Sanificazione: i criteri ambientali minimi per servizi e prodotti sono l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2021, n. 42).
In particolare, il provvedimento si occupa dei:
- servizi di pulizia e sanificazione per edifici e ambienti ad uso civile e sanitario;
- detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
- detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
- detergenti per l'igiene personale;
- prodotti in tessuto carta per l'igiene personale.
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Dalla data di entrata in vigore del D.M. 29 gennaio 2021 sono abrogati:
- il D.M. Ambiente 24 maggio 2012;
- il D.M. Ambiente 18 ottobre 2016.
Di seguito il testo degli articoli del D.M. 29 gennaio 2021; in fondo alla pagina sono riportati gli allegati in pdf.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
29 gennaio 2021
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i
prodotti detergenti. (21A00941)
in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2021, n. 42
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi
1126 e 1127 dell'art. 1 che disciplinano l'attuazione ed il
monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di
integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure
d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati
commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione»;
Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che
dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 142 del 20 giugno 2012, con il quale sono stati adottati i
«Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e per la
fornitura di prodotti per l'igiene»;
Visto il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 262 del 9 novembre 2016, con il quale sono stati adottati i
«Criteri ambientali minimi per il servizio di sanificazione per le
strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti»;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione dei citati decreti 24
maggio 2012 e 18 ottobre 2016 in ragione del progresso tecnico e
dell'evoluzione dei mercati di riferimento, che consentono di
migliorare i requisiti di qualita' ambientale dei servizi di pulizia
e sanificazione nonche' dei prodotti utilizzati per eseguire tali
servizi e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli
obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali
categorie di forniture ed affidamenti;
Valutato che l'attivita' istruttoria per la predisposizione dei
nuovi Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia di edifici
e di altri ambienti ad uso civile, per il servizio di pulizia e
sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso sanitario, per la
fornitura di detergenti per le pulizie ordinarie e straordinarie
delle superfici, di detergenti per l'igiene personale e di prodotti
in tessuto carta per l'igiene personale, e' stata improntata al
conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante
confronto con le parti interessate e con gli esperti e la
condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Ministero dello sviluppo economico, cosi' come prevede il citato
Piano d'azione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i
seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso
civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle
superfici;
d) detergenti per l'igiene personale;
e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto, per i
seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri
ambienti ad uso sanitario.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile:
attivita' di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la
sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate
procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti e
di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine. Tale
attivita' e' destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di
edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli
ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio,
caserme, case-famiglia, strutture detentive);
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici:
detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre,
per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie
effettuate in maniera continuativa;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle
superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse
le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e
tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti
sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione
dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la
manutenzione dell'acciaio inox; disincrostante per cucine e
lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli,
graffiti da usare nelle pulizie piu' profonde effettuate a cadenze
prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;
d) detergenti per l'igiene personale: saponi, sia in forma
liquida che solida;
e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale: carta
igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l'igiene
personale;
f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad
uso sanitario: attivita' di pulizia e successiva o contestuale
attivita' di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta
anche mediante l'uso di disinfettanti secondo specifici protocolli
stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione
con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualita'
microbiologica.
Art. 3
Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 142 del 20 giugno 2012, e' abrogato dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 9 novembre 2016, e' abrogato dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.