 4, la cui pubblicazione è stata resa nota tramite un comunicato del ministero dell'Ambiente (in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2020, n. 3).
Il provvedimento stabilisce che i soggetti iscritti nelle categorie 4[1]Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e 2-bis[2]Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono continuare a svolgere le proprie attività per determinate tipologie di rifiuti in data successiva al 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
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Di seguito il testo della deliberazione 22 dicembre 2020, n. 4.
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Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 22 dicembre 2020, n. 4
Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152.
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l’articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in seguito denominato Albo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, la quale modifica la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, la quale modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
Visto in particolare l’articolo 1, comma 9, del richiamato decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, il quale ha modificato la definizione di rifiuti urbani introducendo nell’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b-ter), che ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, allegati introdotti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116;
Visto l’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 1 comma 10, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, il quale dispone che sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter);
Visto, altresì, l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, il quale dispone che, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021;
Visto l’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nella parte in cui prevede la possibilità per l utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera
b-ter) punto 2, di conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico e dimostrare di averli avviati al recupero;
Considerato che allo stato le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in questione sono svolte da soggetti iscritti nella categoria 4 dell’Albo (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o nella categoria 2- bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2021, tali imprese, sebbene in possesso dei previsti requisiti, si troverebbero impossibilitate a proseguire nella loro attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in esame; Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione, consentire ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
DELIBERA
Art. 1
(Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies)
I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
Art. 2
(Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua adozione da parte del Comitato nazionale dell’Albo.
Note
1. | ↑ | Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi |
2. | ↑ | Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |