Decreto milleproroghe: misure anche per la sicurezza sul lavoro e l’ambiente

Decreto milleproroghe
Lo spostamento di molti termini è correlato con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

Decreto milleproroghe: misure anche per la sicurezza sul lavoro e l'ambiente. Nel D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020, n. 323) sono infatti contenute disposizioni che introducono slittamenti di termini con riferimento, tra gli altri, a:

  • il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del Lavoro al fine di rafforzare l'attività di  contrasto  del  fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 11, comma 2);
  • la commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo  e  internazionale, della  spesa  pubblica  nazionale  per  finalità previdenziali e assistenziali (art. 11, comma 3);
  • la Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione alle condizioni soggettive dei lavoratori e  delle  lavoratrici, anche derivanti  dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni (art. 11, comma 4);
  • la sorveglianza radiometrica  su  materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (art. 12, comma 5);
  • l'assunzione di personale al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente  ed  efficace  gestione  delle  risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente (art. 15, comma 1);
  • la durata della  contabilità  speciale già intestata al dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato della Regione siciliana (art. 15, comma 2);
  • le misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto (art. 15, comma 3);
  • il gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto end of waste) di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 15, comma 4);
  • i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 (il cui decorso è correlato con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19), tra cui la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria (art. 19 e allegato 1).

 

Di seguito il testo delle disposizioni sopra richiamate; l'allegato 1 è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

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Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 

Disposizioni  urgenti  in  materia   di   termini   legislativi,   di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche'
in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020, n. 323)

(omissis)

                               Art. 11

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del  lavoro

                     e delle politiche sociali)

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 117, le parole  "nei  successivi  tre  anni  da  tale  data"  sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre

2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite

dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".

3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31

dicembre 2021".

4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31

dicembre 2021".

5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13,  della  legge  30

dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai  fini  del

recupero  delle  prestazioni  indebite  correlate  alle  campagne  di

verifica reddituale, nei  confronti  dei  pensionati  della  Gestione

previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai

fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed  eventuale

ripristino delle prestazioni medesime.

6. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "cinquantaquattro mesi";

b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono

sostituite dalle seguenti: ",  11.200.000  euro  per  l'anno  2020  e

5.100.000 euro per l'anno 2021".

7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.

126, le parole "fino al 31  dicembre  2020",  sono  sostituite  dalle

seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto  dall'articolo  4,

comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della  legge  27  dicembre

2013, n. 147.

9. I termini di prescrizione delle contribuzioni  di  previdenza  e

assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto fino al 30 giugno  2021  e  riprendono  a

decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia

inizio  durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio  stesso   e'

differito alla fine del periodo.

10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30  dicembre

2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020»,  ovunque  ricorrono,  sono

sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo  2021».  All'onere  derivante

dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l'anno 2021

si provvede mediante corrisponde  riduzione  dello  stanziamento  del

Fondo speciale di  parte  corrente  iscritto  ai  fini  del  bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e

speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  per  l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo  al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

(omissis)

                               Art. 12

        (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

 

1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del  decreto-legge  10  febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite  dalle  seguenti:

"Per gli anni 2020 e 2021,".

2. All'articolo 85  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante

versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva

riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del  citato  articolo  79",

sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  sei  mesi  dalla  data  di

effettiva  erogazione  e  comunque  entro   l'anno   2021,   mediante

versamento all'entrata del bilancio dello Stato";

b) al comma 6, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante

versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva

riassegnazione al citato  Fondo",  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e  comunque  entro

l'anno 2021,  mediante  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato".

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.

2, le parole "entro  il  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

4. All'articolo  198  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al

comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a  valere  sulle

risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal

1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma  11,

del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le  parole  "nei

limiti delle risorse pari a 309 milioni di  euro  per  l'anno  2020",

sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari  a  274

milioni di euro per l'anno 2020".

5. All'articolo 72, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio

2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto  di

cui al comma 3 e non oltre  la  scadenza  del  centoventesimo  giorno

successivo all'entrata in vigore del presente  decreto,  continua  ad

applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo  1  giugno  2011,  n.

100" sono sostituite dalle seguenti:  "Nelle  more  dell'approvazione

del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua

ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011,  n.

100.".

6. Le verificazioni periodiche della strumentazione  metrica  delle

imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione  di  veicoli,

in scadenza dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e

fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

7.  All'articolo  34  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

dopo il comma 22 e' inserito il  seguente:  "22-bis.  Per  consentire

agli enti competenti di procedere all'acquisizione  della  proprieta'

degli impianti di illuminazione pubblica e  all'organizzazione  delle

gare per l'individuazione del gestore del servizio,  la  scadenza  di

cui al comma 22 e' prorogata al 30  giugno  2021  limitatamente  agli

affidamenti di servizi  su  impianti  di  illuminazione  pubblica  di

proprieta' del gestore.".

8. All'articolo 3-quinquies, comma 5,  del  decreto-legge  2  marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile

2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono  sostituite

dalle seguenti: "1° gennaio 2021";

b) il quarto periodo e' soppresso;

c) al quinto periodo, dopo le parole  "al  presente  comma"  sono

aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti  gli  operatori

di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate  dall'ITU

da  integrare  nei  ricevitori,  ritenute  necessarie  per   favorire

l'innovazione tecnologica,  indicando  altresi'  i  relativi  congrui

tempi di implementazione".

9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in  esercizi

precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";

b) le  parole  "sono  erogate  entro  il  31  luglio  2020"  sono

sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il  31

luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";

c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono  sostituite  dalle

seguenti: "entro il 30 settembre 2021".

 

(omissis)

                               Art. 15

(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio  e

                              del mare)

 

1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole "nella  misura  fino  al  10  per

cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50

per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024  e  del

100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti:  "nella

misura fino al 10 per cento nell'anno 2022,  fino  al  20  per  cento

nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al  70  per

cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";

b) al quinto  periodo,  la  parola  "2025"  e'  sostituita  dalla

seguente: "2026";

c) al  sesto  periodo,  la  parola  "2026"  e'  sostituita  dalla

seguente: "2027".

2. All'articolo 15-ter, comma  3,  del  decreto-legge  30  dicembre

2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio

2020, n. 8, le  parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "31 dicembre 2021".

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.

27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,

le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31

dicembre 2021".

4. All'articolo 14-bis, comma  5,  del  decreto-legge  3  settembre

2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  novembre

2019, n. 128, le parole "dal 2020  al  2024"  sono  sostituite  dalle

seguenti "dal 2021 al 2025".

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a  200.000  di  euro  per

l'anno  2025,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  per

200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni  dello  stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e

speciali»  della  Missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo

219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152 , e successive modificazioni.

(omissis)

                                     Art. 19
 

(Proroga  dei  termini  correlati   con   lo   stato   di   emergenza

                     epidemiologica da COVID-19)

 

1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui

all'allegato 1 sono prorogati fino  alla  data  di  cessazione  dello

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il

31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei  limiti

delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

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